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Gestione e controllo degli Enti Locali Le linee guida ed i questionari ai bilanci degli Enti Locali: disamina degli aspetti operativi Torino, 13 febbraio 2007 Dott. Giuseppe Chiappero Rag. Pasquale Fiumara.
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Gestione e controllo degli Enti LocaliLe linee guida ed i questionariai bilanci degli Enti Locali:disamina degli aspetti operativiTorino, 13 febbraio 2007Dott. Giuseppe ChiapperoRag. Pasquale Fiumara
Le relazioni alla Corte dei conti ai sensi dei commi 166 e 167 dell’art.1 dellaL. 266/2006 • Illustrazione degli strumenti operativi messi a disposizione dalla Corte dei conti per la predisposizione delle relazioni da parte degli organi di revisione degli Enti: • Criteri generali e linee guida • Questionari • per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti • per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti • Analisi dei principali contenuti delle relazioni • La relazione sul bilancio di previsione • La relazione sul rendiconto di gestione
Criteri e linee guidaDeliberazioni di riferimento della Corte dei conti • Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6 del 27/4/2006 - “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”: • Le relazioni dell’organo di revisione nel sistema di attuazione della L.131/2003, in un quadro di controlli di carattere collaborativo; • Indicazioni sul contenuto minimo delle relazioni; • Criteri e linee guida per la predisposizione delle relazioni sul bilancio preventivo 2006; • Struttura e contenuto dei questionari. • Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 7/7/2006 - “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2005”: • Richiamo ai criteri generali contenuti nella precedente delibera; • Criteri e linee guida per la predisposizione delle relazioni sul conto consuntivo 2005; • Struttura e contenuto dei questionari.
Criteri e linee guidaAspetti operativi La Legge 266/2005 non prevede obblighi di uniforme predisposizione delle relazioni; pertanto: • I questionari vanno intesi non come schemi obbligatori, ma vanno rispettati “nelle linee fondamentali”; • I revisori possono accompagnare le relazioni con elementi di informazione aggiuntivi; • Nel caso di “gravi irregolarità” segnalate dall’organo di revisione, la relazione dovrà essere accompagnata da “da più estese considerazioni con eventuale documentazione di supporto”. CONTENUTI DELLE RELAZIONI …
Sintesi dei principali requisiti informativi delle relazioni • Rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno; • Osservanze del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 della Costituzione (“I comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni … possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”). • Indicazione di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l’amministrazione dell’ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. SEGNALAZIONI SUI PRINCIPALI ASPETTI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (REQUISITI MINIMI)
