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IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Provincia di Reggio Emilia. IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. Legge n. 241/1990 modificata ed integrata dalle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005. Carlo Apponi. Reggio Emilia 15 giugno 2006. STRUTTURA DELLA LEGGE N. 241/1990. Principi (Capo I: artt. 1-3 bis)

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IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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  1. Provincia di Reggio Emilia IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Legge n. 241/1990 modificata ed integrata dalle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005 Carlo Apponi Reggio Emilia 15 giugno 2006

  2. STRUTTURA DELLA LEGGE N. 241/1990 • Principi (Capo I: artt. 1-3 bis) • Responsabile del procedimento (Capo II: artt. 4-6) • Partecipazione al procedimento amministrativo (Capo III: artt. 7-13) • Semplificazione dell’azione amministrativa (Capo IV: artt. 14-21) • Efficacia ed invalidità del procedimento amministrativo. Revoca e recesso (Capo IV bis: artt. 21 bis-21 nonies) • Accesso ai documenti amministrativi (Capo V: artt. 22-28) • Disposizioni finali (Capo VI: artt. 29-30) a cura di Carlo Apponi

  3. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29 L. 241/1990, art. 22 L. n. 15/2005) Legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 29 originario Art. 29. 1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. a cura di Carlo Apponi

  4. Legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, art. 22 1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge. Legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 29 Art. 29. (Ambito di applicazione della legge) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29 L. 241/1990, art. 22 L. n. 15/2005) a cura di Carlo Apponi

  5. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29 L. 241/1990, art. 22 L. n. 15/2005) Legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 22 Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso), c. 2 --- 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. --- a cura di Carlo Apponi

  6. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29 L. 241/1990, art. 22 L. n. 15/2005) • In conclusione, si può dire che: • secondo l’art. 22, c. 2, i principi in materia di accesso costituiscono un limite minimo per cui essi sono derogabili solo se la deroga è volta a garantire livelli di prestazioni ulteriori (comma 2 lett. m) dell’articolo 117 della Costituzione); • secondo l’art. 29, c. 1, i principi in materia di giustizia amministrativa non sono derogabili (comma 2 lett. l) dell’articolo 117 della Costituzione); • secondo il combinato disposto dei cc. 1 e 2 dell’art. 29, quanto agli altri principi: • se essi costituiscono un vincolo alle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, non possono essere derogati se non in aspetti di dettaglio e nel limite della cosiddetta sostenibilità; • se essi contengono solo meri atti di indirizzo sono applicabili solo alle Amministrazioni Statali e agli Enti Pubblici non economici mentre possono essere derogati da Regioni ed Enti Locali. a cura di Carlo Apponi

  7. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29 L. 241/1990, art. 22 L. n. 15/2005) a cura di Carlo Apponi

  8. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29 L. 241/1990, art. 22 L. n. 15/2005) a cura di Carlo Apponi

  9. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (P.A. e privati) è retta da criteri principi Economicità, efficacia, pubblicità e TRASPARENZA ORDINAMENTO COMUNITARIO PRINCIPI (art. 1) a cura di Carlo Apponi

  10. PRINCIPI (art. 1) • I principi essenziali cui l’azione amministrativa deve essere improntata sono: • principio del giusto procedimento, ossia del procedimento svolto in modo efficace quanto ai risultati, efficiente quanto all’impiego delle risorse, economico quanto all’acquisto dei beni necessari; • principio del procedimento trasparente, cioè chiaro nei suoi presupposti, comunicato in tutte le fasi agli interessati, concluso mediante un provvedimento espresso e congruamente motivato e reso pubblico; • principio di semplificazione, teso ad introdurre all’interno del procedimento quegli strumenti volti a renderlo più snello nella dinamica, più celere nella tempistica, maggiormente certo negli effetti. • La pubblica amministrazione: • non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria • nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente a cura di Carlo Apponi

  11. PRINCIPI (art. 2) Inizio procedimento: dal giorno del ricevimento della domanda o da quello di inizio d’ufficio Salvi i casi di silenzio assenso (commi 2 e 3) Ricorso avverso il silenzio (art. 21-bis L. n. 1034/1971) chepuò essere proposto anche senza necessità di diffida fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini E’ fissato un termine di conclusione (stabilito dalla P.A. o previsto per legge o regolamento)? Il termine è di 90 giorni NO SI I termini SONO sospesi per T ≤ 90 gg E’ prevista l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti? SI Arrivo doc. t ≤30 gg Si applica l’art. 14, c. 2 NO I termini POSSONO essere sospesi E’ prevista l’acquisizione di informazioni, certificazioni … non in possesso della P.A.? SI Espletamento t ≤30 gg Si applica l’art. 14, c. 2 NO NO Il provvedimento non è stato adottato entro il termine fissato? Stop Conferenza di servizi a cura di Carlo Apponi SI

