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titolo XII delitti contro la persona. capo I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Il bene giuridico tutelato. concetto di persona in senso penalisticamente rilevante: dimensione certamente individuale (art. 2 Cost.) indisponibilità dell’essere umano
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titolo XIIdelitti contro la persona capo I delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Il bene giuridico tutelato • concetto di persona in senso penalisticamente rilevante: dimensione certamente individuale (art. 2 Cost.) • indisponibilità dell’essere umano • l’interesse pubblicistico al rispetto della persona è un riflesso della protezione dell’individuo • la tutela dell’individuo (vita, incolumità, libertà) può essere assunta come una delle condizioni base di ogni società organizzata)
vita • bene-fine primario: presupposto per il godimento di qualunque altro bene, diritto o interesse • vita (non vitalità): • inizio: inizio del periodo di transizione tra vita intrauterina e vita extrauterina (distinzione rilevante anche a fini di disciplina: l. 194/78 su interruzione gravidanza). • morte: cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (art. 1 l. 578/1993).
incolumità individuale • bene-fine primario: integrità fisica e psichica della persona
omicidio colposo (art. 589 c.p.) • reato a forma libera, causalmente orientato • polarizzazione del disvalore sull’evento • incriminazione di qualunque condotta colposa (attiva od omissiva) che cagioni l’evento
omicidio colposo (art. 589 c.p.) • reato comune • evento-morte è elemento costitutivo del reato, sicché il reato si consuma nel momento e nel luogo del decesso
omicidio colposo (art. 589 c.p.) • elemento soggettivo: • non intenzionalità dell’evento • violazione di regole cautelari: l’evento nella sua effettività deve costituire la concretizzazione dello specifico rischio che la regola cautelare violata mirava a scongiurare (i doveri di cautela non sono posti per impedire un evento, bensì determinate modalità di determinazione dell’evento lesivo)
omicidio colposo aggravato (art. 589 co. 2 c.p.) • se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. • è circostanza aggravante • problematica estensione a norme in materia di prevenzione delle malattie professionali
omicidio colposo plurimo (art. 589 co. 3 c.p.) • morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, cagionata da un’unica condotta, si applica la pena che dovrebbe essere inflitta per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo (ma la pena non può superare 12 anni di reclusione).
omicidio colposo plurimo (art. 589 co. 3 c.p.) • reato complesso ovvero ipotesi di concorso formale di reati cui si applica il cumulo giuridico * la giurisprudenza propende per l’ipotesi di concorso formale (quindi l’unificazione rileva soltanto per il momento sanzionatorio, sicché i singoli reati mantengono la loro autonomia per ogni altro fine)
Colpa • responsabilità meno grave rispetto al dolo • differenze dolo/colpa: strutture diverse • elemento negativo (assenza di dolo - assenza di volontà); elemento positivo (violazione di una regola di diligenza) • Configurabile la colpa cosciente in caso di colpa con previsione dell’evento (art. 61 n. 3 c.p.) • cfr art. 43 co. 1 c.p.:
La colpa: definizione legislativa (art. 43 c.p.) • “Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
Giudizio sulla colpa • giudizio normativo • contrasto tra la condotta concreta dell’agente e il modello di condotta imposto da regole di diligenza, prudenza o perizia • tali regole di diligenza (ecc.) possono essere anche contenute in leggi, regolamenti, ordini o discipline • elemento comune di tutte queste regole è la loro finalità preventiva e cautelare
Negligenza – imprudenza – imperizia: nozione • negligenza: omesso compimento di un’azione doverosa • imprudenza: violazione di un divieto assoluto di agire o del divieto di agire con particolari modalità • imperizia: imprudenza o negligenza nello svolgimento di attività che esigono il possesso e l’impiego di particolari abilità e/o cognizioni
Colpa specifica • violazione di regole di diligenza cristallizzate in norme giuridiche: leggi, regolamenti, ordini o discipline • fonte della norma giuridica: pubblica o privata (es. normativa antinfortunistica, codice della strada, norme interne all’impresa per prevenire i rischi connessi ad un determinato processo produttivo ecc.) • tratto essenziale: finalità preventiva e cautelare di tali disposizioni (che possono, fra l’altro, sanzionare in vario modo la violazione delle condotte imposte)
Colpa generica • impossibile e controproducente la cristallizzazione di tutte le regole di diligenza • colpa generica: l’individuazione delle regole di diligenza spetta al giudice • modalità di accertamento della colpa generica: riferimento alla condotta che avrebbe dovuto tenere in relazione a quelle stesse circostanze l’agente modello che svolga quella stessa attività, con la dovuta capacità e competenza • pluralità di agenti modello
Individuazione delle regole cautelari • Criteri della prevedibilità e evitabilità (prevenibilità) • L’impiego di mezzi idonei ad evitare l’evento è doveroso allorché l’agente avrebbe dovuto prevedere ed avrebbe potuto evitare l’offesa al bene giuridico.
colpa specifica e colpa genericarapporti • Regole a contenuto rigido o a contenuto elastico • In caso di inosservanza di una norma a contenuto rigido, normalmente sussiste la colpa a meno che il rispetto di quella norma costituisca in concreto fonte di un aumento del rischio • es.: Vietato svoltare a sinistra ma sono costretto a svoltare per evitare che il camion che sopraggiunge contro mano mi investa.
