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Medico protetto. 2. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE. strutture che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale (classe/codice B)gli ambulatori mono o polispecialistici (B 5) e gli studi medici,.La distinzione tra studio medico e ambulatorio riguarda fondamentalmente, per quest'ultimo, la prevalenza del profilo organizzativo su quello professionale..
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1. Medico protetto 1 L.R. 22/2002 Requisiti minimi per l’accreditamento della struttura sanitaria?
2. Medico protetto 2 CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE strutture che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale (classe/codice B)
gli ambulatori mono o polispecialistici (B 5) e gli studi medici,.
La distinzione tra studio medico e ambulatorio riguarda fondamentalmente, per quest’ultimo, la prevalenza del profilo organizzativo su quello professionale.
3. Medico protetto 3 COSA SI INTENTE PER AMBULATORIO D.P.R. n. 121/1961 e nel D. Lgs n. 230/1991 precisava che “…sono
ambulatori gli istituti aventi individualitŕ e organizzazione propria e che quindi non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione…”.
Piů recentemente, la sentenza n. 7608/744 del 9.12.2000 della Sezione riesame del Tribunale di Torino, riprendendo quanto piů volte affermato dalla Corte di Cassazione
recita “…deve intendersi come semplice studio medico quello in cui si esercita una attivitŕ
sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo,
mentre deve qualificarsi ambulatorio ogni struttura in cui si svolgono prestazioni di natura
sanitaria caratterizzate dalla complessitŕ dell’insieme delle risorse (umane, materiali ed
organizzative) utilizzate per l’esercizio dell’attivitŕ”.
L’ambulatorio č soggetto all’obbligo della procedura di autorizzazione all’esercizio.
4. Medico protetto 4 nella classificazione sopraccitata e relativamente agli studi medici (B 9), la distinzione tra studio soggetto ad autorizzazione all’esercizio e studio non soggetto si basa
sul concetto di invasivitŕ delle prestazioni eseguite, ritenendo come invasive le prestazioni
che vanno oltre il prelievo ematico.
Tuttavia, nella fase di prima applicazione di tale classificazione, si sono evidenziate alcune criticitŕ in ordine ad una chiara definizione/delimitazione di questo concetto di invasivitŕ o meno della prestazione, sul quale si basa la distinzione tra studio autorizzato e studio non autorizzato.
5. Medico protetto 5 Concetto di invasivo e non invasivo: prestazioni non invasive - Medicazione
- sutura di ferita superficiale
- rimozione di punti di sutura
- cateterismo uretrale/vescicale
- tamponamento nasale anteriore
- fleboclisi
- iniezioni endovenose
- lavanda gastrica
- iniezione di gammaglobuline e vaccinazioni
- agopuntura
- mesoterapia
- iniezioni sottocutanee desensibilizzanti
- infiltrazioni peri e intra articolari
- esami citologici e colturali (esempio tampone faringeo, tampone vaginale, pap test,
ecc.)
- rimozione di tappo di cerume
- toilette di perionichia suppurata
- drenaggio di ascesso sottocutaneo
- atti anestesiologici che non vanno oltre l’anestesia topica o locale
6. Medico protetto 6 LO STUDIO NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE Luogo ove il singolo professionista medico o piů professionisti medici associati della stessa specialitŕ, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attivitŕ professionale, erogando prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico.
Lo studio ove esercita il singolo professionista deve essere utilizzato in esclusiva dal professionista stesso.
Negli studi associati operano, ciascuno sotto la propria responsabilitŕ, esclusivamente i professionisti associati, i quali possono condividere spazi, servizi e attrezzature comuni.
Lo Studio Medico non puň essere collocato all’interno di ambulatori o poliambulatori
7. Medico protetto 7 STUDIO SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE “Luogo ove il singolo professionista medico o piů professionisti medici associati della stessa specialitŕ, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attivitŕ professionale, erogando prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessitŕ o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioč metodiche invasive (oltre quelle contenute nell’elencazione di cui al codice B 9/1) e/o comportanti l’esecuzione di atto anestesiologico che non vada oltre l’anestesia locale.
Rientrano nella fattispecie anche gli studi medici che svolgono esclusivamente attivitŕ diagnostica strumentale, diretta anche a favore di soggetti terzi erogatori.
Lo studio ove esercita il singolo professionista deve essere utilizzato in esclusiva dal
professionista stesso.
Negli studi associati operano, ciascuno sotto la propria responsabilitŕ, esclusivamente i professionisti associati, i quali possono condividere spazi, servizi e attrezzature comuni; il relativo provvedimento di autorizzazione all’esercizio dovrŕ essere richiesto e rilasciato a nome di ogni singolo professionista riunito nell’associazione professionale, la quale individuerŕ fra gli associati il rappresentante legale.
Ne deriva che la differenza tra studio soggetto ad autorizzazione ed ambulatorio monospecialistico (codice B 5) risiede nel fatto che nell’ambulatorio, la cui titolaritŕ non č legata necessariamente al singolo professionista che vi opera e nel quale necessita la presenza di un direttore sanitario, č possibile l’esercizio dell’attivitŕ anche da parte di piů sanitari non riuniti in associazione professionale”.