  12. PRINCIPI (art. 3) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. a cura di Carlo Apponi

  13. PRINCIPI (artt. 3bis-14) Articolo 3-bis - Uso della telematica 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati Articolo 14 (Conferenza di servizi), c. 5-bis 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni a cura di Carlo Apponi

  14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 4) • Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare (se non stabilito per legge o per regolamento) per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza: • l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale • Le disposizioni adottate sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. • Il dirigente di ciascuna Unità Organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’Unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. a cura di Carlo Apponi

  15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 5) • Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’Unità Organizzativa. • L’Unità Organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti: • nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti • che per legge debbono intervenire al procedimento • cui possa derivare un pregiudizio • che abbiano interesse (a loro richiesta) a cura di Carlo Apponi

  16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 6) • Il responsabile del procedimento: • valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento • accerta di ufficio i fatti e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali • propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi • cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti • adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale a cura di Carlo Apponi

  17. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (artt. 7-8) L’amministrazione, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale indicando: • l’amministrazione competente • l’oggetto del procedimento promosso • l’ufficio e la persona responsabile del procedimento • la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione • la data di presentazione della relativa istanzanei procedimenti ad iniziativa di parte • l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti Resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni provvedimenti cautelari a cura di Carlo Apponi

  18. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (artt. 8-9) • L’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima se: • il numero dei destinatari è elevato • la comunicazione risulti particolarmente gravosa. • L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista • Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. a cura di Carlo Apponi

  19. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (art. 10) • I soggetti: • nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti • che per legge debbono intervenire al procedimento • individuati o facilmente individuabili cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento • portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento • hanno diritto: • di prendere visione degli atti del procedimento • di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento a cura di Carlo Apponi

  20. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (art. 10) • L'intervento nel procedimento amministrativo è riconosciuto a tutti i titolari di posizioni soggettive che potrebbero essere lese dall’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. • I soggetti legittimati ad intervenire sono i seguenti: • i portatori di interessi pubblici: lo Stato, gli enti territoriali; tutti gli altri enti pubblici portatori di interessi coinvolti nel procedimento, ma diversi da quello curato dall’amministrazione procedente; • i portatori di interessi privati che non sono destinatari diretti del provvedimento finale, ma possono subire pregiudizi a causa della sua adozione; • i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. • Coloro che intervengono sono legittimati a partecipare al procedimento soltanto se dalla conclusione dello stesso possono derivare loro dei pregiudizi, ma non hanno diritto di essere informati dell'avvio del procedimento. a cura di Carlo Apponi

  21. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (art. 10) Per intervenire nel procedimento occorre essere titolari di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo, o di un interesse differenziato ad esso parificabile, non essendo sufficiente un interesse di mero fatto. Gli interessi collettivi fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale che può avere varia natura giuridica. Gli interessi diffusi, invece, sono comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. La partecipazione al procedimento non attribuisce automaticamente la legittimazione ad impugnare il provvedimento finale. La legittimazione processuale, infatti, è attribuita a coloro la cui posizione soggettiva sia stata direttamente lesa dal provvedimento: i titolari di interessi sostanziali (non meramente partecipativi), qualificati e differenziati dall'ordinamento, lesi dal provvedimento della p.a. Quindi, coloro che intervengono non possono essere sempre considerati controinteressati nel giudizio proposto contro il provvedimento conclusivo del procedimento al quale hanno partecipato. a cura di Carlo Apponi

  22. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (art. 10) La legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo legge generale “sul procedimento” e non “del procedimento”, non implica l’applicazione della sua propria disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo previsto dal suo Capo III ai procedimenti speciali o già normati, ma orienta all’applicazione analogica di una disciplina specifica, con la conseguenza che essa non trova applicazione laddove la specifica normativa di settore già preveda forme sufficienti di garanzie di partecipazione. Pertanto, nel caso in cui sussista una disciplina speciale che comunque prevede e garantisce la partecipazione dei privati interessati al procedimento, la disciplina generale di cui alla L. n. 241 del 1990 non trova applicazione, evitando, peraltro, in tal modo un aggravio dell’azione amministrativa che ostacolerebbe il realizzarsi del principio di celerità ed efficienza cui tale azione deve essere improntata. (Cons. Stato SEZ. IV - n. 2136/2005) a cura di Carlo Apponi

