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Organizzare il soccorso in sicurezza Come applicare il nuovo D. Lgs. 81/08 per i Vigili del Fuoco. Ing. Moscati Enrico Dirigente coordinatore nazionale ex-626/94 Ufficio di Vigilanza Vigili del Fuoco 2009.
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Organizzare il soccorso in sicurezzaCome applicare il nuovo D. Lgs. 81/08 per i Vigili del Fuoco Ing. Moscati Enrico Dirigente coordinatore nazionale ex-626/94 Ufficio di Vigilanza Vigili del Fuoco 2009
Fare sicurezza sul lavoro, comporta non rischiare ovvero non esporsi al pericolo di avere un infortunio in sede o sul soccorso? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il soccorso tecnico urgente è attività lavorativa comunque sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 81/08 ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il caposquadra dei vigili del fuoco è solo un lavoratore o anche un preposto, come definito dal D.Lgs. 81/08 ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Che cosa comporta per un preposto, fare sicurezza ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il vigile del fuoco è sempre un lavoratore particolare in qualsiasi attività o luogo di lavoro ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
A quale livello di rischio si deve esporre il vigile del fuoco ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Quali criteri di valutazione e quali procedure operative si devono osservare nel soccorso alle persone ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Nelle operazioni di intervento, ove è stato escluso qualsiasi pericolo alle persone, quali criteri di valutazione e quali procedure operative si devono adottare ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Nelle sedi di servizio quali norme antinfortunistiche e di benessere sono da rispettare ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Quali norme antinfortunistiche sono da rispettare durante l’addestramento ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Nelle operazioni di soccorso tecnico urgente, quali norme antinfortunistiche si devono osservare ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
L’esercitazioni devono essere indirizzate solo alle attività di soccorso esterno od anche alle emergenze interne per assicurare la continuità dei servizi essenziali istituzionali verso l’esterno (115, comunicazioni, intervento) ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Che cosa si deve fare in caso di infortunio di un componente della squadra o di una qualsiasi persona nell’ambito delle attività lavorative proprie ? • Test d’ingresso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Infortuni e danni alla salute del vigile del fuoco • Il vigile del fuoco è considerato da tutti un lavoratore sottoposto ad elevato rischio per il delicato compito istituzionale di intervenire proprio in quelle situazioni anomale, dove il lavoratore ordinario è tenuto a sospendere immediatamente la propria attività lavorativa in condizione di sicurezza e ad allontanarsi per sottrarsi al pericolo. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Infortuni e danni alla salute del Vigile del Fuoco • Di conseguenza è fisiologico che il vigile dl fuoco debba essere soggetto a rischi di infortuni e di danni alla salute nel soccorso, più di un normale lavoratore. • Il livello di rischio, riconosciuto oggettivamente alto, che corre il vigile del fuoco, deriva dalle condizioni in cui necessariamente deve operare, ovvero in scenari sconosciuti in rapida e negativa evoluzione con l’obbligo di soccorrere persone e di impedire ulteriori danni alle persone, alle cose e all’ambiente in generale. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il preposto Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Capo IIIGestione della prevenzione nei luoghi di lavoroSezione IMISURE DI TUTELA E OBBLIGHIArt. 19.Obblighi del preposto1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, ipreposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singolilavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioniaziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso deimezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezioneindividuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dellainosservanza, informare i loro superiori diretti;b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevutoadeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischiograve e ecifico;c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo dellesituazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioniaffinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato einevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti alrischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e ledisposizioni prese o da prendere in materia di protezione;e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dalrichiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in unasituazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigentesia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e deidispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione dipericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga aconoscenza sulla base della formazione ricevuta;g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quantoprevisto dall'articolo Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08 sp
