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Nuova OCM ortofrutta

Nuova OCM ortofrutta. Principali aspetti riforma, Strategia Nazionale, disposizioni transitorie per adeguamento P.O. 2008, misure ambientali, rapporti OCM/Sviluppo Rurale. Francesco De Leo Resp. Settore Ortoflorofrutticolo. LA NUOVA OCM ORTOFRUTTA (1).

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Nuova OCM ortofrutta

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  1. Nuova OCM ortofrutta Principali aspetti riforma, Strategia Nazionale, disposizioni transitorie per adeguamento P.O. 2008, misure ambientali, rapporti OCM/Sviluppo Rurale Francesco De Leo Resp. Settore Ortoflorofrutticolo

  2. LA NUOVA OCM ORTOFRUTTA (1) Nel giugno 2007 è stato raggiunto l’accordo politico sulla riforma dell’OCM ortofrutta. • Il Reg. 2200/96 (ortofrutticoli freschi) è stato abrogato e sostituito dal nuovo Reg. 1182/2007 del 26 settembre 2007; • I Reg. 2201/96 (ortofrutticoli trasformati), e 2202/96 (agrumi trasformati) sono stati anch’essi abrogati dal nuovo Reg 1182/2007

  3. LA NUOVA OCM ORTOFRUTTA (2) • Il nuovo regolamento ortofrutta ha modificato alcuni articoli del Reg. 1782/2003 (Nuova PAC) al fine di inserire tutti i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati nel regolamento base della nuova PAC. • Il Reg. 1182/07 è stato successivamente incorporato dal R.CE n° 361/2008 nel Regolamento “unico” R. CE n°1234/07 • Il 21 novembre 2007 il Comitato di Gestione ha approvato sia il regolamento applicativo Commissione UE n° 1580/07 relativo alle OP e FE ed ha modificato il regolamento CE n° 1973/04 per disciplinare le modalità applicative per ortofrutticoli trasformati.

  4. LA NUOVA OCM ORTOFRUTTA OP E PROGRAMMI OPERATIVI - 1 • Viene confermato il ruolo delle OP quale strumento di intervento UE, anche per prevenire e gestire crisi di mercato “congiunturali” ; • Le AOP vengono equiparate alle OP quale strumento di ulteriore aggregazione dell’offerta e di intervento nel settore; • Le OP saranno riconosciute per prodotto e non più per categorie di prodotto • Le OP possono avvalersi di Filiali purchè il 90% del capitale sia controllato dall’OP o dai soci dell’OP che sono cooperative . • Le filiali (OP+coop) possono quindi promuovere i propri marchi commerciali inserendo tali azioni nel PO.

  5. AOP OP orticole OP pomodoro OP frutta Produttore Orticole+Pomodoro Produttore Pomodoro+Frutta NUOVA OCM ORTOFRUTTA : ADESIONE PER PRODOTTO • Un produttore può aderire a diverse OP per differenti prodotti o gruppi di prodotti ; • Fa testo la lista dei prodotti elencati nella OCM e previsti nello statuto della OP .

  6. LA NUOVA OCM ORTOFRUTTA OP E PROGRAMMI OPERATIVI - 2 • Le OP utilizzano lo strumento finanziario del Fondo di Esercizio co-finanziato dai soci dell’OP e dalla UE; • Il livello di interevento dell’UE è pari al 4,1% della VPC e sale al 4,6% (+0,5%) con le risorse destinate alla prevenzione e gestione delle crisi; • E’ autorizzata una erogazione di un aiuto nazionale aggiuntivo al FE per aree con controllo OP <15% • Il livello di intervento sale al 60% del FE per: • Azioni transnazionali • Azioni interprofessionali • Produzione biologica • Primo PO di OP risultante da fusione tra OP • Primo PO di una AOP • Aree dove controllo OP < 20% della produzione

  7. Nel calcolo della VPC trova piena legittimazione il valore dei prodotti trasformati – 1° trasformazione - senza abbattimenti del valore fatturato Sono finanziabili investimenti per linee/impianti di trasformazione Sono finanziabili i marchi commerciali di OP AOP che possono essere utilizzati anche in funzione di prevenzione delle crisi Le OP possono gestire polizze assicurative del raccolto “collettive” (danni da calamità naturali) In tali casi l’OP può assicurare anche proprie perdite di mercato legate all’evento calamitoso Gli indennizzi percepiti, se gestiti dalle OP, contribuiscono ad aumentare la VPC LA NUOVA OCM ORTOFRUTTA OP E PROGRAMMI OPERATIVI - 3