  23. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (art. 10bis) Nei procedimenti ad istanza di parte il R.d.P. o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Tali disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. a cura di Carlo Apponi

  24. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (art. 10bis) Comunicazione dei motivi ostativi Interruzione del procedimento (entro 10 gg gli interessati potranno far pervenire le loro osservazioni) NO SI Pervengono osservazioni? Ripresa termini del procedimento Ripresa termini del procedimento Emissione provvedimento Emissione provvedimento ASSENSO RIGETTO RIGETTO a cura di Carlo Apponi

  25. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (art. 11) La riforma ha introdotto due novità importanti: da una parte ha generalizzato l'utilizzo dell'accordo sostitutivo, prima vincolato alla previsione di legge (sono soppresse al c. 1 le parole “nei casi previsti dalla legge”) e dall'altra ha aggiunto il c. 4-bis con cui si fa precedere la fase civilistica dell’accordo da un atto unilaterale ed autoritativo da parte della P.A. procedente. Lo schema è molto simile alla previsione dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 inerente la stipulazione dei contratti (La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ...) Tale “determinazione” ha la finalità di esternalizzare le motivazioni che hanno portato all'accordo stesso, definendone i contenuti e assicurando il perseguimento dell'interesse pubblico. In particolare l’ultimo aspetto deve essere sempre tenuto presente nell'agire della P.A. (che può concluderli, ma... in ogni caso nel perseguimento dell'interesse pubblico...), che continua ad avere come strumento cardine l’atto “autoritativo” e solo in via residuale quello dell’ “accordo”, come sancito dalla stessa giurisprudenza. a cura di Carlo Apponi

  26. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14) • La conferenza di servizi è quel modulo procedimentale (C.Cost. n. 62/93 e n. 79/96, Cons. di Stato n. 1193/99) con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento, attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici. • L’assenza di una legittimazione processuale passiva (modulo procedimentale e non organo amministrativo collegiale) impone, peraltro, che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio che: • le notifiche del ricorso vengano effettuate nei confronti di quei soggetti che, in seno alla conferenza, hanno manifestato la propria volontà. Tale indirizzo ha trovato ulteriore ed ampia conferma anche nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 349/2003) • dal punto di vista della legittimazione passiva la conferenza abbia una valenza neutrale, dovendosi operare le dovute notificazioni come se non ci fosse. a cura di Carlo Apponi

  27. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14) • La dottrina ha distinto due tipi di conferenze: • quella istruttoria (art. 14, cc. 1 e 3). Tale conferenza non serve a concertare il contenuto di un provvedimentoma soltanto ad evidenziarne le esigenze di ciascuna amministrazione coinvolta in un determinato procedimento amministrativo; in ordine a tale conferenza le determinazioni da assumere rimangono di competenza dell’organo procedente; • quella decisoria, di cui al c. 2 dell’art. 14, perché conduce alla determinazione finale in via collaborativa e funzionale da parte di autorità dotate di poteri decisori. a cura di Carlo Apponi

  28. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14) • INDIZIONE • La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate . • La conferenza, quindi, diviene un obbligo, sottoposto al verificarsi della seguente condizione, ovvero ogni qualvolta il responsabile del procedimento: • non ottenga gli atti di assenso entro 30 giorni dall'inizio del procedimento; • divienefacoltativa ogni qualvolta vi sia un dissenso preventivo (nei 30 giorni) di una o più amministrazioni interpellate. a cura di Carlo Apponi

  29. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14) Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di competenza di più P.A., la CdS è convocata, anche su richiesta dell’interessato (forma di impulso), dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.(art. 14, c. 4) In caso di affidamento di concessione di LL.PP. la CdS è convocata dal concedenteovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di VIA. Quando la CdS è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. (artt. 14, c. 5 e 14-ter, c. 5) Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la CdS è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.(art. 14, c. 5-bis) a cura di Carlo Apponi

  30. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 bis) CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE La CdS può essere convocata per progetti di particolare complessitàe di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. (art. 14-bis, c. 1) La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni. (art. 3, c. 3, d.P.R. n. 447/98; Circ. PCDM 8/7/1999) a cura di Carlo Apponi

  31. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 bis) a cura di Carlo Apponi

  32. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 bis) Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la CdS (obbligatoria) si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. (art. 14-bis, c. 2) In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro 45 giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. (art. 14-bis, c. 2) a cura di Carlo Apponi

  33. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 bis) Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico il RUP trasmette Amm. interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la CdS tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la CdS sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge n.109/1994 e s.m.i. (art. 14-bis, c. 5) Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3. (art. 14-bis, c. 3-bis) a cura di Carlo Apponi