I reati colposi di evento • Colpa in relazione alla condotta e all’evento 1. condotta colposa: • mancato riconoscimento del pericolo (controlli da fare prima di un’operazione chirurgica) • mancata neutralizzazione o riduzione del pericolo (astensione dall’operazione qualora si riscontri grave allergia all’anestesia) • Parametro di riferimento è sempre l’agente modello
Svolgimento di attività in équipe • Principio dell’affidamento: • Ciascuno degli agenti deve poter confidare nel fatto che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia • Limite all’operatività di questo principio: • La presenza di circostanze che lascino riconoscere la possibilità di altrui comportamenti colposamente pericolosi
colpa in relazione all’evento 2. nesso fra colpa ed evento: 2 profili • l’evento concreto deve costituire realizzazione del pericolo (o di uno dei pericoli) che la norma violata intende prevenire • la condotta rispettosa delle regole di diligenza avrebbe evitato nel caso concreto il verificarsi dell’evento • in alcuni casi, le regole di diligenza impongono di agire, anziché per evitare l’evento, per ridurre il rischio del verificarsi dell’evento stesso: la condotta colposa sussiste se non sono state adottate tali cautele
Il grado della colpa • divario fra condotta concreta tenuta dall’agente e il modello di condotta che l’agente doveva tenere • criterio di commisurazione della pena (art. 133 c.p.)
La causalità • Necessità dell’esistenza di un rapporto di causalità fra azione e evento • Art. 40 c.p. • Art. 41 c.p. • Diverse teorie
Teoria condizionalistica • Teoria della condicio sine qua non: causa dell’evento è ogni azione che non può essere eliminata mentalmente senza che l’evento venga meno • Giudizio controfattuale: eliminazione mentale
Criterio per l’accertamento del nesso • Quando si può affermare che, eliminando una azione, l’evento verrebbe meno? • Teoria condizionalistica è formula vuota • Necessità di individuare un criterio per il giudice (soprattutto nei casi più controversi) • criterio individualizzante: riferimento del giudice a “regole di esperienza” • criterio generalizzante: principio di legalità
Il criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche • Causa di un evento è l’azione che non può essere eliminata mentalmente , sulla base di leggi scientifiche, senza che l’evento concreto venga meno • In assenza di leggi scientifiche di copertura (universali o statistiche) si deve escludere l’esistenza del rapporto di causalità
Corollari • Non è escluso il rapporto di causalità da fattori causali preesistenti , simultanei o sopravvenuti, per quanto rari e anomali • Non è escluso il rapporto di causalità dal fatto illecito del terzo • È escluso il rapporto di causalità quando fra azione ed evento si è inserita una serie causale autonoma sufficiente da sola a causare l’evento
Tentativi di circoscrivere i casi in cui sussiste il rapporto di causalità • La teoria della causalità adeguata • L’evento deve essere conseguenza normale o non improbabile dell’azione • La teoria della causalità umana • L’evento non deve essere dovuto al concorso di fattori eccezionali
La teoria condizionalistica e l’art. 41 c.p. • Il primo e il terzo comma: conferme alla teoria condizionalistica • Il secondo comma: non dà ingresso nel nostro ordinamento alle limitazioni proposte dalle teorie della causalità adeguata o umana
Causalità e reati omissivi • Nesso fra omissione ed evento • Mancato impedimento di un evento (art. 40 cpv. c.p.) • Peculiarità dell’accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri
Modalità di accertamento • Duplice indagine: • rapporto di causalità fra l’antecedente (azione umana o fattore naturale) e l’evento concreto realizzatosi • teoria della conditio sine qua non con sussunzione sotto leggi scientifiche adattata al reato omissivo. • Giudizio controfattuale: si deve immaginare come realizzata l’azione doverosa omessa e verificare se tale modifica avrebbe impedito la realizzazione dell’evento, con alto grado di probabilità logica e credibilità razionale
una buona sintesi(in tre punti) 1. il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica –, si accerti che, ipotizzandosi come non realizzata la condotta dell’agente (ovvero realizzata nei reati omissivi impropri la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc verificatosi), l’evento hic et nunc verificatosi non sarebbe accaduto, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
una buona sintesi(in tre punti) 2. non è consentito dedurre in modo automatico dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta (attiva od omissiva) è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
una buona sintesi(in tre punti) 3. l’insufficienza, la contraddittorietà, l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta (attiva od omissiva) dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.