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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Scuola Forense V.E. Orlando Avv. Valeria Simeoni. atto di costituzione di parte civile.
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di RomaScuola Forense V.E. OrlandoAvv. Valeria Simeoni atto di costituzione di parte civile
La parte civile è soggetto/parte eventuale del processo penale poiché la persona danneggiata dal reato può scegliere di esercitare l’azione civile nel processo penale o nella sua sede naturale, vale a dire nella sede civilistica. Parte civile
Lo spunto per l’odierna illustrazione è l’atto di costituzione di parte civile della “Società S.p.A.” quale società di gestione di un grosso mercato ortofrutticolo e alimentare di una città, che si costituisce parte civile nei confronti dei componenti di una violenta organizzazione mafiosa per il reato di “associazione di tipo mafioso” ex art. 416 bis c.p. nonché, per i reati fine quali, tra gli altri, il reato di “illecita concorrenza o minaccia” ex art. 513 bis c.p. nonché di estorsione, ex art. 629 c.p.. Tale organizzazione mafiosa si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, al fine di realizzare il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali, attraverso condotte delittuose poste in essere, tra l’altro, con i suindicati reati fine.
In particolare, l’organizzazione criminale voleva conseguire il monopolio e la gestione del traffico su gomma dei prodotti ortofrutticoli che dal mercato gestito dalla Società S.p.A. erano venduti e trasportati verso gli altri mercati d’Italia, nonché dai mercati d’Italia verso il mercato gestito dalla Società S.p.A., causando un ingente danno patrimoniale e non patrimoniale immediato e diretto alla Società S.p.A.. La Società S.p.A. aveva, infatti, come detto, quale oggetto sociale la gestione di un grosso centro agroalimentare di una città, di rilevanza ed interesse nazionale, con lo scopo, tra l’altro, di promuovere e favorire lo sviluppo del mercato ortofrutticolo, sia attraverso la qualificazione e l’incremento delle produzioni agro-alimentari, sia attraverso il contenimento dei prezzi, nonché il miglioramento delle fasi distributive, promuovendo o razionalizzando la distribuzione e la vendita verso i mercati nazionali ed esteri. In sostanza, i prodotti agroalimentari del mercato gestito dalla Società S.p.A. venivano venduti anche ad altri mercati nazionali ed esteri e in esso arrivavano prodotti tipici di altra zone d’Italia attraverso società di trasporto nel rispetto delle regole del libero mercato.
La società S.p.A. è anche titolare dell’omonimo marchio, registrato e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, il quale identifica tutti i prodotti provenienti dal mercato ortofrutticolo di essa, marchio sinonimo di qualità di assoluto valore commerciale, espressione di un sistema imprenditoriale che raggiunge un fatturato annuo complessivo elevato.
Nel procedimento in questione si è costituita parte civile in udienza preliminare - in cui gli imputati sono stati ammessi al giudizio abbreviato con ordinanza ex art. 438 c.p.p. -una persona giuridica di cui il Giudice ha riconosciuto preliminarmente la legittimazione a costituirsi parte civile e la fondatezza della pretesa risarcitoriaed ha ammesso tale costituzione; in esito al giudizio di primo grado, il Giudice ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che erano stati illustrati nell’atto di costituzione.
Art 74 Legittimazione all'azione civile L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
ARTICOLO 185 C.P. Restituzioni e risarcimento del danno Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui (responsabile civile).
Caratteristiche del risarcimento del danno ex art. 185 c.p.
In sostanza, è risarcibile un danno immediato e diretto che derivi dal reato, che sia eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato. Alla luce della significativa evoluzione giurisprudenziale, sviluppatasi con particolare riferimento al danno non patrimoniale, costituisce principio pienamente condiviso che legittimato a costituirsi parte civile, sia il danneggiato inteso come chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato secondo la disciplina del rapporto di causalità prevista dal codice penale (Cass., Sez. 6, 21 febbraio 2005, Caprini, rv. 231210; Sez. 5^, 12 maggio 2000, Toscano, rv. 216115; Sez. 6^, 10 novembre 1997, Mozzati, rv. 208820).