  34. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 bis) a cura di Carlo Apponi

  35. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 bis) Nel caso di VIA, la CdS si esprime entro 30 giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA. Ove tale conclusione non intervenga entro 90 giorni dalla richiesta la CdS si esprime comunque entro i successivi 30 giorni. Nell’ambito di tale CdS, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e del SIA. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, l’autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della CdS le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. (art. 14-bis, c. 3) Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la CdS si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. (art. 14-bis, c. 4) a cura di Carlo Apponi

  36. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 bis) a cura di Carlo Apponi

  37. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI La prima riunione della CdS è convocata entro 15 giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla data di indizione. (art. 14-ter, c. 01) La CdS assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. (art. 14-ter, c. 1) La convocazione della prima riunione della CdS deve pervenire alle Amm. interessate, anche per via telematica o informatica, almeno 5 giorni prima della relativa data. Entro i successivi 5 giorni, le Amm. convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i 10 giorni successivi alla prima. (art. 14-ter, c. 2) a cura di Carlo Apponi

  38. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) a cura di Carlo Apponi

  39. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) Nella prima riunione della CdS, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’art. 14-bis, le Amm. che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della CdS non possono superare i 90 giorni, salvo quanto previsto in caso di VIA. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. Scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. (art. 14-ter, 6-bis) Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.(art. 14-ter, 9) a cura di Carlo Apponi

  40. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) a cura di Carlo Apponi

  41. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) Nei casi di VIA, la CdS si esprime dopo aver acquisito la VIA medesima ed il termine resta sospeso, per un massimo di 90 giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla Comp. Amb. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’Amm. competente si esprime in sede di CdS, la quale si conclude nei 30 giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla CdS, il termine di 30 giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 30 giorni nel caso vi sia la necessità di approfondimenti istruttori. (art. 14-ter, c. 4) Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. (art. 14-ter, c. 5) Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella G.U. o nel B.U.R. in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella G.U. decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. (art. 14-ter, c. 10) a cura di Carlo Apponi

  42. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) a cura di Carlo Apponi

  43. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. (art. 14-ter, c. 6) In sostanza, la norma richiede che il rappresentante dell’ente sia dotato preventivamene del potere di vincolare l’ente; potere che presuppone un’investitura ad hoc dell’organo competente (ove non coincidente) in relazione allo specifico ordine del giorno. Ove l’organo non goda di detta autorizzazione preventiva, ovvero in caso di alterazione dell’ordine del giorno, l’ente sarà legittimato ad esprimere il dissenso secondo la procedura cui al comma 7. (CDS n. 4780/2004) Per quanto attiene, poi, all’individuazione dell’organo, politico o amministrativo, legittimato a partecipare alla conferenza, si deve considerare il parere del CDS 1622/1997): se titolare di una certa funzione (di gestione) è l’organo dirigenziale, unico legittimato a partecipare con pieni poteri alla conferenza sarò lo stesso dirigente (senza che occorra una delega). Se invece si tratta di poteri riservati alla sfera di indirizzo politico competente a partecipare non potrà che l’organo politico… a cura di Carlo Apponi

  44. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. (art. 14-ter, c. 6-bis) Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amm. rappresentata. (art. 14-ter, c. 7) In sede di CdS possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi 30 giorni, si procede all’esame del provvedimento. (art. 14-ter, c. 8) Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. (art. 14-ter, c. 9) a cura di Carlo Apponi

  45. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 quater) Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla CdS, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. a cura di Carlo Apponi

  46. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 quater) • Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: • al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; • alla “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; • alla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 281/1997, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. • Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro 30 giorni, salvo che il PdCM, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni. a cura di Carlo Apponi

  47. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 quater) • Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione procedente, entro 10 giorni (art. 14-quater, c. 3-bis): • alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; • b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. • Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro 30 giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni. a cura di Carlo Apponi

  48. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 quater) • Se entro i termini previsti (cc. 3 e 3-bis) la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali (Art. 14-quater, c. 3-ter): • è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi 30 giorni, ovvero, • quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi 30 giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate a cura di Carlo Apponi

  49. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 quater) In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso. (Art. 14-quater, c. 3-quater) Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (Art. 14-quater, c. 3-quinquies) a cura di Carlo Apponi

  50. CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 quinquies) • Sono convocati senza diritto di voto • Gli aggiudicatari di concessione (con procedura negoziata fra il promotore ed i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte nella gara; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto) (art. 37-quater l. 109/94 e s.m.i.) • Le società di progetto previste nel bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità (l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile). La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. (art. 37-quinquies l. 109/94 e s.m.i.) a cura di Carlo Apponi

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