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Luogo, data. Attuazione della riforma degli Sportelli Unici per le Attività Produttive. Bergamo, 25 giugno 2012. SUAP A CHE PUNTO SIAMO?. 2. SUAP accreditati e SUAP in delega: la situazione nazionale. Fonte: www.impresainungiorno.gov.it, Dati aggiornati al 18/06/2012. 3.
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Luogo, data Attuazione della riforma degli Sportelli Unici per le Attività Produttive Bergamo, 25 giugno 2012
SUAP A CHE PUNTO SIAMO? 2
SUAP accreditati e SUAP in delega: la situazione nazionale Fonte: www.impresainungiorno.gov.it, Dati aggiornati al 18/06/2012 3
Pratiche telematiche SUAP gestite dal sistema camerale [dato al 31/05/2012] 4
Cosa c’è e cosa manca • I numeri dicono che il processo si è avviato ed è ormai irreversibile • La standardizzazione degli “strumenti operativi” è possibile soprattutto nelle dimensioni medio-piccole • Si opera con il “consenso” dell’utenza • La produzione normativa successiva al d.P.R. 160/2010 non ha smentito il percorso individuato dalla riforma del SUAP e dall’attuazione in Italia della Direttivi “Servizi” • Non ci sono azioni di monitoraggio a livello nazionale • Molti Comuni accettano ancora la carta • Resta la difficoltà di rapporto con gli Enti terzi • Mancano forme di coordinamento di livello nazionale • Non ci sono ancora le Agenzie per le Imprese • L’utenza è solo parzialmente “formata” 5
L’operatività quotidiana del SUAP • Attività di front office • funzioni informative • funzioni operative • Attività di back office • protocollazione, rilascio ricevuta e avvio del procedimento • assegnazione RUP • smistamento verso l’interno • smistamento verso l’esterno • gestione di “eventi” connessi al procedimento • controllo dei tempi • chiusura del procedimento • gestione documentale della pratica • Attività di interoperabilità • SCIA contestuale a ComUnica • interscambio RI-SUAP • Attività di relazione • tra uffici del Comune • tra amministrazioni • con l’utenza • conferenza di servizi • chiarimenti tecnici
La funzione informativa del Front office • Il d.P.R. 160/2010 (art.4 c.3); • Il CAD - d.Lgs 82/2005 e s.m. (art. 57); • Il d.L. 70/2011 convertito con L. 106 (art. 6 c. 2 l. b): 1) le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza 2) in caso di mancato adempimento la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1) è valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili 3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della SCIA. In tal caso l'amministrazione non puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 (divieto di prosecuzione) prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2)
La funzione operativa del Front office Il front officeè il “luogo” attraverso il quale l’impresa compila la pratica, allega la documentazione richiesta, firma e invia al SUAP. • Si compila la praticatelematica, si supera il concetto di “modulo” e di “foglio” • Si pagano online gli oneri connessi alla pratica • Si assolve all’imposta di bollo, ove dovuta Il Decreto interministeriale 10/11/11 fornisce le seguenti indicazioni: “L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare al SUAP e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonchéla copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP. Il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.” Questa disposizione, tuttavia, è vigente fino all’emanazione, da parte del MEF del regolamento per il pagamento telematico dell’imposta, previsto dal decreto “Semplifica Italia” convertito con L. 35/2012 • Si firma digitalmente secondo le regole del CAD (d.Lgs. 82/2005) e si invia al SUAP
Ricezione della pratica e avvio del procedimento Il sistema di back office: • acquisisce la pratica firmata e inviata attraverso il front office (nelle more dell’adozione di un sistema informatico che integra le funzioni di front e back office, l’impresa può utilizzare la PEC) • richiama e utilizza il protocollo generale informatico dell’Ente • rilascia una ricevuta a norma all’impresa. La ricevuta attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP. Dalla data di emissione della ricevuta decorrono i tempi del procedimento. Nel caso di procedimento automatizzato, l’impresa può avviare l’attività (nelle more dell’utilizzo di un sistema automatico di rilascio della ricevuta, gli stessi effetti sono prodotti dalla ricevuta di consegna della PEC)
