110 likes | 384 Views
LE FUNZIONI DELLE ISTITUZIONI. Università di Pavia. MANCANZA DI UNA RIGIDA DIVISIONE DEI POTERI. PROCEDURE INTERISTITUZIONALI. LA FUNZIONE LEGISLATIVA. Università di Pavia. L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO DAL 1957 AD OGGI: DA ORGANO CONSULTIVO A COLEGISLATORE IN ALCUNE MATERIE.
E N D
LE FUNZIONI DELLE ISTITUZIONI Università di Pavia MANCANZA DI UNA RIGIDA DIVISIONE DEI POTERI PROCEDURE INTERISTITUZIONALI
LA FUNZIONE LEGISLATIVA Università di Pavia L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO DAL 1957 AD OGGI: DA ORGANO CONSULTIVO A COLEGISLATORE IN ALCUNE MATERIE TRATTATO DI LISBONA ATTI ADOTTATI CON ALTRE PROCEDURE = ATTI NON LEGISLATIVI ATTI ADOTTATI CON PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA O SPECIALE = ATTI LEGISLATIVI
L’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE Università di Pavia ART. 17.2 TUE: “UN ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE PUO’ ESSERE ADOTTATO SOLO SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, SALVO CHE I TRATTATI DISPONGANO DIVERSAMENTE. GLI ALTRI ATTI SONO ADOTTATI SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SE I TRATTATI LO PREVEDONO”. I LIMITI DEL POTERE DI INIZIATIVA (SPESSO VINCOLATA) L’INIZIATIVA DELL’INIZIATIVA (PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO) LE IPOTESI NELLE QUALI L’INIZIATIVA SPETTA AGLI STATI O AD ALTRE ISTITUZIONI
L’INFLUENZA DEL POTERE DI INIZIATIVA SULLA PROCEDURA Università di Pavia ART. 293 TFUE: QUANDO, IN VIRTU’ DEI TRATTATI, DELIBERA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, IL CONSIGLIO PUO’ EMENDARE LA PROPOSTA SOLO DELIBERANDO ALL’UNANIMITA’ (SALVO CHE NELLE IPOTESI ESPRESSAMENTE PREVISTE DAL TRATTATO: TERZA FASE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA E PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO). LA COMMISSIONE PUO’ MODIFICARE O RITIRARE LA PROPOSTA FINO A QUANDO IL CONSIGLIO NON SI SIA PRONUNCIATO SU QUESTA
LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA Università di Pavia Università di Pavia PRIMA FASE: PROPOSTA DELLA COMMISSIONE A CONSIGLIO E PARLAMENTO. SE C’È ACCORDO TRA LE TRE ISTITUZIONI, L’ATTO È ADOTTATO. ALTRIMENTI IL CONSIGLIO TRASMETTE AL PE UNA POSIZIONE ENTRO TRE MESI IL PARLAMENTO EUROPEO PUÒ APPROVARLA RESPINGERLA (L’ATTO NON È ADOTTATO) PROPORRE EMENDAMENTI PARERE DELLA COMMISSIONE SE IL CONSIGLIO NON LI APPROVA, COMITATO DI CONCILIAZIONE
LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI Università di Pavia ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO CON LA PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ATTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO CON LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO PARERE NON VINCOLANTE PARERE VINCOLANTE IPOTESI RARE: ES. ART. 223.2 TFUE, ART. 228.4 TFUE NESSUN INTERVENTO
LE PROCEDURE DECISIONALI NELLA PESC Università di Pavia RUOLO ESSENZIALE DI CONSIGLIO E CONSIGLIO EUROPEO I CASI NEI QUALI IL CONSIGLIO DECIDE A MAGGIORANZA QUALIFICATA IL FRENO DI EMERGENZA IL RUOLO MARGINALE DEL PARLAMENTO EUROPEO
LA FUNZIONE ESECUTIVA Università di Pavia FUNZIONE NORMATIVA DELEGATA ADOZIONE DI ATTI DI ESECUZIONE EMANAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI ATTI NON LEGISLATIVI CHE INTEGRANO ATTI LEGISLATIVI SE SONO NECESSARIE CONDIZIONI UNIFORMI DI ESECUZIONE, GLI STATI CONFERISCONO COMPETENZE DI ESECUZIONE ALLA COMMISSIONE O AL CONSIGLIO LA COMITOLOGIA
COMITOLOGIA Università di Pavia COMITATO CONSULTIVO = PARERE SULL’ATTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE, CHE QUEST’ULTIMA DEVE TENERE IN MASSIMA CONSIDERAZIONE COMITATO DI GESTIONE = SE LA COMMISSIONE SI DISCOSTA DAL PARERE DEL COMITATO IL CONSIGLIO PUO’, ENTRO UN CERTO TERMINE, ADOTTARE UNA DECISIONE CONTRARIA A QUELLA DELLA COMMISSIONE COMITATO DI REGOLAMENTAZIONE = IL PARERE DEL COMITATO E’ VINCOLANTE