180 likes | 289 Views
Vicenza, 6 aprile 2004. Recesso, esclusione e controllo del socio nelle S.R.L. Riforma diritto societario – Le SRL dr. Oscar Bazzotti. Recesso del socio art. 2473, comma 1, c.c.
E N D
Vicenza, 6 aprile 2004 Recesso, esclusione e controllo del socio nelle S.R.L. Riforma diritto societario – Le SRL dr. Oscar Bazzotti
Recesso del socioart. 2473, comma 1, c.c. Le cause che legittimano il recesso del socio e le relative modalità sono normalmente stabilite dall'atto costitutivo ma esistono alcune fattispecie nelle quali il diritto di recesso spetta in ogni caso.
... segue Recesso del socioart. 2473, comma 1, c.c. Il diritto di recesso spetta al socio che non approva: • La modifica dell'oggetto sociale • La modifica del tipo di società (trasformazione) • La fusione o scissione della società • La revoca dello stato di liquidazione • Il trasferimento della sede all'estero
... segue Recesso del socioart. 2473, comma 1, c.c. Il diritto di recesso spetta al socio che non approva: • L'eliminazione di una o più cause di recesso • Il compimento di operazioni che modificano, nella sostanza, l'oggetto sociale • La rilevante modifica dei “particolari diritti”
... segue Recesso del socioart. 2473, comma 1, e 2497-quater c.c. Restano poi salve le cause di recesso previste per i soci delle società soggette all'altrui direzione e coordinamento, quali: • La trasformazione della capogruppo con mutamento dello scopo sociale • La modifica dell'oggetto sociale, in modo tale da svolgere attività che alterano in modo sensibile e diretto la situazione economica e patrimoniale della controllata
... segue Recesso del socioart. 2497-quater c.c. ... cause di recesso previste per i soci delle società soggette all'altrui direzione e coordinamento: • La sentenza esecutiva di condanna della capogruppo, in favore del socio, per aver agito nell'interesse proprio • All'inizio ed alla fine dell'attività di direzione e coordinamento, quando ne deriva un'alterazione del profilo di rischio dell'investimento
Altre cause di recessoart. 2473, comma 2, c.c. In caso di società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso spetta • In ogni momento • Con un preavviso di almeno 180 giorni • Lo statuto può aumentare la durata del preavviso ma non superare un anno
Altre cause di recessoart. 2469, comma 2, c.c. Il diritto di recesso spetta anche • Quando le quote non sono trasferibili • In caso di trasferimento soggetto a mero gradimento oppure a condizioni tali da renderlo sostanzialmente impossibile • Lo statuto può prevedere un termine, non superiore a due anni dalla nascita del rapporto sociale, prima del quale non si esercitare il recesso
Altre cause di recessoart. 2481-bis c.c. Se viene effettuato un aumento di capitale, con limitazione del diritto di opzione dei soci in favore di terzi (tale possibilità deve essere prevista dallo statuto), al socio che non consente alla deliberazione spetta il diritto di recesso
Modalità di recesso Il recesso può avvenire: - per tutta la partecipazione; - solo per una parte della partecipazione, Può avvenire solo per l'intero nel caso di sentenza esecutiva di condanna della capogruppo, in favore del socio, per violazione dei principi di corretta gestione societaria.
Modalità del recessoart. 2473, comma 3, c.c. • Il rimborso della partecipazione avviene al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso • In caso di disaccordo, il valore viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale • L'esperto deve procedere alla determinazione del valore con equo apprezzamento (si applica l'art. 1349 c.c.)
Modalità del recessoart. 2473, comma 4, c.c. • Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione fatta dal socio alla società, relativa alla sua intenzione di recedere
... segue Modalità del recessoart.2473, comma 4, c.c. Il rimborso avviene mediante: • Acquisto da parte degli altri soci, in proporzione alle loro quote • Acquisto da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci • Con utilizzo delle riserve disponibili • Con riduzione del capitale sociale
... segue Modalità del recessoart.2473, comma 4, c.c. • Se gli altri soci non acquistano • Se un terzo non viene individuato • Se le riserve non sono capienti • Se neppure la riduzione del capitale basta allora la società viene posta in liquidazione.
Limitazioni al diritto di recessoart.2473, comma 5, c.c. Il recesso non può essere esercitato • Se la società revoca la delibera che lo legittima • Se viene deliberato lo scioglimento della società In questi casi, se il recesso era già stato esercitato, perde la sua efficacia
Esclusione del socioart. 2473-bis c.c. • L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio, per giusta causa • Si applicano le stesse regole del recesso • Unica differenza: in nessun caso, può essere ridotto il capitale sociale per rimborsare la quota del socio escluso
Controllodei sociart. 2476, comma 2, c.c. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto: • Di averedagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali • Di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione
... segue Controllo dei sociart. 2476, comma 3, c.c. Ciascun socio ha il diritto: • Di promuovere l'azione di responsabilità • Di richiedere un provvedimento cautelare di rimozione degli amministratori