Sintesi dei principali requisiti informativi delle relazioni • Errata collocazione contabile di alcune poste rilevanti (contributo per permesso di costruire, proventi da contravvenzioni, …); • Quantificazione di entrate in misura esuberante rispetto ai consuntivi (recupero evasione, ..); • Conservazione di residui di dubbia esigibilità; • Ricorso non giustificato a poste non ricorrenti (avanzo di amministrazione, entrate straordinarie, indebitamento eccessivo, ecc.); • Presenza di oneri sommersi derivanti, ad esempio, dalla gestione di partecipazioni o dall’emergere di debiti fuori bilancio. SEGNALAZIONI IN MERITO A ULTERIORI SITUAZIONI CHE POTREBBERO INFLUIRE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Sintesi dei principali requisiti informativi delle relazioni … le relazioni hanno quindi la finalità esclusiva di consentire alle Sezioni regionali, nel quadro dei controlli disciplinato dalla L.131/2003, di segnalare tempestivamente agli enti interessati, per le necessarie misure correttive, situazioni … … che possano pregiudicare gli equilibri attuali e futuri di bilancio … …. e che, in ultima analisi non consentono all’ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica. NEL LORO COMPLESSO …
Struttura dei questionariComuni con popolazione sup. a 5000 ab. • Dati identificativi dell’Ente e dimensioni demografiche • Domande preliminari (questionario a risposte chiuse)(SEZ I) • Prospetti e dati di approfondimento (SEZ. II) BILANCIO DI PREVISIONE CONTO CONSUNTIVO • Verifica equilibri e vincoli di bilancio • Aziende, istituzioni e partecipazioni azionarie • Verifica capacità di indebitamento • Verifica rispetto vincolo in materia di indebitamento ex art. 119 Cost. • Rispetto del Patto di stabilità interno • Spesa del personale • Risultato della gestione finanziaria • Servizi esternalizzati • Servizi pubblici gestiti direttamente • Verifica della capacità di indebitamento • Verifica rispetto vincolo in materia di indebitamento ex art. 119 Cost. • Rispetto del Patto di stabilità interno • Verifiche del conto economico • Verifiche sul conto del patrimonio
1.1 Verifica dell’equilibrio di situazione corrente 1.2 Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale 1.3 Contributo per permesso di costruire 1.4 Sanzioni pecuniarie amministrative per violazione codice della strada (art. 208 D. Lgs 285/1992) 1.5 Utilizzo plusvalenze 1.6 Recupero evasione tributaria 1.7 Risultato di gestione 1.8 Risultato di amministrazione 1.9 Situazione di cassa Verifica degli equilibri e vincoli di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE RENDICONTO 1.1 Risultato della gestione di competenza 1.2 Equilibri della gestione di competenza 1.3 Risultato di amministrazione 1.4 Risultato di cassa 1.5 Verifica dei vincoli di bilancio 1.5.1 Contributo per permesso di costrutire 1.5.2 Sanzioni pecuniarie amministrativeper violazione codice della strada (art.208 D. Lgs 285/1992) 1.5.3 Utilizzo plusvalenze 1.5.4 Recupero evasione tributaria 1.6 Riscontro dei risultati di gestione 1.7 Gestione dei residui 1.8 Debiti fuori bilancio 1.9 Servizi conto terzi NOVITA’ LEGGE FINANZIARIA 2007 Obbligo di rispettare gli obblighi del Patto di stabilità interno anche nel bilancio preventivo (comma 684). Diventa quindi obbligo di legge (ovvero presupposto di legittimità del bilancio) un principio più volte affermato dalla Corte dei conti, che anche in sede di istruttoria delle relazioni ex L.266/2005 sul bilancio di previsione 2006, nel sottolinerare la funzione programmatoria del bilancio di previsione, ha precisato che quest’ultimo debba tenere conto delle regole relative al patto di stabilità, ancorchè l’eventuale mancato rispetto sia accertabile solo alla fine dell’esercizio. Gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima dell’entrata in vigore delle Finanziaria 2007 dovranno quindi apportare al bilancio le necessarie variazioni.
