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I.P.P.C. Controllo integrato degli inquinamenti. Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004. direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. decisione 2000/479/CE attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER). legge di delega
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I.P.P.C. Controllo integrato degli inquinamenti Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento decisione 2000/479/CE attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) legge di delega legge 24/4/1998, n. 128, articolo 21 d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della direttiva 96/61/CE prevede modifiche al legge 31/10/2003, n. 306 - nuovi impianti - autorizzazioni assorbite
decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999 d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della direttiva 96/61/CE d.m. 23/11/2001 dati, formato, modalità della comunicazione (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999) d.m. 24/7/2002 presentazione domande AIA - impianti produzione energia elettrica di competenza statale d.m. 19/11/2002 istituzione commissione per definizione linee guida migliori tecniche disponibili d.m. 29/5/2003 formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del d.lgs. n. 372/1999
direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto • • considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell’articolo 130 R del trattato, mirano in particolare a – prevenire, – ridurre e, per quanto possibile, – eliminare l’inquinamento • intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione (1° considerando)
direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto • • considerando che il quinto programma d’azione ambiente ... assegna priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall’altro (2° considerando)
direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto • • considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso (7° considerando) la presente direttiva èha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I (articolo 1)
direttiva 84/360/CEE direttiva 76/464/CEE direttiva 80/68/CEE direttiva 75/442/CEE tutela settoriale tutela settoriale tutela settoriale tutela settoriale aria acqua acque sotterranee suolo sottosuolo
direttiva 84/360/CEE direttiva 76/464/CEE direttiva 80/68/CEE direttiva 75/442/CEE aria acqua acque sotterranee suolo sottosuolo tutela integrata coordinamento delle procedure di autorizzazione direttiva 96/61/CE
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252)
IPPCfinalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999 • il d.lgs. n. 372/1999 disciplina: • • la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I ... • • il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti • • nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
IPPC autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n. 372/1999 • autorità competente è: • èla medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o • èl’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
IPPCambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999 • 3) impianto, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • elenco suddiviso in sei parti: 1. attività energetiche 2. produzione e trasformazione dei metalli 3. industria dei prodotti minerali 4. industria chimica 5. gestione dei rifiuti 6. altre attività
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto. • 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 1. attività energetiche: 1.1. impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW 1.2. raffinerie di petrolio e di gas 1.3. cokerie 1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 2. produzione e trasformazione dei metalli: 2.1. arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati 2.2. produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h 2.3. trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h di acciaio grezzo b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento sup. a 2t/h
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/g 2.5. impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici b) di fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t/g per gli altri 2.6. impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 3. industria dei prodotti minerali: 3.1. produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/g oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione > 50 t/g 3.2. produzione di amianto e di prodotti dell’amianto 3.3. fabbricazione del vetro, compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione > 20 t/g 3.4. fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione > 20 t/g 3.5. fabbricazione di prodotti ceramici con una capacità di produzione > 75 t/g e/o con una capacità di forno > 4 m3 e con una densità di colata per forno > 300 kg/m3
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 4. industria chimica • nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici b) idrocarburi ossigenati c) idrocarburi solforati d) idrocarburi azotati e) idrocarburi fosforosi f) idrocarburi alogenati g) composti organometallici h) materie plastiche di base i) sostanze coloranti e pigmenti k) tensioattivi e agenti di superficie
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 4.2. fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: • a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile • b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati • c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio • d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento • e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 4.3. fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 4.4. fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi 4.5. procedimenti chimici o biologici per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 4.6. fabbricazione di esplosivi
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 5. gestione dei rifiuti • salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 5.1. impianti per l’eliminazione o ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE sugli oli usati, con capacità di oltre 10 t/g 5.2. incenerimento dei rifiuti urbani 5.3. impianti per l’eliminazione o [ricupero] dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/g 5.4. discariche che ricevono più di 10 t/g o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 6. altre attività: 6.1. fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/g 6.2. pretrattamento o tintura di fibre o di tessili con capacità di trattamento > 10 t/g 6.3. concia delle pelli con capacità di trattamento > 12 t/g di prodotto finito