  8. LA NUOVA OCM ORTOFRUTTA PRODOTTI TRASFORMATI Dall’aiuto al Prodotto all’aiuto al Reddito (RPU) • Entro il 2013 tutti gli aiuti verranno disaccoppiati. Tutti gli aiuti “storici” erogati al settore dei prodotti trasformati entrano nel massimale italiano degli aiuti PAC la cui dotazione passa dai 3,813 mld di € del 2007 ai 4,151 mld di € nel 2008; • E’ tuttavia previsto un “periodo transitorio” che consente agli Stati Membri di mantenere parte dell’aiuto legato alla superficie coltivata; • Gli Stati Membri hanno già esercitato l’opzione per l’applicazione del periodo transitorio entro il 1° novembre 2007 (vedi tabella successiva);

  9. PRODOTTI TRASFORMATI: AIUTI ACCOPPIATI NEI DIVERSI PAESI

  10. ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI E UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI Soluzioni adottate dall’Italia : • Pomodoro: aiuto a superficie 50% x 3 anni, poi disaccoppiamento totale • Pesche e pere: aiuto a superficie 100% x 3 anni, poi disaccoppiamento totale • Prugne: aiuto a superficie 100% x 3 anni, poi 75% x 2 anni • Agrumi: aiuto disaccoppiato 100% su tutte le superfici dal 2008 • Abolizione dell’art.51 – dal 2008 al 2010 libera coltivazione su tutte le superfici PAC, ad eccezione di patate da consumo, colture frutticole permanenti (tranne agrumi), poi libertà totale

  11. Richieste unitarie della cooperazione europea IT-FR-ES-GR per agevolare il passaggio al nuovo regime e risposte ottenute dalla Commissaria F. Boel del 28 febbraio 2008 Reg. CE n° 292, approvato il 20 febbraio 2008, pubblicato il 1 aprile 2008: domande di modifica del PO anche senza pubblicazione Strategia Nazioanale e retroattività nuove misure prevenzione e gestione crisi Strategie nazionali 2008 , parte generale approvate in Conferenza Stato – Regioni 28 marzo 2008 Strategia Nazionale – parte misure ambientali approvate dalla Commissione UE - luglio 2008 Progetto Decreto Ministeriale di recepimento Reg. CE n° 292/08 e di Strategia Nazionale per anni 2009 e seguenti Strategie Nazionali ed applicazione Reg. CE n°292/08

  12. Documenti 2008 SN generale e SN ambientale Decreti Mi.P.A.A.F : sul riconoscimento OP e su prevenzione e gestione crisi Documento Disposizioni Nazionali e struttura PO 2008/2009 Circolare Mi.P.A.A.F. periodo transitorio PO del 25 giugno 2008 Strategia Nazionale 2009 Decreti ministeriali e circolari applicative AGEA per i prodotti trasformati - gestione aiuto a superficie periodo transitorio e gestione parte disaccoppiata/ fascicolo aziendale Schema generale provvedimenti nazionali di recepimento nuova OCM in Italia

  13. 1° SN approvata in Spagna (S.N. Ambientale + SN generale 1 luglio 2008 ) 2° gruppo Olanda, Repubblica Ceca, Belgio 3° gruppo Italia, Francia, Germania, Danimarca, Grecia Timing approvazione Strategie Nazionali a livello UE

  14. 1° pubblicazione FAQ aprile 2008 da n° 1 a 14 2° pubblicazione FAQ maggio 2008 da n° 14 a 18 3° pubblicazione FAQ da n° 21 a 27 luglio 2008 Volontà dei servizi comunitari previa verifica con il servizio giuridico della Commissione di pervenire ad un migliore recepimento di alcune importanti note interpretative tramite ulteriori modifiche del Regolamento CE n°1580/07 ( autunno 2008 ) Modalità di applicazione OCM : F.A.Q. e note interpretative Commissione UE

