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LE PENSIONI. ORIGINI. storicamente la legge ha stabilito convenzionalmente la possibilità di andare in pensione in due modi: compimento dell’età pensionabile: PENSIONE DI VECCHIAIA raggiungimento di una determinata anzianità di lavoro PENSIONE DI ANZIANITA’ I FONDAMENTI:
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ORIGINI • storicamente la legge ha stabilito convenzionalmente la possibilità di andare in pensione in due modi: • compimento dell’età pensionabile: • PENSIONE DI VECCHIAIA • raggiungimento di una determinata anzianità di lavoro • PENSIONE DI ANZIANITA’ • I FONDAMENTI: • - PRESUNZIONE DELLO STATO DI BISOGNO • - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO APPORTATO DAL LAVORATORE ALLA COLLETTIVITA’ • IN ENTRAMBI I CASI SONO NECESSARI ANCHE REQUISITI DI ANZIANITA’ ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA
IL SISTEMA IN VIGORE DAL 1969 AL 1992: PENSIONE DI VECCHIAIA: • 55/60 ANNI • 15 ANNI DI CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE • PENSIONE RETRIBUTIVA (CALCOLATA SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI UlTIMI 5 ANNI) PENSIONE DI ANZIANITA’: • NESSUN REQUISITO DI ETA’ • 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE • PENSIONE RETRIBUTIVA (CALCOLATA SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ULTIMI 5 ANNI) PENSIONE SOCIALE AI CITTADINI OVER 65 SENZA REDDITO
LE RAGIONI DELLE RIFORME • ESIGENZE DI BILANCIO • RIDUZIONE DELLA SPESA • ABOLIZIONE DI INGIUSTIFICATI PRIVILEGI (PENSIONI BABY E D’ORO) • INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE CHE DETERMINA: • DIMINUZIONE DEI SOGGETTI CONTRIBUENTI • ALLUNGAMENTO DELLA VITA • TRASFORMAZIONI NELLE ATTIVITA’ DI LAVORO • (FUGA DAL LAVORO SUBORDINATO) • NECESSITA’ DI ARMONIZZAZIONE • SIA RISPETTO ALLA MEDIA EUROPEA, • SIA RISPETTO AD ALTRI REGIMI (DIPENDENTI PUBBLICI, LAVORATORI AUTONOMI)
PRIMA RIFORMA (AMATO 1992) • AUMENTO DEI REQUISITI DI CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE • AUMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE • AUMENTO DA 5 A 10 E POI A TUTTA LA VITA DELLA BASE DI CALCOLO DELLA PENSIONE • BLOCCO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ • ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI PENSIONISTICI • GRADAUALITA’ DELLA RIFORMA • CONCORSO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
RIFORMA DINI 1995 • UNIFICAZIONE DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA’ IN PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA • FLESSIBILIZZAZIONE DELL’ETA’ PENSIONABILE • RIDUZIONE DEI REQUISITI DI CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE • PASSAGGIO DAL CALCOLO RETRIBUTIVO AL CALCOLO CONTRIBUTIVO DELLE PENSIONI • ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI PENSIONISTICI • GRADUALITA’ DELLA RIFORMA • CONCORSO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
RIFORMA BERLUSCONI (2004) • Restaurazione dell’età pensionabile precedente • Abolizione della pensione di anzianità (c.d. scalone) • Riduzione delle finestre • Rilancio previdenza complementare
RIFORMA PRODI (2007) • Introduzione del sistema delle quote (c.d. scalini) • Elevazione dei trattamenti minimi • Misure per il lavoro discontinuo • Contribuzione figurativa • Riscatto
IL CALCOLO DELLA PENSIONE E’ UGUALE PER TUTTE LE PENSIONI DI VECCHIAIA E INVALIDITA’ • - FINO AGLI ANNI ‘60 VIGE IL SISTEMA CONTRIBUTIVO • - POI SI ADOTTA IL SISTEMA RETRIBUTIVO: LA FINALITA’ E’ IL MANTENIMENTO DEL TENORE DI VITA CONSEGUITO • - NEL 1995 SI TORNA AL SISTEMA CONTRIBUTIVO MA PASSANDO PER UN PERIODO DI SISTEMA MISTO
IL SISTEMA RETRIBUTIVO: • CALCOLATA DETERMINANDO LA MEDIA DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ULTIMI 5 ANNI (POI 10, POI DI TUTTA LA VITA) • OGNI ANNO DI CONTRIBUZIONE DA’ DIRITTO AL 2% DELLA RETRIBUZIONE COSI’ CALCOLATA, FINO A UN MASSIMO DELL’80%, PARI A 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE, CHE E’ IL LIMITE MASSIMO DI CONTRIBUZIONE UTILE
