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Le banche di credito cooperativo tra disciplina statale e regionale (?). Presentazione: Monica Rosini (LUB) “Il finanziamento delle piccole e medie imprese: mercato dei capitali, banche regionali ed obiettivi di sviluppo regionale” Bolzano , 9 febbraio 2012. Indice:.
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Le banche di credito cooperativo tra disciplina statale e regionale (?) Presentazione: Monica Rosini (LUB) “Il finanziamento delle piccole e medie imprese: mercato dei capitali, banche regionali ed obiettivi di sviluppo regionale” Bolzano, 9 febbraio 2012
Indice: • «Banca a carattere regionale» • BCC quale esempio di «banca a carattere regionale»? • Margini per una disciplina regionale differenziata • BCC quale società cooperativa a mutualità prevalente • la revisione cooperativa • spazi per il legislatore regionale • la revisione cooperativa in Trentino-Alto Adige/Südtirol • Conclusioni
Banca a carattere regionale • Definizione (art. 2 d.lgs. 171/2006) • Ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione • Localizzazione regionale della sua operatività • Art. 117, co. 3, Cost. → competenza concorrente in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» • Riproposizione di corrispondenti disposizioni degli statuti speciali (art. 5 n. 3 st. TAA; art. 17 lett. e) st. Si; art. 4 lett. b) st. Sa; art. 5 n. 8 st. FVG; art. 3 lett. b) st. VA) →
Banca a carattere regionale • Perplessità: • difficoltà di coordinamento con il parallelo riconoscimento di una competenza legislativa statale in materia di «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» (art. 117, co. 2, lett. e); • improprio riferimento acategorie di banche non più esistenti; • profondo cambiamento dei presupposti normativi; • venir meno della convergenza tra aree territoriali di insediamento e mercati raggiunti. • Che senso ha parlare oggi di «banca a carattere regionale»?
Banche a carattere regionale: BCC • Unico esempio di banca a carattere regionale? • legame con il territorio • individuazione statutaria della competenza territoriale • Quali spazi per una disciplina regionale differenziata? • Per rispondere occorre partire dalla «doppia anima» delle BCC: bancaria e mutualistica
Banche a carattere regionale: BCC • Regioni a statuto speciale • Rilettura del dato normativo (previsioni statutarie e relative norme di attuazione) alla luce dell’art. 159 TUB • Effetti di svuotamento del ruolo delle autorità regionali • TAA: requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle BCC più rigorosi (L.R. 1/2000) • Mutamento del quadro normativo: • Effetti di disattivazione del ruolo delle autorità regionali o provinciali (es. art. 11 st. TAA) • Evoluzione normativa in materia di fondazioni bancarie • Sent. Corte cost. n. 438/2007
Banche a carattere regionale: BCC • Regioni a statuto ordinario • Art. 159 TUB • Esemplificazione dei poteri del legislatore regionale (art. 3, comma 3, d.lgs. 171/2006) • Istituzione albo banche a carattere regionale • Adozione, previo parere vincolante della Banca d’Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi all’autorizzazione bancaria, modifiche statutarie, comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni; • Modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti bancari.
Bcc e revisione cooperativa • Società cooperative a mutualità prevalente • Fondamento costituzionale (art. 45 Cost.) • Disciplina statale • d.lgs. 220/2002 • d.m. 22 dicembre 2005 • Possibilità di discipline regionali differenziate: • regioni a statuto speciale (TAA: competenza legislativa primaria; FVG: concorrente) • regioni a statuto ordinario → diverse ricostruzioni: • potestà residuale • potestà esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» (disciplina degli enti cooperativi e dei controlli); potestà residuale regionale (attività dirette a promuovere e favorire la cooperazione)
Revisione cooperativa in T.A.A. • Fondamento: art. 4, n. 9) Statuto speciale → competenza primaria in materia di «sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative» • L.R. 3/2003: competenze amministrative trasferite alle due Provincie autonome. • L.R. 5/2008 (entrata in vigore il 01.01.2009, dopo l’approvazione del regolamento attuativo: d.P.Reg. 16.12.2008, n. 11/L) ↓ • Sistema originale rispetto al contesto nazionale • adempimenti svolti a livello provinciale • valorizzazione del ruolo delle associazioni di rappresentanza legalmente riconosciute
Revisione cooperativa in T.A.A. • Vigilanza: • revisioni straordinarie sono svolte per le cooperative aderenti dalla stessa associazione di rappresentanza legalmente riconosciuta e, per le non aderenti, dall’autorità amministrativa competente • non devono pagare alcun canone annuale per l’attività revisionale (devono pagare i costi della revisione al momento della sua effettuazione) • sistema sanzionatorio più articolato • sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro • sanzione dell’affiancamento
Revisione cooperativa in T.A.A • Istituzione di una Commissione regionale per gli enti cooperativi • Composizione mista • Funzione consultiva obbligatoria • Pareri resi in merito a questioni interpretative sull’applicazione della legge diventano vincolanti se approvati dalla Giunta regionale • Revisori cooperativi • Artt. 22 e 23 l.r. 5/2008 • Sent. Corte cost. 328/2009 declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, co. 3, Cost. • Riconduzione della sub-materia alla materia concorrente «professioni», in forza dell’applicazione della c.d. clausola d maggior favore • Contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti spetta allo Stato • Soluzione paradossale: ambiti già disciplinati dalla L.R. n. 7 del 1954
Conclusioni • Bcc tra competenze statali e regionali (?) • Vicenda emblematica delle difficoltà del regionalismo speciale e della necessità di un adeguamento degli statuti