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Prof.ssa Angelina di Prinzio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Dipartimento di Scienze della Formazione- Cdl SERSS L 39 – S.S.D. SPS/07 PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE A.A. 2013-2014. Prof.ssa Angelina di Prinzio. Tematiche affrontate durante il corso: Riferimenti storici

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  1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Dipartimento di Scienze della Formazione-Cdl SERSSL 39 – S.S.D. SPS/07PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALEA.A. 2013-2014 Prof.ssa Angelina di Prinzio

  2. Tematiche affrontate durante il corso: • Riferimenti storici • Nascita e sviluppo della professione • Piste programmatiche principi e obiettivi di indirizzo operativo della politica sociale nel nuovo sistema di Welfare (Lg. 328/00). • Riferimenti Costituzionali. • Fondamenti Etici del Servizio Sociale e Fondamenti Etici della Costituzione. • Bisogni e povertà - tipologia ed evoluzione delle diverse povertà. • Diritto di Cittadinanza e Principio di Sussidiarietà (Onlus). • Il Servizio Sociale tra Mandato Sociale e Mandato Istituzionale. • Dilemmi nell'Agire Professionale dell'Assistente Sociale (operatore riflessivo). • Entropia e Burn-out nel Lavoro Sociale (prevenzione-formazione)

  3. IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN ITALIA ASPETTI STORICI ED EVOLUTIVI. • Peculiarità del S.S. italiano rispetto agli altri paesi europei ed angloamericani. • V Conferenza Internazionale di S.S., Parigi 1950. • Periodizzazione in tre fasi successive: • 1.(1918-1928) Iniziativa a carattere prevalentemente filantropico, e/o, inserimento nelle fabbriche. • 2. (1928-1945) Il partito fascista in collaborazione con la Confederazione per l'Industria istituisce a Roma la prima Scuola per Ass. Soc. (San Gregorio al Celio) operazione di consenso al potere politico ed economico -strumento di regime. • 3.(1946-1980) Ricostruzione postbellica: • - Affermazione dei principi democratici, rinnovamento civile e morale. • Programmazione e gestione delle risorse derivanti dagli Organismi di aiuto Internazionali -UNRRA e A.A.I. (influenza dell'impostazione angloamericana) • "Clima di attesa di speranza e di trasformazioni". • Convegno di Tremezzo 1946 organizzato dal Ministero dell'Assistenza postbellica e dall'A.A.I.

  4. LA SITUAZIONE DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE • DOPO IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE. • La prima scuola sorse a Roma nel 1945/46 a cura dell'ONARMO (Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale degli Operai). Nello stesso periodo sorsero altre scuole, che, in linea con le diverse ispirazioni etico-politiche, confessionali o laiche confluiranno in organismi associativi a carattere nazionale. • ENSISS (Ente Nazionale Scuola Italiana di Servizio Sociale) di ispirazione confessionale i cui esponenti di spicco furono: • Mons. De Menasce, O. Vallin e A. Gianbruno. • UNSAS (Unione Nazionale per le Scuole di Ass. Soc.) di orientamento laico, promossa da organismi pubblici, tra cui l'INAIL e l'INPS. • Responsabile di spicco la prof.ssa Tarugi. • CEPAS (Centro di Educazione Professionale per Ass. Soc.) ad orientamento laico, fondata da G. Calogero. • Proliferare di scuole, situazione confusa e variegata, fino all'emanazione del DPR. 14/87. • Anni 70, periodo di crisi, di contraddizioni, di "latenza" ma non di assenza. (fase di rottura, Convegno di Verona). • Periodo di innovazioni e grandi riforme. • Passaggio da un sistema chiuso ed autoreferenziale dei Servizi, ad un sistema aperto e partecipato.

