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Parte V La contraffazione

Parte V La contraffazione. Cosa è la contraffazione?. La produzione e commercializzazione di prodotti in violazione di un diritti di proprietà industriale e/o intellettuale: marchi d’impresa e altri segni distintivi brevetti per invenzione modelli di utilità industrial design

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Parte V La contraffazione

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Presentation Transcript


  1. Parte V La contraffazione

  2. Cosa è la contraffazione? La produzione e commercializzazione di prodotti in violazione di un diritti di proprietà industriale e/o intellettuale: • marchi d’impresa e altri segni distintivi • brevetti per invenzione • modelli di utilità • industrial design • indicazioni geografiche e denominazioni di origine • diritto d’autore, ecc.

  3. La contraffazione in cifre nel mondo • L’industria del falso è una voce consistente dell’economia mondiale. • Il fenomeno della contraffazione ha avuto un'accelerazione molto forte soprattutto nell'ultimo decennio; il fatturato dell'industria del falso è aumentato, infatti, del 1600%. • L’OCSE stima che una percentuale tra il 10% e il 7% degli scambi mondiali, per un valore compreso tra i 200 e i 300 miliardi di euro, sia rappresentato dal commercio dei falsi.

  4. La contraffazione in cifre in Italia L’Italia è uno dei Paesi che ha più da perdere in competitività per lo sviluppo del mercato del falso: • perché ha una struttura produttiva composta per la grande maggioranza da imprese piccole e medio-piccole, che hanno difficoltà ad attrezzarsi adeguatamente per contrastare il fenomeno; • perché ha una significativa quota parte di produzione e di esportazione di prodotti Made in Italy e beni di lusso, che sono quelli maggiormente esposti alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti.

  5. La contraffazione in cifre in Italia • Il mercato del falso nel nostro Paese ha prodotto nel 2008 un fatturato di 7 miliardi e 107 milioni di euro. • Questo significa che, se si riportasse un tale valore sul mercato legale, si avrebbero una produzione aggiuntiva per un valore di quasi 18 miliardi di euro. • Dal punto di vista sociale, la sconfitta della contraffazione garantirebbe 129.842 unità di lavoro aggiuntive. • La perdita per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali è superiore a 5 miliardi di euro, il 2,5% del totale del gettito dello Stato per le imposte considerate.

  6. L’impatto generato dalla contraffazione sull’economia nazionale Stime censis, 2009 – valori in milioni di euro e indici

  7. I principali settori contraffatti Abbigliamento e accessori 2.608,2 CD, DVD, audio e video, software 1.646,7 Prodotti alimentari, alcoli e bevande 1.153,7 Apparecchi e materiale elettrico 688,7 Orologi e gioielli 508,5 Materiale informatico 224,1 Profumi e cosmetici 114,2 Pezzi di ricambio auto 112,3 Giochi e giocattoli 31,2 Medicinali 19,4 Totale 7.107,0 Stime Censis, 2009 – valori in milioni di euro e indici

  8. I danni della contraffazione Effetti distorsivi della contraffazione: • Danno economico alle imprese • Danno e/o pericolo per il consumatore finale • Danno sociale • Danno all’Erario pubblico • Danno al mercato • Disincentivo all’innovazione • Incentivo alle criminalità

  9. La tutela legale L’ordinamento italiano fornisce diversi rimedi a tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale. Tra le diverse vie percorribili, è possibile scegliere tra: Tutela CIVILE Tutela PENALE Tutela AMMINISTRATIVA: - blocco doganale delle merci contraffatte - interventi contro la pirateria : sequestro amministrative e distruzione delle merci contraffatte Tali vie possono anche essere attuate in maniera combinata.

  10. La tutela civile Le specifiche azioni civili a tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale possono essere suddivise in: • Azioni di contraffazione • Azioni per invalidare il titolo (nullità o decadenza) • Azioni di accertamento di non contraffazione (azioni in prevenzione)

  11. La tutela civile • Le azioni civili possono essere esperite in via: • Cautelare • Periculumin mora (apparenza di buon diritto) • Fumusboniiuris (urgenza) • Ordinaria

  12. I provvedimenti cautelari • Hanno lo scopo primario di garantire una difesa immediata del diritto che, nel procedimento ordinario (che richiede spesso un tempo troppo lungo per soddisfare le esigenze di protezione dei diritti di Proprietà Industriale), potrebbe essere pregiudicato. • Inoltre, normalmente permettono di aprire la strada per una transazione. • In base al Codice della Proprietà Industriale il giudice può concedere i seguenti provvedimenti cautelari: • Descrizione • Sequestro • Inibitoria

  13. I provvedimenti cautelari: Descrizione • La descrizione autorizza il ricorrente (assistito dall’ufficiale giudiziario e da eventuali consulenti) ad ispezionare e descrivere i prodotti o procedimenti sospettati di essere in contraffazione. • Ha un’importante funzione di raccolta delle prove della contraffazione. • È particolarmente efficace se ottenuta “inaudita altera parte”, ossia senza che la controparte sia stata avvertita. • E’ frequente in caso di fiere ed esposizioni. • Il provvedimento perde di efficacia se non viene instaurato giudizio di merito entro 30 giorni (termine perentorio).