  15. Le OP/AOP che hanno in corso d’opera un Programma Operativo, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 152 del Reg. CE n. 1580/07, hanno la facoltà di: proseguire il Programma Operativo fino alla scadenza programmata; modificare il Programma Operativo per adeguarlo alla nuova normativa comunitaria; sostituire il Programma Operativo Pluriennale in corso di attuazione con un nuovo Programma approvato dalla Regione/Provincia di competenza. Le rettifiche dei Programmi operativi, pluriennali ed esecutivi annuali, possono essere ricondotte a due tipologie: variante o ri-modulazione; modifica o ri-programmazione. Circolare Mi.P.A.A.F. 25 giugno 2008Varianti e modifiche

  16. Varianti al PO - art. 67 par. 3 R. CE n° 1580/07 • La variante è una ri-modulazione delle voci di spesa, nelle entità finanziarie e nelle previsioni numeriche, riferita a tipologie di spesa già approvate, espressione di adeguamenti e perfezionamenti che non comportano variazioni degli obiettivi e delle azioni. Rientrano in questa tipologia: • adeguamento del fondo di esercizio, in sede di predisposizione del Programma esecutivo annuale (15 settembre), conseguente alla attualizzazione del Valore della produzione commercializzata (V.P.C.) purché siano rispettati gli obiettivi generali del programma; • ripartizione delle voci di spesa all’interno della stessa azione - senza limiti quantitativi - fermo restando il rispetto degli indicatori di equilibrio indicati nella Strategia nazionale; • variazione delle voci di spesa tra le azioni entro il limite del 25%, fermo restando il massimale di spesa previsto nella Strategia nazionale per ogni singola azione;

  17. Modifica al PO • Si ha modifica o ri-programmazione del Programma operativo quando si effettua: • una variazione della durata del programma pluriennale; • una variazione del contenuto del programma operativo compresa, se necessario, la durata che può essere prorogata fino ad un massimo di cinque anni; • una variazione degli obiettivi, con l’introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l’eliminazione di uno preventivamente approvato; • attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà della OP e AOP. Aumento dell’importo del Fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato.

  18. Per l’ anno 2008 le Organizzazioni di Produttori e A.O.P. possono presentare due richieste di modifiche da inoltrarsi entro il 30 giugno (la prima delle eventuali due modifiche) ed entro il 20 Ottobre (in caso di una sola modifica). Si può attuare nel 2008 un Programma operativo esecutivo afferente a regimi normativi differenti (regolamento CE n. 2200/96 e regolamento CE n. 1182/07), purché in sede direndicontazione finale si seguano i modelli e le disposizioni di rendicontazione propri dei regimi normativi applicati, tenendo in debita considerazione le differenti tipologie di spesa eleggibili; Si possono richiedere anticipi sull’aiuto finanziario riconosciuto (1.6 “Regime transitorio delle anticipazioni”); Modifica PO nel 2008art. 55, 3, b) R. CE 1182/07)

  19. La richiesta di modifica deve essere accompagnata da una relazione che illustri: le azioni e gli interventi che saranno coerenti con gli obiettivi indicati nella Strategia nazionale 2008; la stima dell’utilizzo del Fondo di esercizio al momento della domanda di modifica. La data di presentazione della richiesta della modifica rappresenta il termine dal quale l’OP/AOP è autorizzata ad operare nel nuovo regime: le spese sostenute nelle more dell’approvazione della richiesta non sono garantire nella loro ammissibilità. La data di approvazione della richiesta rappresenta il momento in cui la OP e AOP transita nella nuova regolamentazione. Modifica PO nel 2008per attivare la nuova OCM (1)

  20. Le OP/AOP sono autorizzate a sostenere e a rendicontare le spese per la prevenzione e gestione delle crisi previste nel DM n. 167 del 28 marzo 2008, a far data dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 1, Par. 3, primo capoverso, del Regolamento (CE) n. 292/08. In caso di attivazione degli interventi per la gestione delle crisi, il valore del Fondo di esercizio approvato può essere aumentato fino al 9,2% (8,2% +1,0%). Le Organizzazioni di Produttori, in sede di rendicontazione finale, dovranno: adottare sia la precedente che la nuova forma di rendicontazione, distinguendo nettamente i differenti regimi anche sotto il profilo temporale; indicare le spese effettuate e la quota del fondo di esercizio utilizzato, unitamente alla distinta delle attività effettuate in base alla nuova regolamentazione. Modifica PO nel 2008per attivare la nuova OCM (2)

  21. I programmi operativi approvati con Regolamento CE n.2200/96 e che proseguono oltre il 31/12/2008 giungono alla loro scadenza programmata a condizione che rispettino le norme in vigore prima della data di applicazione della nuova regolamentazione. Le norme vigenti sono: Reg. CE n°1433 /03 + le vecchie “DISPOSIZIONI NAZIONALI”, aventi validità dal 21 gennaio 2007. Organizzazioni di Produttori e le A.O.P. possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle succitate Disposizioni nazionali 2007, quindi entro il limite del 20%. PO che proseguono fino a scadenza(art. 55, 3, lett. a) R.CE 1182/07)

  22. “Sostituzione” dei PO pluriennali (art. 55, 3, lett. ) R.CE 1182/07) • I Programmi operativi approvati ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere sostituiti a valere dal 1 gennaio 2009. • La richiesta di modifica deve essere inoltrata entro il 15 settembre 2008. • Le OP/AOP devono presentare un nuovo Programma operativo, da redigere secondo le indicazioni e l’articolazione della Strategia nazionale valida dal 1° gennaio 2009.

  23. La scelta di rimanere nel vecchio regime o passare al nuovo viene effettuata da ogni singola OP aderente. Qualora siano operate scelte differenti tra le diverse OP, l’AOP, nella definizione del Programma operativo, dovrà evidenziarne i distinti regimi sia in fase di stesura che di rendicontazione. Il valore della produzione commercializzata (V.P.C.) del programma operativo presentato da una AOP è pari alla sommatoria del VPC di ciascuna OP associata; il Programma Operativo presentato dall’AOP è costituito dalla sommatoria delle attività e degli investimenti realizzati delle singole OP, pur realizzando queste Organizzazioni di Produttori Programmi operativi afferenti a regimi normativi differenti; PO presentato tramite AOP

  24. Le O.P. e AOP, in sede di richiesta delle anticipazioni, sono tenute a presentare specifica e idonea dichiarazione, nella quale si attesta: la conformità del proprio Programma operativo al precedente regime - effettuando in questo una specifica dichiarazione pro-tempore - oppure al nuovo, con specifica dichiarazione che assume valore definitivo; l’eventuale decisione assunta di non modificare per il 2008 il Programma operativo; l’eventuale richiesta di modifica del Programma Operativo inoltrata alla competente Autorità territoriale. è fatta salva la facoltà della O.P. di procedere a comunicazioni differenti, senza che ciò pregiudichi loro il diritto all’erogazione degli aiuti Anticipi 2008

  25. La domanda di modifica al PO potrà includere: Azioni di ritiro, promozione e comunicazione e formazione realizzate anteriormente alla pubblicazione ed operatività della Strategia Nazionale 2008, conformemente all’art. 152, par.2 del Regolamento CE n° 1580/2007, come modificato dal Regolamento CE n° 292/08    Contenuti modifiche PO: contestualità 2 regimisoloper 2008 (1)

  26. Altre azioni , distinte dalla prevenzione e gestione delle crisi, finalizzate all’adeguamento alla nuova normativa, realizzate anteriormente alla pubblicazione ed operatività della Strategia Nazionale 2008, conformemente a quanto disposto all’art. 152.2 del Regolamento CE n° 1580/07, ultimo comma, come modificato dal  Regolamento CE n° 292/08   Altre azioni, realizzate successivamente alla pubblicazione ed operatività della Strategia Nazionale 2008, comprese le nuove misure ambientali Azioni di raccolta verde e mancata raccolta, nel quadro delle azioni di prevenzione e gestione delle crisi, realizzate successivamente alla pubblicazione della ed operatività Strategia Nazionale 2008     Contenuti modifiche PO: contestualità 2 regimisoloper 2008 (2)

  27. Criteri di demarcazione con lo SR: Clausola “ne bis in idem”/ riquantificazione aiuti al controllo Rispetto dei criteri dettati dai singoli PSR2007-2013 Non-attivazione di misure sovrapponibili: decisione OP e lista dei soci Attivazione misure sovrapponibili: lista azioni e lista selettiva soci in sede di progetto esecutivo Strategia Ambientale 2008:regole generali

  28. Nota interpretativa UE: importo massimo del sostegno (art.60,2 R.Ce n°1580/07) OCM =< ai massimali del R.Ce n°1698/05 (600 euro c.a. 900 euro c.p.) e, comunque non >ai livelli del singolo PSR, ove prevista analoga misura (es. P.I.) Nel caso di non-presenza di misure analoghe nel singolo PSR, valgono in ogni caso i massimali del R.CE n°1698/05 Strategia Ambientale 2008:regole generali (2)

