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Quadro normativo relativo alla misura dell’energia elettrica

Recenti sviluppi regolatori in tema di misura dell’energia elettrica Marco Pezzaglia Direzione Energia Elettrica – Unità Reti Autorità per l’energia elettrica e il gas Confartigianato Gruppo Nazionale Energia Milano, 22 marzo 2005. Quadro normativo relativo alla misura dell’energia elettrica.

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Presentation Transcript


  1. Recenti sviluppi regolatori in tema di misura dell’energia elettricaMarco PezzagliaDirezione Energia Elettrica – Unità RetiAutorità per l’energia elettrica e il gasConfartigianatoGruppo Nazionale EnergiaMilano, 22 marzo 2005

  2. Quadro normativo relativo alla misura dell’energia elettrica • Testo integrato • Soggetti responsabili per l’installazione, la manutenzione, la rilevazione, la registrazione (art. 35) • Caratteristiche delle AdM – Obblighi informativi (obblighi di accesso alle misure- art. 36) • Obbligo di installazione del misuratore orario (art. 41) • Deliberazione n.168/03 (condizioni per il dispacciamento) • Definizione del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento • Intestazione della responsabilità al GRTN (che si avvale delle imprese distributrici) • Obblighi di informazione da parte delle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento • Articolo 1, comma 35, della legge n. 239/04 • l’Autorità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotti, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore, prescelto da tali clienti a rappresentarli, il segnale per la misura dei loro consumi elettrici

  3. Installazione e manutenzione dei misuratori Registrazione ed elaborazione delle misure Punti di immissione Titolari impianti di produzione Gestore di rete Punti di prelievo Impresa distributrice Punti di interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale Impresa distributrice Punti di interconnessione tra reti di distribuzione Impresa distributrice (che cede energia elettrica) Soggetti responsabili (Testo integrato)

  4. Obblighi informativi • L’articolo 36 del Testo integrato stabilisce che i misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo devono, tra l’altro, consentire: • la rilevazione e la registrazione su base oraria dell’energia elettrica immessa e/o prelevata; • al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore, l’accesso alle rilevazioni e alle registrazioni delle misure, con le stesse modalità e indipendentemente dall’accesso alle medesime da parte del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione (di cui all’art. 35.2 del Testo integrato). • In alternativa: • il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione (di cui all’art. 35.2 del Testo integrato) deve rendere disponibile al cliente finale, su supporto digitale, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui i dati sono stati registrati

  5. Quadro normativo relativo alla misura dell’energia elettrica • Testo integrato • Obblighi di installazione, manutenzione, rilevazione, registrazione (art. 35) • Caratteristiche delle AdM - Obblighi di accesso alle misure (art. 36) • Obbligo di installazione del misuratore orario (art. 41) • Deliberazione n.168/03 (condizioni per il dispacciamento) • Definizione del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento • Intestazione della responsabilità al GRTN (che si avvale delle imprese distributrici) • Obblighi di informazione da parte delle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento

  6. Entro il: Relativamente ai: 30 giugno 2004 punti di prelievo in altissima e alta tensione e ai punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 31 dicembre 2004 punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile a partire da 201 kW e fino a 500 kW 31 dicembre 2005 punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile a partire da 101 kW e fino a 200 kW 31 dicembre 2006 punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile pari o inferiore a 100 kW Installazione dei misuratori MT AT AAT 500 kW 30 giugno 2004 201-500 kW 31 dic 2004 101-200 kW 31 dic 2005 <=100 kW 31 dic 2006

  7. Recenti interventi dell’Autorità • Deliberazione 21 dicembre 2004, n. 227/04 • Avvio di procedimenti ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, per la formazione di provvedimenti in materia di accesso al servizio di misura dell’energia elettrica • Deliberazione 23 febbraio 2005, n. 33/05 • Misure di gradualità in ordine all’installazione e di misuratori atti alla rilevazione dell’energia elettrica prelevata per fasce orarie • Deliberazione 8 marzo 2005, n. 39/05 • Avvio di istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del dispacciamento 

