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L’UMANESIMO GIURIDICO Traccia generale

L’UMANESIMO GIURIDICO Traccia generale. Riscoperta del mondo antico Il metodo degli umanisti L’indirizzo storico-filologico L’indirizzo critico L’indirizzo sistematico L’indirizzo teorico. Riscoperta del mondo antico.

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L’UMANESIMO GIURIDICO Traccia generale

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Presentation Transcript


  1. L’UMANESIMO GIURIDICOTraccia generale • Riscoperta del mondo antico • Il metodo degli umanisti • L’indirizzo storico-filologico • L’indirizzo critico • L’indirizzo sistematico • L’indirizzo teorico

  2. Riscoperta del mondo antico L’indirizzo della SCUOLA CULTA deriva direttamente da un filone della cultura dell’umanesimo (soprattutto nel quattrocento italiano) • Riscoperta di molti testi dell’antichità greca e romana • Studio appassionato della cultura letteraria, artistica, filosofica • L’antico come modello da imitare • Intento filologico per liberare i testi, che già si conoscevano, dalle interpretazioni medievali • Lorenzo Valla • Angelo Poliziano

  3. IL METODO DEGLI UMANISTI ANDREA ALCIATO (1492-1550) • Un itinerario intellettuale significativo • Annota i Tres Libri col ricorso a fonti letterarie e narrative (attenzione al contesto storico) • Professore di diritto ad Avignone e poi a Bourges • Giurista completo • Metodo filologico: formulazione originaria dei testi studiati • Metodo storico: studiare le opere nel contesto della società e della cultura del tempo • L’influsso dei giuristi culti su Erasmo fu enorme. Erasmo era in corrispondenza con Bonifacio Amerbach (che era stato allievo appunto di Alciato e di Ulrico Zasio)

  4. INDIRIZZO STORICO-FILOLOGICO • Ricerca di nuovi testi giuridici: l’Editto di Teodorico, le Sentenze di Paolo, la Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, la Collatio legum mosaicarum et romanarum • Prime edizioni critiche del CIC • CUIACIO: ricostruisce l’opera di Papiniano attraverso i frammenti del Digesto. Conduce un’analisi storico-filologica del CTh e dei Li. Feud. • Denis Godefroy: edizione critica del CIC. Il fratello Jacques: Commentario al CTh, edizione dei frammenti delle XII Tavole • Pierre PITHOU: non si ferma alle fonti romane ma pubblica un’edizione critica dei Capitolari carolingi • Antonio AGUSTIN: studio rigoroso delle fonti del diritto canonico

  5. INDIRIZZO CRITICO Conseguenza della visione storica del diritto fu il loro atteggiamento critico verso ogni aprioristica accettazione della validità, in ogni tempo e in ogni luogo, della normativa romana Gli autori classici non suscitavano in loro una sudditanza acritica, sicché si spiega in questo periodo la varietà di orientamenti filosofici: platonismo, stoicismo, scetticismo, epicureismo costituivano alcuni dei loro moduli culturali ed etici Si affrancarono dal principio di autorità Per loro era inaccettabile adottare senza discussione la normativa giustinianea Francesco Hotman (l’Antitriboniano). Suo legame con la monarchia francese

  6. IL MOS ITALICUS Alcune delle critiche al Mos gallicus non erano del tutto infondate Alberico Gentili, professore a Oxford, contestava l’utilità del metodo umanistico nella concreta vita del diritto In effetti la via dei Culti poteva portare all’esito di rendere inapplicabile il diritto della Compilazione giustinianea

  7. MOS ITALICUS IURA DOCENDI • Pavia, Bologna, Pisa, Padova • Enorme sviluppo della trattatistica • Allegazioni e decisioni giurisprudenziali • I Tractatus universi iuris (Vanezia 1584) • Le CAUTELE di Bartolomeo Cipolla • Trattati processualistici (de ordine iudiciorum) Roberto Maranta • Sulla giurisdizione (problema dei rapporti con la Chiesa) • Diritto successorio Francesco Mantica

  8. IL DIRITTO PENALE • LO STATO MODERNO ASSUME SEMPRE PIU’L’EGEMONIA DELLA PENA E DELLA REPRESSIONE • Si strutturano le magistrature del re • Al re larghi poteri di grazia • Trattatistica di DP: Egidio Bossi (Lombardia), Giulio Claro (Senato milanese), Tiberio Deciani (Padova) • IL DIRITTO COMMERCIALE • Baldo • Bartolomeo Stracca • Sigismondi Scaccia • Lorenzo Maria Casaregi

  9. LA SCUOLA ELEGANTE OLANDESE L’Università di Leida: uno dei centri più rinomati della cultura giuridica dei Paesi Bassi Influenza del calvinismo e dell’umanesimo di Erasmo Uno stile preciso e conciso, immune dalle grevi ripetizioni della dottrina del tardo diritto comune La dottrina si riallaccia a quella dei Culti. Il legame non è con quello sistematico di Donello, bensì con il filone storico-filologico di Cuiacio Si rifanno alla sistematica antica e non esitano a criticare talune ricostruzioni filologiche di Alciato e dei primi umanisti.

