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Schema di d.lgs. Riforma 2° ciclo Sistema educativo di istruzione e formazione. Nuovo testo 11 aprile 2005. Art. 1. Unitarietà del segmento costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
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Schema di d.lgs. Riforma 2° cicloSistema educativo di istruzione e formazione Nuovo testo 11 aprile 2005
Art. 1 • Unitarietà del segmento costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. • Lo Stato garantisce il livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo. • Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia. • I percorsi liceali e di IFP sono di pari dignità.
Art. 1 • I percorsi assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. • Si può cambiare scelta tra i due sistemi. • Si acquisiscono crediti certificati attraverso la frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento, compreso l’apprendistato. • Le corrispondenze tra crediti scolastici e crediti formativi di IFP sono definite in sede di Conferenza Unificata.
Art. 1 • Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive. • Al secondo ciclo si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato relativo al 1° ciclo di istruzione. • I percorsi liceali e IFP possono essere realizzati in un’unica sede.
Art. 2 – Finalità e durata • I percorsi liceali si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno di completamento e approfondimento. • Propedeuticità dei percorsi liceali. • I percorsi liceali realizzano i PECUP. • L’ammissione al quinto anno dà accesso all’IFTS. • I licei sono: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane.
Art. 3 – Attività educative e didattiche • L’orario è articolato in: • Attività e insegnamenti obbligatori. • Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente. • Attività e insegnamenti facoltativi. • Le ore a scelta dello studente servono prioritariamente a conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.
Art. 4 – Liceo artistico • Il percorso si articola in: • Arti figurative; • Architettura, design, ambiente. • Audiovisivo, multimedia, scenografia. • Nel primo biennio l’orario annuale obbligatorio è di 1023 ore.
Art. 4 – Liceo artistico • Lett. a): 627 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. • Lett. b) e c): 693 ore. • L’OAO di indirizzo: • Lett. a):396 ore; • Lett. b) e c): 330 ore
Art. 4 – Liceo artistico • L’orario annuale facoltativo (OAF) è di 165 ore per l’intera durata del percorso e per tutti gli indirizzi.
Art. 5 – Liceo classico • L’OAO è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. • L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio, 66 ore nel 2° biennio e di 99 ore nel quinto anno. • L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Art. 6 – Liceo economico • A partire dal 2° biennio si articola in: • economico aziendale (nei settori: servizi, turismo, produzioni agro-alimentari, moda) • economico istituzionale (nelle dimensioni: locale, nazionale, europea e internazionale).
Art. 6 – Liceo economico • L’OAO è di 891 ore nel 1° e nel 2° biennio e di 825 ore nel quinto anno. • L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio. • L’OAO di indirizzo è di 198 ore nel 2° biennio e di 165 nel 5° anno. • L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e nel 5° anno.
Art. 7 – Liceo linguistico • L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel 2° biennio e 825 nel quinto anno. • L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio, 66 nel 2° e 99 nel 5° anno. • L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66 ore nel 5° anno.
Art. 7 – Liceo linguistico • Dal primo anno del 2° biennio è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica. • Dal secondo anno del 2° biennio è previsto l’insegnamento nella seconda lingua comunitaria di una disciplina non linguistica compresa o nell’OAO o nell’OAO a scelta dello studente.
Art. 8 – Liceo musicale e coreutico • L’OAO è di 594 ore nel 1° biennio, 660 ore nel 2° biennio e nel quinto anno. • Ad esso si aggiungono 330 ore nel 1° biennio e 363 ore nel 2° biennio e nel quinto anno. • L’OAO a scelta dello studente è di 165 ore nel 1° biennio e di 66 ore nel 2° biennio e nel quinto anno.
Art. 9 – Liceo scientifico • L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel 2° biennio e di 825 nel quinto anno. • L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio, 66 nel 2° biennio e di 99 nel quinto anno. • L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Art. 10 – Liceo tecnologico • A partire dal 2° biennio si articola in: • Meccanico e meccatronico; • Elettrico ed elettronico; • Informatico e comunicazione; • Chimico e materiali; • Produzioni biologiche e biotecnol. alimentari. • Costruzioni, ambiente e territorio; • Logistica e trasporti. • Tecnologie tessili e dell’abbigliamento.
Art. 10 – Liceo tecnologico • L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio e di 759 nel 2° biennio e nel quinto anno. • L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio; • L’OAO di indirizzo è di 330 ore nel 2° biennio e nel 5° anno. • L’OAF è di 99 ore per tutta la durata del percorso e per tutti gli indirizzi.
