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SPESA PER PENSIONI IN PERCENTUALE DEL PIL

SPESA PER PENSIONI IN PERCENTUALE DEL PIL. 1960 >>>>>> 8,7 % 1965 >>>>>>>> 10,7 % 1975 >>>>>>>>>>>> 12,9 % 1985 >>>>>>>>>>>>>>>> 14,4 % 1990 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 14,9 % 1992 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16,1 %. SVILUPPO DEMOGRAFICO.

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SPESA PER PENSIONI IN PERCENTUALE DEL PIL

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Presentation Transcript


  1. SPESA PER PENSIONI IN PERCENTUALE DEL PIL • 1960 >>>>>> 8,7% • 1965 >>>>>>>>10,7% • 1975 >>>>>>>>>>>> 12,9 % • 1985 >>>>>>>>>>>>>>>> 14,4 % • 1990 >>>>>>>>>>>>>>>>>>14,9 % • 1992 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>16,1%

  2. SVILUPPO DEMOGRAFICO • ANNO>65 ANNI15-65 ANNI1901 6,48% 61,23% • 1931 7,33% 65,13% • 1961 9,60% 67,57% • 199114,65% 68,87% • 2011 20,40% 66,83% • 2021 23,55% 65,69% • 2031 28,70% 61,18% • 2035 31,28 % 58,72%

  3. 1992: • 1°DECRETO-LEGGE 384 • > BLOCCO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 1993 • > INTRODUZIONE “FINESTRE” PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’ • PRIVATI: 1° GIU. E 1° NOV. PUBBLICI: 1° SETTEMBRE • SOSPENSIONE SCALA MOBILE

  4. 1992: • 2°DECRETO LEGISLATIVO 503 • >AUMENTO ETA’E ANZIANITA’ CONTRIBUTIVAPER LA PENSIONE DI VECCHIAIA • >OMOGENEIZZAZIONE REQUISITOCONTRIBUTIVO PUBBL/PRIVATIPER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ • >AUMENTO PERIODODI RIFERIMENTO PER LARETRIBUZIONE PENSIONABILE

  5. La spesa sociale in Europa 1994

  6. 1994PRIMO GOVERNO BERLUSCONI DdL FINANZIARIA 1995: DELEGA IN BIANCO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OPPOSIZIONE DEL SINDACATO: DOPO LA GRANDE MANIFESTAZIONE IN ROMA ACCORDO CON IL GOVERNO E STRALCIO DELLA DELEGA DAL DdL 1995: CONCRETIZZATA LA RIFORMA CON IL NUOVO GOVERNO - DINI

  7. ULTERIORI RIFORME:1995 – LEGGE N. 3351997 – LEGGE 449 (ART. 59) Introdotto il sistema di calcolo contributivo: - importo pensione rapportato alla contribuzione e all’età - età pensione di vecchiaia tra 57 e 65 anni Nel regime retributivo: - unificato a 35 anni il requisito minimo per la pensione di anzianità

  8. REGIME RETRIBUTIVO PENSIONE DIVECCHIAIA (art. 1 e 2 DLgs 503) ETÀ Uomini 65 anni Donne 60 anni ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA Anni 20 con eccezioni Eccezioni: restano i limiti maggiori mentre sono sufficienti 15 anni • Per chi li aveva maturati entro il 31 dicembre 1992 • Per chi, alla data del 31.12.1992, era stato autorizzatoalla prosecuzione volontaria • Per chi può far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa con almeno 10 anni non completi di 52 sett.

