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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna Direzione generale – Ufficio V – Formazione ed aggiornamento del personale della scuola Supporto all’autonomia didattica GRUPPO DI SUPPORTO REGIONALE – SICUREZZA NEI
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna Direzione generale – Ufficio V – Formazione ed aggiornamento del personale della scuola Supporto all’autonomia didattica GRUPPO DI SUPPORTO REGIONALE – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO “L’AFFOLLAMENTO DELLE AULE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA’ DI DEFLUSSO DEI PIANI E DELL’INTERO EDIFICIO” (D.M. 26 agosto 1992) Bologna 19 maggio 2011
Tutti gli anni si presenta immancabilmente per il Dirigente scolastico, nella fase di costituzione delle classi, il delicato problema di come si possa contemperare sia il rispetto dei parametri adottati dal MIUR per la formazione delle classi, in base al rapporto alunni – classe (che prevede anche 28-30 alunni per classe) sia il rispetto delle norme di prevenzione incendi per assicurare la sicurezza degli alunni e del personale. Andrea Bighi
COSA PREVEDE IL D. Min. Interno 26 Agosto 1992? Il principale punto oggetto di contenzioso è il seguente: 5. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza 5.0 Affollamento Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: - aule: 26 persone/aula (…) 5.6 Numero delle uscite Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due, posti in punti contrapposti. (3° comma) “Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di m. 1,20 ed aprirsi in senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25 (…)”. Andrea Bighi
In merito al suddetto 3° comma, il Ministero dell’Interno ha inteso successivamente precisare quanto di seguito riportato: “Lettera circolare 17/05/1996 n. P954/4122 Sott. 32 Ministero dell'interno - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni. Con il decreto legislativo 19-3-1996, n. 242, sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti. Andrea Bighi
Al riguardo, atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 - 9 -1994, così come modificato dal decreto legislativo 19 - 3 -1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarireche, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al decreto ministeriale 26-8-1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi. Andrea Bighi
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità, così come richiamato espressamente dall'art. 16, terzo comma, del decreto legislativo n. 242/1996. I Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.” Andrea Bighi
Alla luce di quanto sopra occorre, pertanto, rilevare per ciascun edificio scolastico di pertinenza la data di costruzione o di utilizzazione e tenere presente quanto disposto dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, che recita: “1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.” Detto allegato IV, al punto 1.6.17, dispone, tra l’altro: “1.6.17. (…) Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.” Andrea Bighi
Pertanto, le disposizioni riportate nei punti: “1.6.3.2 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell’esodo; 1.6.3.3 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di 0,80, che si aprano nel verso dell’esodo;” si riferiscono, nella fattispecie, alle strutture scolastiche costruite o utilizzate DOPO il 27 novembre 1994. Andrea Bighi
Ne consegue che i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell’allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene alla larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con le disposizioni specificate prima nel D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 19.03.1996, n. 242, e successivamente nel più recente D.Lgs. 81/2008. Andrea Bighi
