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Governance e patti di sindacato

Governance e patti di sindacato. Lorenzo Benatti Parma, 25 febbraio 2014. Patti parasociali.

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Governance e patti di sindacato

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Presentation Transcript


  1. Governance e patti disindacato Lorenzo Benatti Parma, 25 febbraio 2014

  2. Patti parasociali • Ogni accordo con il quale, superando quanto previsto nell’atto costitutivo o dallo statuto, i soci, o parte di essi, regolano, eventualmente insieme a terzi, uno o più profili concernenti l’esecuzione del rapporto sociale. • Gli accordi vincolano solo i partecipanti: • le limitazioni cui essi accettano di sottomettersi non vincolano i soci estranei, • la società resta estranea all’efficacia degli accordi e nulla può fare se uno dei partecipanti viola il patto.

  3. I principali tipi Sindacati di blocco Sindacati di voto Sindacati di consultazione Sindacati di emissione o collocamento, Ecc.

  4. Sindacati e governance • Quale legame sussiste tra governance e patti di sindacato? • Generalmente i patti di sindacato mirano a determinare il governo della società, attraverso: • accordo per la scelta degli amministratori, • accordi circa i comportamenti e le strategie che gli amministratori devono porre in essere.

  5. Classificazioni Sindacati a tempo determinato o indeterminato. Sindacati all’unanimità o a maggioranza. Sindacati con efficacia reale od obbligatoria.

  6. Evoluzione storica I sindacati sono stati ignorati dal legislatore per molti anni. La giurisprudenza è partita da posizioni restrittive: illiceità sindacati a maggioranza. Cass. 20 settembre 1995, n. 9975: leciti se non incidono su poteri e funzioni organo assembleare. Ma mantenuta illiceità sindacati a tempo indeterminato e sindacati reali. Cass. 23 novembre 2001, n. 14865: leciti sindacati a tempo indeterminato perché il socio può sempre recedere. Numerosi interventi legislativi negli anni ’90, fino al TUF (art. 122 e 123). Riforma diritto societario: art. 2341 bis e 2341 ter. Parametro liceità: salvaguardia prerogative assemblea. Si ritengono ormai leciti anche i sindacati reali.

  7. Art. 2341 bis c.c. I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni. Queste limitazioni non si applicano a quegli accordi che, pur contenendo clausole come quelle descritte, abbiano contenuto più ampio, rispetto al quale tali clausole hanno una funzione strumentale.

  8. Art. 2341 ter • Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. • In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il voto loro determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.

  9. Art. 122 tuf • I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono: • comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione; • pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione; • depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione. • In caso di inosservanza di tali obblighi previsti i patti sono nulli. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti tali obblighi non può essere esercitato. • L’art. 122 tuf si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati: • che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l' esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; • che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; • che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b) ; • aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un 'influenza dominante su tali società. • Ai patti disciplinati dall’art. 122 tuf non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter c.c.

  10. Art. 123 tuf • I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. • I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. • Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

  11. Governance e patti disindacato Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it

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