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Quadro normativo. Dall’handicap ai BES 07/02/2014 R. Scialis. fonti. Costituzione DISABILITA’: L. 104/92 e successive integrazioni (L. 53/2000 – Dlgs 151/2001 – art 24 L 183/2010 artt. 3,4,6 Dlgs 119/2011) DSA: L. 170/2010 – DM 5669/2011 e Linee guida 12/07/2011
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Quadro normativo Dall’handicap ai BES 07/02/2014 R. Scialis
fonti • Costituzione • DISABILITA’:L. 104/92 e successive integrazioni (L. 53/2000 – Dlgs 151/2001 – art 24 L 183/2010 artt. 3,4,6 Dlgs 119/2011) • DSA:L. 170/2010 – DM 5669/2011 e Linee guida 12/07/2011 • BES : DM 27/12/2012 e CM 8/2013
Integrazione interistituzionale COSTITUZIONE: • PRINCIPIO FONDAMENTALE art.3 “dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” • Il dovere dell’integrazione ricade su: • Scuola (art. 30,34 – diritto allo studio, all’educazione MIUR- scuole autonome ) • Lavoro (art. 38 – diritto all’assistenza e all’avviamento professionale – Regioni, Comuni) • Sanità (art. 32 – diritto alla salute ASL – Regioni- Province - Comuni) • Famiglia (art. 31 – diritto all’educazione)
Disabilità L. 104/92 • Soggetti tutelati: A) disabili; B) coloro che assistono i disabili • A) PERSONA CON DISABILITA’ (art 3 c.1) • “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazioneo di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”
Disabili in situazione di gravità • Handicap in situazione di gravità (art. 3 c.3) quando: “la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da renderne necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.” • In questo caso sono riconosciuti benefici. Anche per i soggetti che assistono (permessi) • L’accertamento dello stato di gravità avviene tramite Commissioni mediche delle USL.
Integrazione scolastica • Garantita nella scuole superiori nel 1988 (sentenza 215 C. Costituzionale) • Sent. 80/2010: incostituzionalità artt . 413-414 L244/07 (rapp. 1 a 2) che eliminavano la possibilità di assegnazione in deroga • Pron. del CdS 2231/2010: precisa che “l’assegnazione in deroga deve essere volta a volta commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate”. L’entità del sostegno dipende dalla gravità e dalla presenza di altre tutele. • Art 314 del TU 297/94 : “ l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo della potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”
Certificazione • Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap (dPCM 185/2006): • L’accertamento è collegiale (Commissione medica ASL integrata con medico INPS ed operatore sociale) • Avviene su richiesta della famiglia • Dà diritto al sostegno scolastico ed eventualmente al supporto assistenziale • Impone la redazione della diagnosi funzionale (DF ) sulla base dei criteri ICF, del Profilo dinamico funzionale (PDF) • Impone la redazione del piano educativo individualizzato (PEI) e della programmazione didattica ed educativa individualizzata.
Diagnosi funzionale • “descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno handicappato, con riferimento agli aspetti clinici ed alle diverse aree psico-sociali (cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-pressica, neuropsicologica, autonomia)” • elaborata in base ai criteri dell’ICF • ICF: Classificazione internazionale del funzionamento della salute e della disabilità (=risultato della complessa relazione tra salute, fattori personali e fattori ambientali) • dall’unità multidisciplinare dell’ASL • Deve essere consegnata dalla famiglia alla scuola
Profilo dinamico-funzionale • “dopo un primo periodo di inserimento scolastico” si redige il PDF: “descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (6 mesi) e medi (2 anni)” • Redatto da unità multidisciplinare ASL, docenti curricolari, docente di sostegno e genitori • Comprende: l’asse cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, l’autonomia, l’apprendimento • per ogni asse si analizza il funzionamento e il livello di sviluppo • DF e PDF dovrebbero essere unificati (intesa Stato- Regione 2008). Mancano decreti attuativi.
