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Attualità e prospettive in materia di rischio tossicologico, cancerogenetico e mutagenico da agenti chimici. La problematica dei Valori Limite. Giulio Sesana . Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. LA CARATTERIZZAZIONE DEL
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Attualità e prospettive in materia di rischio tossicologico, cancerogenetico e mutagenico da agenti chimici La problematica dei Valori Limite Giulio Sesana. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia Civitanova 5 dicembre 2003
VALUTAZIONE DEL RISCHIO LA CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE PER GLI ESPOSTI E’ SEMPRE UN DIFFICILE COMPITO E UNA SFIDA PER L’IGIENISTA INDUSTRIALE METODOLOGIA CERTA E AFFIDABILE PER FLUSSI DI LAVORO , QUALITA’ E DECISIONI ASSUNTE Civitanova 5 dicembre 2003
VALUTAZIONE DEL RISCHIO • ESPRESSIONE MATEMATICA : R = Pr (P) * Pr (D) R= Rischio;P = Pericolo; D = Danno; Pr ( ) = Probabilità del verificarsi Combinazione di due eventi probabilistici, collegati all’esposizione, che si verificano contemporaneamente Il pericolo può provocare il DANNO PROBABILITA’ COMPOSITA : f (ESPOSIZIONE,DURATA CONCENTRAZIONE) Ruolo della ESPOSIZIONE Ruolo della MANIFESTAZIONE SPECIFICAnell’esposto Civitanova 5 dicembre 2003
I TLV indicano le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute. Civitanova 5 dicembre 2003
Per la notevole variabilità della sensibilità individuale • una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazionisianopari o inferiori ai TLV • in una più piccola percentuale di individui, si può osservare un effetto più marcato per l'aggravarsi di condizioni preesistenti o per l'insorgere di una malattia professionale. Civitanova 5 dicembre 2003
Il fumo di tabacco è nocivo per diverse ragioni • può incrementare gli effetti biologici delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente di lavoro • può ridurre i meccanismi di difesa dell'organismo contro le sostanze tossiche. Civitanova 5 dicembre 2003
Alcuni individui possono inoltre essere ipersuscettibili o sensibili in modo fuori dal comune a talune sostanze in conseguenza di fattori genetici, età, abitudini personali (fumo, alcool, altre droghe), cure mediche o esposizioni pregresse. Tali lavoratori possono risultare non adeguatamente protetti contro effetti avversi per la salute da parte di sostanze presenti a concentrazioni pari o inferiori ai TLV. Il medico del lavoro deve valutare il grado di protezione addizionale consigliabile per tali soggetti. Civitanova 5 dicembre 2003
I TLV sono stabiliti • in base ai dati più attendibili ricavati dall'esperienzain campo industriale, • airisultati di ricerche sperimentali sull'uomo • e sugli animali • e, quando possibile, allacombinazione dei tre elementi di giudizio. Civitanova 5 dicembre 2003
Il criterio con cui il limite viene fissato può variare a seconda del tipo di sostanza: in alcuni casi ci si propone di prevenire i danni per la salute, in altri, di eliminare fenomeni irritativi, di riduzione dello stato di vigilanza, di disagio o altre forme di stress. I danni per la salute considerati comprendono quelli che possono ridurre l'aspettativa di vita, compromettere le funzioni fisiologiche, ridurre le capacità di resistenza ad altre sostanze tossiche o alle malattie, influire negativamente sulla funzione riproduttiva o sui processi di sviluppo. Civitanova 5 dicembre 2003
La qualità e la natura delle informazioni disponibili per stabilire i TLV varia da sostanza a sostanza; di conseguenza la precisione dei TLV stabiliti è soggetta a variazioni e la “Documentation of TLVs and BEIs”più recente dovrebbe essere consultata per valutare l'insieme e la natura dei dati disponibili per un data sostanza. Civitanova 5 dicembre 2003
I limiti devono essere utilizzati in igiene industriale come orientamenti o raccomandazioni per la prevenzione dei rischi per la salute nell’ambiente di lavoro e non possono essere impiegati per altri fini, per es. per la valutazione ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, per la valutazione di esposizioni continue, ininterrotte o prolungate oltre l'orario normale di lavoro, come prova o esclusione di una malattia in atto o di particolari condizioni fisiche,………. Civitanova 5 dicembre 2003
……..oppure per l'adozione in Paesi nei quali le condizioni di lavoro sono diverse da quelle degli Stati Uniti d'America o nei quali differiscono le sostanze e i processi impiegati. Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario La Comunità Europea può adottare: • Raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti • Regolamenti vincolanti e direttamente applicabili negli Stati membri • Decisioni vincolanti per Stati membri, persone fisiche e giuridiche • Direttive che devono essere adottate con provvedimenti legislativi propri dello Stato membro. Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario In particolare • “fissazione di valori limite e di modalità di campionatura, di misurazione e di valutazione dei risultati: quando si tratta di agenti chimici, fissazione di modalità di campionatura, di misurazione e di valutazione dei risultati secondo il metodo di riferimento di cui all’allegato II bis o secondo un metodo che consenta risultati equivalenti.” (Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la Direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro 88/642/CEE) Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario “ai fini dell’adeguamento del progresso tecnico di cui all’articolo 8 paragrafo 3 e dell’elaborazione dei valori limite di carattere indicativo di cui all’articolo 8 paragrafo 4 è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione” (Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la Direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro 88/642/CEE) Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori Limite • Conformemente alla procedura prevista all’articolo 18 A del Trattato, il Consiglio fissa nelle direttive valori limite sulla base dell’informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, nei confronti di tutti gli agenti cancerogeni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse” (Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione a cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 della Direttiva 8/391/CEE (90/394/CEE)) Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori Limite • I valori limite e le altre disposizioni figurano nell’allegato II” (Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione a cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 della Direttiva 8/391/CEE (90/394/CEE)) Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori Limite di esposizione professionale e valori limite biologici • “La Commissione propone sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale, obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello comunitario. Tali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione,…” (Direttiva del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (14a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 della Direttiva 8/391/CEE) art-3 Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori Limite di esposizione professionale e valori limite biologici • “per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionale” (Direttiva del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (14a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 della Direttiva 8/391/CEE) Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario • Quali valori limite? • Valori limite costrittivi (binding limit value) • Quali risultanze di dati scientifici e di considerazioni socio economiche • Devono essere recepiti dalle legislazioni nazionali Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Bando di produzione e utilizzo Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Limiti costrittivi Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori limite indicativi • Adottati dalle Commissioni • Riflettono le valutazioni di esperti sulla base di dati scientifici • Devono essere tenuti in considerazione dalle autorità nazionali Civitanova 5 dicembre 2003
Sostanze cancerogene: • Modelli matematici • Dati di cancerogenesi • Studi di coorte APPROCCI DIFFERENZIATI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE • Sostanze non-cancerogene ADI (Admissible Daily Intake) ADI = NOEL (oppure NOAEL) SF NOEL = No Observed Effect Level; SF= Safety Factor Unità di rischio: incremento del rischio di contrarre un cancro in seguito ad esposizione per tutto l’arco della vita ad una certa concentrazione di sostanza tossica Civitanova 5 dicembre 2003
Valutazione quantitativa della tossicità: relazione dose/effetto Civitanova 5 dicembre 2003
Valutazione quantitativa della tossicità: relazione dose/risposta Civitanova 5 dicembre 2003
ESPRESSIONE NUMERICA DEL VALORE LIMITE Kwa f x DFI SUOLO Cs VEGETALI Cp ANIMALI Ca UOMO D x BW ACQUA Cw Kpa Ksw Kwp Ksp D=(f x DFI x Ca /BW)=Kpa x Kwp x Ksw x Cs x f x (DFI /BW) Cw = Ksw x Cs Cp = Kwp x Cw Ca = Kpa x Cp D = DOSE GIORNALIERA ACCETTABILE DFI = DAILY FOOD INTAKE BW= PESO CORPOREO Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Decisione della Commissione del 12 luglio 1995: • Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) per composti chimici • Compito…..supportare la Commissione con pareri su richiesta per qualsiasi materia dal punto di vista tossicologico circa gli effetti sulla salute dei lavoratori dei composti chimici Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario • Consenso • Strategia per definire il valore limite per esposizioni di breve durata (15 minuti) • Strategia sul modo di applicare i fattori di incertezza • Strategia per attribuire la notazione “cute” • Interpretazione dei risultati degli studi neurocomportamentali • Tossicità riproduttiva • Valutazione sostanze sensibilizzanti • Valori limite biologici • Valori limite di esposizione 8 h TWA • Ruolo nel valutare carcinogeni chimici Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Limiti health based che potrebbero essere stabiliti per tutte quelle sostanze per le quali attraverso un attento studio di tutti i dati di letteratura disponibili è possibile stabilire una dose soglia al di sotto della quale l’esposizione per 8 ore giornaliere, per 40 ore settimanali, non provoca effetti “adverse” Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario METODOLOGIA • Dossier o documento • Valutazione contenuti dossier e dati rilevanti • Elaborazione raccomandazione agli organismi comunitari per un valore limite in ambiente di lavoro “su basi scientifiche – health based” • Raccolta di commenti sulla