  5. 1)DPR 15 GENNAIO 1987 N. 14 Valore abilitante Identità della professione “CONSISTE NELL’OPERARE IN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO, CON I PRINCIPI, LE CONOSCENZE, I METODI SPECIFICI DEL SERVIZIO SOCIALE E NELL’AMBITO DEL SISTEMA ORGANIZZATO DELLE RISORSE SOCIALI, IN FAVORE DI PERSONE SINGOLE, DI GRUPPI E DI COMUNITA’ PER PREVENIRE E RISOLVERE SITUAZIONI DI BISOGNO” 2)Legge 84/93 “Ordinamento della professione di ass. sociale e istituzione dell’albo professionale” Il codice deontologico 3)D.M. 23/7/93 “Istituzione del Diploma Universitario in S.S.” 4)D.M. 155/98 “Esame di Stato per l’accesso all’albo professionale degli ass. sociali”. 5)Legge 328/2000 “art.22 comma c 4 (legge quadro realizzazione sistema integrato interventi e servizi sociali)” 6)Legge 119/2001 “Segreto professionale” LA DISCIPLINA DEL “SERVIZIO SOCIALE” “UN INSIEME DI APPORTI CHE APPARTENGONO A DISCIPLINE DIVERSE, MA CONVERGONO A UNA SINTESI UNITARIA”

  6. Definizione dell’Assistente Sociale Una delle definizioni più chiare e mirate dell’Assistente Sociale, sintetizzata e completata nella Legge N° 84/93 di istituzione dell’Albo e dell’Ordine professionale definisce che “l’assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, le conoscenze e i metodi specifici della professione, svolge la propria attività nell’ambito del sistema organizzato delle risorse messe a disposizione dalla comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, aiutando l’utenza nell’uso personale e sociale di tali risorse, organizzando e promuovendo prestazioni e servizi per una maggiore rispondenza degli stessi alle particolari situazioni di bisogno e alle esigenze di autonomia e responsabilità delle persone, valorizzando a questo scopo tutte le risorse della comunità.”

  7. Linee emergenti del servizio sociale nel sistema attuale dei servizi Linee emergenti del servizio sociale nel sistema attuale dei servizi funzioni e compiti del servizio sociale Il servizio sociale professionale in Italia (aspetti storici ed evolutivi) Principi ispiratori, valori e atteggiamenti professionali Basi teoriche e procedimento metodologico

  8. DALLA CENTRALITÀ DEI RAPPORTI ECONOMICI, ALLA CENTRALITÀ DEI RAPPORTI UMANI. • PISTE DI RIFERIMENTO (ANNI '70/'80) • Unità della persona e recupero dell'identità della stessa quale soggetto prioritario dell'intervento. • Complementarietà dei ruoli professionali, ovvero superamento del modello gerarchico rigido e articolato su criteri chiusi di funzioni, mansioni, livelli e posizioni organiche, ovvero sia, democratizzazione del rapporto professionale all'interno della struttura ed all'esterno con l'utente al cui servizio si è preposti, ricomposizione della decisione sociale di lavoro mediante organizzazione orizzontale dello stesso (équipe per progetti). • Personalizzazione delle risposte privilegiando la priorità degli aspetti umano-relazionali su quelli tecnico- strutturali. • Partecipazione dell'utenza alla formulazione e gestione dei programmi di intervento per la realizzazione in particolare di un corretto processo di valutazione in termini di efficacia e di efficienza.

  9. LE CARATTERISTICHE DEL PROFESSIONISTA, SECONDO FLEXNER, (1910), CHE PER PRIMO PRESE IN CONSIDERAZIONE IL PROBLEMA DELLA PROFESSIONE NEL SERVIZIO SOCIALE SONO: 1- Professionisti sono coloro che si impegnano a tempo pieno, a differenza dei "volontari ", "dilettanti " o " amatori " 2- I professionisti hanno una preparazione intellettuale superiore, quasi sempre di livello universitario. Non bisogna quindi più parlare di giocatori "professionisti ", danzatori " professionisti ", cantanti " professionisti", se per l'esercizio delle predette attività non si richiedono dei corsi di studi regolari e superiori. 3- Connesso al criterio precedente, è il fatto che le attività dei professionisti sono di indole intellettuale, anche se non si esclude l'attività manuale (come per esempio nel chirurgo, nel dentista) che però è solo ausiliaria rispetto alla prima che è prevalente. 4- Il professionismo richiede autonomia e responsabilità decisionale. In quanto tale esso si distingue dal burocraticismo, che applica norme e regolamenti, senza possibile discrezionalità.