Obblighi del preposto • Collaborare, avendone conoscenza, nell’indicazione dei fattori di rischio, presenti nell’unità organizzativa alla quale è stato preposto • Attuare e far attuare dai propri dipendenti le procedure di prevenzione e protezione, stabilite dalla documentazione della sicurezza, in sede e sul soccorso • Prende tutte le iniziative del caso nell’eventualità di un pericolo immanente per l’incolumità e la salute degli operatori della squadra, oltre ovvio di qualsiasi persona autorizzata nell’area di danno. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Obblighi del preposto • Verificare o far verificare dai propri dipendenti che tutti i D.P.I., i presidi di sicurezza e di tutela della salute siano presenti ed efficienti quotidianamente nella propria area di azione e di gestione • Segnalare situazioni di rischio o di inefficienza dei predetti sistemi di sicurezza e di tutela della salute al Servizio Prevenzione e Protezione • Intervenire sui comportamenti omissivi o negligenti dei lavoratori dipendenti Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Obblighi del lavoratore • Fornire informazioni sui quasi incidenti, che si sono verificati nell’espletamento delle proprie mansioni, e sui rischi emersi in base alla propria esperienza professionale al proprio preposto • Segnalare osservazioni, suggerimenti e soluzioni al proprio preposto, al Servizio Prevenzione e Protezione, o al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Obblighi del lavoratore • Adottare le procedure stabilite dalla documentazione della sicurezza e farle rispettare anche dalle altre persone • Conoscere il piano di emergenza e attenersi alle istruzioni stabilite per il proprio posto di lavoro e mansione • Segnalare situazioni anomale ed emergenze • Partecipare ai corsi formativi, di aggiornamento e di mantenimento, all’addestramento e alle esercitazioni Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Obblighi del lavoratore • Sottoporsi agli accertamenti sanitari e ai test di idoneità psico-fisici periodici per l’idoneità alla mansione • Non assumere iniziative a rischio con la rimozione di dispositivi di sicurezza o con la mancata adozione di DPI • Segnalare immediatamente l’infortunio ai preposti alle comunicazioni agli Organi competenti e alle indagini interne Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Luoghi di lavorodei vigile del fuoco • Il vigile del fuoco deve prepararsi alle fasi lavorative più rischiose, quali quelle del soccorso, con momenti di addestramento, esercitazione e simulazione di condizioni estreme in sede e fuori sede, per affrontare nelle condizioni professionali e psicologici migliori possibili, la fase operativa. • L’organizzazione del soccorso richiede anche fasi lavorative di controlli dei mezzi, delle attrezzature, e del vestiario operativo, ovvero in generale la manutenzione e le verifiche periodiche di materiali, dispositivi di protezione individuali e collettivi. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Luoghi di lavorodei vigili del fuoco • La sedi di servizio dei vigili del fuoco sono luoghi di lavoro di attesa e di preparazione al soccorso, ma anche della prima fase dell’intervento con attività “frenetica” di uscita delle “partenze”. • I requisiti di sicurezza delle sedi di servizio devono tener conto delle attività peculiari operative, in particolare quelle aree e attrezzature finalizzate anche ai servizi logistici di risposta immediata alla richiesta del cittadino (sala 115 di allarme e coordinamento, pertiche di discesa alle autorimesse, uscite preferenziali dei mezzi di soccorso, elisuperfici, impianti di segnalazione ed allarme esterni su pubblica via, ecc..) Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Applicazionedella legge di tutela in ogni situazione • La sicurezza e la tutela della salute di tutti in ogni attività interna ed esterna del Dipartimento VF, passano attraverso il monitoraggio degli infortuni e dei danni subìti alla salute, dal personale del Dipartimento, vigile del fuoco e non, operativo e non, in sede e fuori sede, per i compiti di istituto previsti dall’Ordinamento. • Si rammenta che sono da considerarsi alla stregua dei lavoratori, anche occasionali frequentatori delle sedi di servizio o operatori volontari. • Le forze dell’Ordine e qualunque operatore soccorritore deve sottostare alle procedure di sicurezza nelle zone “rosse, arancione e gialle” sugli interventi di soccorso (Procedure di soccorso NBCR). Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Applicazionedella legge di tutela ai volontari di protezione civile • Il D.Lgs. 81/08ha specificatamente inserito i volontari di protezione civile nei lavoratori da tutelare da parte del “datore di lavoro”. • Per i vigili del fuoco volontari, come anche per i volontari del servizio civile, inseriti nell’organizzazione, il dirigente datore di lavoro è facilmente individuabile nel CNVVF. • Per i volontari di protezione civile, inquadrati nelle Associazioni di volontariato o da Enti territoriali (Comuni, Province, Prefetture, ecc..), il datore di lavoro deve individuarsi nel soggetto, che in modo autonomo ha la gestione delle risorse per indirizzarle alla tutela della sicurezza e della salute dei volontari. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Applicazionedella legge di tutela ai volontari di protezione civile • Quindi chi è capo dell’organizzazione di protezione civile, è tenuto a preoccuparsi: • dell’idoneità dei volontari • delle dotazioni di vestiario • dell’equipaggiamento adeguato per i compiti di emergenza previsti • della formazione • dell’addestramento ed esercitazioni periodiche Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Applicazionedella legge di tutela ai volontari di protezione civile • Nella fase di utilizzazione dei volontari di protezione civile, a supporto di un intervento tecnico urgente dei Vigili del Fuoco, il preposto alla direzione tecnica delle operazioni di soccorso, assume il ruolo di “datore di lavoro utilizzatore”. • Tale ruolo implica precisi doveri a tutela della sicurezza e salute di tutti gli operatori, anche di altri Enti ed organizzazioni, che siano presenti nell’area operativa dei Vigili del Fuoco: • Il riconoscimento di appartenenza all’organizzazione accreditata • L’adeguatezza dei DPI a livello di rischio della zona • La conoscenza delle POS necessarie al tipo di impiego • La sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Infortuni e danni alla salute • L’infortunio è facilmente rilevabile, quale conseguenza di un evento, che provoca lesioni immediate o danni acuti alla salute, evidenti e facilmente correlabili all’incidente. • Ben più difficile è rilevare un danno alla salute, ovvero una patologia rilevante, correlata all’esposizione occasionale in un intervento o nel ripetersi di situazioni critiche operative in una lunga vita operativa, che sorge a distanza di tempo con difficoltà a individuare il nesso di casualità con l’attività lavorativa effettuata. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Monitoraggio delle malattie “professionali” • Se vogliamo tutelare la salute dei lavoratori, non possiamo limitarci a registrare, valutare e prevenire solo gli infortuni, ma dobbiamo monitorare anche quelle patologie ricorrenti in chi esplica determinate mansioni con regolarità e continuità. • Per i vigili del fuoco non è definita per legge una “malattia professionale”, in quanto la sua mansione non è legata ad un specifico luogo di lavoro ed ad unica tipologia di lavoro, ma eventuali patologie possono comunque sorgere nell’arco della vita lavorativa ed anche dopo, in conseguenza di un particolare intervento una tantum o per l’accumulo di fattori ricorrenti nell’organizzazione del lavoro operativo, e negli interventi. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Monitoraggio delle malattie “professionali” • Quindi, accanto a mansioni ripetitive e localizzate nelle sedi di servizio, che consentono di riconoscere le malattie professionali, definite secondo il DPR 336/94 Cartella documenti richiamati\dpr33694 sulla classificazione delle malattie professionali.htm, emerge un campo inesplorato ed indefinito legato ai rischi della salute del vigile del fuoco, legati alle attività proprie operative, che comunque il Dipartimento deve affrontare attraverso il Servizio Sanitario e l’Opera Nazionale Assistenza. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Monitoraggio delle malattie “professionali” • Allo stato attuale il monitoraggio della salute del vigile del fuoco, attraverso il libretto sanitario e di rischio, consente di rilevare tutte le patologie, che possono verificarsi nella vita lavorativa e, su richiesta anche dell’interessato, l’Amministrazione è tenuta a fare accertamenti ed inviare al Centro Medico Ospedaliero competente, per l’eventuale riconoscimento della patologia, quale conseguenza del servizio prestato. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Monitoraggio delle malattie “professionali” • In ogni caso, allo stato attuale il Dipartimento richiede al Datore di lavoro dei vigili del fuoco, di nominare sempre il Medico competente, anche se non vi sono mansioni specifiche permanenti all’interno delle sedi di servizio che imporrebbero la sorveglianza sanitaria con la cartella sanitaria e di rischio, solo a questi lavoratori. • Il medico competente, imposto ai sensi del D.L.vo 81/08, deve raccogliere e monitorare le patologie, e partecipare all’azione di prevenzione sanitaria del datore di lavoro, anche e soprattutto nelle attività peculiari dei vigili del fuoco, ove sono esposti anche occasionalmente per intervento ad agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Monitoraggio delle malattie “professionali” • Su segnalazione del Medico competente, le patologie, che si manifestano a seguito di una diretta correlazione con l’attività lavorativa specifica del lavoratore, devono essere segnalate agli Uffici Sanitari Centrali del Dipartimento e all’Ufficio Centrale Ispettivo – Vigilanza D.L.vo. 81/08. • La raccolta dei dati statistici delle patologie più ricorrenti, correlate al servizio, devono essere oggetto di specifico studio per adottare misure di prevenzione e protezione efficaci, che consentano di limitare i danni alla salute . Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