COME ACCERTARE SE, A FRONTE ANCHE DI CLASSI PIUTTOSTO NUMEROSE (CON 29 – 30 ALUNNI), L’AFFOLLAMENTO COMPLESSIVO DEI PIANI E DELL’INTERO EDIFICIO SCOLASTICO E’ COMPATIBILE CON LA CAPACITA’ DI DEFLUSSO DEL SISTEMA DI VIA DI USCITA? Si ipotizzi di effettuare la verifica in un edificio scolastico costituito da un Piano Terra, in cui sono ubicate n. 9 aule e n. 4 Uffici di Segreteria e Presidenza, e da un Piano Primo costituito da 12 aule, con la sotto indicata ipotetica popolazione scolastica: Piano Terra, con n. 9 aule. Aula 1: n. 29 alunni; aula 2: n. 30 alunni; aula 3: n. 28 alunni; aula 4: n. 27 alunni; aula 5: n.29 alunni; aula 6: n.26 alunni, ecc. per complessivi alunni n. 251. Andrea Bighi
Sintesi delle presenze: Piano Terra: Andrea Bighi
Piano Primo, con n. 12 aule. Aula 10: n. 28 alunni; aula 8: n. 29 alunni; aula 9: n. 29 alunni; aula 10: n. 27 alunni; aula 11: n.28 alunni; aula 12: n.27 alunni; ecc. per complessivi alunni n. 348. Sintesi delle presenze: Piano Primo: Andrea Bighi
TOTALE PRESENZE NELL’EDIFICIO: N. 640 Per ciascun piano occorre rilevare il numero di uscite DAL PIANO disponibili e la loro larghezza. Al Piano Primo sono presenti due scale, in punti contrapposti, e una scala esterna posta a metà circa del corridoio, per complessive tre uscite dal Piano. Si misura la larghezza di ciascuna uscita dal Piano, e il corrispondente numero di moduli disponibili, tenendo presente che 1 modulo è pari a 0,60 m e che la “capacità di deflusso” in ciascun Piano deve essere non superiore a 60 (punto 5.1, D.M. 26.8.92); ciò significa che in un Piano, attraverso una uscita larga 1,20 m ( = 2 moduli) NON possono passare più di 120 persone. Andrea Bighi
Nel caso preso in esame la larghezza delle uscite dal Piano Primo presenta i seguenti valori, da cui si determinano i relativi moduli: 1^ uscita scala interna: larghezza m. 1,80 = 3 moduli 2^ uscita scala interna: larghezza m. 1,20 = 2 moduli 3^ uscita scala esterna: larghezza m. 1,20 = 2 moduli TOTALE MODULI PIANO PRIMO: N. 7 Andrea Bighi
Al Piano Terrasono presenti tre uscite, con le sotto indicate larghezze e moduli: 1^ uscita P.T.: larghezza m. 2,4 = 4 moduli 2^ uscita P.T.: larghezza m. 1,8 = 3 moduli 3^ uscita P.T.: larghezza m. 1,8 = 3 moduli TOTALE MODULI PIANO TERRA: N. 10 Andrea Bighi
Per accertare se il numero complessivo di persone presenti in ciascun Piano, e nell’intero edificio, è compatibile con la CAPACITÀ DI DEFLUSSO del “SISTEMA DI VIE DI USCITE” occorre effettuare un semplice calcolo con la formula: Capacità di deflusso = N° presenti(affollamento) N° moduli La compatibilità delle vie di uscita risulta assicurata solamente se dal suddetto rapporto emerge un valore inferiore a 60 ( 60 rappresenta, come già detto, il numero massimo di persone che possono defluire attraverso una uscita di modulo 1). Andrea Bighi
1. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA COMPATIBILITA’ DELLA CAPACITA’ DI DEFLUSSO DEL PIANO PRIMO CON LE VIE DI USCITA PRESENTI Presenze al Piano Primo: n. 366 Moduli di uscita al Piano Primo:n. 7 Capacità di deflusso : = 366 = 52, 2 < 60 al Piano Primo7 Come si rileva, la capacità di deflusso riscontrabile nel Piano Primo non risulta superiore al valore massimo consentito (60), per cui si può affermare che l’affollamento di piano risulta compatibile con le uscite di sicurezza presenti. Andrea Bighi
2. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA COMPATIBILITA’ DELLA CAPACITA’ DI DEFLUSSO DEL PIANO TERRA CON LE VIE DI USCITA PRESENTI In questo caso occorre tener presente che al Piano Terra confluiscono le persone che non escono dalla scala esterna, per cui la loro presenza si sovrappone all’affollamento dello stesso Piano Terra. In termini numerici, poiché le persone che escono attraverso la scala esterna sono 120 (2 moduli x 60), il numero di persone che defluiscono attraverso le uscite del Piano Terra ammonta a: n. 640 (persone presenti nell’intero edificio) - 120 = 520 persone che defluiscono dal P.T. Andrea Bighi
Persone che defluiscono attraverso il P.T : 520 Moduli di uscita al Piano Terra: 10 Capacità di deflusso al P.T: 520 = 52,0 < 60 10 Anche al Piano Terra si riscontra, quindi, la compatibilità del numero dei presenti con la capacità di deflusso del sistema delle vie di uscita. Andrea Bighi
3. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA COMPATIBILITA’ DELLA CAPACITA’ DI DEFLUSSODELL’INTERO EDIFICIO CON IL SISTEMA DI VIE DI USCITA PRESENTI. Persone presenti nell’intero edificio: 640 N° totale Moduli (10 al P.T. e 2 alla scala esterna ):12 Capacità di deflusso intero edificio: 640 = 53,3 < 60 12 Pertanto, nel caso in esame il numero totale delle uscitedall’edificiorisulta ampiamente sufficiente in quanto al Pianto Terra ci sono (4 + 3 + 3) = 10 moduli, sufficienti per 600 persone; c‘è anche una scala esterna pari a 120 cm (= 2 moduli), sufficiente per far defluire 120 persone. Andrea Bighi
Dal complesso delle uscite dell’intero edificio possono pertanto defluire 720 persone, mentre le presenze riscontrate sono pari a 640. Pertanto, se risulta complessivamente rispettata la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, ovvero dei piani e dell’intero edificio, è possibile istituire alcune classi anche con 29 – 30 alunni, , in quanto non sono pregiudicate le condizioni generali di sicurezza. Andrea Bighi
E’ opportuno tenere però presente che, ai sensi di quanto disposto dal punto 5.0 del D.M. 26 Agosto 1992, quando la definizione delle classi non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali, depositati presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente scolastico è tenuto ad indicare, relativamente a ciascuna aula interessata, il numero di persone in apposita “Dichiarazione”. Andrea Bighi
“ISTITUTO SCOLASTICO …… _ I _ sottoscritt _ …………………………., Dirigente scolastico/titolare dell’attività nell’Istituto ……………., tenuto conto che la definizione della classe ospitata nell’aula n. …. non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali depositati presso il Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.M. 26 agosto 1992, punto 5.0, DICHIARA sotto la personale responsabilità, che nella stessa aula n. … sono effettivamente presenti, nell’anno scolastico ……./………, N° ……. persone. Data …………… Il Dirigente scolastico ………………………….” Andrea Bighi
Per quanto concerne, quindi, l’affollamento delle aule occorre tener presente che il “massimo affollamento ipotizzabile” in 26 persone/aula non viene posto come divieto assoluto di formare classi più numerose, come confermato dalla Sentenza TAR Veneto – Sezione III, del 13 Novembre 2008, n. 375/09, bensì come parametro di calcolo del “massimo affollamento ipotizzabile” sui piani Andrea Bighi
e complessivamente dell’edificio ai fini della conformazione delle vie di esodoper la messa in sicurezza degli studenti e dei lavoratori. Sulla base dello stesso principio il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7648 depositata il 28 ottobre 2010, ha rigettato l’appello alla predetta decisione del TAR Veneto. Andrea Bighi
Si riporta, altresì, un passaggio del contenuto di una recente Nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che recita: “ (…) A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza”. (Prot. n. P 480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi). Andrea Bighi
Sentenza del TAR LAZIO Sez. III –Bis – Sent. 20.01.2011, n. 552 Si rammenta, infine, la Sentenza del TAR LAZIO Sez. III –Bis – Sent. 20.01.2011, n. 552, con la quale viene ordinato al MIUR di emanare, di concerto col MEF, entro 120 giorni il “PIANO GENERALE DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”, previsto dal secondo comma dell’art. 3 del DPR n. 81/2009. Avverso la predetta sentenza del TAR l’Amministrazione ha successivamente proposto appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 1196 del 16 Marzo 2011, ha accolto la richiesta di sospensiva della decisione dal TAR del Lazio. Andrea Bighi
La discussione di merito è stata rinviata dall’alto Consesso all’udienza del prossimo 24 Maggio 2011. Si rimane, pertanto, in attesa di quanto definitivamente deciderà il Consiglio di Stato medesimo. Andrea Bighi
GRAZIE DELL’ATTENZIONE Andrea Bighi