  10. 5- La conoscenza del professionista è esclusiva, cioè egli applica conoscenze che altri non hanno o applica conoscenze comuni, ma secondo un ottica peculiare pertinente alla professione. 6- Oltre che intellettuale, autonomo, responsabile e colto, il professionista deve mediare la teoria con la pratica. 7- Il professionista utilizza un corpo specifico di conoscenze, di abilità e tecniche derivanti dall'esperienza e validati dalla ricerca scientifica. 8- Infine Flexner attribuiva alla professione il carattere di altruismo, cioè di servizio per gli altri, dove il guadagno economico è secondario rispetto al desiderio di servire gli altri uomini. Così la professione entra in qualche modo nella categoria della vocazione. Vale la pena di ricordare come già presso i Romani al professionista per eccellenza, l'avvocato, non si dava salario, ma solo l'honor, cioè un riconoscimento sociale di prestigio cui si legava il compenso: di qui onorario.

  11. . PROFESSIONE - Identificazione di uno stato sociale e di un ruolo da svolgere nei confronti della società e quindi implica una serie di prerogative connesse allo status. STATUS - Posizione sociale facente parte di un sistema di relazioni cui sono connessi determinati diritti e doveri espressi in norme. RUOLO - Insieme delle norme e delle aspettative che convergono su un individuo in quanto occupa una determinata posizione in una più o meno strutturata rete di relazioni sociali ovvero in un sistema sociale

  12. Principi del servizio sociale PRINCIPI ETICI PRINCIPI DI POLITICA SOCIALE

  13. Principio della dignità personale di ogni essere umano Principio della libertà della persona Principio dell’uguaglianza sociale e della lotta all’emarginazione Principio della solidarietà sociale  Principio della partecipazione personale sociale e politica Principio dell’autonomia sociale delle comunità Principio dell’integrazione dei servizi

  14. IL SISTEMA DEI SERVIZI ALLE PERSONE. • L'attuazione dei fini dello stato sociale, postula un integrazione tra stato e società civile. • Attivazione di servizi rispondenti agli specifici vissuti e attese degli stessi per una diversa qualità della vita individuale e collettiva. • Rete di servizi come sistema aperto a cui tutte le espressioni comunitarie partecipano con la propria specificità istituzionale, funzionale e culturale per programmare, organizzare e gestire risorse e risposte efficaci. • Centralità del ruolo della famiglia, come luogo privilegiato della cura alla persona e della comunità locale, come ambito di vita e di relazioni in cui le persone realizzano il proprio progetto di vita. • La famiglia e la comunità territoriale diventano soggetti dell'azione sociale giacché competenti nella lettura ed interpretazione dei propri bisogni e problemi e "nutritivi" nella ricerca di risorse/risposte più congruenti con la specificità soggettiva dei vissuti e delle attese. • Rilevanza del diritto/dovere di partecipazione. • Rilevanza delle cooperative sociali del volontariato e più in generale delle ONLUS (D.leg.vo 412/97 n°470) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

  15. Lo Stato, produce e agisce sul principio della norma/sistema burocratico-amministrativo • Il mercato, agisce nella logica dello scambio finalizzato al profitto • Il terzo settore agisce nella logica della reciprocità. (non profit - gli utili vengono reinvestiti nei servizi - decreto leg.vo 4 dicembre 1997

  16. :comprende politiche volte a garantire la sicurezza sociale, l'istruzione, l'abitazione. • la sicurezza sociale comprende a sua volta il settore previdenziale che garantisce da rischi come la vecchiaia, l'invalidità, povertà, menomazione fisica. • l'assistenzaè rivolta a fasce particolari di utenti come anziani, portatori di handicaps, malati mentali, minori etc… e fornisce prestazioni e servizi specifici. • previdenza sociale, assistenza, sanità, scuola e casacostituiscono il nucleo centrale del sistema di Welfare in Italia come nella maggior parte degli altri paesi; esistono poi altre politiche connesse, come la politica fiscale e economica, dell'occupazione, della famiglia e del lavoro, la politica ambientale e territoriale. IL WELFARE STATE

  17. Al fine di procedere ad una lettura attuale ed accurata del mandato professionale dell'Assistente Sociale, bisogna collocare la professione nel quadro dell'evoluzione del Welfare State • MA COSA SI INTENDE PER WELFARE STATE? • STATO DI BENESSERE, STATO ASSISTENZIALE, O STATO SOCIALE. • IL WELFARE STATE È UNO STATO IN CUI SI USA IL POTERE ORGANIZZATO IN TRE DIREZIONI: • garantendo un reddito minimo agli individui e alle famiglie indipendentemente dal valore di mercato del loro lavoro • mettendo singoli o famiglie in condizione di far fronte a contingenze sociali (malattie, vecchiaia, disoccupazione) che condurrebbero a crisi individuali e familiari • assicurando che a tutti i cittadini siano offerti senza distinzione di status o di classe, gli standard più alti in relazione a una gamma riconosciuta di servizi sociali.