Verifica equilibrio corrente(Art. 162 TUEL) La differenza negativa può essere così finanziata: quota parte dell’avanzo di amministrazione presunto; quota parte contributo per permesso di costruire rilevata al tit. IV, destinata al finanziamento di spese correnti; plusvalore derivante dall’alienazione di beni patrimoniali iscritto al tit. IV e destinato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, comma 28 L. 350/2003 e dell’art. 1 L. 311/2004 al fin.to di spese correnti od al rimborso di quote capitale di prestiti. … 1.1 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Verifica equilibrio corrente(Art. 162 TUEL) La differenza positiva (destinata al finanziamento di spese nel tit. II), può derivare da: contributo e sanzioni per sanatoria abusi edilizi previsti al tit. I delle entrate e destinati a investimenti (per almeno il 50%); proventi servizio depurazione (art. 14 L. 36/94); plusvalenze da alienazione beni, se rilevate al tit. III delle entrate, destinate a inv. (art. 3, c. 28, L. 350/03) sanzioni ammnistrative pecuniarie per violazione codice della strada, per la parte vincolata dall’art. 208 D. Lgs 285/92 sanzioni amministrative imp. pubb. e diritti pubbliche aff., per la parte vincolata dall’art. 24 D. Lgs 507/93 … 1.1 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Verifica entrate non ricorrenti In questo prospetto viene richiesta, ai fini della verifica dell’equilibrio sostanziale dell’ente, l’elencazione delle entrate aventi caratteristiche di eccezionalità o comunque non ricorrenti, e la loro correlazione con le spese aventi la medesima caratteristica. Per alcune entrate (quali contributo per permesso di costruire, recupero evasione e relative sanzioni, ecc.) deve considerarsi non ricorrente la parte che eccede la media del trend storico. 1.1 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Verifica equilibrio in conto capitale • SALDO POSITIVO quando le entrate del titolo IV (contributo per permesso di costruire, plusvalenze, ecc.) sono in parte destinate anche al finanziamento di spese correnti. • SALDO NEGATIVO quando le spese del titolo II sono finanziate anche con una quota dell’avanzo di amministrazione presunto o dell’avanzo di parte corrente. Ai fini della verifica dell’equilibrio complessivo, la somma algebrica dei saldi dell’equilibrio in parte corrente e dell’equilibrio in conto capitale, con l’aggiunta dell’avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio, deve dare un risultato pari a zero. 1.2 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Contributo per permesso di costruire Viene altresì evidenziata la destinazione percentuale del contributo per permesso di costruire al finanziamento della spesa corrente, come segue: Anno 2004 …. % Anno 2005 …. % (limite max 75% ex art. 1, comma 43, L. 311/2004) Anno 2006 …. % (limite max 50% ex art. 1, comma 43, L. 311/2004) NOVITA’ LEGGE FINANZIARIA 2007 Per l’anno 2007 la percentuale del contributo per permesso di costruire destinabile alla copertura di spese correnti ritorna al 75%, con la seguente ulteriore distinzione (comma 713): - 50% per il finanziamento di spese correnti in genere - 25% per il finanziamento di spese correnti relative a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 1.1 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 1.5.1 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Sanzioni pecuniarie amministrative per violazione Codice della strada(Art. 208 D. Lgs 285/92) Nella relazione viene altresì data evidenza della destinazione della parte vincolata del finanziamento (50%) per tipologia di spesa, come segue: • Spesa corrente • Spesa per investimenti NOVITA’ LEGGE FINANZIARIA 2007 I Comuni, con deliberazione di Giunta, possono destinare le quote dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada (parte del 50% destinata al miglioramento del servizio), al finanziamento delle assunzioni stagionali a progetto e ricorso a forme di flessibilità nel lavoro, nell’ambito di specifici programmi di miglioramento della circolazione stradale (comma 564). 1.4 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 1.5.2 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Utilizzo plusvalenze Attestazione che l’ente ha utilizzato in parte corrente entrate derivanti da plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali, inclusi gli immobili, nell’ambito dei seguenti vincoli di destinazione: • Per il finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui (come consentito dall’art. 1, comma 66, della L. 311/2004); • Per il finanziamento di spese non ripetitive connesse alle finalità di cui all’art. 187, comma 2, del TUEL (come consentito dall’art. 3, comma 28, della L. 350/2003). 