DPR 30/6/65 n.1124per i Vigili del Fuoco • Per il personale del CNVVF, le disposizioni di legge applicative del DPR n.1124/65, devono tener conto della tutela diretta da parte dell’Amministrazione che di fatto si sostituisce all’INAIL, come Ente erogatore di riconoscimenti ed equo indennizzo. • L’acquisizione tempestiva delle informazioni tecniche e sanitarie degli infortuni e delle malattie professionali, e gli accertamenti clinici e la correlazione delle patologie con le mansioni espletate dal lavoratore del Corpo Nazionale dei VVF, richiedono il coinvolgimento degli Organi Ispettivi tecnici e sanitari interni al Dipartimento, che sono speculari all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ai Centri Diagnostici Sanitari dell’INAIL, individuati dal DPR 30 giugno 1965 n.1124. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Statistiche degli infortuni • Allo stato attuale, l’Ufficio della pianificazione e controllo della formazione raccoglie direttamente i dati sugli infortuni professionali del personale operativo del Corpo. • I dati, che sono trasmessi annualmente dai Comandi prov. VVF, non includono gli infortuni occorsi al personale non operativo ed al personale in servizio presso strutture non operative. • Sono parimenti esclusi gli infortuni accaduti al di fuori dell’orario di servizio e durante l’addestramento Basico, di Aggiornamento, e di Specializzazione, presso la S.F.O. la S.F.B. ed A.F.M. della Direzione Centrale della Formazione. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Statistiche degli infortuni • I dati statistici degli infortuni sono stati aggregati per giorni di assenza complessiva e per giorni di prognosi, riconosciuti inizialmente, ed ovviamente non possono essere confrontati con gli incidenti mortali. • I sei infortuni mortali, avvenuti nel 2005, sono nella media degli ultimi anni di osservazione, e, se rapportato all’organico complessivo operativo di 27.000 unità, implicano una incidenza di mortalità pari 1 su 4500 vigili del fuoco in un anno. • Due infortuni mortali sono avvenuti in sede e quindi in un ambiente conosciuto, e in una situazione ordinaria di servizio, al di fuori dell’emergenza dell’intervento di soccorso. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Statistiche degli infortuni • Nel 2005 gli infortuni molto gravi, ai quali è conseguita una assenza di oltre 100 giorni, sono stati 55, equivalente ad una frequenza di 7,1*10-2 nella vita lavorativa di un vigile dl fuoco. • Di questi gravi infortuni, 30 sono accaduti durante operazioni di soccorso, e 25 in sede di servizio o in compiti di istituto ordinari. • E’ necessario evidenziare che l’infortunio, avvenuto in sede risulta raddoppiato rispetto all’anno precedente e la maggior parte degli infortuni gravi sono causati da imprudenza ovvero sottovalutazione del pericolo, o in alternativa da distrazione e da equivoci con gli altri operatori del soccorso. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Statistiche degli infortuniC. N. VV.F. 2001 – 2005Numero degli infortuni Dall’anno 2002 compaiono anche i dati relativi alle regioni Basilicata e Molise che prima venivano accorpati rispettivamente negli Ispettorati Puglia e Abruzzo. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Statistiche degli infortuni • La prossima tabella indica il luogo ovvero le modalità di accadimento degli infortuni, distinto nelle due categorie principali degli infortuni in sede e fuori sede. • Nel gruppo degli infortuni in sede sono individuate quattro situazioni: • durante attività di laboratorio/officina; • durante il controllo dei mezzi; • durante esercitazioni o addestramento; • in altre circostanze all’interno della sede. • Le statistiche, a nostra disposizione, evidenziano che il numero degli infortuni all’interno delle sedi di servizio, raggiunge quasi il 50% di quelli che avvengono sugli interventi di soccorso, anche se si deve precisare che manca un confronto sul fattore “esposizione” al rischio sull’intervento di soccorso. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Statistiche degli infortuni • Riepilogo Nazionale – 2005 –Tipo di infortuni Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Lavoro ordinario dei vigili del fuoco e soccorso • La nostra Organizzazione ha la caratteristica di operare in due situazioni completamente diverse. • La prima è l’ordinarietà nelle sedi di servizio e nei compiti istituzionali esterni per assicurare il funzionamento di tutti i servizi: • sala operativa, • settori logistici di supporto • formazione, • logistica ai mezzi e alle attrezzature, • uffici amministrativi e tecnici di gestione • Sopralluoghi di prevenzione incendi • Servizi di vigilanza ed antincendio • La seconda è l’emergenza all’interno e all’esterno per assicurare il soccorso tecnico urgente Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08