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Dlgs. 08-04-2003 n.66 Finalità e definizioni

Dlgs. 08-04-2003 n.66 Finalità e definizioni. Le disposizioni contenute nel Dlgs. 66 danno attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, del Consiglio, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio.

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Dlgs. 08-04-2003 n.66 Finalità e definizioni

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Presentation Transcript


  1. Dlgs. 08-04-2003 n.66Finalità e definizioni Le disposizioni contenute nel Dlgs. 66 danno attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, del Consiglio, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni del Dlgs. 66 sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.

  2. Finalità e definizioni Il decreto 66 disciplina: a) orario di lavoro; b) periodo di riposo; c) lavoro straordinario; d) periodo notturno; e) lavoratore notturno f) lavoro a turni; g) lavoratore a turni; h) lavoratore mobile; i) lavoro offshore; l) riposo adeguato; m) contratti collettivi di lavoro.

  3. Art. 2 Campo di applicazione Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con eccezione del personale addetto al servizio di polizia municipale e del personale della scuola.

  4. Art. 3 orario normale di lavoro L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

  5. Art. 4 durata massima dell’orario di lavoro I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

  6. Art. 4 durata massima dell’orario di lavoro In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

  7. Esempio Spett.le Direzione provinciale del lavoro (indirizzo) Oggetto: lavoro straordinario – Comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 5 del Dlgs. 66/2003 In adempimento dell’obbligo di informazione di cui alla disposizione in oggetto e in assenza di diversa disciplina in opera della contrattazione collettiva, la scrivente Società______________ comunica che nel periodo dal___________ al______________ nell’unità produttiva di___________________ sono state superate attraverso lavoro straordinario le 48 ore settimanali nelle seguenti settimane - settimana dal__________ al ____________ da n.____ dipendenti - settimana dal__________ al ____________ da n.____ dipendenti Timbro e firma ___________

  8. Art. 5 lavoro straordinario Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso entro il limite massimo individuale di 180 ore annue (art. 14 comma 4 CCNL 1 aprile 1999). Il limite annuo individuale può essere elevato (art. 38, c. 3 CCNL 14/9/2000) in sede di contrattazione decentrata per un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico e sempre nel rispetto delle risorse disponibili (art. 14 CCNL 1 aprile 1999).

  9. Art. 6 criteri di computo • I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all'articolo 4. • Nel caso di lavoro straordinario, il dipendente ha optato per il riposo compensativo le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all'articolo 4.

  10. Art. 5 lavoro straordinario Nel limiti finanziari e quantitativi sono escluse le prestazioni straordinarie prestate: - In occasione di di consultazione elettorali e referendarie - per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili - per fronteggiare calamità naturali Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

  11. Straordinario e part-time(art.6 CCNL 14/09/2000)

  12. Art. 7 riposo giornaliero Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il contatto regioni ed autonomie locali prevede all’art. 38 delle code “che la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può in ogni caso superare di norma un arco massimo giornaliero di 10 ore”. Quindi sene deduce se la durata massima giornaliera è di 10 ore 14 sono di riposo.

  13. Art. 8 Pause Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.(in assenza di contratto 10 minuti) Per il contratto Regioni- Autonomie locali deve ritenersi che trovino applicazione gli art. 45 4 46 delle code contrattuali che prevedono per i lavoratori che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione anche nelle ore pomeridiane di fruire ad di fuori dell’orario di lavoro di una pausa di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.

  14. Art. 9 Riposi settimanali • Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. • Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi particolari caratteristiche.

  15. Attività prestata in giorno festivo Per particolari esigenze di servizio il lavoratore può essere chiamato a prestare la propria attività lavorativanella giornata di riposo settimanale in tal caso il dipendente ha diritto (art.24 comma 1 code contrattuali): - a una giornata di riposo compensativo di regola da fruire entro il 15 giorno successivo. Secondo la dichiarazione congiunta n.13 allegata al contratto del 2001 il riposo compensativo deve avere una durata pari alla durata della prestazione lavorativa; - a percepire per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria prevista dall’art. 52 lett b) delle code.