1.5 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 1.5.3 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Recupero evasione tributaria • Il confronto dei dati previsionali con i risultati raggiunti nei due esercizi precedenti, consente all’organo di revisione di effettuare un’analisi di ragionevolezza. • L’aumento eccessivo della previsione rispetto al trend storico può costituire un sintomo di squilibrio finanziario dell’ente. L’attenzione della Corte dei conti a queste tipologie di entrata è già in linea con lo spirito del nuovo patto di stabilità interno, teso ad evitare non soltanto, come in passato, sforamenti dei tetti di spesa, ma anche l’indebita sovrastima di entrate. 1.6 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 1.5.4 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Equilibri della gestione di competenza La tabella suddivide il risultato di gestione di competenza dell’esercizio, integrato con la quota di avanzo dell’esercizio precedente, tra gestione corrente e gestione in c/capitale. 1.2 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Conciliazione fra risultato della gestione di competenza e risultato di amministrazione Il prospetto evidenzia la parte dell’avanzo di amministrazione originata dalla gestione di competenza, e quella originata dalla gestione dei residui. Per quest’ultima, qualora significativa, diviene fondamentale valutare l’affidabilità delle procedure di riaccertamento (art. 228, comma 3, TUEL). 1.6 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Analisi del risultato di amministrazione L’analisi della composizione dell’avanzo è fondamentale ai fini dell’individuazione della “salute finanziaria” dell’ente. Infatti, solo la parte di avanzo non vincolata rileva l’effettiva capacità dell’ente di finanziare nuove o maggiori spese di qualunque tipo negli esercizi successivi. Le altre parti di avanzo (vincolato e per investimenti), derivano da opzioni in sede di chiusura di mantenimento o meno di residui contabili. Un risultato di amministrazione della parte non vincolata negativo, accompagnato da un risultato di cassa negativo (presenza di anticipazioni inestinte a fine esercizio) è sintomo di una situazione di deficitarietà strutturale dell’Ente. 1.8 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 1.3 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Ageing dei residui Verifica presupposti giuridici per l’iscrizione a bilancio (esistenza del titolo giuridico di credito) Valutazione della relativa esigibilità 1.7 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Aziende, istituzioni e società partecipate 2.1 Elenco delle aziende, istituzioni e società partecipate anche indirettamente dall’ente 2.2 Consistenza del patrimonio netto, del volume dei ricavi conseguiti e del risultato economico dell’ultimo esercizio chiuso 2.3 Eventuali ricapitalizzazioni per perdite BILANCIO DI PREVISIONE RENDICONTO 2.1 Elenco delle aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni e società partecipate anche indirettamente dall’ente 2.2 Consistenza del patrimonio netto, del volume dei ricavi conseguiti e del risultato economico dell’esercizio 2.3 Eventuali ricapitalizzazioni per perdite effettuate nell’esercizio 2.4 Eventuali erogazioni a favore di aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni o società partecipate, indicandone la tipologia, l’ammontare e la precisa allocazione 2.5 Esternalizzazioni di servizi 3. Servizi pubblici gestiti direttamente I prospetti di questa sezione del questionario devono essere compilati integralmente dai comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni (se con più di 5000 abitanti) solo nel caso in cui in almeno uno dei tre precedenti esercizi vi siano state aziende, istituzioni o società partecipate, anche indirettamente, con quote superiori al 10% che hanno chiuso in perdita. NOVITA’ LEGGE FINANZIARIA 2007 Entro il 30 aprile di ogni anno occorre comunicare per via telematica o con supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle partecipazioni in società e consorzi (elenco, quote possedute, durata dell’impegno, onere finanziario gravante sul bilancio, numero e trattamento economico dei rappresentanti dell’ente negli organi di governo) (comma 587). In mancanza di comunicazione, divieto di erogare somme alla società/consorzio partecipato, pena la decurtazione dei trasferimenti erariali per pari importo (commi 588 e 589).