PEI Piano educativo individualizzato • “è il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica” • Elaborato dal GLHO (docenti sostegno e curricolari, genitori, operatoti ed esperti) • Redatto ad inizio anno scolastico, deve coordinare il progetti didattico-educativi e di socializzazione individualizzati • La programmazione didattica individualizzata deve prevedere i punti di partenza e la progressione dei traguardi, da verificare in itinere (quadrimestrale)
Responsabilità professionali • Ai docenti curricolari compete la responsabilità diretta della programmazione didattica ed educativa • Inoltre devono realizzare la concreta integrazione professionale con il docente di sostegno • Contitolare della classe, con compiti di coordinamento e diretto intervento con l’alunno disabile (drp 122/09)
Valutazione (drpr 122/2009) • Art. 16 L. 104/92: la valutazione deve riferirsi al percorso individualizzato, con esplicita indicazione delle discipline per le quali siano stati “adottati particolari criteri didattici” e di “quali attività integrative e di sostegno siano state svolte” • Il valore legale di titolo conseguito dipendono dal livello raggiunto che “deve essere globalmente corrispondente agli obiettivi didattici ministeriali” • In caso contrario si ha diritto ad ottenere l’attestazione del credito formativo (art. 15 c. 5 OM 90/2001 – art.13c.2 dpr323/98)) • Le prove finali possono essere differenziate e prevedere tempi più lunghi ma comunque equipollenti (Art.6 dpr 323/98)
DSA L.170 /2010: diagnosi • DIAGNOSI, possibilmente precoce, a cura degli specialisti dell’ASL, sulla base di Raccomandazioni e Consensusconference (accordo Stato –Regioni 2012) • Comunicata dai genitori alle scuole • Deve contenere: i codici ICD10, il disturbo specifico (lettura e/o scrittura e/o calcolo); gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (da aggiornare ogni 3 aa.) “facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica”
Interventi didattici • Gli studenti con DSA hanno diritto di fruir di specifici interventi (art. 5 L. 170) • DM 5669/2011 attuativo della L. 170 (artt. 4 e 5) prescrive interventi INDIVIDUALIZZATI (calibrati sul singolo, ma con obiettivi comuni) e PERSONALIZZATI (obiettivi diversi per ciascun discente) • Obbliga all’impiego di metodologie ad hoc e di strumenti compensativi e di misure dispensative, sulla base di una pianificazione formalizzata e partecipata • I contenuti minimi del PDP Piano didattico personalizzato sono indicati nelle Linee guida/2011
Valutazione alunni con DSA • Art. 6 del DM/2011: coerenti con gli interventi pedagogici-didattici“riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria” • Nel caso delle lingue straniere occorre privilegiare l’espressione orale. Per la dispensa dalle prove scritte occorre la richiesta dalla famiglia, la certificazione della gravità e l’approvazione del cdc. • Agli esami la differenziazione può riguardare tempi, strumenti e criteri valutativi, non i contenuti. (In caso di esonero la differenziazione conduce all’attestazione non al diploma)
Linee Guida DSA • Consensusconference: riportano più recenti conoscenze scientifiche condivise • Corrispondono a livelli essenziali di prestazioni • Prevedono: osservazione in classe, la predisposizione di specifiche attività di recupero; per le scuole superiori, indicazioni per la didattica individualizzata, in particolare per la didattica delle lingue straniere. • Danno molta importanza alla dimensione relazionale docenti-alunno-famiglia, ma anche tra pari
BES • Riguarda alunni con disabilità (L. 104/92), con DSA (L. 170/2010), ma anche: • Con funzionamento cognitivo borderline (codice F83) senza elementi di specificità indirizzati verso percorsi scolastici più consoni • Deficit di attenzione e iperattività (ADHD Attention Deficit HyperctivityDisorder), spesso associato a DSA (tutela L. 170) o a comorbilità (tutela L. 104, sostegno) • Con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale • Adozione di un PDP • A livello di Istituto Piano annuale per l’inclusività