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Ruolo e funzioni del comune e del sindaco in protezione civile. Settembre 2006. L’EVOLUZIONE DELLA COMPETENZA IN P.C. Legge 996/1970 Lo stato cura il soccorso pubblico. D.P.R. 66/81 Il Presidio locale è affidato al Prefetto. Legge 225/92 Il Comune acquista maggiori competenze.
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Ruolo e funzioni del comune e del sindaco in protezione civile Settembre 2006
L’EVOLUZIONE DELLA COMPETENZA IN P.C. Legge 996/1970 Lo stato cura il soccorso pubblico D.P.R. 66/81 Il Presidio locale è affidato al Prefetto Legge 225/92 Il Comune acquista maggiori competenze D. lgs. 112/98 La P.C. viene suddivisa fra gli EE. LL. che rappresentano la popolazione L.Cost. 3/01 Si costituiscono e si affermano i sistemi regionali IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE SI AFFERMA IL SISTEMA COMPLESSO, IN CUI OGNI CITTADINO E’ OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE
L’EVOLUZIONE DEGLI ORGANI DI P.C. Legge 996/1970 La P.C. è affidata al Sindaco e al Commissario di Governo D.P.R. 66/81 Sindaco e Prefetto sono “Organi” di P.C. in qualità di U.d.G. Legge 142/90 I comuni divengono autonomi dalle prefetture Legge 225/92 Il Sindaco diviene Autorità Comunale di P.C. Legge 81/93 Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini D.Lgs 112/98 Il Comune acquista la totalità delle competenze di P.C. SECONDO IL CONCETTO MODERNO, OGNI CITTADINO E’ OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE
ZAMBERLETTI fonda la protezione civile Il disegno di legge della 225/92, presentato nel 1982 e approvato dopo 10 anni di dibattito, contiene tre intuizioni di importanza storica, che rivoluzionano l’impianto filosofico della protezione civile italiana. Nel 1982 nasce anche il Dipartimento della Protezione Civile. Gli effetti si vedono subito.
MA COSA E’ LA NUOVA PROTEZIONE CIVILE? Per la prima volta la legge n. 225/1992 definisce un concetto di protezione civile che non si limita a fronteggiare le conseguenze di situazioni di emergenza, ma comprende attività di previsione e prevenzione. Scopo della Protezione Civile diviene quello di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni derivanti dalle calamità naturali o da quelle causate dall’uomo. Sue specifiche attività sono la previsione la prevenzione il superamento il soccorso dell’emergenza La carenza di qualcuna di questa componenti può risultare determinante per il successo o l’insuccesso
Il RUOLO DEL COMUNE ACQUISTA IMPORTANZA Dopo l’autonomia statutaria conquistata nel 1990, è con quella impositiva del 1992 (D.lgs. 30.12.1992 n. 504) che la protezione civile diviene un servizio locale indispensabile, da assicurare nell’ambito delle attività ordinarie, e non da delegare ad altri soggetti in occasione delle emergenze. Un Decreto Ministeriale di attuazione (28 maggio 1993) inserisce la Protezione Civile fra i servizi comunali indispensabili. Un’accelerazione definitiva al cambiamento arriva con la legge delega Bassanini 15.3.1997 n. 59 e il D.lgs 31.3.1998 n.112, sistema definitivamente le competenze di province e comuni sulla scorta del nuovo sistema istituzionale decentrato. La modifica apportata alla Costituzione (Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3) mette il timbro finale sulla svolta. E LA PROTEZIONE CIVILE ENTRA NEGLI ENTI LOCALI
1990 Con la legge 142 (oggi confluita nel nuovo Testo Unico degli EE.LL.) si sancisce l’autonomia dei Comuni e delle Province dai tradizionali vincoli e controlli dello Stato. Spetta ai comuni occuparsi dei cittadini, ma non per conto dello Stato. La protezione civile entra in comune
1992, Febbraio Con la legge 225 nasce il Servizio nazionale di protezione civile, che indica nei comuni e nei Sindaci alcuni protagonisti delle attività, e individua in attività da svolgersi localmente (previsione e prevenzione) e in alcune realtà diffuse (il volontariato) degli elementi di forte innovazione. La protezione civile entra in comune
1993, maggio Tra i servizi indispensabili il legislatore inserisce pochi mesi dopo (DM 28.5.93) anche la protezione civile, che diviene così un dovere per il comune e non più per lo Stato. Si tratta di una rivoluzione copernicana, anche perché il servizio indispensabile non riguarda più solo il momento del cosiddetto “soccorso”, ma allarga il tiro alle attività di prevenzione. La protezione civile entra in comune
La protezione civile entra in comune 1993 Grazie alla legge 81, il legame tra il nuovo comune e la popolazione si rinsalda ulteriormente con l’avvento dell’elezione diretta del sindaco. Egli diviene ormai un punto di riferimento popolare molto diverso rispetto al passato.