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO: • SI SOMMANO TUTTE LE ANNUALITA’ DI CONTRIBUZIONE UTILE, A CUI SI APPLICA IL TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE (CHE E’ PARI ALLA VARIAZIONE MEDIA QUINQUENNALE DEL PIL) E SI DETERMINA IL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE • AL MONTANTE CONTRIBUTIVO SI APPLICA POI IL C.D. COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE, CHE VARIA IN RELAZIONE ALL’ETA’ IN CUI SI VA IN PENSIONE (VA DA 4,720 A 57 ANNI A 6,136 A 65; PIU’ SI ANTICIPA LA PENSIONE PIU’ L’IMPORTO E’ BASSO, IN CONSIDERAZIONE DELLA PIU’ LUNGA DURATA DI PERCEZIONE DELLA PENSIONE STESSA) • LA RIFORMA PRODI HA PREVISTO LA REVISIONE DEI COEFFICIENTI ATTUALI – OGNI 3 ANNI – E’ NOMINATA A TAL FINE UNA COMMISSIONE DI 10 ESPERTI CHE DOVRà BASARSI SUI CRITERI: • DINAMICHE ECONOMICHE E DEMOGRAFICHE • LAVORO DISCONTINUO (GARANZIA DI TASSO DI SOSTITUZIONE DEL 60%) • RAPPORTO TRA ETA’ MEDIA ATTESA E SETTORI DI ATTIVITA’
AGEVOLAZIONI • PER I PERIODI DI LAVORO SVOLTI PRIMA DEI 18 ANNI DI ETA’: L’ANZIANITA’ E’ MAGGIORATA DEL 50% • PER LE LAVORATRICI MADRI: A SCELTA E’ POSSIBILE ANTICIPARE L’ETA’ DI PENSIONAMENTO O INCREMENTARE CONVENZIONALMENTE IL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE • PER I LAVORO USURANTI. DUE MESI DI ANTICIPAZIONE PER OGNI ANNO DI LAVORO USURANTE E 1 ANNO DI CONTRIBUZIONE IN MENO PER OGNI 10 ANNI DI LAVORO USURANTE
CON CHE SISTEMA SI VA IN PENSIONE? • - CHI AL 31.12.1995 AVEVA 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE: SISTEMA RETRIBUTIVO • - CHI AVEVA GIA’ UNA POSIZIONE ASSICURATIVA MA NON 18 ANNI DI ANZIANITA’: SISTEMA MISTO • - CHI NON AVEVA POSIZIONE ASSICURATIVA: SISTEMA CONTRIBUTIVO • CHIUNQUE HA ALMENO 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE NEL NUOVO SISTEMA PUO’ OPTARE PER QUESTO
LA PENSIONE DI VECCHIAIA IL REGIME GENERALE COMPRENDE: i lavoratori subordinati. nello stesso regime confluiscono i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti, parasubordinati, ecc.) I REQUISITI: • LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (la pensione di vecchiaia è cumulabile con redditi dal lavoro, ma solo successivamente al pensionamento) • IL COMPIMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE • LA MATURAZIONE DEI REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE
L’ETA’ PENSIONABILE: In origine era diversa per uomini e donne: 55-60, poi 60 e 65 ora unica 57/65, dal 2008 60 e 65
ETA’ PENSIONABILE FINO ALLA RIFORMA DINI • NEL 1992 ELEVAZIONE DELL’ETA’ PENSIONABILE DI 5 ANNI:GRADUALMENTE: IN MODO CHE I NUOVI LIMITI SONO STATI RAGGIUNTI IL 1.1.2000 • e’ un inasprimento: è consentito al legislatore, ma si deve tutela l’affidamento degli interessati nei confronti della stabilità della normativa vigente e il limite della ragionevolezza • Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia +------------------------------------------+---------+---------+| Periodo di riferimento | Uomini | Donne |+------------------------------------------+---------+---------+|dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995. . .|61° anno |56° anno ||dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 . . |62° anno |57° anno ||dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998. . .|63° anno |58° anno ||dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 . . |64° anno |59° anno ||dal 1° gennaio 2000 in poi . . . . . . . . |65° anno |60° anno |
L’ETA’ PENSIONABILE NELLA RIFORMA DINI • ERA FLESSIBILE: • TRA I 57 E I 65 ANNI, MA DEVONO SUSSISTERE ALTRE CONDIZIONI • E’ UGUALE PER UOMINI E DONNE, MA LE LAVORATRICI MADRI HANNO AGEVOLAZIONI • LA RIFORMA DEVE TENERE CONTO DEI DIRITTI E DELLE ASPETTATIVE MATURATE DAI SOGGETTI DURANTE LA LORO VITA ATTIVA • IL CHE COMPORTA UN GRADUALE PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA
L’Età PENSIONABILE • - il compimento dell’età pensionabile non determina l’automatica cessazione del rapporto di lavoro • - per le donne è stata prevista la possibilità di restare in servizio fino al raggiungimento della stessa età pensionabile degli uomini • - a tutti i lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile è inoltre consentito di optare per la prosecuzione del rapporto al fine di perfezionare i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva , fino all’anzianità massima • - è stata poi concessa l’opportunità di proseguire il lavoro fino ai 65 anni anche nel caso in cui sia già stata raggiunta l’anzianità contributiva massima • - la l.n. 52/00 consente il prolungamento dell’attività lavorativa per recuperare i periodi di congedo parentale • - la l.n. 388/00 consentiva a chi aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianità di continuare l’attività lavorativa per altri due anni con contratto a termine, rinunciando all’accredito contributivo • BONUS (legge 243/04): • E’ previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.Con il bonus, coloro che scelgono di rimanere al lavoro rinunciano all’accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, che è del 32,7% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori • L’importo della pensione che spetterà dopo aver usufruito del bonus sarà “cristallizzato” cioè calcolato al momento della decorrenza dell’incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data) e maggiorato degli aumenti del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo.
L’età pensionabile nelle riforme Berlusconi e Prodi • SI RISPRISTINA IL LIMITE DI ETA’ DI 65 ANNI (60 PER LE DONNE) RIFORMA BERLUSCONI: la soglia di 65-60 anni entra in vigore automaticamente il 1 gennaio 2008 RIFORMA PRODI: la soglia di 65-60 anni entra in vigore a scalini:
LE ECCEZIONI • LE ECCEZIONI: • lavoratori invalidi oltre l’80% • lavoratori impiegati in attività usuranti: (anticipazione di 2 mesi per ogni anno di lavoro usurante fino a un massimo di 60 mesi (con riduzione anche fino a 2 anni dei requisiti di anzianità contributiva) • PREPENSIONAMENTI (è un istituto a termine ad attivazione discrezionale)
I REQUISITI DI CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE • CON LA RIFORMA DEL 1995 ABBIAMO UNA LINEA DI DEMARCAZIONE AL 31.12.92 E UN’ALTRA AL 31.12 95: • CHI AVEVA 15 ANNI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE AL 31.12.92: CONTINUA AD ANDARE IN PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO • PER CHI AVEVA GIA’ UNA POSIZIONE ASSICURATIVA MA NON AVEVA 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE AL 31.12. 95: VALE L’ELEVAZIONE DEI REQUISITI STABILITA DAL D.GLS 503/92 E SUCC. MOD.: • Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia +------------------------------------------------+-------------+| Periodi | Anzianità |+------------------------------------------------+-------------+|Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994. . . .| 16 ||Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996. . . .| 17 ||Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. . . .| 18 ||Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000. . . .| 19 ||Dal 1° gennaio 2001 in poi . . . . . . . . . . . | 20 | • - PER I NEOASSUNTI : 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE E DI ASSICURAZIONE, MA LA PENSIONE E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN DETERMINATO IMPORTO (1,2 volte l’assegno sociale)
L’ADEGUATEZZA DELLA PENSIONE • LE PENSIONI SONO SOGGETTE A PEREQUAZIONE AUTOMATICA • La riforma Prodi ha stabilito che sono perequate al 100% le quote di pensione fino a 5 volte il minimo, al 75% per l’importo eccedente tale limite; non è concessa perequazione le pensioni il cui importo sia superiore a 8 volte il trattamento minimo