Elenchi delle partecipazionidell’Ente Devono essere rilevate le partecipazioni dell’Ente a qualsiasi società di capitale ed a qualsiasi organismo (consorzi, società consortili, ecc.) a cui sono stati affidati servizi pubblici locali. 2.1 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2.1 RELAZIONE SUL RENDICONTO
PartecipazioniDati economico-patrimoniali • Anche se non richiesto dallo schema del questionario, potrebbe rendersi opportuno integrare i consuntivi dell’ultimo bilancio approvato con indicazioni quanto più possibile aggiornate sull’andamento economico-finanziario delle partecipazioni, sulla base di eventuali bilanci infrannuali o comunque degli input gestionali messi a disposizione dai relativi organi di governo. • Il ripiano delle perdite di una partecipazione può costituire presupposto per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 198 TUEL. 2.2 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2.2 RELAZIONE SUL RENDICONTO
Il propsetto deve dimostrare che le previsioni di competenza della spesa del personale prevista per l’esercizio 2006, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ente e dell’Irap per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, non supera per l’anno 2006, il corrispondente ammontare degli impegni assunti nell’anno 2004, al netto delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti diminuito dell’1 per cento. Spese del personaleVerifica del rispetto dei limiti di cui all’art. 1 commi 198 - 206 della L. 266/2005 (riferita all’anno 2004) che costituisce la base di calcolo per la riduzione dell’1% Il prospetto deve dimostrare che le previsioni di competenza della spesa del personale per l’esercizio 2006, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ente per contributi obbligatori e dell’Irap, e al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo il 2004, non supera per l’anno 2006 il corrispondente ammontare degli impegni assunti nell’anno 2004, al netto delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti, diminuito dell’1 per cento. 6.1 RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Spese del personaleComponenti della base di calcolo Per condizioni di “avanzo di bilancio” si intende il risultato contabile di amministrazione, e non la semplice gestione di competenza (Parere 7/2006 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria) L’ente è tenuto ad attestare che le componenti della spesa considerate per la determinazione sia della base di calcolo per la riduzione dell’1%, sia della spesa di competenza degli anni 2006, 2007, 2008 sono state determinate correttamente secondo la disciplina di settore e sulla base della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 17.02.2006. NOVITA’ D.L. 223/2006 (“Bersani”), CONVERTITO NELLA L. 248/2006 Esclusione dalla base di calcolo delle spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi (nuovo comma 204 ter L. 266/2005). Divieto di procedere ad assuzioni a qualsiasi titolo in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo (comma 204). Modifica del sistema di monitoraggio con istituzione di un tavolo tecnico (comma 204), e introduzione di un meccanismo di comunicazione con la Corte dei conti sugli esiti dei controlli (comma 204 bis) --> invio documentazione al Ministero (certificata dall’organo di revisione) in merito alle misure adottate ed ai risultati conseguiti.
Spese del personale NOVITA’ LEGGE FINANZIARIA 2007 • Gli enti soggetti al patto di stabilità non saranno più tenuti ad osservare la riduzione dell’1%, ma dovranno comunque continuare ad assicurare la riduzione delle spese del personale all’interno dei vincoli del patto di stabilità. A questo fine, potranno principalmente agire … • sia sulla razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative e sul contenimento delle spese per la contrattazione integrativa decentrata (comma 557), • sia sulla stabilizzazione del personale precario (comma 558). • Gli enti esclusi dalle regole del patto di stabilità (comma 562): • dovranno mantenere la spesa complessiva del personale entro la soglia rappresentata dalla spesa accertata definitivamente nell’esercizio 2004 (calcolata al netto degli oneri relativi agli aumenti contrattuali); • non dovranno più rispettare il vincolo della riduzione dell1% previsto per il 2006; • potranno assumere personale a tempo indeterminato soltanto entro il tetto delle cessazioni effettuate nell’esercizio precedente.
Verifica della capacità di indebitamento Comma 167 L. 266/2005 La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166 che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti da patto di stabilità interno,nell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma Costit., e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Verifica della capacità di indebitamento Aspetti del controllo: • Ricorso all’indebitamento per spese di investimento. • Verifica della capacità di indebitamento
Ricorso all’indebitamento Spese di investimento (finanziaria 2004): • L’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali. • La costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti. • L’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale. • Gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale. • L’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose. • Le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti. • I trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni.
Ricorso all’indebitamento segue….. spese di investimento: • I trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. • Gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. • Debiti fuori bilancio di parte corrente maturati entro il 7/11/2001. • Altro ………… .=.=.=.=.=. Non è possibile ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.