Vale a dire che è infatti risarcibile il danno anche nell’ipotesi in cui esso non sia in rapporto immediato e diretto con il reato, ma in ogni caso in cui tra il danno e il reato sussiste un nesso di causalità rispondente ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., Cfr: Cass. 19.5 1999, n. 4852; Cass., Sez. 6^, 18 marzo 1994, Spallanzani, rv. 198507, Cass. pen. SS.UU., 1.07.2002, n. 9556, Cass., Sez. 6^, 18 marzo 1994, Spallanzani, rv. 198507).
Con la sentenza delle SS.UU. del 1.07.2002, n. 9556, la Suprema Corte, ha statuito che "Ai prossimi congiunti, di persona che abbia subito lesioni personali, a causa di fatto illecito costituente reato, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile". Vale a dire che è infatti risarcibile, il danno
La sentenza delle SS.UU. del 1.07.2002, n. 9556, ha per oggetto la vicenda di una coppia di coniugi che lamentano, tra l’altro, che non sia stato loro riconosciuto il danno non patrimoniale causato dalle gravissime lesioni personali cagionate alla nascita al figlio, ritenendo "non risarcibile il pregiudizio non patrimoniale per le lesioni riportate da un prossimo congiunto, non derivando tale pregiudizio in via diretta ed immediata dall'illecito, ma essendo un mero riflesso della menomazione e della sofferenza, subite dall'infortunato". In estrema sintesi, la Suprema Corte ha definitivamente evidenziato che il nesso di causalità fra fatto illecito e l’evento può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p..
In sostanza il danneggiato è “chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato”, pertanto è fondamentale la ricostruzione del nesso di causalità tra il fatto ed il reato secondo le regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (Cass. SS.UU. del 1.07.2002, n. 9556, Cass. pen 20.10.1997, Cass 08.11.2007).
Pertanto, legittimati a costituirsi parte civile sono i soggetti danneggiati dal reato: persone fisiche, persone giuridiche, quindi, Società anche intese come Banche, Enti ed Associazioni (Legittimazione attiva), nei confronti dell’imputato e/o del responsabile civile, se ricorrono i presupposti (Legittimazione passiva).
L’art. 74 c.p.p. fa riferimento “al soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero i suoi successori universali”. Nel caso di persone giuridiche l’art. 110 c.p.c. recita “Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”. Come è noto, l'espressione “per altra causa”, fa riferimento all'ipotesi di “estinzionedella persona giuridica”, che da luogo ad una successione a titolo universale, come nell’ipotesi di fusione tra società: di cui all’art. 2501 ss. c.c. (Non rientra la cessione di Azienda che rappresenta una ipotesi di successioneatitolo particolare). Nel caso di Persone fisiche si fa riferimento alla legittimazione “iure hereditatis”, che non esclude e, quindi, può coesistere con la legittimazione “iure proprio”.
Al riguardo, l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione con riferimento all’art. 74 c.p.p. distingue: • il diritto al risarcimento iure proprio che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno • dal diritto al risarcimento iure successionis, che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. IV, 19 aprile 2005, n. 38809, Giuliano).
ESEMPIO Procedimento per furto aggravato ai danni di Tizio soggetto in stato di deficienza psichica, commesso da Caio tutore dell’incapace Tizio, il quale muore. Tizio era orfano e gli erano rimasti due zii che vivevano in un’altra città. I soggetti legittimati a costituirsi parte civile nei confronti di Caio e che si costituiscono parte civile sono i due zii di Tizio: Mevio e Mevia, nei confronti di Caio tutore dell’incapace Tizio (art. 77 c.p.p.) (in esito a denuncia querela da essi sporta, ma si tratta di reati procedibili d’ufficio trattandosi di furto aggravato).
Il Tribunale all’esito del giudizio di primo grado, condannava l’imputato a risarcire i danni nei confronti delle parti civili Mevio e Mevia, zii di Tizio. Al contrario, la Corte d’Appellorigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da Mevio e Mevia “iure proprio” e "iure hereditatis” poiché, a parere della Corte d’Appello: si trattava di parenti lontani che non avevano frequenti rapporti con il defunto Tizio e la mancanza di frequentazione tra le due parti civili e la parte danneggiata non aveva cagionato patemi d'animo e sofferenze, che costituiscono il fondamento per il riconoscimento di un danno morale. Non vi era prova di danni patrimoniali subiti per la morte del nipote. Ma la Corte d’Appello escludeva, anche la risarcibilità di danni patrimoniali e non patrimoniali "iure hereditatis”.
