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STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA. Considerazioni e commento Dott. Simona Salvemini. Il Consiglio regionale pugliese, tra il 5 ed il 6 febbraio 2004, ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale (1). Questa approvazione rappresenta un evento di particolare importanza almeno
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STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA Considerazioni e commento Dott. Simona Salvemini
Il Consiglio regionale pugliese, tra il 5 ed il 6 febbraio 2004, ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale (1). Questa approvazione rappresenta un evento di particolare importanza almeno per due motivi: innanzitutto, consente alla Regione Puglia l’adeguamento del proprio Statuto al nuovo art. 123 della Costituzione; in secondo luogo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004, quello pugliese potrebbe essere il primo nuovo Statuto regionale ad entrare effettivamente in vigore dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Una prima particolarità dello Statuto pugliese è data dalla sua approvazione in prima lettura. Il testo del nuovo Statuto, infatti, è stato approvato, in prima lettura appunto, con deliberazione consiliare dell’11 settembre 2003 . Tale deliberazione, però, è stata revocata il 21 ottobre 2003 e, lo stesso giorno, è stato approvato il nuovo testo, sempre in prima lettura. Le differenze tra i due testi, tuttavia, hanno una portata estremamente limitata e, comunque, non tale da modificare in maniera sensibile la struttura dello Statuto.
Nell’esame dello Statuto della Regione Puglia ci limiteremo a prendere in considerazione: • ART. 1 (REGIONE PUGLIA) • ART. 4, II comma (PUGLIESI EMIGRATI) • ART. 20 (ORGANI) • ART. 21(ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA) • ART. 50 (C. G. P. M.)
ART. 1 1. La Puglia, nell’unità e indivisibilità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese. 2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace. 3. La Regione Puglia favorisce l’autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana. 4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.
L’art. 1 dello Statuto rinvia alle disposizioni della Cost. che rappresentano la Regione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane come un’articolazione territoriale della Repubblica. Regione che si presenta come un ente autonomo dotato di un proprio Statuto con propri poteri, funzioni secondo i principi della Cost. . Nel I COMMA si riconosce che la Puglia appartiene alla Repubblica Italiana e all’ Unione Europea ma nello stesso tempo si afferma la sua autonomia.
Sotto il profilo giuridico- formale il concetto di Autonomia, che si fonda sui valori di libertà, dignità e rispetto dei diritti, si identifica nella posizione giuridica di chi ( ente o individuo) nell’ambito di un ordinamento statuale ha la potestà di produrre norme giuridiche che Costituiscono un ordinamento proprio dell’ ente che le produce. L’art. 117 Cost. dispone che le leggi statali e quelle regionali sono tenute al rispetto della Cost. e agli obblighi imposti dall’Unione Europea. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: • a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione; • c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; • d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; • e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; • f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; • g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; • h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; • i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; • l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; • n) norme generali sull'istruzione; • o) previdenza sociale; • p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; • q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; • r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; • s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
La Regione Puglia esercita la sua funzione di governo secondo il principio di sussidiarietà, così da un lato responsabilizza alla funzione di governo gli organi istituzionali più vicini ai cittadini e dall’altro promuove la loro autonomia sia come singoli sia nelle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità ( IV COMMA ). Lo Statuto dunque già nel suo primo art. individua i valori fondamentali della Regione Puglia, cioè rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese. Infine l’art. dipinge la Puglia come territorio proteso sul mare, ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace. Immagine suggestiva di una Regione crocevia naturale di scambi etnico culturali tra i paesi del Mediterraneo.
Art. 4 • La Regione riconosce, tutela e promuove le minoranze linguistiche presenti nel proprio territorio. 2. La Regione valorizza il legame con i pugliesi emigrati. Riconoscere, tutelare e promuovere le minoranze linguistiche significa rivolgere attenzione a realtà che, nell’ambito di un contesto unitario, rappresentano diverse entità. Minoranze che si contraddistinguono per etnia, religione, lingua .. Rilevanti giuridicamente sono quelle per le quali l’ordinamento predispone Misure volte a rimuovere le discriminazioni(art. 6 Cost. ). Nel secondo comma, lo Statuto prende in considerazione il legame con i pugliesi nel mondo. Questo perché la Puglia è una Regione punto di partenza di migrazioni interne e all’estero. Lo Statuto ha avvertito l’esigenza di valorizzare tale legame proprio perché le migrazioni riguardano soprattutto i giovani.
Per dar maggiore concretezza alla valorizzazione , le Istituzioni locali, dovrebbero incentivare e investire sui mezzi di collegamento con le mete delle migrazioni pugliesi e consentire agli emigrati un agevole rapporto con la loro terra di origine.
Art. 20 (Organi) 1. Sono organi della Regione Puglia: a) il Consiglio regionale b) il Presidente della Giunta regionale c) la Giunta regionale.
Ha piena autonomia organizzava, funzionale e contabile nell’ambito dello stanziamento del bilancio regionale. • E’ composto da 70 consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia. CONSIGLIO REGIONALE • Rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell’attività della Giunta regionale. • Sono suoi organi interni:Il Presidente, L’Ufficio di Presidenza, I Gruppi consiliari, Le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta.
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE • Entro 10 giorni dalla proclamazione nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio regionale , unitamente al programma di governo. • Rappresenta l’Ente • Presiede la Giunta • Dirige l’apparato amministrativo • Potere di nomina e revoca di assessori • Dirige la politica generale dell’Ente • E’ eletto a suffragio universale dai cittadini contestualmente alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.
Predispone e gestisce il bilancio di previsione e il rendiconto generale, delibera in materia di liti,rinunce e transazioni, sovraintende alla gestione dei beni pubblici regionali e vigila su enti e aziende dipendenti dalla Regione. GIUNTA REGIONALE • E’ formata Presidente, dal vicepresidente e da un numero di componenti non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. • Potestà regolamentare: regolamenti esecutivi, di attuazione, d’integrazione e delegati.
Art. 21 (Organi a rilevanza statutaria) 1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria: a) il Consiglio delle autonomie locali; b) la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale; c) il Consiglio statutario; d) le Autorità di garanzia.
Art. 50 (Istituzione delle Autorità di garanzia) 1. Sono istituite, con sede presso il Consiglio regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di accesso agli atti normativi e amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell’interesse della più compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse possono, altresì, richiedere alla Regione l’adozione di specifiche misure. 2. Sono Autorità di garanzia: a) l’Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell’azione amministrativa; interviene, altresì, nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6, nella tutela non giurisdizionale dell’infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che interviene nella tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all’estero; c) il Comitato per l’informazione e la comunicazione (CO.RE.COM), che interviene a tutela della conoscenza e trasparenza dell’azione legislativa e amministrativa. Tra le Autorità di garanzia l’art. 50 menziona il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo. Esso è stato istituito con la l. r. 11.12.2000 n. 23 intitolata “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo” ed ha la finalità di rafforzare i legami tra la Regione e i Paesi che ospitano i pugliesi.