La protezione civile entra in comune 1998 Dopo i primi anni anni di controversa applicazione della 225 e del suo sistema di ripartizione di competenze, la riforma di decentramento e semplificazione detta “Bassanini” realizza una più puntuale fotografia delle responsabilità politiche da assegnare alle istituzioni. Inoltre, a seguito di alcuni disastri, il “Decreto Sarno” comincia ad elencare alcuni obblighi reali per gli EE.LL. in materia di prevenzione e pianificazione dell’emergenza
1999 Con la legge 265, anche il dovere di informare e avvertire la popolazione, in precedenza compito importantissimo del Prefetto, passa totalmente sulle spalle dei sindaci. La protezione civile entra in comune
2001 Con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, si mette il timbro finale sul processo di rivoluzione copernicana dei rapporti interistituzionali. Ciò che fino ad ora era affidato agli enti locali per concessione, da ora in poi “spetta”. La piramide è rovesciata. La protezione civile entra in comune
Corpo Nazionale VV.F. Polizia di Stato Prefetture Interno Foreste e Politiche Agricole Corpo Forestale dello Stato Ambiente e Tutela del Territorio ANPA Regioni/ASL Salute Guardia di Finanza Economia e Finanze Esercito Marina Aeronautica Carabinieri Difesa PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Attività produttive Dipartimento della Protezione Civile G.R.T.N./Società di distribuzione Infrastrutture e trasporti Guardia Costiera ANAS Società Autostrade Gruppo Ferrovie dello Stato Beni e Attività Culturali Istruzione, Università e Ricerca I.N.G.V. C.N.R. Istituti nazionali di ricerca Affari Esteri Comunicazioni Emittenti radiotelevisive Società telefonia fissa e mobile Poste italiane Regioni Province Comuni
Strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Aeronautica Militare Esercito Italiano Marina Militare Carabinieri Polizia di Stato Guardia di Finanza Corpo Forestale dello Stato Capitaneria di Porto Gruppi nazionali di ricerca scientifica Croce Rossa Italiana Strutture del Servizio Sanitario Nazionale Organizzazioni di volontariato Corpo Nazionale Soccorso Alpino
La gestione d’emergenza fino al 2000 L’unico centro decisionale e di controllo viene congestionato dalle richieste dei gradi inferiori di coordinamento. E’ il periododell’accentramento amministrativo e operativo, tipico di ogni statalismo. Sistema nazionale di P.C. CCS Ricognizione preventiva e burocratica del bisogno e concentramento di richieste COM RICHIESTE DEI COMUNI
Si distribuiscono disponibilità Il sistema sussidiario favorisce il decentramento del processo decisionale. Ma perché questa fiducia negli EE.LL.? DPC Dall’emergenza Molise 2002 in poi si valorizza il ruolo del comune anche in emergenza. CCS COM INTERVENTI DEI COMUNI
COMPITI REGIONE PIEMONTE Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 Disposizioni in materia di protezione civile Art. 14. Competenze della Regione 1. La Regione espleta le funzioni ……: a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso il raccordo, l’armonizzazione e l’unificazione delle attività intraprese dalle singole province …. attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili; b) il raccordo, l’armonizzazione e l’unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di …., lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il Prefetto
COMPITI REGIONE PIEMONTE Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 Art. 70. Funzioni della Regione • indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile • Adozione e approvazione,sentite le Province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi • coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti (ev. TIPO B) e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici f) spegnimento degli incendi boschivi g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile; h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse (convenzioni, protocoli intesa) • promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato • j) promozione delle attività informativo-formative (scuole)
IL RUOLO DEL SINDACO In una realtà amministrativa fortemente decentrata e fondata sull’autogoverno, la figura del sindaco del comune può risultare particolarmente decisiva per l’organizzazione di un sistema efficace di risposta. La conoscenza del territorio (previsione), le attività quotidiane a favore del territorio e della popolazione (prevenzione), la vicinanza ai luoghi colpiti in caso di necessità (soccorso) che lo caratterizzano, fanno del Sindaco la figura principale della protezione civile futura, soprattutto se nell’interno di un compiuto sistema di autonomie locali.