Mevio e Mevia propongono anch’essi ricorso per Cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione ed erronea applicazione delle norme civili e penali, mancato riconoscimento del risarcimento del danno vantato “iure proprio” e “ure hereditatis” quali eredi di Tizio. La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Mevio e Mevia ed evidenzia, invece, che le due parti civili potevano agire per ottenere sia il danno morale che il danno patrimoniale “iure hereditatis”,poiché la circostanza che si trattasse di parenti lontani che non avevano frequenti rapporti con il defunto Tizio poteva essere idonea ad escludere il diritto al risarcimento dei danni richiesti “iure proprio”, ma non certo per quelli richiesti “iure hereditatis” nell'asse ereditario e, quindi, le due parti civili potevano agire per ottenerlo.
Infatti: • il danno morale patito da Mevio e Mevia a causa della condotta delittuosa posta in essere nei confronti di Tizio, rientrava nell'asse ereditario, • così come il danno patrimoniale subito per il decremento patrimoniale conseguente ai furti perpetrati in danno di Tizio influiva sull'asse ereditario. • Il ragionamento della Corte d’Appello in merito al fatto che non vi era prova di danni patrimoniali subiti per la morte del nipote escludendone la risarcibilità non era valido, poiché legittimamente si erano costituiti “iure hereditatis”, quali eredi legittimi di tutto il patrimonio di Tizio. Sul punto si impone, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato: “Sussiste il diritto degli eredi legittimi della persona offesa dal reato alla costituzione di parte civile preordinata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesti "iure hereditatis", in quanto nel patrimonio del "de cuius" rientrano anche i diritti patrimoniali scaturenti dai danni provocati dal reato e i danni morali, quantificabili in somme di denaro, per le sofferenze morali patite dalla defunta parte lesa per i reati commessi in suo danno dall'imputato” (Cassazione penale sez. V, 04 maggio 2010, n. 29729).
Art. 76 Costituzione di parte civile L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (principio di immanenza della costituzione di parte civile).
Requisiti dell’atto di costituzione di parte civile ARTICOLO 78 Formalità della costituzione di parte civile. 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore.
Art. 78 c.p.p. 2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.
(Art. 78 lett. a) Le generalità della persona fisica Esempio Si costituisce parte civile nel procedimento penale n. xxx/11 RGNR indicato in epigrafe, Mevia nata a xx il xx, residente in xx, via xx n.xx , rappresentata e difesa, dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, Avv. Tizio (nato a xx il xx) del Foro di xx e con studio in xx via xx n. come da procura speciale per la costituzione di parte civile e nomina di difensore in calce al presente atto.
(Art. 78 lett. a)Le generalità della persona giuridica Esempio. Si costituisce parte civile nel procedimento penale n. xxx/11 RGNR indicato in epigrafe la Società S.p.A., Società consortile per la gestione di un centro agro - alimentare all’ingrosso, rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, Avv. Tizio (nato a xxx il xxx), con studio in xx, via xxx, n.xxx, come da procura speciale per la costituzione di parte civile e nomina di difensore, in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante (in Allegato 1),
rilasciatagli in data xxx.xx. 2011 dall’Amministratore Delegato della Società S.p.A., Caio, nato a xxx il xx.xx.xx, in forza dei poteri derivanti allo stesso dallo Statuto sociale e dalla specifica delega del Consiglio di amministrazione in data xx.xx. 2011, indicati ed allegati alla procura speciale, unitamente al verbale del C.d.A. del xx.xx. 2010 (con delega all’Amministratore Delegato,) e alla visura della Camera di Commercio.
Nel caso di specie l’Amministratore delegato è anche il legale rappresentante della Società S.p.A., così come si evince • dallo Statuto sociale di essa, allegato all’atto di costituzione, • dalladelega del Consiglio di amministrazione di nomina dell’ A.D. e di delega dei poteri, tra cui quello della legale rappresentanza, • dalladelibera delConsiglio di amministrazione in data xx.xx. 2011, in cui si delibera di costituirsi parte civile nel procedimento penale in oggetto.