  8. Deliberazione n. 227/04 • Testo integrato ha due effetti: • Dove c’è la misura per fascia, devono essere applicati corrispettivi multiorari • Il rispetto dell’articolo 41 induce all’installazione del MO anche ai clienti in MT del mercato vincolato • Quindi: • l’installazione diffusa di misuratori orari comporta la modifica immediata delle condizioni di fornitura dei clienti, vale a dire il passaggio dalla regolazione economica delle forniture di energia elettrica da monoraria a multioraria • il predetto passaggio avviene senza che il cliente finale possa prendere atto preventivamente, anche parzialmente, del proprio profilo orario o multiorario posto alla base del nuovo regime di fatturazione oraria o multioraria • Necessità di verifica del rispetto delle condizioni del Testo integrato • Obblighi dei diversi soggetti • Attuazione del programma di installazione dei MO (art. 41) • Procedimento per la formazione di mprovvedimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge n.239/04

  9. Effetti della deliberazione n.227/04 • La deliberazione n.227/04 ha posto in consultazione la possibilità di adottare misure di gradualità nel caso di installazione di MO a clienti del mercato vincolato in MT • L’esito della consultazione ha condotto all’adozione della deliberazione n.33/05 • In caso di installazione di MO a clienti finali del MV in MT prosegue il metodo di fatturazione monoraria per i successivi 4 mesi (misura valida per il 2005 e il 2006 – gli effetti economici non devono, comunque, superare il 31 dicembre 2006) • Le imprese distributrici sono tenute a fornire: • (durante il periodo dei 4 mesi) tutte le informazioni necessarie alla quantificazione degli oneri di approvvigionamento “multiorari” • Comunicazione del mese entro il quale avverrà l’installazione del MO • Richiesta alle imprese distributrici riguardo all’applicazione dell’articolo 41 del TI nel passato e criteri di applicazione per il futuro

  10. Criticità emerse relativamente alla deliberazione n.33/05 • Appare possibile la comunicazione del mese di installazione del MO per l’anno 2005 • Difficoltà, alla data attuale, di comunicazione del mese di installazione del MO per l’anno 2006 • La soluzione passa da una deliberazione dell’Autorità (in tempi brevi) ai fini della salvaguardia del “principio di informazione”

  11. Richiesta di informazione ai sensi della deliberazione n.227/04 Inoltre, informazioni circa i criteri adottati per l’installazione dei misuratori orari nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 41 del Testo integrato Termine posto al 4 marzo 2005: mancano ancora alcune informazioni

  12. Deliberazione n.39/05 • La deliberazione n.168/03 prevede: • all’articolo 43, l’attribuzione della titolarità del servizio di aggregazione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa che, per il periodo regolatorio 2004-2007, lo svolge avvalendosi delle imprese distributrici secondo quanto previsto dagli articoli 44 e 44.1 della medesima deliberazione; • all’articolo 45, l’obbligo di comunicazione delle misure, ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, a carico dei soggetti responsabili, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del Testo integrato, della rilevazione e della registrazione delle misure; • all’articolo 47, l’obbligo, a carico delle imprese distributrici, di tenere un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, nonché l’obbligo, a carico delle stesse imprese, di comunicare mensilmente, a ciascun utente del dispacciamento, l’elenco dei punti di punti di prelievo o di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento • In seguito all’avvio del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda, sono pervenute all’Autorità richieste e segnalazioni in merito ad irregolarità e ritardi nell’erogazione del servizio di aggregazione • Ne è scaturita un’istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del dispacciamento, con particolare riferimento alla verifica del rispetto di quanto stabilito dagli articoli 43, 44, 44.1, 45 e 47 della deliberazione n. 168/03 (termine posto al 31 luglio 2005)

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