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 • 6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/g • b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: • materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/g • materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g (valore medio su base trimestrale) c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/g (valore medio su base annua)
IPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 6.5. eliminazione o ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/g 6.6. allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe 6.7. trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici con una capacità di consumo di solvente > 150 kg/h o > 200 t/anno 6.8. fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione
IPPCambito di applicazione – impianti esistenti • •il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi (art. 1, comma 2) • • ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale(art. 4, comma 1)
IPPC definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4, d.lgs. n. 372/1999 • •un impianto in esercizio, ovvero • •un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999], •abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o •il provvedimento positivo di compatibilità ambientale • •è considerato altresì esistente l’impianto per il quale, •alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999] siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, •a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [entro il 10/11/2000]
attività industriali di cui all’all. I esistenti al 10/11/1999 impianto in esercizio al 10/11/1999 impianto per il quale al 10/11/1999 sono state già ottenute tutte le autorizzazioni ambientali necessarie impianto per il quale al 10/11/1999 è stato già espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale impianto per il quale al 10/11/1999 sono state già richieste tutte le autorizzazioni ambientali necessarie d.lgs. n. 372/1999 autorizzazione integrata ambientale in funzione entro 10/11/2000
IPPCambito di applicazione – impianti nuovi • La legge 1/3/2002, n. 39 (Comunitaria 2001) all’art. 41 stabilisce: • Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
IPPCambito di applicazione – impianti nuovi • La legge 31/10/2003, n. 306 (Comunitaria 2003), all'art. 22 contiene una delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE, prevedendo che sia adottato, entro il 30 novembre 2004, un decreto legislativo di modifica del d.lgs. n. 372/1999 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:a) estensione delle disposizioni del d.lgs. n. 372/1999, attualmente limitate ai soli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata; c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, d.lgs. n. 372/1999 9) autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, comma 1, d.lgs. n. 372/1999 è Ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, comma 3, d.lgs. n. 372/1999 • èentro il 30 giugno 2002 l’autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale • ètale calendario è pubblicato sull’organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale
presentazione domanda di AIA entro termine stabilito dal calendario comunicazione dell’ avvio del procedimento ex l. n. 241/1990 entro 15 gg. entro 30 gg. presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni in forma scritta sulla domanda • Il gestore cura la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano con indicazione: • della localizzazione dell’impianto • del nominativo del gestore • del luogo ove è possibile visionare gli atti e trasmettere le osservazioni convocazione di apposita conferenza di servizi ex l. n. 241/1990 rilascio, entro 150 gg dalla presentazione della domanda, dell’AIA
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999 • ètutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il [30 ottobre 2004] 30 aprile 2005 (ex art. 9 L. n. 47/2004) • èogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell’ambiente nel suo complesso ... nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, comma 2, d.lgs. n. 372/1999 L’autorizzazione integrata ambientale deve includere è valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo), è nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, comma 2, d.lgs. n. 372/1999 I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, comma 3, d.lgs. n. 372/1999 i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, d.lgs. n. 372/1999 • 12) migliori tecniche disponibili, la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. • In particolare si intende per: • …..
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, d.lgs. n. 372/1999 • a)tecniche, sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; • b) disponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; • c) migliori, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 3, comma 2, d.lgs. n. 372/1999 Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I. ….
IPPC autorizzazione integrata ambientale DECRETO 19 novembre 2002 1. E' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la funzione di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili di cui al medesimo articolo. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione fornisce gli elementi necessari alla definizione delle linee guida di cui al comma 1 ai Ministeri competenti per l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 372 del 1999.
IPPCautorizzazione integrata ambientale – art. 14 d.lgs. n. 372/1999 • le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo … si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale
IPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, comma 10, d.lgs. n. 372/1999 è L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE
IPPCd.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTI • Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto. • (art. 1, comma 2) • L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all’impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni. • (art. 9, comma 1)