È inammissibile la costituzione di parte civile che contenga un riferimento solo generico ad uno degli imputati nei cui confronti viene esercitata l'azione civile (indicato solo come + 11 rispetto ad altro imputato indicato nominativamente), e non contenga le generalità del legale rappresentante della Società che si costituisce parte civile (Cassazione penale sez. IV, 23 dicembre 2009, n. 6225). Conseguenze di tale inammissibilità anche ai fini della liquidazione delle spese di parte civile in caso di scelta del rito del patteggiamento.
(Art. 78 lett. d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda (ovvero l’illustrazione del Risarcimento del danno) Esempio La costituzione di parte civile nei confronti dei predetti imputati avviene allo scopo di ottenere l’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Società S.p.A./ovvero da Tizia, Caia, in relazione ai fatti costituenti reato indicati nell’imputazione. Al riguardo, le ragioni che giustificano la costituzione di parte civile della Società S.p.A. /ovvero di Tizia, Caia, sono in sintesi le seguenti. In pratica: nell’atto di costituzione, si evidenziano le imputazioni e poi si illustra il nesso eziologico tra la condotta dell’imputato, l’evento dannoso o pericoloso e i danni di cui si lamenta la risarcibilità.
In concreto: come si fa ad individuare il danno da illustrare nell’atto di costituzionedi parte civile? Occorre individuare il bene/interesse tutelato dalla norma. Es: il delitto di furto è un reato di danno ed è un reato contro il patrimonio che secondo l’orientamento più risalente tutela il diritto di proprietà (art. 42 della Costituzione), come manifestazione concreta del patrimonio che è comprensivo di tutti i beni, diritti e obblighi che sono suscettibili di valutazione economica. In siffatta ipotesi il proprietario della cosa, è il soggetto passivo del reato e l’unico danneggiato dal reato.
Secondo il più recente orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, il bene protetto dal delitto di furto è la relazione di fatto con la cosa, vale a dire il possesso o la detenzione, e ciò amplia i soggetti passivi del reato ed i potenziali danneggiati, che sono anche i detentori o i possessori come nel caso del direttore e del commesso di un centro commerciale, anche essi soggetti danneggiati dal reato, oltre al proprietario della cosa rubata (Cass. V pen. 23.05.2003).
Il Bene tutelato nel delitto diassociazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. è: l’ordine pubblico in genere e l’ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell’associazione ad acquisire il controllo dell’economia del luogo, nell’insieme e per singoli settori.
L'utilizzo del metodo mafioso che ha determinato l'assoggettamento degli imprenditori alla volontà ed alle regole del sodalizio dominante sul territorio ha leso il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, cioè la libertà d'impresa e il libero gioco della concorrenza senza che sia necessaria la consumazione di alcuna forma di violenza fisica o minaccia esplicita.
Il Bene tutelato nel delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art 513 bis c.p. è costituito dalla tutela dell’ordine economico e del normale esercizio dell’attività industriale o commerciale svolta dai privati, considerata quale aspetto particolare degli interessi economici nazionali, che con riferimento al funzionamento del mercato gestito dalla Società S.p.A. è stata violata (cfr. Cass. Pen. sez. II, 2583/1993).
I Danni in concreto (Illustrazione) Nel caso di specie, i predetti imputati attraverso la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo imponevano la gestione monopolistica del trasporti su gomma dal mercato gestito dalla Società S.p.A. verso gli altri mercati d’Italia e da questi ultimi per il mercato gestito dalla Società S.p.A. a vantaggio di una loro società di trasporti, ai danni del corretto funzionamento del mercato gestito dalla Società S.p.A.. I sodali imponevano agli imprenditori operanti nel citato settore di rivolgersi esclusivamente alle loro ditte, sempre al fine di agevolare il sodalizio mafioso.
Tutto ciò, pertanto, ha arrecato una forte turbativa al corretto funzionamento del mercato ortofrutticolo in questione gestito dalla Società S.p.A., a causa della violazione delle regole del libero mercato, attuata in un clima di intimidazione e con metodi illeciti e violenti e cercando di eliminare i presupposti della concorrenza, al fine di acquisire illecitamente posizioni di preminenza o di dominio.