I C.D. MINIMI DI PENSIONE: • NEL SISTEMA RETRIBUTIVO: I LAVORATORI HANNO DIRITTO ALLA C.D. INTEGRAZIONE AL MINIMO: SE LA PENSIONE NON RAGGIUNGE UNA DETERMINATA SOGLIA, PERCEPISCONO ANCHE LA C.D. PENSIONE SOCIALE, CHE CONSISTE IN UN’INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE FINO A PORTARLA ALLA QUOTA DI 436€ • L’INTEGRAZIONE SPETTA SOLO SE IL REDDITO NON SUPERA DETERMINATI IMPORTI, CHE VARIANO A SECONDA DELL’ANNO DI PENSIONAMENTO • (NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO: SCOMPARE LA PENSIONE SOCIALE E L’INTEGRAZIONE AL MINIMO. LA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA SPETTA SOLO SE LA STESSA E’ PARI AD ALMENO 1,2 VOLTE L’ASSEGNO SOCIALE • ALTRIMENTI LA PENSIONE E’ LIQUIDATA AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO. • IMPORTO AGGIUNTIVO • E’ DI 154 €, E’ CORRISPOSTO UNA VOLTA ALL’ANNO AI TITOLARI DI PENSIONE CHE NON SUPERA IL TRATTAMENTO MINIMO E HA REDDITI INFERIORI A 1,5 VOLTE IL MINIMO STESSO • LA MAGGIORAZIONE A 580 SPETTA: • AI TITOLARI DI PENSIONE DEVONO AVERE ALMENO 70 ANNI DI ETÀ (ridotti di un anno ogni 5 di contribuzione). CHE, SE NON CONIUGATI, POSSIEDANO REDDITI PROPRI INFERIORI A 7069,27 EURO OPPURE, SE CONIUGATI, POSSIEDANO REDDITI PROPRI INFERIORI A 7069,27EURO E REDDITI PROPRI CHE, SOMMATI A QUELLI DEL CONIUGE, SIANO INFERIORI A 11.943,88 EURO. • SOMMA AGGIUNTIVA DAL 2007:
LA PENSIONE DI ANZIANITA’ • SPETTAVA A CHI AVESSE MATURATO 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE, E AVESSE CESSATO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA INDIPENDENTEMENTE DALL’ETA’ • - NON VALGONO I PERIODI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER MALATTIA E DISOCCUPAZIONE, A MENO CHE IN TALI PERIODI IL DATORE DI LAVORO NON ABBIA CORRISPOSTO UNA QUOTA DI RETRIBUZIONE) • NASCE COME PENSIONE DI VECCHIAIA “ANTICIPATA”: AL COMPIMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE E’ EQUIPARATA A TUTTI GLI EFFETTI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
LA REVISIONE • I PRIMI INTERVENTI: • - INTRODUZIONE DELLE C.D. FINESTRE DI USCITA E BLOCCO TEMPORANEO • LA L.N. 335/95 HA INTRODOTTO LIMITI DI ETA’ E INASPRITO I REQUISITI CONTRIBUTIVI, SEMPRE IN MODO GRADUALE: A REGIME CI SARANNO DUE FORME: • CON IL MASSIMO DI CONTRIBUZIONE (40 ANNI SENZA LIMITI DI ETA’) • CON 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE E LIMITI DI Età • LA LEGGE 243/04 HA PORTATO A 2 LE FINESTRE DI USCITA
LA PENSIONE A 35 ANNI:I REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUZIONE NELLA RIFORMA DINI
LA PENSIONE DI ANZIANITA’:I REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUZIONE NELLA RIFORMA BERLUSCONI
LA PENSIONE CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI:I REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUZIONE NELLA RIFORMA PRODI. LE QUOTE
LE FINESTRE DI USCITA • PER CHI HA 40 ANNI DI CONTRIBUTI SONO RIPORTATE A 4 • PER CHI VA CON LE QUOTE SONO 2
LA PENSIONE SOCIALE • DAL 1969 I CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI SPROVVISTI DI REDDITOPERCEPISCONO LA PENSIONE SOCIALE (337,11 €) • SE IL REDDITO PERSONALE SUPERA 3.942,25 EURO, LA PENSIONE SOCIALE NON SPETTA • MENTRE SE NON SUPERA QUESTO LIMITE, L'IMPORTO VIENE RIDOTTO ED È PARI ALLA DIFFERENZA TRA L'IMPORTO ANNUALE CORRENTE DELLA PENSIONE E L'AMMONTARE DEL REDDITO PERSONALE DEL TITOLARE • SE CHI PERCEPISCE LA PENSIONE SOCIALE È CONIUGATO E IL REDDITO COMPLESSIVO DEI CONIUGI NON SUPERA 9.642,16 EURO ANNUI, LA PENSIONE VIENE EROGATA IN MISURA INTERA. SE IL REDDITO COMPLESSIVO DEI CONIUGI SUPERA 13.584,41 EURO L’ANNO, LA PENSIONE SOCIALE NON SPETTA, MENTRE SE L'AMMONTARE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI CONIUGI È COMPRESO