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Radioprotezione Obblighi responsabilità figure professionali . La sicurezza dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
E N D
La sicurezza dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
D.Lgs 230/95Modificato ed integrato dal D.Lgs 187/00; dal D.Lgs 241/00dal D.Lgs 257/01 ed altriRecante norme in materia di radioprotezione in attuazione di direttive CE (e contestuale soppressione del DPR 185/64)
Campo di applicazioneTutte le pratiche che comportano rischi dovuti a sorgenti naturali ed artificiali di radiazioni ionizzanti
Campo di applicazioneAttività lavorative diverse che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
Capo III bisAttività lavorative in ambienti interrati, gallerie ecc.Stabilimenti termaliNavigazione aereaAttività lavorative in zone determinate () ecc.
EsclusioniSorgenti a bassa radioattività (concentrazioni distinte per singoli elementi riportate nella tabella 1.1)
InclusioniAcceleratori superiori a 5 keV qualora l’intensità di dose equivalente alla distanza di 10cm sia uguale a 1 uS/hTubi catodici per immagini visive qualora l’intensità di dose equivalente alla distanza di 5 cm sia uguale a 5 uS/h
Funzioni ispettiveLe funzioni ispettive sono affidate a:ANPA (ISPRA)Direzioni Territorialidel Lavoro
Funzioni ispettive3) ai Servizi di Prevenzione delle AUSL - limitatamente alle apparecchiature emittentiOltre alla tutela della salute pubblica in ogni caso
«pratica radiologica» Si intende un’attività umana che possa aumentare l’esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da sorgenti naturali od artificiali oltre il fondo naturale di radioattività
CHIUNQUE intende intraprendere una «pratica» deve giustificarnela necessità
CHIUNQUE intende intraprendere una «pratica» deve avvalersi di un Esperto Qualificato
Regime autorizzativoSono soggetti ad autorizzazione la detenzione e l’uso di 1) acceleratori con energia superiore a 200 keV2) sostanze e relative attività elencate nella tabella IX-1
Regime autorizzativoNulla osta di categoria A)Ministero dell’Industria (MISE)Nulla osta di categoria B)Prefettura (UTG) o Regioni
Regime autorizzativoIn tutti gli altri casi di applicazione del presente decreto (tra 30 e 200 KeV ed attività dei radionuclidi) vige il regime di «comunicazione preventiva di pratica»
Comunicazione preventivaChiunque intenda intraprendere una pratica comportante la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione almeno 30 giorni prima della detenzionea:
Comunicazione preventivaComandi Provinciali dei Vigili del FuocoAgli organi del Servizio Sanitario NazionaleAlle Direzioni Territoriali del LavoroAll’ARPA (non Ispra)
Comunicazione preventivaInoltre va effettuata la denuncia all’INAIL ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
Comunicazione preventivaIl contenuto della comunicazione è indicato nell’allegato VIIIn particolare deve essere riportato:
Comunicazione preventivaRagione socialeGeneralitàCodice fiscaleSede legale
Comunicazione preventivaDescrizione della praticaElementi di giustificazionePlanimetria dei locali ed ubicazione delle sorgenti
Comunicazione preventivaTipo di macchina, tensione e corrente massimeTipi di sostanze e relative concentrazioni ed attività
Comunicazione preventivaEventuale produzione di neutroniLa classificazione delle zone
Comunicazione preventivaValutazione delle dosi per gli operatori e per la popolazione in condizioni di normale attività
Comunicazione preventivaIl nominativo dell’esperto qualificato e la dichiarazione di accettazione dell’incarico
Comunicazione preventivaLa documentazione tecnica deve essere sottoscritta dall’Esperto Qualificato
Comunicazione preventivaVanno inoltre comunicate anche tutte le variazioni sostanziali di quanto comunicatoad esempio:
Comunicazione preventivaSostituzione dell’apparecchioVariazione delle concentrazioniCambio ragione socialeCambio Esperto Qualificato
Comunicazione preventivaTrasferimento dei locali(nuova comunicazione preventiva)
Comunicazione preventivaVa preventivamente comunicata anche l’intenzione di cessazione di pratica (30 giorni prima)
Comunicazione preventivaIn questo caso va richiesta una relazione straordinaria da parte dell’E.Q ove vengano indicate le modalità di cessazione della praticaRelazione da trasmettere agli organi competenti
Capo VIII protezione sanitariaBENESTAREPrima dell’installazione deve essere acquisita dall’E.Q. una relazione preventiva con relativo benestare all’installazione di apparecchiature emittenti o all’uso di radionuclidi
Ad installazione avvenuta deve essere acquisita dall’E.Q. una relazione di verifica con il relativo benestare all’uso
Tali relazioni sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs 81/08 recante norme in materia di sicurezza sul lavoro
Su indicazione dell’E.Q. devono essere:Delimitate le zone ed apposta l’apposita segnaleticaPredisposte ed affisse in luogo visibile apposite norme di radioprotezione
Forniti i DPI ed i mezzi di sorveglianza dosimetricaPredisposti ed attuati programmi di formazione sui comportamenti, informazione sui rischi ed addestramento sull’uso
Allontanate dalle zone classificate e comunque da ovunque vi sia il rischio di superare la dose di 1mSv/anno le donne gestanti per l’intero periodo sin dal primo mese di gravidanza
Eseguita costante vigilanza sull’osservanza delle norme e delle disposizioni
E’ soggetto abilitato ad effettuare la valutazione della radioprotezione e deve essere iscritto ad un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro previo esame di idoneità
Compiti dell’EQEffettuare la valutazione di radioprotezione(esame preventivo, prima verifica, esame periodico, esame conclusivo)
Effettuare la sorveglianza ambientaleEffettuare la valutazione delle dosi
Indica con relazione scritta L’individuazione e la classificazione delle zoneLa classificazione dei lavoratoriLa frequenza delle valutazioni
Tiene aggiornata la documentazione relativa alle valutazioni, ai controlli periodici ed alle schede dosimetriche
Tutta la documentazione della radioprotezione deve essere conservata per almeno 5 anni dall’ultima trascrizione
L’Esperto Qualificato può coincidere con il RSPP solo se ha entrambe le abilitazioni (non hanno le stesse funzioni e responsabilità)
L’Esperto Qualificato a differenza del RSPP risponde penalmente per quanto di sua competenza