  29. Rispetto condizioni minime ex art. 9 R. CE n°1182/07: opzioni alternative possibili a scelta delle OP Prevedere nel PO almeno 2 azioni ambientali Rispettare nel PO una spesa minima del 10% del Fondo di esercizio Prevedere almeno 2 impegni agroambientali PSR identici per l’80% dei soci (80% su 2 impegni = stessi soci o soci differenti) Prevedere almeno (nel PO) 1 azione ambientale PO e 1 pagamento agroambientale (nel PSR) identico per l’80% dei soci Strategia Ambientale 2008:regole generali (3)

  30. Imballaggi riciclabili in cartone/legno: da legittimare la nuova formula di calcolo secondo le note interpretative UE (% massima del sostegno) Ammissibilità altri costi: es. “grafting” (micro-innesto) costo aggiuntivo per piantine orticole Recepimento nazionale “eccezione” (art. 60, u.c., R.Ce n°1580/07) per superamento massimali previsti dallo Sviluppo Rurale Giustificazione delle spese/controlli UE : es. giustificazione dei “forfait” per imballaggi riutilizzabili (es. IFCO, CPR) con analisi effettuate da organismi indipendenti Introduzione graduale obbligo tenuta fascicolo aziendale: ruolo CAA per ortofrutta e ruolo OP Gestione indicatori comuni di rendimento relativi alle azioni intraprese dalle OP nei Programmi Operativi : ruolo e sorveglianza Organismi Pagatori Strategia Nazionale 2009: alcuni punti aperti

  31. Regolamenti (CE) OCM ortofrutta approvati successivamente ad elaborazione/approvazione singoli PSR Possibilità di “riesaminare” i criteri di demarcazioneOCM/PSN anche alla luce , in Italia, del Piano Strategico Nazionale (nuovo testo) Riesame oggi “opportuno” per tener conto vincoli su misura ambientali anche per rivedere i criteri di demarcazione in un’ottica di premialità delle OP Rapporti PSN e PSR

  32. Testo previsto dal Piano Strategico Nazionale: “Per quanto riguarda la complementarità con l’OCM Ortofrutta e l’OCM Frutta in guscio, è necessario richiamare la necessità di coerenza tra le strategie fissate dalle OP nelle diverse Regioni e quelle conseguenti dei PSR. In linea generale, per garantire la demarcazione tra l’operato delle OP e quello dei PSR, gli investimenti materiali e immateriali realizzati dalle OP e/o dagli operatori aderenti alle singole OP saranno finanziabili nei PSR, solo nel caso in cui i relativi Programmi Operativi non prevedano specifiche misure o tipologie di intervento ad essi riconducibili e, comunque, nel rispetto dei criteri definiti dalle OP. Le OP sulla base degli interventi ammissibili nell’ambito OCM, definiscono la strategia di intervento e le operazioni da attivare. In virtù delle tipologie di interventi previste dalle OP, i soci delle OP realizzano i propri investimenti nell’ambito del primo pilastro della PAC, mentre avranno accesso ai PSR soltanto per le tipologie di intervento non previste nell’ambito della OP di appartenenza. Rapporti PSN e PSR

  33. Va precisato che nel caso di esaurimento delle risorse per i programmi operativi delle OP e qualora fosse dimostrato e opportunamente giustificato il fabbisogno di ulteriori investimenti, il sostegno pubblico potrà essere fornito dai Programmi di Sviluppo Rurale di ciascuna Regione, previa approvazione da parte della Commissione europea, così come previsto, in via eccezionale, dall’articolo 5 (6) del Reg. CE n. 1698/05. Non dovranno, invece, essere individuate particolari linee di demarcazione per gli interventi finanziabili a favore di  agricoltori non soci di una OP. Tuttavia, nel caso in cui i PSR intendano finanziare interventi analoghi a quelli previsti dall’OCM, negli stessi PSR dovrà essere definito un sistema di priorità a favore degli aderenti alle OP (es. punteggi più favorevoli, tassi di cofinanziamento più elevati), nonché chiari elementi di demarcazione per evitare ogni possibile sovrapposizione tra i vari strumenti. Inoltre, le Regioni dovranno assicurare la coerenza fra gli interventi previsti nel PSR e quelli previsti nell'ambito dei PO delle OP.” Rapporti PSN e PSR

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