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IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA DISOCCUPAZIONE

IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA DISOCCUPAZIONE. L’ART. 38 C.2 COST.: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Nozione di disoccupazione involontaria.

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IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA DISOCCUPAZIONE

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  1. IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA DISOCCUPAZIONE • L’ART. 38 C.2 COST.: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

  2. Nozione di disoccupazione involontaria • Comporta la restrizione della tutela: • Ai lavoratori subordinati (altri soggetti sono ora ad essi equiparati) • Che abbiamo perduto il posto di lavoro: SONO ESLCUSI GLI INOCCUPATI

  3. Le prestazioni di disoccupazione:il bazaar delle disparità • Trattamento di disoccupazione ordinaria • Trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti • Cassa integrazione guadagni • Mobilità • Trattamenti di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini • Trattamenti di disoccupazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato

  4. IL TRATTAMENTO ORDINARIOA CHI SPETTA • AI LAVORATORI SUBORDINATI (E AI SOCI DI COOPERATIVA) • CHE HANNO PERSO IL POSTO DI LAVORO INVOLONTARIAMENTE • CHE NON GODANO DELLA STABILITA’ DEL POSTO DI LAVORO (SIGNIFICA CHE NON POSSONO ESSERE LICENZIATI SE NON PER LORO GRAVE INADEMPIMENTO) • CHE HANNO MATURATO 2 ANNI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE E HANNO VERSATO ALMENO 52 CONTRIBUTI SETTIMANALI NEL BIENNIO PRECEDENTE LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. • CHE NON SI SONO DIMESSI (SALVO CHE LE DIMISSIONI SIANO PER G.C.)

  5. In cosa consiste • È un’indennità economica • Corrisposta per in origine per 180 giorni a partire dall’8° giorno successivo (c.d. periodo di carenza) a quello di presentazione della domanda o per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno solare – attualmente per 8 mesi (prot. Welfare l. 247/07) • Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 12 mesi (prot. Welfare l. 247/07)

  6. L’ENTITA’ -storia • ORIGINARIAMENTE ERANO L. 800 AL GIORNO • CORTE COST. 24 APRILE 1988 , N. 497 HA DICHIARATO LA NORMA INCOSTITUZIONALE PERCHE’ A CAUSA DELLA DIMINUIZIONE DEL VALORE D’ACQUISTO DELLA MONETA NON CONSENTIVA DI ASSICURARE L’ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI • L. 160/88 E ALTRE LEGGI SUCCESSIVE HANNO STABILITO CHE SI CALCOLA IN PERCENTUALE SULAL RETRIBUZOINE MEDIA PERCEPITA NEGLI UTLIMI 3 MESI • E’ STATO POI ELEVATO AL 40% DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA NEI TRE MESI PRECEDENTI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI LIMITI DI UN IMPORTO MASSIMO MENSILE LORDO, STABILITO DALLA LEGGE. PER IL 2006 TALE IMPORTO È DI € 830,77, ELEVATO A € 998,50 PER I LAVORATORI CHE POSSONO FAR VALERE UNA RETRIBUZIONE MENSILE LORDA SUPERIORE A € 1.797,31

  7. Il decreto n.c.d. decreto sulla competitività • dal 1° aprile 2005 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, è elevata a sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni • La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50% per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. • non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro

  8. L’ENTITA’ ATTUALE • PER CHI HA MENO DI 50 ANNI • 60% PER I PRIMI 6 MESI • 50% PER IL 7 E 8° MESE • PER CHI HA OLTRE 50 ANNI • 60% PER I PRIMI 6 MESI • 50% PER IL 7 E 8° MESE • 40% PER I RESTANTI MESI

  9. Quando cessa • Quando il lavoratore: • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti • rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro • rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; • non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. • non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità • diventa titolare di pensione diretta

  10. LA DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI • Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che: • nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); • risultano assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità ad esempio, per le indennità pagate nel 2007, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2004

  11. In cosa consiste • Spettava, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate. • L'indennità giornaliera non poteva superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 776,12, elevato a € 932,82 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.679,07.

  12. In cosa consiste • Spetta, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate. • L'indennità giornaliera è del 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e del 40% per quelli successivi

  13. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE E NUOVI LAVORI • FINO AL 1999 LA LEGGE RICONOSCEVA L’INDENNITA’ ANCHE AI LAVORATORI CHE SI TROVASSSERO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA, AGGIUNGENDO UN PERIODO DI CARENZA DI 30 GIORNI • L’ART. 34, C. 5, .L.N. 448/98 HA STABILITO CHE L’INDENNITA’ NON SPETTA IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE: OCCORRE ORA CHE IL LAVORATORE DOCUMENTI LA SUSSISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI

  14. NUOVI LAVORI • PART-TIME • CONTRATTI A TERMINE • CONTRATTI DI APPRENDISTATO • LAVORO SOMMINISTRATO • JOB SHARING • LAVORO INTERMITTENTE • LAVORO A PROGETTO • PONGONO TUTTI PROBLEMI DI TUTELA PREVIDENZIALE, SIA IN GENERALE, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA DISOCCUPAZIONE

  15. Il principio del riproporzionamento • E’ il principio generale per cui i trattamenti dei lavoratori “atipici” sono riproporzionati in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali

  16. Il riproporzionamento comporta:Limiti all’accreditamento contributivo • Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione • Quindi oggi per il lavoratore part-time, l’accredito della settimana contributiva si ha solo se la retribuzione settimanale è almeno di 160,85 €

  17. Il riproporzionamento comporta: • Limiti alla maturazione del diritto, in relazione ai limiti all’accredito contributivo • Limiti all’entità della prestazione, in ragione del fatto che il trattamento è proporzionato alla retribuzione, che è sua volta è già stata riproporzionata

  18. Il problema del part-time verticale • La sentenza delle S.U. della Cassazione n. 1732/2003 ha affermato che al lavoratore assunto con contratto di part-time verticale non spetta l’indennità di disoccupazione perché il lavoratore ha liberamente scelto di lavorare di meno • LA QUESTIONE DEGLI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO CON ORARI DISCONTINUI (LAVORO SOMMINISTRATO, JOB SHARING, INTERMITTENTE)

  19. I RIMEDI • RISCATTO • CONTRIBUZIONE FIGURATIVA • FORME DI TUTELA INTEGRATIVA: • Indennita’ di disponibilità nel lavoro somministrato (350 €) e intermittente (20% della retribuzione base prevista dal CCNL) • Prestazioni a carico dell’ente bilaterale nel lavoro somministrato: il fondo gestito dall’ente bilaterale alimentato con contributi pari al 4% delle retribuzioni • a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale • iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori

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