  18. I cardini su cui si impernia la politica sociale italiana, in termini di piste programmatiche e di obiettivi d'indirizzo operativo, sono contenuti nella nostra carta costituzionale.

  19. CODICE DEONTOLOGICO Il Codice deontologico, assunto dall'Ordine Professionale, su iniziativa del primo Consiglio Nazionale, promulgato a Roma il 18.4.1998, ufficialmente presentato il 4.6.1998 nella stessa città, fa riferimento alla più ampia normativa riguardante l'Ordinamento della professione e istituzione dell'albo professionale. (Vedi Legge 23 marzo 1993, n. 84) Costituisce la raccolta di norme relative all'esercizio della professione. E' il documento vincolante a cui si deve riferire l'A.S. nell'esercizio delle sue funzioni. Esso rappresenta: 1) uno strumento di garanzia per l'utenza; 2) una guida orientativa per l'operatore, (assunzione di decisioni in ordine a problemi e dilemmi etici).

  20. Il codice deontologico regola in senso specifico: • i doveri e le responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'utenza (titolo II ) • della professione e degli altri professionisti( titolo VI e IV ) • dell'ente presso cui opera ( titolo V ) • della società nel suo complesso (titolo III ) • Gli articoli 1- 2- 3 dell'Ordinamento della professione ( legge 23.3.93 n.84) - definiscono: • la professione • i requisiti per l’esercizio della stessa • l'istituzione dell’albo e dell’ordine degli assistenti sociali • L'articolo 4 definisce le norme regolamentari per l'iscrizione all'albo.

  21. Il Codice Deontologico TITOLO I PRINCIPI 1.La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull’affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione. 2.La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell’uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. 3.L’assistente sociale considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico – culturale che fisico.

  22. 4.L’assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale. • 5.Nell’esercizio delle sue funzioni l’assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti. • 6.L’esercizio della professione si basa sull’autonomia tecnico – professionale, sull’indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell’assistente sociale. L’assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti.

  23. TITOLO II Capo I – Diritti degli utenti e dei clienti. La responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente. Promozione autodeterminazione partecipazione al processo di aiuto, ampia informazione, diritti, vantaggi e svantaggi, protezione della documentazione, salvaguardia degli interessi dell'utente, contrastare situazioni di violenza o di abuso nei confronti di minori o di adulti in situazioni di impedimento fisico o psicologico anche quando esse appaiono consenzienti… Capo II – Regole generali di comportamento dell’assistente sociale. Comportamenti / atteggiamenti. Informazioni agli utenti delle implicazioni possibili della specifica relazione professionale. Imparzialità e indipendenza. Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali. Capo III – Riservatezza e segreto professionale - La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente sociale, nei limiti della normativa vigente. La natura fiduciaria della relazione…

  24. Titolo III Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della società Capo I – Partecipazione e promozione del benessere sociale Promozione delle cultura della solidarietà e della sussidiarietà - sostegno e risorsa alla famiglia come risorsa primaria… Titolo IV La responsabilità dell’assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti Capo I – Rapporti con i colleghi ed altri professionisti rapporti improntati sulla correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio all'utente, l'assistente sociale ha l'obbligo di segnalare

  25. Titolo V • Capo I - La responsabilità dell’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione di lavoro • L’assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell’esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio. • L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia e all’efficienza dei suoi interventi, L’assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve inoltre segnalare l’eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio all’utente o al cliente. • Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l’assistente sociale risponde ai responsabili dell’organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi. • L’assistente sociale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.