  10. USUS MODERNUS PANDECTARUM L’impostazione culta (sistematica) insieme con l’attenzione per il diritto locale, per la prassi delle corti, per le consuetudini Del diritto antico si tende ad utilizzare ciò che è ancora funzionale, dando per abrogate le parti desuete Ostilità verso le sottigliezze e il formalismo del diritto antico

  11. USUS MODERNUS PANDECTARUM • Johann Voet • La trattazione storico-esegetica si coniuga con frequenti riferimenti alla pratica • Analisi testuale di ascendenza culta • Intento sistematico • Attenzione per la giurisprudenza locale • Samuel Stryck • Autore di numerose opere giuridiche • L’Usus Modernus mira a coniugare le fonti giustinianee con la necessità della pratica • Rifugge dalle ricostruzioni testuali erudite • Privilegia l’enunciazione di una serie di regole coerenti e precise, ancorate al testo antico • VALORIZZAZIONE • DELLA TRADIZIONE GERMANICA

  12. DOTTRINA GIURIDICA E PROFESSIONI FORENSI Polivalenza delle fonti romane A tutti il diritto romano offriva validi e appetibili mezzi di tutela Erano le aporie presenti nella compilazione giustinianea ad offrire ai pratici agganci preziosi e argomenti per far valere le loro ragioni Le dottrine dei giuristi diventavano nel tempo anch’esse topoi per un’allegazione, un consilium, una sentenza Si rifanno alla sistematica antica e non esitano a criticare talune ricostruzioni filologiche di Alciato e dei primi umanisti.

  13. RUOLO MOLTIPLICATOREDELLA STAMPA Ora i pratici potevano attingere a serbatoi vastissimi, dall’età della glossa ai più recenti Dottori A tutti il diritto romano offriva validi e appetibili mezzi di tutela La Communis Opinio doctorum nasceva per limitare l’eccessiva discrezionalità nel giudizio La giurisprudenza dei Grandi Tribunali svolgeva lo stesso ruolo La vincolatività della Communis Opinio non venne mai imposta per legge La Communis Opinio serviva a mettere al riparo il giudice dal rischio di incorrere nella responsabilità per colpa ove fosse incorso in un errore di diritto.

  14. FORMAZIONE E ACCESSO ALLE PROFESSIONI LEGALI • Dal sec. XVII si aggiunge l’insegnamento di DIRITTO PATRIO • Crisi grave dell’università tra cinque e seicento • SVOLTA ARISTOCRATICA • I collegi professionali recepiscono i vincoli di ceto • Ruolo preminente del patriziato cittadino

  15. LA GIURISPRUDENZA Nei secoli dell’età moderna la giurisprudenza acquistò un ruolo di grande rilievo tra le fonti del diritto Pronunce e giudicati delle corti supreme Napoli: Sacro REGIO CONSIGLIO MILANO: SENATO STATO SABAUDO: Senati di Piemonte e di Savoia Rota Romana Rota fiorentina Rota genovese Francia: Parlamento Germania: Tribunale Camerale

  16. GIUDICICOMPETENZE E PROCEDURE Non vi erano uniformità di disciplina né di potere Tuttavia si possono riconoscere elementi comuni Modello dello “Stato giurisdizionale” Non vi era una netta separazione dei poteri: alcune di queste corti avevano anche funzioni legislative (registrazione delle leggi volute dal re) Alcuni ordini emanati dalle corti avevano efficacia generale e non solo in riferimento al caso specifico La composizione era esclusiva prerogativa del sovrano (all’interno di collegi in cui erano presenti solo appartenenti al ceto nobiliare).

  17. Rota Romana • Redazione scritta di uno schema di decisione • Il collegio giudicante • Il testo della decisio veniva sottoposto alle parti per eventuali controdeduzioni ed eventualmente riformulato • A questo punto veniva emessa la vera e propria sentenza, limitata al dispositivo • Imperniata sul sistema delle prove legali (rete complessa di regole)

  18. UN SISTEMA PENALE OPPOSTO A QUELLO MODERNO • I GIUDICI NON ERANO LIBERI DI VALUTARE LE PROVE • NON ERANO VINCOLATI DAL PRINCIPIO MODERNO DELLA LEGALITA’ DELLA PENA E DALLA TASSATIVITA’ DEI REATI • AVEVANO DUNQUE UN AMPIO MARGINE DI DISCREZIONALITA’ • Ruolo di unificazione della giurisprudenza dei grandi tribunali, tramandata in raccolte di decisiones)

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