raccomandazione da parte delle forze sociali e imprenditoriali, del mondo scientifico; pubbliccizzazione Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario METODOLOGIA • Proposta di una figura numerica di OEL da parte della Commissione • Consultazione con l’”Advisory Committee for Safety, Hygiene and Health Protection at work” • Adozione del limite Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Quindi per la definizione e/o l’aggiornamento del limite: • Identificazione della sostanza • Proprietà chimico fisiche • Diffusione nei processi produttivi • Dati di produzione e di impiego • Informazioni quantitative su esposizione e assimilazione • Tecnica di misura e metodo di analisi • Proprietà tossicologiche (tossico -cinetica e -dinamica) • Indicazione dei temi che necessitano approfondimenti • Identificazione di gruppi di esposti particolari • Valori limite esistenti Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Identificazione della sostanza • Denominazione e numeri IUPAC,EINECS,….. • Denominazione e numero CAS • Numero ed etichettatura CEE • Sinonimi e marchi depositati • Gruppo chimico, struttura, formula, impurità (isomeri) • Massa atomica e molecolare • Composizione per i materiali a composizione variabile Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Proprietà chimico fisiche • Stato di aggregazione, forma e colore • pF in°C • Peb in °C • Peso specifico a 20 °C • Tensione di vapore; densità del vapore; concentrazione di saturazione in aria • Solubilità acqua/grassi • Soglia olfattiva • Kw ottanolo/acqua • Grandezza e distribuzione grandezza delle particelle/fibre • Punto di accensione, infiammabilità; potenziale redox Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Rischio tossicologico - Relazione dose/effetto - Relazione dose/risposta Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Evidenze tossicologiche disponibili • Dati di indagini (su animali, su vie di esposizione, dosi particolari sperimentate,…) • Dati sull’uomo (lavoratori e popolazione in generale Calcolo – Dose soglia per l’uomo : dose soglia sperimentale x fattore incertezza tiene conto delle differenze fra ambito sperimentale e realtà Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Fattore incertezza • Differenze interspecie • Differenze fra animale e uomo • Differenze fra modalità espositive reali e sperimentali • Differenza fra dosi reali e sperimentali Civitanova 5 dicembre 2003
Valori limite indicativi di esposizione professionale Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario NON AMMETTE L’ESISTENZA DI DOSE SOGLIA AI FINI REGOLAMENTATORI Tossicità genomica • Mutagenesi • Teratogenesi • Cancerogenesi LIVELLI DI ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO VALORI LIMITE “PRAGMATICI” Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Accettabilità del rischio oncogeno (EPA 1998) Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Limiti pragmatici: per tutte quelle sostanze che presentano evidenza di effetti “adverse” (oltre alla genotossicità e alla cancerogenicità anche la sensibilizzazione e per le quali non è possibile stabilire una soglia di rischio Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori limite biologici: basati sulla salute e proposti da SCOEL sono suggeriti per prevenire effetti nocivi sulla salute. • Studi che evidenziano relazioni dirette fra concentrazione e metabolita o l’addotto in un mezzo biologico e gli effetti (dannosi) sulla salute • Se esiste valore limite ambientale “Health based” correlazioni fra concentrazioni ambientali e variabili biologiche • Studi nell’uomo che correlano effetti biologici non dannosi ma misurabili ed effetti dannosi per la salute Civitanova 5 dicembre 2003
Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Procedura per stabilire il valore limite Commissione Comunità Europee proposta Comitato Economico Sociale CES Parlamento Europeo PE Consiglio dei Ministri CM parere parere Maggioranza qualificata POSIZIONE COMUNE
POSIZIONE COMUNE modifiche Approvazione o non decisione entro tre mesi Parlamento Europeo PE Commissione Comunità Europee CCE rifiuto Consiglio dei Ministri CM Consiglio dei Ministri (CM) sceglie Può adottarla all’unanimità entro 3-4 mesi Modificazioni non incluse Può adottarla Proposta rivista Consiglio dei Ministri (CM) Consiglio dei Ministri (CM) Può adottarla a maggioranza qualificata entro 3 mesi Non decisione entro 3 mesi – proposta non adottata Può adottarla all’unanimità entro 3 mesi
CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE VARIABILITA’ DELLA ESPOSIZIONE CONFRONTO CON IL VALORE LMITE (+/- 3DS; +/- 5 DS) 1990 / 2000 • IL TEST OTL E IL SUO SIGNIFICATO • APPROCCIO SISTEMATICO ALLA • VARIABILITA’ NUMERICA • VARIABILITA’ IMPIANTISTICA • IL COLLEGAMENTO CON IL • MONITORAGGIO BIOLOGICO UNI EN 689:1997 Civitanova 5 dicembre 2003
CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE IL TEST OTL AREE A RISCHIO AGENTI DI RISCHIO SCEGLIERE p e j RIPETERE PROCEDURA CONTROLLO CONTROLLI SANITARI INTERVENTI IMPIANTI SI NO NO T>K? T>Z ? T>K’? NO SI SI ESEGUIRE n PRELIEVI CASUALI (n > 5) CALCOLARE (LnSTD-Xl) / Sl NO n < 15 SI aumentare il n. prelievi NO RISULTATI M.BIOLOGICO COMPATIBILI? IDENTIFICARE E RIMUOVERE LE CAUSE MANTENERE PROCEDURA SI
CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE IL TEST OTL :CONFIDENZA DEL 5% E DELL’1%