  26. Titolo VI • La responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della professione • Capo I – Promozione e tutela della Professione • L’assistente sociale può esercitare l’attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero – professionale. • L’assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale. • L’assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli dell’esercizio professionale per far conoscere e difendere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e ladivulgazione della propria esperienza. • L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate all’utente ed al cliente. • L’assistente sociale deve segnalare per iscritto all’Ordine l’esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

  27. Capo II – Onorari • L’assistente sociale ha il dovere di attenersi al tariffario stabilito dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito. • Capo III – Sanzioni • L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale. E’ sanzionabile lo svolgimento diattività in periodo di sospensione dalla stessa; dell’infrazione risponde anche colui che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare. • L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell’apposito Regolamento emanato dall’Ordine Nazionale.

  28. Capo IV - Rapporti con il Consiglio dell’Ordine • L’assistente sociale ha il dovere di collaborare con il consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali. • A Tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all’esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell’Organo, anche diretti alla sua personale tutela. • L’assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere l’incarico con impegno costante, imparzialità e nell’interesse della comunità professionale. • Capo V – Attività professionale dell’assistente sociale all’estero e attività degli stranieri in Italia • Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all’estero, l’assistente sociale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del Paese in cui esercita. L’assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all’obbligo di osservare il presente Codice. • Capo V – Aggiornamento del Codice • Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall’applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l’Osservatorio nazionale permanente.

  29. FASI DELLA POVERTÀ, CONNESSE ALLA SOPRAVVENUTA MODIFICA NEI BISOGNI INDIVIDUALI E SOCIALI: • POVERTÀ DI BENI MATERIALI". • "POVERTÀ ISTITUZIONALE". • "POVERTÀ RELAZIONALE".

  30. La Repubblica garantisce: • La qualità della vita • Le pari opportunità • La non discriminazione • I diritti di cittadinanza. • (Art.1) Legge 328 dell'8 novembre 2000. • Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

  31. Legge 15 marzo 1997, n°59 (Bassanini) "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della P. A. e per la semplificazione amministrativa", introduce formalmente nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarietà. DIRITTO DI CITTADINANZA La cittadinanza "è l'insieme dei diritti soggettivi che spettano a tutti i cittadini in modo uguale indipendentemente dalla loro posizione nel mercato, esclusivamente in relazionealla loro appartenenza alla società-comunità democratiche". (Sgritta, G.B., "Politica Sociale e Cittadinanza", ed.NIS, Roma 1993) I diritti di cittadinanza, inoltre "sono quelli che riguardano il pieno esercizio di tutti gli altri diritti che consentono ai soggetti, individuali e collettivi, la piena autonomia della propria vita e del personale progetto di felicità, l'opportunità di partecipare alla vita associata e civile e il diritto-dovere di contribuire alla crescita della qualità della vita". (Rizza, S. "La Città e i Cittadini".)

  32. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ • Il principio di sussidiarietà esprime la nozione di una funzione subalterna, sussidiaria, che interviene solo quando la funzione principale non raggiunge il risultato assegnatole. • Paradigma ordinatore dei rapporti tra lo Stato, le formazioni sociali a vari livelli considerati e gli individui. • Criterio distributore delle competenze tra lo Stato e le autonomie locali (sussidiarietà verticale) • L'idea della sussidiarietà acquista una specifica rilevanza socio politica con l'Unione europea art.3 del Trattato di Maastricht: • "La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato".

  33. IL SEGRETO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI • Il segreto professionale parte essenziale del codice genetico della professione, è espressione dei principi e dei valori che appartengono alla professione dalla sua nascita, fondati sui cardini del riconoscimento della dignità e del rispetto della persona… con un dovere (quindi) etico prima che un obbligo giuridico… può essere considerato ciò che un professionista conosce nell'esercizio della professione allo scopo di esercitarla: • che ha natura di segreto • che non è sicuramente di pubblico dominio • che contiene in sé l'obbligo di non divulgarlo senza l'autorizzazione della persona che l'ha trasmesso.1 1 M. Canevini Diomete

  34. Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali. • Legge 3 aprile 2001, n° 119 • Art. 1 Obbligo del segreto professionale. • Gli assistenti sociali, iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n° 84, hanno l'obbligo del segreto professionale, su quanto hanno conosciuto, per ragione della loro professione, esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero /professionale. • Agli assistenti sociali, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2491 del codice di procedura civile e 2002 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore. • Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili. 1 facoltà di astensione 2 esonero dall'obbligo di deporre.