  14. I provvedimenti cautelari: Sequestro • Il sequestro autorizza il ricorrente a cercare ed acquisire tutti i prodotti sospettati di essere in contraffazione ed i relativi mezzi di produzione. • Il provvedimento non ferma la produzione o la vendita, ma “congela” la circolazione dei beni rinvenuti. • È autorizzato dall’Ufficiale Giudiziario, di solito con la partecipazione del ricorrente per permettere una esatta individuazione dei beni da sequestrare, e può essere ripetuto anche in luoghi diversi entro 30 giorni dalla concessione. • Può essere effettuato anche nei confronti di terzi che siano in possesso dei beni in sospetta contraffazione, a meno che tali beni non siano destinati ad uso personale.

  15. I provvedimenti cautelari: Inibitoria • L’inibitoria è un provvedimento che impone al destinatario di cessare l’uso, la produzione, la promozione, la distribuzione, l’importazione dei beni o dei procedimenti reputati in contraffazione di brevetto o dei beni recanti il marchio contraffatto.

  16. Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) • Spesso i titoli di Proprietà Intellettuale coinvolgono questioni tecniche difficilmente risolvibili senza l’intervento di un tecnico esperto del settore; dunque i giudici si avvalgono spesso di un esperto: il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). • In sede cautelare, l’intervento del CTU potrebbe pregiudicare il fine delle procedure d’urgenza (richiede tempo); tuttavia, alcuni giudici si avvalgono di un CTU per avere una perizia che possa contribuire a decidere sulla concessione o sul rigetto delle richieste di provvedimenti cautelari in un lasso temporale accettabile.

  17. Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) • Il giudice, nel nominare il CTU, formula dei quesiti specifici a cui l’esperto deve rispondere, conferendo allo stesso ampi poteri investigativi. • L’opinione del CTU può essere contestata dalle parti e il giudice potrà chiedere anche chiarimenti o supplementi di consulenza. • Per emettere sentenza, il giudice non è vincolato all’opinione del CTU; tuttavia, se si discosta da tale opinione, deve motivare.

  18. La durata delle cause civili Durata media delle cause civili in Europa

  19. Tutela penale Art. 473 del Codice Penale (c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali Comma 1: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati”. Comma 2: “Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.

  20. Tutela penale Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Comma 1: “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

  21. Tutela penale Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Comma 1: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.

  22. Tutela penale • L'azione penale si profila come particolarmente efficace ai fini dell’acquisizione della prova, in quanto il Pubblico Ministero è dotato di ampi poteri investigativi. • Per questo può essere utile instaurare prima il procedimento penale e poi, ottenuta la prova necessaria, instaurare la causa civile per ottenere l’accertamento della contraffazione e l’inibitoria, nonché il risarcimento dei danni subiti.

  23. Tutela doganale • Norme di riferimento • Reg. CE n. 3295/94 (come modificato da Reg. CE n. 241/99); • Nuovi Reg. CE n. 1383/2003 (entrato in vigore 1°luglio 2004) e Reg. CE n. 1891/2004 del 21.10.2004.

  24. Tutela doganale • In base a detti regolamenti: • Il Servizio di Vigilanza Antifrode della Dogana (SVAD) ferma merci sospettate di essere contraffatte o usurpative. • lo SVAD sospende il rilascio di merci corrispondenti ad una descrizione fornita dal titolare del diritto. Il fermo è di tipo amministrativo e deve essere confermato con un sequestro giudiziale (che può essere civile o penale).

  25. Tutela doganale • Nel caso in cui il titolare del diritto, esaminate le merci, le dichiari contraffatte, lo SVAD sottopone a sequestro probatorio le merci sospese. • Nel caso in cui il titolare del diritto: • dichiari originali le merci esaminate, oppure • NON depositi l’istanza prevista dall’Art. 3 Reg. (CE) 3295/94, • la dogana rilascia le merci sospese.

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