  16. Attività prestata in giorno festivo Per particolari esigenze di servizio il lavoratore può essere chiamato a prestare la propria attività lavorativain un giorno festivo infrasettimanale in tal caso il dipendente ha diritto (art.24 comma 2 code contrattuali): - o a una giornata di riposo compensativo per una durata pari alla durata della prestazione lavorativa; - o al pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo per le ore di lavoro effettivamente prestate.

  17. Attività prestata in giorno feriale Per particolari esigenze di servizio il lavoratore può essere chiamato a prestare la propria attività lavorativain un giorno feriale infrasettimanale non lavorativo a seguito di articolazione del servizio su 5 giorni da titolo a richiesta del dipendente (art.24 comma 3): - o a una giornata di riposo compensativo per una durata pari alla durata della prestazione lavorativa; - o al pagamento del compenso per lavoro straordinario feriale per le ore di lavoro effettivamente prestate.

  18. Lavoro ordinario notturno o festivo Nel coso di servizio ordinario, senza articolazione per turni, prestato in giorno festivo o in periodo notturno il dipendete ha dirittto (art. 24 comma 5 code contrattuali): • ad una maggiorazione orario del 20%della retribuzione oraria prevista dall’art. 52 lett b) delle code per lavoro prestato in giorno festivo; • ad una maggiorazione orario del 30%della retribuzione oraria prevista dall’art. 52 lett b) delle code per lavoro prestato in orario notturno (22-6);

  19. Attività prestata in giorno festivo La maggiorazioni di cui al comma 1 dell’art. 24 non e’ cumulabile con altro trattamento accessorio legato alla prestazione. Ai fini dell’applicazione di tale disciplina deve trattarsi di richiesta di prestazioni lavorative in giornata festiva o feriale non lavorativa giustificata da particolare e straordinarie esigenze di servizio di carattere eccezionale e santuario. Per cui il lavoro prestato su turni, fatto salvo il caso di richiesta di lavoro nella giornata di riposo che comprendano anche la domenica o in caso di particolari e precise forme di articolazione dell’orario non trova applicazione l’art.24 delle code contrattuali se non nel 5 comma.

  20. Art. 10 ferie annuali Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

  21. Ferie – durata (art. 18 CCNL 1995) Per ogni anno di servizio al dipendente spettano: - 30 gg di ferie per i primi 3 anni dalla data di assunzione ridotti a 26 in caso di orario articolato su 5 gg; - 32 gg di ferie ridotti a 28 in caso di orario articolato su 5 gg; Oltre al periodo feriale il dipendente ha diritto anche a 4 giorni da fruire nell’anno solare per le ex festività soppresse previste dalla legge che vengono equiparati alle ferie sotto il profilo della maturazione e della spettanza la lavoratore. Nel caso di assunzione o cessazione nell’anno il periodo di ferie va proporzionato al periodo lavorato (in caso di periodo lavorato superiore a 15 gg si computa il mese intero). Per il part-time orizzontale le ferie non vanno riproporzionate. In caso di part-time verticale le ferie vanno proporzionale ai giorni lavorati.

  22. Ferie - Maturazione Oltre ai periodi ordinari di servizio sono da computare ai fini del maturazione delle ferie: - Congedo per maternità - Assenze per malattia ed infortunio - Assenza per adempimento di funzioni presso i seggi elettorali - Assenza per fruizione di permessi retribuiti (art. 19 CCNL 6 luglio 1995) - primi 30 gg di congedo parentale retribuiti al 100% (art.17 c.5 CCNL 2000) i primi 30 gg di congedo per malattia del figlio nei primi 3 anni di vita retribuiti per intero (art.17 c.7 CCNL 2000)

  23. Ferie – non maturazione Non sono invece utili ai fini della maturazione del diritto alle ferie: - Congedo parentale (esclusi i primi 30gg) - Congedo per malattia figlio art 48 Dlgs 151/2001: - i giorni oltre i primi 30 per i primi 3 anni - i 5 gg non retribuiti dal quarto all’ottavo anno - Aspettativa per motivi famigliari (art.11 code) - Aspettativa per dottorato(art.12 code) - Aspettativa per ricongiunzione al coniuge (art 13 code) - Congedi per formazione (art.16 code contrattuali) - Periodi di aspettativa concessi a lavoratori chiamati all’espletamento di funzioni pubbliche elettive.

  24. Art. 18 bis sanzioni

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