  9. REGIME RETRIBUTIVO PENSIONE DIANZIANITÀ (art. 59, commi 6 e 7, L. 449) GENERALITÀ LAVORATORI Età: 57 anni Anzianità contributiva: 35 anni 35 e 56 MAGGIORE ANZIANITÀ OPERAI E PRECOCI 2003 37 2003 35 e 55 2004-2005 38 2004 e 2005 2006-2007 39 2006 35 e 57 2008 40

  10. REGIME CONTRIBUTIVO(art. 1, comma 19, 20 e 7, legge n. 335/1995) PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE ANTICIPATADI VECCHIAIA PENSIONE DI ANZIANITÀ UNICA PRESTAZIONE “PENSIONE DI VECCHIAIA” ETÀ: TRA 57 E 65 ANNI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ALMENO CINQUE ANNI OPPURE 40 ANNI MA ..…(comma 7) Importo non inferiore a quello dell’assegno sociale maggiorato del 20%(se prima del 65° anno)

  11. ASSEGNO DI INVALIDITÀ(escluso i dipendenti pubblici)PENSIONE DI INABILITÀ Si considera INVALIDO l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo(art. 1 legge n. 222/1984) Si considera INABILE l’assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa(art. 2 legge n. 222/1984)

  12. ASSEGNO DI INVALIDITÀPENSIONE DI INABILITÀ ETÀ Non influente ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA Almeno cinque anni di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda Se l’invalidità dipende da cause connesse con l’attività lavorativa si prescinde dal requisito contributivo

  13. La “gobba” di Tremonti la guerra 2 punti ilboom

  14. La legge delega AS 2058in Parlamento dal 2001 • delega al Governo (art. 1) per: • liberalizzare età pensionabile • eliminare divieto di cumulo • sostenere e favorire lo sviluppo della previdenza complementare • rivedere totalizzazione • certificazione del diritto a pensione(art. 1 bis) • nuovi requisiti anzianità e contributivo (art. 1 ter) • incentivi al posticipo del pensionamento (art. 1 quater)

  15. La legge delega AS 2058segue • riduzione del costo del lavoro (art. 2) • associati in partecipazione (art. 3: vedi anche l’art. 43 DL 269) • casellario centrale posizioni previdenziali (art. 4) • riordino Enti di previdenza pubblica obbligatoria (art. 5) • Enti di previdenza privatizzati (art. 6) • procedure (art. 7) • Testo unico delle pensioni (art. 8)

  16. La legge delega AS 2058segue • sostenere e favorire lo sviluppo della previdenza complementare • trasferimento obbligatorio dei futuri accantonamenti TFR • equiparazione fondi aperti – fondi negoziali • riduzione dell’aliquota contributiva generale (fino a 5 punti: da 32,7 a 27,7%) è qui la sostanza politica dell’intera manovra Pensioni di anzianità Regime contributivo

  17. la pensione complementare • Obbligo devoluzione TFR • Conseguenze: • nessuna libertà di scelta • Alternativa: • silenzio - assenso

  18. la decontribuzione • Dal 32,7% al 27,7% • Conseguenze: • un “buco” di € 7,2 miliardi (nel 2012) • in un sistema a ripartizione, soffrono anche le pensioni in pagamento • Alternativa: • abolire aliquota CUAF

  19. il cumulo pensione - lavoro • Abolizione di qualsiasi divieto di cumulo • Conseguenze: • annullamento efficacia incentivi • riduzione indebita costo del lavoro imprese • Alternativa: • utilizzo cumulo come incentivo

  20. i nuovi requisiti dal 2008 • per l’anzianità: esclusivamente 40 anni di contributi • per il regime contributivo: 60 o 65 anni di età • Conseguenze: • scompare ogni flessibilità nel pensionamento • si distrugge la riforma Dini • nessuna salvaguardia operai e precoci • nessuna gradualità • Alternative: ritiro del provvedimento

  21. Oggi si va in pensione a…..

  22. Oggi si va in pensione a…..

  23. Oggi si va in pensione a…..

  24. dal 2008, invece…..

  25. dal 2008, invece…..

  26. dal 2008, invece…..

  27. l’incentivo

  28. l’incentivo

  29. l’incentivo

  30. l’incentivo

  31. l’incentivo

  32. l’incentivo

  33. l’incentivo • Trasferimento in busta paga della quota contributiva e congelamento della pensione • Conseguenze: • perdita sulla pensione futura • violazione obbligo contributivo • Alternativa: • maggiorazione del rendimento Sotto i tre anni di rinvio l’incentivo è sempre un danno (specie a basse retribuz.)

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