TRA 9.642,16 E 13.584,41 EURO, L'IMPORTO VIENE RIDOTTO ED È PARI ALLA DIFFERENZA TRA 13.584,41 EURO E L'AMMONTARE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI CONIUGI. • SE IL RICHIEDENTE HA REDDITI PROPRI SUPERIORI AL LIMITE INDIVIDUALE, LA PENSIONE SOCIALE NON SPETTA ANCHE SE, SOMMANDO IL REDDITO PERSONALE CON QUELLO DEL CONIUGE, IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA I LIMITI DI REDDITO STABILITI DALLA LEGGE PER I CITTADINI CONIUGATI • LE MAGGIORAZIONI • - se sussistono i requisiti di età e di reddito, si ha a maggiorazione a 580,00 € • - per i pensionati tra i 65 e i 70 anni è prevista una maggiorazione che è al massimo di 82,64€, in presenza di determinate condizioni di reddito
L’ASSEGNO SOCIALE • L’ASSEGNO SOCIALE • SOSTITUISCE LA PENSIONE SOCIALE DAL 1.1.1996 • requisiti: • cittadinanza italiana o possesso della Carta di soggiorno • età di 65 anni • residenza nel territorio italiano (o comunitario) • Ininterrotta per almeno10 anni (l.133/08) • PER L'ANNO 2009, L'IMPORTO MENSILE DELL'ASSEGNO È DI 409,05EURO. • I LIMITI DI REDDITO SONO DI 5142,67) EURO SE IL RICHIEDENTE NON È CONIUGATO E DI 10285,34 EURO ANNUI SE IL RICHIEDENTE È CONIUGATO. • E’ DOVUTO IN MISURA INTERA PER CHI NON HA ALCUN REDDITO • E’ DOVUTO IN MISURA RIDOTTA PER CHI HA UN REDDITO INFERIORE AI LIMITI • NON E’ DOVUTO PER CHI HA UN REDDITO SUPERIORE AI LIMITI • SPETTA ANCHE NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE ABBIA UN REDDITO PERSONALE DI IMPORTO SUPERIORE AL LIMITE INDIVIDUALE, PURCHÉ IL REDDITO COMPLESSIVO CUMULATO CON IL CONIUGE SIA INFERIORE AL RELATIVO LIMITE DI LEGGE
CUMULO PENSIONE E REDDITO • LA MATERIA E’ STATA REGOLAMENTATA PREVALENTEMENTE SOTTO LA SPINTA DELLE ESIGENZE ECONOMICHE PER CUI E’ ESTREMAMENTE FRAMMENTARIA • LA CORTE COSTITUZIONALE HA DA TEMPO AFFERMATO IL PRINCIPIO PER CUI IL TRATTAMENTO MINIMO E’ INTEGRALMENTE CUMULABILE. POI SI APPLICAVA LA REGOLA DELLA CUMULABILITA’ PARZIALE: TRATTENUTA DEL 50% DELLA QUOTA ECCEDENTE IL MINIMO FINO A CONCORRENZA CON LA QUOTA DI RETRIBUZIONE • DAL 1° GENNAIO 2001 LE PENSIONI DI VECCHIAIA LIQUIDATE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI SONO COMPLETAMENTE CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E DA LAVORO DIPENDENTE • LA PENSIONE DI ANZIANITA’ in origine era totalmente cumulabile con redditi da lavoro autonomo e totalmente incumulabile con redditi da lavoro subordinato • DAL 1994 SI E’ INTRODOTTO IL CUMULO PARZIALE ANCHE CON IL LAVORO AUTONOMO: • DAL 2001 sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi • DAL 2009 NON C’È DIVIETO DI CUMULO PER CHI HA RAGGIUNTOL’Età PENSIONABILE
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE • LA RIDUZIONE DEL RUOLO PUBBLICO NELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SI ACCOMPAGNA ALLO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE. • LA REGOLAMENTAZIONE E’ CONTENUTA NEL D. LGS. 252/05 a riforma del precedente 124/93 • CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: • OPERA CON IL SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE ASSUME COSì ANCHE FUNZIONE ECONOMICA RILEVANTE • sul piano finanziario • riducendo le aliquote contributive • ISTITUZIONE E ADESIONE VOLONTARIA • ha il vantaggio di consentire ai lavoratori stessi di selezionare i bisogni ritenuti rilevanti • IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ • DESTINATARI: POTENZIALMENTE TUTTI I LAVORATORI • FINANZIAMENTO: GRAVA SU LAVORATORI E DATORI DI LAVORO
Segue: la previdenza complementare • PONE RILEVANTI PROBLEMI: • STENTA A DECOLLARE • COMPORTA RISORSE AGGIUNTIVE E QUINDI INTERESSA SOLO I LAVORATORI Più FORTI • CI SONO QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA’ • ex art. 38, c.2 e c. 5 • ex art. 117 • DATI DALLA RILEVANZA FINANZIARIA DEI FONDI • E DALLA CORRISPONDENTE ESIGENZA DI TUTELA DEI LAVORATORI