Art. 11 – Liceo delle scienze umane • L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel 2° biennio e di 825 nel 5° anno. • L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio, 66 nel 2° biennio e 99 nel 5° anno. • L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66 ore nel 5° anno.
Art. 12 – Organizzazione educativa e didattica • Permanenza docenti nella sede di titolarità almeno per un periodo didattico. • L’insegnamento in lingua inglese di una disciplina del piano di studio. • Nell’ultimo anno del percorso di studio, nei percorsi liceali si definiscono con le Università le modalità per approfondire competenze, conoscenze e abilità.
Art. 12 – Organizzazione educativa e didattica • Personalizzazione dei piani di studio. • Rapporto con le famiglie e le istituzioni sociali. • Funzione tutoriale.
Art. 13 – Valutazioni e scrutini • Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo. • Sostituzione degli esami di idoneità con la valutazione delle competenze, conoscenze e abilità comunque acquisite, da parte di commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei.
Art. 14 – Esame di Stato • Per i percorsi liceali, l’esame si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte dall’INVALSIF, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e delle discipline d’insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 15 – Livelli essenziali delle prestazoni • Gli artt. da 15 a 18 disciplinano i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. • L’iscrizione e la frequenza dei PIFP rappresentano assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione. • Nell’esercizio delle loro competenze esclusive, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni.
Art. 15 – Livelli essenziali delle prestazioni • I livelli essenziali costituiscono requisiti per l’accreditamento e l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni educative e formative. • I titoli e le qualifiche rilasciate alla conclusione dei PIFP di durata almeno quadriennale costituiscono titolo per l’accesso all’IFTS. • Gli stessi titoli,più un corso annuale realizzato d’intesa con i licei, consentono di sostenere l’esame di Stato.
Art. 16 – Livelli essenziali dell’offerta formativa • Le Regioni assicurano quali livelli essenziali: • Il soddisfacimento della domanda di frequenza. • Orientamento e tutorato. • Permanenza in servizio dei docenti per almeno un periodo didattico. • Tirocini formativi ed esperienze di alternanza.
Art. 17 – Livelli essenziali dell’orario minimo e articolazione dei PF • 990 ore annuali obbligatorie per i PF • I PF di durata triennale si concludono con un titolo di qualifica professionale. • I PF di durata almeno quadriennale si concludono con un titolo di diploma professionale.
Art. 18 – Livelli essenziali degli obiettivi generali dei PIFP • Personalizzazione dei percorsi. • Nei primi due anni, la quota prevalente dell’orario complessivo obbligatorio, è destinata all’acquisizione di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali e economiche. • Raggiungimento delle competenze professionali.
Art. 18 – Livelli essenziali degli obiettivi generali dei PIFP • Insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie. • Le figure professionali sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni. • Le figure professionali possono essere articolate in profili professionali. • Gli standard minimi sono definiti in sede di Conferenza Unificata.
Art. 19 – Livelli essenziali dei requisiti dei docenti • Le Regioni assicurano che le attività educative e formative siano affidate a docenti in possesso di abilitazione e ad esperti con esperienza almeno quinquennale nel settore professionale di riferimento.
Art. 20 • Le Regioni assicurano i livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze. • Ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso. • Le competenze certificate sono registrate sul “libretto formativo del cittadino”
Art. 21- Livelli essenziali delle strutture e dei servizi • Le Regioni assicurano il rispetto dei requisiti. • Gli standard minimi sono definiti in sede di Conferenza Unificata
Art. 22 - Valutazione • Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali, i percorsi sono oggetto di valutazione da parte dell’INVALSIF.
CAPO IV – Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo • Art. 23- Insegnamento strumento musicale. • Art. 24 – Diffusione cultura musicale e valorizzazione dei talenti. • Art. 25 – Insegnamento dell’inglese e della seconda lingua comunitaria. • Art. 25 bis – Insegnamento delle scienze. • Art. 25 ter – Insegnamento della informatica nel primo ciclo.
CAPO IV – Norme transitorie e finali • Art. 26 – Passaggio al nuovo ordinamento • Gli accordi tra Stato e Regioni sono sanciti entro il 31 dicembre 2005. • I percorsi liceali e i PF sono attivati contestualmente a partire dal 2006-2007.
Art. 27 – Trasferimento di competenze alle Regioni (DA DEFINIRE IN SEDE DI GOVERNO )
Art. 28 Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
Art. 29 (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
Art. 30 (Norma di copertura)