1 / 17

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI. DPI: Requisiti essenziali di sicurezza. Camera di Commerci Ancona 7 aprile 2011. Relatore: Gabriele Lualdi. DPI - LEGISLAZIONE. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Disciplinata dal Decreto Legislativo 475 del 4 dicembre 1992:

Download Presentation

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDIM. MASINI DPI: Requisiti essenziali di sicurezza Camera di Commerci Ancona 7 aprile 2011 Relatore: Gabriele Lualdi

  2. DPI - LEGISLAZIONE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Disciplinata dal Decreto Legislativo 475 del 4 dicembre 1992: “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale D.L.vo n° 475

  3. DPI - DEFINIZIONI (2) .. Sono anche considerati DPI: a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei. Esempio: maschera e filtro inattinico per la saldatura. b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé. Esempio: indumenti ad alta visibilità+Indumenti per la protezione contro aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali. D.L.vo n° 475 Art. 1 - Comma 3

  4. DPI – IMMISSIONE SUL MERCATO .. SOLO SE: • Muniti della dichiarazione di conformità; • Muniti del marchio CE • PRESUPPOSTO DI TUTTO CIO’ IL RISPETTO DEI RES

  5. DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA – Generali (1.1) .. RIPORTATI NELL’ALLEGATO II DEL DL 475(’92): • 1.1) Principi di progettazione • Ergonomia (attività normale con elevato livello di protezione) • Livelli e classi di protezione (conseguenti dall’ergonomia – portabilità e max protezione) • Classi di protezione adeguate al rischio

  6. DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA – Generali (1.2) • 1.2) Innocuità dei DPI • Uso privo di rischi o altri fattori endogeni (assenza di rischi derivanti dal loro utilizzo) • Materiali appropriati (idonei all’uso previsto e prevedibile) • Ostacoli minimi (non debbono creare ostacolo nell’attività o limitare i movimenti durante il loro uso)

  7. DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA – Generali (1.3) • 1.3) Fattori di confort e di efficacia • Adeguarsi alla morfologia dell’utilizzatore • Leggerezza e solidità di costruzione • Compatibilità tra DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore

  8. DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA – Generali (1.4) • 1.4) Nota informativa nella lingua dello stato membro, oltre a nome e indirizzo del fabbricante o mandatario ogni informazione utile concernente: • Istruzioni per il deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione: I prodotti consigliati per pulizia e disinfezione non debbono avere effetti sull’utilizzatore e sul DPI • Le prestazioni (norme di riferimento) • Accessori utilizzabili e pezzi di ricambio indicati • Classi di protezione e limiti di utilizzo • La data di scadenza del DPI o di componenti • Il tipo di imballaggio adeguato • Il significato della marcatura (legenda simboli norme)

  9. DPI – RES – Supplementari comuni (2-1) 2.1) DPI dotati di sistemi di regolazione (non modificabile durante l’uso) 2.2) DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere (sufficientemente aerati o con dispositivi per assorbire il sudore) 2.3) DPI del viso, degli occhi e delle vie respiratorie (non limitare la visuale, neutri otticamente, se del caso antiappannanti, compatibili con correzioni ottiche dell’utilizzatore)

  10. DPI – RES – Supplementari comuni (2-2) 2.4) DPI soggetti a invecchiamento (con scadenza o indicazione della quantità di uso o del numero di pulizie ammesse, indicatore di funzionalità – traccianti odoriferi, ) 2.5) DPI suscettibili di restare impigliati durante l’impiego (resistenza alla rottura definita per eliminare il pericolo) 2.6) DPI per impiego in atmosfere esplosive (non provocare archi e scintille per campi elettrici o elettrostatici)

  11. DPI – RES – Supplementari comuni (2-3) 2.7) DPI destinati ad essere indossati o tolti rapidamente (chiusure ed aperture facilitate) 2.8) DPI d’intervento in situazioni estremamente pericolose (istruzioni in merito alla competenza di chi lo indossa e alle caratteristiche dello stesso in merito alla funzionalità. Muniti se del caso di indicatore di non adeguatezza) 2.9) DPI con componenti regolabili o smontabili (regolabili o montabile in modo semplice)

  12. DPI – RES – Supplementari comuni (2-4) 2.10) DPI raccordabili ad altro DPI complementare (esclusione di complementi non adatti) 2.11) DPI con sistema di circolazione di fluido (assicurare una corretta circolazione del fluido in ogni condizione d’uso e attività) 2.12) DPI indicazioni diverse riguardanti l’uso in riferimento alla salute e sicurezza (indicazioni - pref. pittogrammi- complete, precise e comprensibili)

  13. DPI – RES – Supplementari comuni (2-5) 2.13) indumenti DPI ad alta visibilità (presenza di dispositivi o mezzi di segnalazione) 2.14) DPI multirischio (assicurare una corretta protezione per ciascuno dei rischi per cui è progettato)

  14. DPI – RES – Supplementari specifici (3-1) 3.1) Protezione contro i rischi meccanici - Protezione da cadute e proiezioni di oggetti o di impatto del corpo contro ostacoli (limitanti l’energia di impatto trasmessa) - Caduta di persone (scivolamento o caduta) - Vibrazioni 3.2) Protezione contro la compressione statica di una parte del corpo - per prevenire lesioni permanenti 3.3) Protezione aggressioni meccaniche superficiali - sfregamento, punture, tagli, morsicature

  15. DPI – RES – Supplementari specifici (3-2) 3.4) Protezione contro l’annegamento - gilet di sicurezza, giubbe o reti di salvataggio, sostegni di galleggiabilità 3.5) Protezione contro gli effetti del rumore 3.6) Protezione contro il calore o il fuoco - isolamento, capacità riflettente se del caso, non infiammabili, inerzia termica, capacità di proteggere contro la proiezioni di materiali caldi, evitino il raggiungimento di temperature pericolose all’interno (refrigerazione), o limitazione di esposizione o di uso 3.7) Protezione contro il freddo

  16. DPI – RES – Supplementari specifici (3-3) 3.8) Protezione contro gli shock elettrici - isolamento, capacità di impedire nelle condizioni di impiego correnti di dispersione pericolose, con indicazione dei controlli da effettuare prima dell’uso in modo periodico 3.9) Protezione contro le radiazioni - Radiazioni non ionizzanti - Radiazioni ionizzanti

  17. DPI – RES – Supplementari specifici (3-4) 3.10) Protezione contro sostanze pericolose e agenti infettivi (*) - Protezione respiratoria - Protezione contati epidermici o oculari 3.11) Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l’immersione - apparecchio respiratorio con dispositivo di allarme - tute con protezione contro la pressione - tuta di salvataggio (*): è importante la distinzione rispetto ai Disp. med. che proteggono non chi li indossa ma il paziente

More Related