Verifica della capacità di indebitamento QUADRI CONTABILI SUL QUESTIONARIO RELATIVO AL BILANCIO PREVENTIVO 2006 Evoluzione dell’indebitamento Anno 2004 2005 2006 2007 2008 Residuo debito …. …. …. …. …. Nuovi prestiti …. …. …. …. …. Prestiti rimborsati …. …. …. …. …. Estinzioni anticipate …. …. …. …. …. Totale fine anno …. …. …. …. …. Evoluzione oneri finanziari e quote di capitale Anno 2004 2005 2006 2007 2008 Oneri finanziari …. …. …. …. …. Quota capitale …. …. …. …. …. Totale fine anno …. …. …. …. …. Per il 2007 si presume che tale rappresentazione includerà gli anni dal 2005 al 2009
Verifica della capacità di indebitamento QUADRI CONTABILI SUL QUESTIONARIO RELATIVO AL BILANCIO PREVENTIVO 2006 Rispetto del limite di indebitamento Incidenza degli interessi passivi al 31.12 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti nonché le proiezioni per il successivo biennio: Anno 2004 (max 25%) 2005 (max 25%) 2006 (max 25%) 2007 (max 25%) 2008 (max 20%) ..,..% ..,..% ..,..% ..,..% ..,..% Quadro contabile presunto per il bilancio di previsione 2007: Anno 2005 (max 25%) 2006 (max 25%) 2007 (max 25%) 2008 (max 20%) 2009 (max 20%) ..,..% ..,..% ..,..% ..,..% ..,..%
Indebitamento/equilibri di bilancio EQUILIBRIO “ECONOMICO” DEL BILANCIO FINANZIARIO ART. 162 TUEL) ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III SPESE TITOLO I (Interessi passivi – Oneri indotti) TITOLO III (Rimborso quote di capitale)
Indebitamento/vincoli del patto di stabilità interno Vincoli precedenti • Spese titolo I Interessi passivi – Oneri indotti • Spese titolo II Spese per investimenti Nuovi vincoli (Finanziaria 2007) • Entrate titolo IV • Spese titoli I – II
Indebitamento/utilizzo dei proventi da OO. UU. Utilizzo degli OO.UU. per spese correnti (ante finanziaria 2007): • Anno 2005 70% • Anno 2006 50% • Anno 2007 ? Utilizzo degli OO.UU. per spese correnti (post finanziaria 2007): • Anno 2007 75% (50% per spese correnti indistinte e 25% per manutenzione ordinaria del patrimonio) • Anno 2008 ? • Anno 2009 ? Effetti: Ricorso all’indebitamento per gli investimenti
Indebitamento/utilizzo avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione applicato alle spese correnti Effetti: • Consolidamento della spesa corrente • Riduzione della capacità di autofinanziamento quindi: Ricorso al debito per gli investimenti
Indebitamento/andamento economico delle aziende e società partecipate Effetti sull’indebitamento dell’andamento economico (negativo) delle partecipate • Riduzione delle risorse complessive per adeguamenti tariffari (parte corrente del bilancio). • Necessità di ricapitalizzazione per perdite. quindi: Ricorso all’indebitamento per gli investimenti
Indebitamento/aspetti economici Riflessi in ambito economico: • Quote di ammortamento. • Interessi passivi. • Oneri indotti. quindi: “rischio tendenziale di disavanzo”
Rispetto del patto di stabilità interno Art. 1 – commi 140 e 141 L. 266/2005 • Vincolo di spesa corrente 2006 ………………… - 6.50% (8%) rispetto al 2004 • “ “ “ 2007 ………………… - 0,3% rispetto al 2006 • “ “ “ 2008 …………………+ 1,9% rispetto al 2007 • Vincolo di spesa in c/capitale 2006 ……………. + 8,1% rispetto al 2004 • “ “ “ 2007 ……………. + 4% rispetto al 2006 • “ “ “ 2008 ……………. + 4% rispetto al 2007
Rispetto del patto di stabilità interno Riferimenti normativi: • comma 142 sulla tipologia di spese correnti fuori dal calcolo. • comma 143 sulla tipologia di spese in c/capitale fuori dal calcolo. • comma 144 sulle sulla possibilità di “sforamento” dei limiti posti sul tit. II in relazione ad ulteriori riduzioni di spesa corrente. • comma 145 neutralità dei proventi per erogazioni gratuite e liberalità sui limiti di spesa del tit. II. • comma 146 possibilità di incremento della spesa del tit. II nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale. • comma 147 neutralità sui limiti del tit. II delle spese cofinanziati dall.U.E. (solo per il 2006).