  35. DILEMMI NELL'AGIRE PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE. Conflitto tra: Mandato Sociale e Mandato Istituzionale PROBLEMA ETICO Scelta tra due alternative egualmente spiacevoli che comporta un conflitto tra principi etici. DILEMMA ETICO (V. Sarah Banks)

  36. OPERATORE RIFLESSIVO: • Capace di riflettere su cosa sta succedendo mentre sta agendo e che riflette su quanto è successo. (riflessione "nella" e sulla "azione") • Capace di ragionare per stabilire e comprendere i fatti e giungere a delle conclusioni. • PROCESSO CONNESSO A: • valori personali • valori professionali • valori societari

  37. ENTROPIA E BURN-OUT NEL LAVORO SOCIALE La "burn-out syndrome" (Maslach, 1992) è quel processo perverso, che trasforma nel tempo ciò che prima dava piacere e interesse nella professione, in altrettanti elementi di frustrazione. BURN-OUT CORTOCIRCUITO ENTROPIA: struttura che assorbe molte energie e ne restituisce poche all'ambiente, "struttura che mangia più energia di quanta ne metabolizza". (Labos 1987) • Dicotomia tra essere e dover essere. • Sintomi tipici della diagnosi di burn-out: • senso di colpa; • negativismo; • isolamento e ritiro; • rigidità di pensiero; • sospetto e paranoia; • alterazioni del tono dell'umore; • perdita dell'ideale;

  38. PROPOSTE PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO DEL BURN-OUT. • IL FENOMENO DEL BURN-OUT RELATIVO: • Al soggetto • terapia di sostegno singola o di gruppo; • corsi di formazione; • creazione di propri spazi creativi extra-lavoro. • All'organizzazione • creazione o rafforzamento di supervisione professionale all'interno dell'ambito lavorativo; • maggiori momenti di interscambio con il personale, onde evidenziare richieste e disservizi; • snellimento delle procedure burocratiche.

  39. ALCUNE DELLE COSE CHE POSSIAMO FARE NOI, PER CONTROLLARE IL NOSTRO STRESS PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE SONO: • se non è chiaro che cosa ci si aspetta da noi, dobbiamo chiederlo • cercare di lavorare all'interno dell'organizzazione, con colleghi che hanno voglia di affrontare i loro problemi (alleanze costruttive), piuttosto che, con chi si lamenta in continuazione senza cercare di risolvere nulla; (Valetutti, 1980) • se vogliamo maggiore feed-back, dobbiamo chiederlo • non cercare di fare tutto da soli: se abbiamo bisogno di aiuto, dobbiamo chiederlo • imparare a conoscere i nostri limiti e non impegnarci in cose per le quali non abbiamo la competenza necessaria • divertirsi nel lavoro • Se facciamo un lavoro serio, non significa che non possiamo scherzare.

  40. L’EMPATIA • Comprensione dei sentimenti dell'utente dal "di dentro". • L'operatore vede e vive il mondo dell'utente, come l'utente stesso lo percepisce. • L'utente, per essere "aiutato" terapeuticamente, deve sperimentare questi "atteggiamenti fondamentali" dell'Assistente sociale. • Sentire, il mondo più intimo dei valori personali del cliente, come se fosse proprio, senza però mai perdere la qualità del "come se" e quindi, mantenendo il "proprio se. • Sentire la confusione, o la timidezza, la rabbia o il sentimento di impotenza dell'utente come se fossero propri; senza tuttavia, che l'insicurezza, la paura o il sospetto si confondano fino a rendere improduttiva la relazione d'aiuto. Carl R. Rogers - La terapia centrata sul cliente.

  41. ETICHETTARE Profezia che si autoadempie. La persona etichettata come deviante tende a reagire sulla base di tale classificazione, rafforzandosi quindi nell'etichetta. STIGMA - una caratteristica di una persona o di un gruppo, che è considerata un difetto e che suscita tentativi di punire, isolare o comunque degradare quelli che si pensa ne siano portatori. "Le persone incorporano e formulano le immagini di se stesse, dalle immagini che ricevono dagli altri."

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