8. Medico protetto 8 CATEGORIA B-9 STUDI MEDICI SPECIALISTI Professionisti medici anche associati della stessa specialitŕ che esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attivitŕ professionale erogando prestazioni di prevenzione e/o diagnosi e/o terapia con le sole metodiche indicate nella D.G.R. n. 2420 del 9/8/2005 e precisamente:- medicazione- sutura di ferita superficiale- rimozione di punti di sutura- cateterismo uretrale/vescicale- tamponamento nasale anteriore- fleboclisi- iniezioni endovenose- lavanda gastrica- iniezione di gammaglobuline e vaccinazioni- agopuntura- mesoterapia- iniezioni sottocutanee desensibilizzanti- infiltrazioni peri e intra articolari- esami citologici e colturali (esempio tampone faringeo, tampone vaginale, pap test, ecc.)- rimozione di tappo di cerume- toilette di perionchia suppurata- drenaggio di ascesso sottocutaneo- atti anestesiologici che non vanno oltre l'anestesia topica o locale
9. Medico protetto 9 Documentazione da presentare per ambulatori specialistici 1) Domanda di autorizzazione all’esercizio
2) Autorizzazione alla realizzazione della struttura
3) Relazione sintetica di presentazione della struttura: missione, popolazione/bacino d'utenza, tipologia e volumi delle prestazioni, elenco nominativo delle risorse umane
4) Dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietŕ per il personale sanitario
5) Planimetria dei locali, gi elaborati grafici dovranno essere firmati da un professionista o dalla S.V. cosě come previsto dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dovrŕ essere allegata la dichiarazione resa ai sensi del succitato D.P.R.).
Gli elaborati grafici dovranno riportare anche le seguenti informazioni:- indicazione d’uso dei singoli spazi/locali previsti nelle liste di verifica allegate alla D.G.R.V. n. 2501/2004- indicazione del piano- altezza interna netta dei locali- dimensione, superfici dei locali- dimensioni, superfici finestrate riferite alla aerazione ed illuminazione
6) Elenco delle apparecchiature
7) Dichiarazione di assunzione della direzione sanitaria da parte del medico
8) Liste di verifica (requisiti per l'autorizzazione all'esercizio) compilate nella colonna riservata all'autovalutazione. Allegato 2 e 3 della L.R. 22/02.
9) Autocertificazione: va presentata per convalidare le liste di verifica (allegato 7 della L.R. 22/02)
10) Dichiarazione di rinuncia al periodo di preavviso (facoltativo)
10. Medico protetto 10 Procedure operative La L.R. 22/2002 prevede che le domande di autorizzazione all'esercizio vengano presentate al Signor Sindaco del comune ove si trova ubicata la struttura. I seguenti comuni Abano Terme, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Limena, Masera', Mestrino, Montegrotto, Padova, Ponte San Nicolo', Rovolon, Rubano, Selvazzano, Teolo e Torreglia hanno delegato l'U.l.s.s. n.16 a curare l'iter istruttorio di dette richieste.Per le strutture ubicate nei suddetti comuni l'istanza di autorizzazione al funzionamento dovra' essere presentata al Direttore Generale dell' U.l.s.s. n.16 - Padova via E. degli Scrovegni n. 14 - 35100 Padova. Medico protettoMedico protetto
11. Medico protetto 11 REQUISITI STRUTTURALI Superficie ambulatorio non inferiore a 12mq;
La pavimentazione dell’ambulatorio deve essere lavabile cosě come le pareti per un’altezza non inferiore a m 2 e le porte;
Lavabo in acciaio o ceramica attivabile con pedale o fotocellula;
L’area separata per lo spogliatoio del paziente puň essere ricompresa nei 12 mq
12. Medico protetto 12 Continua requisiti Locale o spazio per attivitŕ amministrative, accettazione, archivio, consegna referti;
Locale attesa adeguatamente arredata con numeri di posti a sedere commisurato ai volumi di attivitŕ;
Locale o spazio per deposito materiale di pulizia;
Piano prevenzioni incendio;
Locale spazio dedicato per i processi di decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dispositivi medici riutilizzabili.
13. Medico protetto 13 Particolari sulle normative La legge 46/90: un impianto elettrico č adeguato quando:
- possiede un dispositivo di sezionamento posto all’origine dell’impianto (int. Generale)
- possiede dispositivi di protezione contro le sovra correnti (int. Automatici, fusibili ecc…)
- possiede protezione contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con la messa a terra) oppure int. Differenziale
- possiede le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri ecc..)
14. Medico protetto 14 Normativa UNI 10339 per illuminazione areazione - il rapporto d’illuminazione/aereazione deve essere non inferiore a 1/8; si calcola con la divisione tra la superficie finestrata e quella della pavimentazione;
15. Medico protetto 15 La pavimentazione e le pareti La pavimentazione del locale ambulatorio deve essere lavabile e disinfettabile, ove esita pavimentazione in ceramica/maiolica/marmo laddove vi fossere fughe non congrue queste possono essere sigillate con idoneo materiale impermeabile e lavabile. Il raccordo tra pavimento e parete puň essere arrotondato o realizzato con idonea sigillatura del battiscopa.
16. Medico protetto 16 Riassunto Requisiti minimi strutturali ed impiantistici
Requisiti organizzativi
Comunicazione interna ed eventuale formazione la personale
Procedure per l’organizzazione e aggiornamento del personale
Procedure per la gestione della sicurezza, valutazione e gestione del rischio