Rispetto del patto di stabilità interno Andamento delle spese non rilevanti ai fini del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 1, commi 142 e 143 L. 266/2005, come previste nei bilanci degli ultimi tre esercizi, con la loro incidenza percentuale sul totale del pertinente titolo • Spesa sociale – Funzione 10. • Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (intervento 05). • Spese per trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche (intervento 07).
Rispetto del patto di stabilità interno Nuovi vincoli (Finanziaria 2007): Commi da 676 a 693 PRINCIPIO: Ogni ente deve determinare la riduzione del saldo tendenziale per ciascuno degli anni 2007 – 2008 - 2009 SALDO FINANZIARIO: Per saldo finanziario si intende la differenza fra le entrate finali e le spese finali con esclusione delle entrate per riscossione crediti e delle spese per concessione crediti.
Rispetto del patto di stabilità interno Entrate finali = somma dei seguenti titoli: • TITOLO I • TITOLO II • TITOLO III • TITOLO IV Spese finali = somma dei seguenti titoli: • TITOLO I • TITOLO II
Rispetto del patto di stabilità interno E’ PREVISTO UN DUPLICE CALCOLO DI RIDUZIONE DEL SALDO: • Sulla media triennale 2003/2005 dei saldi finanziari di cassa desumibili dai rendiconti approvati. • Sulla media triennale 2003/2005 dei pagamenti del TITOLO I desumibili sempre dai rendiconti approvati.
Rispetto del patto di stabilità interno Il saldo finanziario di cassa è determinato dalla differenza fra: • ENTRATE FINALI (riscossioni dei TITOLI I –II – III e IV al netto della riscossione di crediti) e • SPESE FINALI (pagamenti dei TITOLI I e II al netto della concessione di crediti)
Rispetto del patto di stabilità interno SE DETTO SALDO E’ NEGATIVO DEVE ESSERE MIGLIORATO APPLICANDO I SEGUENTI COEFFICIENTI: • 0,330 ……….PER L’ANNO 2007 • 0,205 ..….….PER L’ANNO 2008 • 0,155 ……….PER L’ANNO 2009 SE DETTO SALDO E’ POSITIVO NON DEVE ESSERE FATTO ALCUN CALCOLO
Rispetto del patto di stabilità interno OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO DEL SALDO = SOMMA DEI DUE CALCOLI
Rispetto del patto di stabilità interno QUALORA L’INCIDENZA PERCENTUALE DELL’IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA SIA SUPERIORE ALL’8% DELLA MEDIA 2003/2005 DELLE SPESE FINALI AL NETTO DELLA CONCESSIONE CREDITI Deve essere considerato come obiettivo IL SOLO IMPORTO CORRISPONDENTE ALL’8% DELLA MEDIA
Rispetto del patto di stabilità interno Non sono considerate nel saldo: • Le entrate in c/capitale (tit. IV) riscosse nel triennio 2003/2005 derivanti dalla dismissione di patrimonio immobiliare e mobiliare e destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata di prestiti; • Le spese correnti ed in c/capitale, autorizzate dal Ministero, per l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle di trasloco.