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La prova nel processo civile. Il Giuramento Università di Pisa, 22 Ottobre 2013. La nozione di giuramento.
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La prova nel processo civile Il Giuramento Università di Pisa, 22 Ottobre 2013
La nozione di giuramento Il giuramento è la dichiarazione con cui una parte asserisce come vero un fatto nella forma solenne prevista dalla legge: ciò comporta l’effetto che il fatto si ritiene come pienamente e definitivamente provato.
I tipi di giuramento Il giuramento può essere di vari tipi: Decisorio Suppletorio Estimatorio
Il giuramento decisorio Il giuramento decisorio può essere deferito da una parte all’altra in qualunque stato della causa, fino alla precisazione delle conclusioni: una parte invita l’altra a fare una dichiarazione formale da cui dipenderà l’esito della causa.
Oggetto del giuramento Il giuramento può avere ad oggetto un fatto proprio della parte alla quale viene deferito (c.d. giuramento de veritate), oppure la conoscenza che essa ha di un fatto altrui (c.d. giuramento de scientia). In entrambi i casi, con il giuramento una parte affida alla lealtà della controparte l’accertamento di quanto è oggetto dello stesso. Il giuramento prevale su tutte le altre risultanze istruttorie ed è idoneo di per sé a definire la controversia sul punto.
Limiti al giuramento Il giuramento non può essere deferito: Per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre; Circa un fatto illecito; Riguardo ad un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam; Per negare un fatto che da atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso (a tal fine potrà essere esperita la querela di falso)
In quali casi può essere usato Il giuramento è uno strumento utilizzabile come extremaratio, principalmente nei seguenti casi: Quando i fatti controversi non possano essere dimostrati con nessun altro mezzo di prova; Quando la legge imponga che la prova dei fatti venga fornita mediante giuramento decisorio. Ad esempio, la prescrizione presuntiva ex art. 2960 c.c. può essere superata solo mediante giuramento.
Riferimento e revoca La parte cui il giuramento è stato deferito può riferirlo all’avversario, ovvero sfidare la propria controparte a giurare a propria volta. Il riferimento può essere fatto finché la parte non abbia accettato di giurare. La parte che ha deferito o riferito il giuramento non può più revocarlo, quando l’altra parte abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo. Può invece revocarlo, quando la formula di giuramento proposta sia stata modificata dal giudice.
La prestazione Il giuramento è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice, il quale deve ammonire il giurante circa l’importanza morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false. Se la parte non si presenta all’udienza senza giustificato motivo o rifiuta di prestare il giuramento e non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso.
Giuramento suppletorio Ex art. 2736 comma 2 c.c., questa forma di giuramento può essere deferita d’ufficio dal giudice, al fine di decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova (c.d. semiplenaprobatio). Il giuramento suppletorio serve ad integrare un convincimento già quasi completo.
Giuramento estimatorio Il giuramento estimatorio è una particolare specie di giuramento suppletorio, finalizzato a stabilire il valore esatto dell’oggetto della domanda, qualora non risulti possibile accertarlo altrimenti.