Capo della Amministrazione Ufficiale di Governo Autorità Comunale • Assicura i servizi comunali indispensabili come la protezione civile. • Svolge le funzioni di cui all’art. 108 del d.lgs. 112/98 e all’art. 6 della L. 225/92. • Emana atti di rilevanza locale. • Assicura l’erogazione dei servizi indispensabili di competenza statale. • Emana provvedimenti contingibili ed urgenti. • Informa il Prefetto. • Effettua i primi interventi urgenti e di soccorso. • Emana atti e ordinanze di protezione civile. • Informa la popolazione. SINDACO I diversi ruoli del sindaco I compiti del sindaco
(Art. 2 L. 225/92) Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che… EVENTI DI TIPO B … che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti in via ordinaria EVENTI DI TIPO A … possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti in via ordinaria EVENTI DI TIPO C … per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari REGIONE- PROVINCIA PREFETTURA - U.T.G. COMUNE E SINDACI STATO La legge n. 225/1992I tre livelli di competenza
Aspetti penali rilevanti per il sindaco in P.C. Art. 328 C.P Art. 40 c.2 C.P. • Rifiuto o omissione di atti d’ufficio. • Rifiutare indebitamente un atto del proprio ufficio che deve essere compiuto senza ritardo. • Concorso in disastro. • Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo I compiti del sindaco SINDACO
ILSINDACO HA IL DOVERE PRIMARIO DI CONOSCERE E RICONOSCERE, MEGLIO DI OGNI ALTRO, I RISCHI PRESENTI NEL SUO TERRITORIO I compiti del sindaco
Il comune deve essere il primo ente a scattare in soccorso in occasione di una emergenza I compiti del sindaco
MA QUANTI E QUALI SONO I COMPITI DEL SINDACO? Realizzare le attività di previsione Realizzare gli interventi di prevenzione Realizzare una struttura comunale Preparare le attività di emergenza Predisporre i piani comunali Effettuare i primi interventi urgenti Attivare i primi soccorsi alla popolazione Vigilare sull'attuazione dei servizi urgenti Utilizzare il volontariato comunale Informare la popolazione sui rischi Erogare un servizio ordinario di P.C. In pochi anni si sono decuplicati ........
I POTERI ECCEZIONALI DEL SINDACO I compiti del sindaco • art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833 (di riforma del servizio sanitario nazionale) • art. 7 all. E della legge 20.3.1865 n. 2248(requisizione d’urgenza della proprietà privata per grave necessità pubblica) • art. 835 del Codice Civile (requisizione d’urgenza); • art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (occupazione d’urgenza di beni immobili di privati per esigenze di grave necessità pubblica) • art. 4 del D.L. 18 giugno 1986 n. 282 (adozione di provvedimenti cautelari per la tutela della salute pubblica, con la sospensione della produzione e della vendita di alimenti o bevande che risultino pericolosi per la salute). • artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 (divieto di potabilità delle acque destinate al consumo umano in caso di episodi di inquinamento); • art. 13 del D.L.vo 5.2.1997 n. 22 - “Decreto Ronchi” (ricorso a forme speciali di smaltimento di rifiuti in caso di comprovata necessità • artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (Regolazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica)
E’ TEMPO DI SVILUPPARE E POTENZIARE LA CAPACITA’ DI RISPOSTA DEI PICCOLI COMUNI PROPOSTE 1) Una maggiore spinta sulla formazione degli amministratori, del personale e degli operatori in generale. Mentre sul piano della dotazione di attrezzature e di tecnologia abbiamo raggiunto livelli difficilmente superabili, sul piano della qualificazione professionale e della capacità di collaborare fra operatori possiamo fare ancora tantissimo. 2) Una maggiore valorizzazione della risorsa del volontariato locale, nelle forme che la normativa nazionale e regionale consente, con una particolare attenzione per le zone non servite da un sufficiente servizio di soccorso tecnico urgente. 3) Un potenziamento dell’esperienza della gestione associata delle funzioni non limitata ai piccoli comuni. IN QUESTO MODO SI PUO’ RENDERE UN GRANDE SERVIZIO AL PAESE
L’informazione alla popolazione la formazione degli operatori possono essere garantite • Insegnando comportamenti di autoprotezione; • elaborando opuscoli informativi; • effettuando incontri con la popolazione e le scuole; • predisponendo nelle zone a rischio una segnaletica informativa; • predisponendo una segnaletica interattiva di supporto alla gestione dell'emergenza. • effettuando esercitazioni per circoscrizioni o agglomerati significativi