La condotta del sodalizio criminoso ha determinato la violazione del diritto alla libertà del commercio e dell’imprenditoria, basati sul principio della libera concorrenza, beni costituzionalmente garantiti e giuridicamente tutelati, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto rappresentato dall'utile derivante dal trasporto sottratto alle ditte concorrenti e dall'esercizio dei trasporti in regime di monopolio, creando un ingente danno patrimoniale e non patrimoniale alla Società S.p.A., che giustificano la costituzione di parte civile della Società S.p.A. nel presente giudizio.
danni non patrimoniali alla lesione dell’immagine e della reputazione della Società S.p.A., quale società di gestione del mercato ortofrutticolo in questione; alla perdita di valore del marchio della Società S.p.A associato a fenomeni di criminalità organizzata, a livello nazionale e internazionale, a causa dei fatti in contestazione, sia per i danni all’immagine che per le ripercussioni economiche.
danni patrimoniali alle gravi ripercussioni sulle vendite dei prodotti aventi quel marchio, in Italia e all’estero, determinata proprio dal fatto che il marchio è stato associato a fenomeni di criminalità organizzata di tipo camorristico; alla diminuzione degli utili della Società S.p.A., conseguente al calo delle vendite di cui al punto che precede; alla frustrazione del perseguimento degli scopi sociali della S.p.A., dell’affectio societatis indicati dallo Statuto allegato al presente atto.
Sotto un profilo generale, la risarcibilità del danno non patrimonialecagionato a enti e persone giuridiche è ormai pacificamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, la svolta è cominciata dalla sentenza del 2003, n. 8828 della Cass. Civ, III sez. che ha, tra l’altro, così statuito: “Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 e il danno morale soggettivo, va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo”.
Il danno morale ha la funzione di assicurare al danneggiato una utilità sostitutiva delle sofferenze patite e non quella di punire il responsabile. Ne consegue, pertanto, che la liquidazione del suddetto danno prescinde del tutto dalla considerazione della capacità patrimoniale dell’obbligato. La violazione della dignità sociale e professionale dell’imprenditore determina, infatti, la lesione del valore costituzionalmente protetto e suscettibile di essere risarcito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civile, sez. III, marzo 2005, n. 6732).
In particolare, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale inteso quale danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto nei termini sopra evidenziati, a causa dei patemi d’animo e dei disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente (cfr. Cass. civ. 7.01.2008, n. 31).
(Parte conclusiva dell’atto) Alla luce di tutto quanto evidenziato, la Società S.p.A., nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, si costituisce parte civile nel presente giudizio nei confronti degli imputati sopra indicati e chiede l’integrale risarcimento dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali causati alla Società S.p.A. dai fatti in contestazione, con riserva di determinazione degli stessi in sede di conclusioni scritte ex art. 523 c.p.p..
(Art. 78 lett. e) la sottoscrizione del difensore L’atto di costituzionedi parte civile deve contenere a pena di inammissibilità SEMPRE, in ogni caso, la sottoscrizione del difensore nominato, altrimenti se la nomina interviene successivamente alla firma dell’atto, il difensore non sarebbe legittimato, pena l’inammissibilità dell’atto stesso.
In particolare deve contenere, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore già nominato, nell’ipotesi in cui l’atto di costituzione è redatto soltanto in prima persona dell’attore, poiché, in tal caso la sola firma dell’attore in assenza di quella del difensore rende inammissibile l’atto. Nel caso di costituzione a mezzo di Procuratore speciale (art. 76 c.p.p.) è indispensabile la firma del Procuratore speciale e la firma del difensore.
Se il procuratore speciale e difensore coincidono in una unica persona, la sottoscrizione deve contenere la dicitura: “il difensore e procuratore speciale…Avv. Tizio”, poiché l’ Avv. Tizio nella qualità di difensore assume la paternità dell’atto con riferimento alla funzione processuale, mentre in veste di procuratore speciale assume la paternità dell’atto solo con riferimento alla rappresentanza sostanziale e la sottoscrizione nella sola qualità di procuratore speciale rende l’atto inammissibile.
L’atto di costituzionedi parte civile è inammissibile: • se è firmato solo dalla parte o dal solo Procuratore speciale e non dal difensore; • se la sottoscrizione del difensore è solo in funzione di autentica della firma della parte (perchè, in tal caso esplica solo un potere di autentica e non di firma). In realtà siffatta ipotesi è controversa in Giurisprudenza e dottrina.