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Fonti del diritto internazionale

Fonti del diritto internazionale. Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia 1.  La Corte…applica: a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;

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Presentation Transcript


  1. Fonti del diritto internazionale Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia 1.  La Corte…applica: • a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; • b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; • c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; • d. …. le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.

  2. Fonti del diritto internazionale (II) • Convenzione sul diritto dei trattatiVienna, 23 maggio 1969. • Articolo 53. • E’ nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

  3. Gerarchia delle fonti • Jus cogens • Consuetudine internazionale e trattati • Atti di organizzazioni internazionali I rapporti reciproci tra consuetudine e trattato non sono organizzati in termini gerarchici, poiché le due fonti sono dello stesso livello.

  4. Jus cogens o norme imperative Comprende le norme che esprimono i valori fondamentali della comunità internazionale ed in quanto tali non possono essere derogate, modificate o abrogate da altre norme, se non da norme egualmente di carattere imperativo. Le norme imperative presentano dunque carattere rigido, poiché sono inderogabili da altre consuetudini e dai trattati

  5. Jus cogens (II) Conseguenze: - un trattato che contrasta con una norma di jus cogens è invalido (o si estingue se la norma di jus cogens si forma successivamente alla stipulazione del trattato); - la violazione della norma imperativa non può mai essere giustificata o scusata; - la violazione della norma imperativa può dar luogo a conseguenze più gravi di quelle di un ordinario illecito internazionale.

  6. Consuetudine Definita anche diritto internazionale generale poiché è diretta e vincola normalmente tutti gli Stati (consuetudini regionali e particolari) E’ diritto non scritto, la cui formazione non è regolata da specifiche norme Dipende dalla condotta degli Stati, poiché non esistono enti sovraordinati che legiferano nell’ord. internazionale

  7. Consuetudine (II) Elementi costitutivi (concezione dualista): 1) prassi ripetuta, costante ed uniforme degli Stati (diuturnitas, usus); 2)elemento psicologico (opinio juris ac necessitatis): si tratta del convincimento, da parte degli Stati, che il comportamento ripetuto nel tempo è socialmente doveroso.

  8. Consuetudine (III) Importanza dell’elemento psicologico: • distinguere tra consuetudine e norma di cortesia; • distinguere tra la violazione del diritto consuetudinario e la sua evoluzione; • stabilire se esiste una norma che prevede un obbligo di astensione. Obiettore persistente

  9. Consuetudine (IV) Prassi rilevante ai fini della formazione della consuetudine: a) atti interni, di natura legislativa e amministrativa, ma anche la giurisprudenza; b) la prassi diplomatica, che comprende tutte le manifestazioni dell’azione dello Stato sul piano delle relazioni internazionali; b1) trattati internazionali, se vi è la reiterazione di determinate clausole con contenuto sempre analogo in molti trattati; b2) dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale ONU, che hanno carattere di raccomandazioni, prive di effetti obbligatori (c.d. soft law).

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