Ricevuta a norma • Secondo l’art. 5 del d.P.R. 160 e l’art. 6 dell’Allegato Tecnico la ricevuta ha le seguenti caratteristiche: • è composta da un file XML nominato “SUAP-ricevuta.xml” che riporta come informazioni • l’ufficio ricevente • informazioni anagrafiche dell’impresa che invia l’istanza • l’oggetto della comunicazione • gli estremi del dichiarante • l’elenco dei documenti informatici allegati • gli Estremi del responsabile del procedimento • gli Estremi di protocollazione • è completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A • è firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento • viene emessa ad esito positivo dei controlli formali disponibili nel sistema di front office • Le difficoltà nell’attuazione di quanto previsto hanno fatto sì che il Decreto Interministeriale 10/11/11 tornasse ancora sul tema della ricevuta, semplificandone le modalità di rilascio
PAGAMENTI ONLINE 11
Punti di forza della soluzione individuata • L'impresa ha la possibilità di pagare, con Carte di Credito appartenenti ai principali circuiti, gli oneri connessi ad una pratica SUAP attraverso un’unica disposizione di pagamento; • gli importi versati dall'impresa vengono accreditati direttamente nei conti correnti degli Enti beneficiari (Comune, ASL, ARPA, ecc.): in questo modo il Comune non deve procedere al riversamento ai rispettivi beneficiari; • il Comune (o l’Ente terzo) non deve aprire nuovi conti correnti bancari; • ciascun pagamento è univocamente riferito alla pratica SUAP per la quale è stato effettuato: la “descrizione” del pagamento riporta il codice identificativo della pratica ai fini della corretta riconciliazione delle entrate da parte dell’Ente; • l’Ente dispone di un cruscotto sul web per verificare tutti i pagamenti effettuati con Carta di Credito per pratiche SUAP e di una funzionalità per stornare eventuali importi accreditati erroneamente; • l’incasso, per l’Ente è effettivo (non si tratta di un “salvo buon fine”) e si compie entro 48 ore dall’esito positivo della disposizione di pagamento.
DE-CERTIFICAZIONE E COOPERAZIONE 22
Interoperabilità tra SUAP e RI Il collegamento telematico SUAP-RI: rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese; garantisce, anche ai sensi dell'art. 25 (Sportello unico), co. 7, del d.lgs n. 59/2010, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) del d.lgs. n. 196/2003, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle SCIA ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso; assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 581/1995, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP. 23
Fascicolo d’impresa Al D.P.R. n. 445/2000, il d.L. 70/2011 (conv. con L. 106) aggiunge un nuovo articolo: Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive: a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a). 2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti. 3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a). 24
De-certificazione • Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445. • le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; • le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio; • le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate; • la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 25
Interscambio informativo SUAP-RI (comunicazioni REA e visura di lavoro) • Per i SUAP “in delega” e “in convenzione”: • funzione automatica presente nella “scrivania virtuale” del Comune, operativa dal mese di maggio,per l’inoltro delle “comunicazioni REA” e la consultazione della visura di lavoro • Per i SUAP accreditati: • pubblicazione sul portale nazionale del servizio “SU-RI”, con accesso protetto, riservato ai responsabili SUAP del Comune, per la trasmissionedelle “comunicazioni REA” e la consultazione della “visura di lavoro” • Scenari operativi avanzati: • “lavori in corso” con regione Toscana, Emilia Romagna e Sardegna per l’attivazione di servizi di cooperazione applicativa, finalizzati allo scambio delle informazioni previste dal DPR 160/2010 26
SCIA contestuale a ComUnica Dal d.P.R. 160/2010 Articolo 5 (c.2) La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4. (c.4) Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico. 27