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RIPRODUZIONE. CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI Articolo 2 (Dir. 2001/29) Diritto di riproduzione
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CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI Articolo 2 (Dir. 2001/29) Diritto di riproduzione Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; ….
DIRITTO DI RIPRODUZIONE Art. 13 L.633/1941 Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione
Cons. 22, Dir. 2001/29 La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente. Cons. 21, Dir. 2001/29 La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
Cons. 32, Dir. 2001/29 La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
Cons.35; Dir. 2001/29 In taluni casidi eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di di pagamento.
Cons.40, Dir. 2001/29 Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però esserelimitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online » di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/ 100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
Articolo 5 Dir. 2001/29 Eccezioni e limitazioni … 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso; b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; ….
….. 5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizioagli interessi legittimi del titolare.
CAPO V Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni (….) Art. 68 1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico. 2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuatamediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. responsabili dei centri o puntidi distribuzione biblioteche EQUO COMPENSO AD AUTORI E EDITORI
Art. 70 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Art. 71-sexies 1. E’ consentitala riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
Art. 102-quater 1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
Art. 71-sexies 1. E’ consentitala riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
memorizzazione richiestadi accesso messa a disposizioneder server copia messa adisposizione COMUNICAZIONEAL PUBBLICO
on demand contemporaneitàdel godimentodell‘opera tempo sceltoindividualmente = utenti inluoghi diversi luogo sceltoindividualmente utenti nello stesso luogo
Cons.23 Direttiva 2001/29 La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
Cons.25 Direttiva 2001/29 Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
Art.3 Dir. 2001/29 Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Art. 16 l.633/1941 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
(Cons.34 Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari).
Cons.36Dir. 2001/29 Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano. PRINCIPIO diritto di comunicazione AUTORE ECCEZIONI ELIMITAZIONI possono essere previste dagli Stati membri a scopo didattico o scientifico oppure da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi altro CON O SENZA EQUO COMPENSO
Art. 5.3Dir. 2001/29Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni e limitazioni ai dirittidi cui agli articoli 2 e 3 - riproduzione e comunicazione di opere al pubblico - nei seguenti casi (…) n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenutinella loro collezionee non soggetti a vincoli di vendita o di licenza; biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto
Art. 71-ter L.633/1941 E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Diritto di distribuzione 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Autore d.autore d.autore C C d.autore Germania Paesi Bassi Regno Unito
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
i diritti connessi al diritto d‘autore • attività intellettuale o imprenditoriale che • - richiede sforzi e investimenti • - merita di essere incentivata • creazioni o prestazioni che posso essere copiate o • riprodotte senza costo apprezzabile sorge per effetto della creazione o realizzazione modello di tutela è quello del diritto d‘autore diritto che ha ad oggetto la forma insieme di facoltà esclusive di realizzazione
PROTEZIONE DEI FONOGRAMMI produttore del fonogramma • diritto esclusivo di riprodurre • tale disco e di distribuire gli esemplari qualsiasi riproduzione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni • diritto al compenso per • utizzazione secondarie • (comunicazione al pubblicodel fonogramma, anche senza • scopo di lucro) protezione durata oggetto fissazione o registrazione dei suoni che costituiscono una determinata prestazione interpretativa 50 anni dalla pubblicazione diritto sorge con la prima fissazione dei suoni e con la realizzazione del supporto materiale
PROTEZIONE DELLE EMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE ritrasmissione diritto di sfruttare economicamente le proprie emissioni mediante fissazione delle emissioni su supporto materiale, riproduzione e distribuzione dei supporti materiali recanti la registrazione delle loro emissioni protezione durata titolarità 50 anni dalla prima emissione del segnale chi ha svolto attività organizzativa volta diffusione radiofonica o televisiva
PROTEZIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI O INTERPRETI O ESECUTORI impedire che la interpretazioni o esecuzioni svolte dal vivo vengano senza il loro consenso fissate su supporti o diffuse a distanza DIRITTO autorizzare lo sfruttamento economico delle prestazioni fissate su fono-videogramma
banche dati: tutela di diritto d‘autore Direttiva 96/9 A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore tutela di una particolare disposizione del materiale, non del materiale informativo in quanto tale
Convenzione di Berna “ le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e antologie che, a causa dellasceltao della disposizionedelle materie, costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette come tali, senza pregiudizio dei diritti degli autori su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte ”
Direttiva 96/9 La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dallapresente direttiva non si estende al lorocontenuto e lascia impregiudicati i diritti esistentisu tale contenuto
Direttiva 96/9 considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati”
Art. 64-quinquies 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la primavendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
banche dati: tutela sui generis Direttiva 96/9 considerando che per poter creare una banca di dati é necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre é possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente
“considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologiadi registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;”
considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuatoall'interno della Comunità a meno che non venga introdottauna tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati”
se conseguimento, verifica e la presentazione hanno richiesto un investimento rilevante OGGETTO: il contenuto informativo il costitutore della banca può vietare a terzi la „estrazione“ o il „reimpiego“ parti sostanziali 15 ANNI estrazione reimpiego trasferimentopermanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme
Fixtures Marketing Ltd v Svenska AB (Svenska), C-338/02; Fixtures Marketing Ltd v Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou EG (OPAP), C-444/02; Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab (Oy Veikkaus), C-46/02; British Horseracing Board Ltd v William Hill Organization Ltd (BHB decision), C- 203/02. CORTE DIGIUSTIZIACE se conseguimento, verifica e la presentazione hanno richiesto un investimento rilevante ≠ creare le informazioni
La nozione d’investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazionecontenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa. La nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca di dati riguarda, dal canto suo, i mezzi intesi a conferire alla detta banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale.
La ricerca e la raccolta dei dati costitutivi del calendario degli incontri di calcio non richiedono uno sforzo particolare da parte delle leghe professionistiche. Essi sono infatti indissociabilmente collegati alla creazione di questi dati, alla quale partecipano direttamente le dette leghe in quanto ad esse spetta l’organizzazione dei campionati di calcio. Per ottenere il contenuto di un calendario degli incontri di calcio non occorre quindi alcun investimento autonomo rispetto a quello che richiede la creazione dei dati contenuti in questo calendario.
Le leghe professionistiche di calcio non devono dedicare alcuno sforzo particolare al controllo dell’esattezza dei dati relativi agli incontri dei campionati all’atto dell’elaborazione del calendario, poiché le dette leghe partecipano direttamente alla creazione di questi dati. Per quanto riguarda la verifica dell’esattezza del contenuto dei calendari degli incontri nel corso della stagione, essa consiste, come risulta dalle osservazioni della Fixtures, nell’adattare taluni dati di questi calendari in funzione dell’eventuale rinvio di un incontro o di una giornata di campionato deciso dalle leghe o d’accordo con esse. Non si può ritenere che una tale verifica attesti un investimento rilevante.
La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva, deve essere intesa nel senso che riguarda ai mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione.