1 / 13

R appresentante T erritoriale dei L avoratori per la S icurezza

R appresentante T erritoriale dei L avoratori per la S icurezza. R T L S.

tab
Download Presentation

R appresentante T erritoriale dei L avoratori per la S icurezza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza

  2. R T L S Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza nasce con l’Accordo Interconfederale Nazionale del 3 settembre 1996 per l’attuazione del D.Lgs. 626/94 in tutte le imprese aderenti alle Confederazioni artigiane ad esclusione di quelle del settore edilizia.

  3. CO BI S Per l’attuazione delle iniziative in materia di salute e sicurezza per i lavoratori e per le imprese dell’artigianato del Veneto viene costituito il Comitato Bilaterale regionale per la Sicurezza che utilizza le strutture e gli specifici fondi di EBAV.

  4. Commissione provinciale A livello provinciale vengono di riflesso costituite le Commissioni Paritetiche Provinciali composte da tre membri designate dalle OO.SS.LL e tre designati dalle OO.AA. Compito della commissione è favorire l’attività del COBIS sul territorio di competenza, elaborare iniziative di informazione e formazione ed è altresì il luogo di risoluzione per eventuali controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza.

  5. Sportelli Territoriali per la Sicurezza Presso le OO.AA sono attivati sportelli per la gestione delle informazioni, consultazione e accesso dei RTLS, solo per le imprese che conferiscono specifico mandato all’organizzazione promotrice dello sportello.

  6. Sportelli Territoriali per la Sicurezza • Contemporaneamente al conferimento del mandato l’azienda depositerà copia: • del documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (aziende con meno di 11 addetti); • della nomina del RSPP; • dell’elenco dei nominativi degli incaricati alla gestione delle emergenze, corredato degli attestati di frequenza all’attività formativa obbligatoria; • della nomina del medico competente dove previsto.

  7. Sportelli Territoriali per la Sicurezza

  8. Art al Lavoro Sicuri Le OO.SS.LL regionali del Veneto hanno costituito tre Associazioni, per la CGIL è appunto Art al Lavoro Sicuri, che procederanno all’assunzione dei RTLS e ad agire come strutture di supporto degli stessi.

  9. Operatività R T L S • Il Rappresentante Territoriale può intervenire: • su richiesta della stessa impresa; • chiedendo di accedere all’impresa; • attivando la procedura di urgenza. • In caso di negazione da parte dell’impresa dell’accesso del RTLS in azienda, lo stesso segnalerà l’inadempimento alla commissione paritetica provinciale.

  10. Aziende che conferiscono mandato ad uno sportello • Comunicano al RTLS la richiesta di procedere alla consultazione della documentazione depositata presso lo sportello (Mod. 1). Entro 10 gg. il RTLS deve prendere visione della documentazione; • Il RTLS che intende accedere a un’azienda deve darne comunicazione almeno 10 gg. lavorativi prima della data ipotizzata per la visita, all’azienda (Mod. 5) e agli sportelli, segnalando all’impresa la possibilità di essere assistita dall’Associazione Artigiana; • Se sussistono fondati motivi di urgenza, questi vanno segnalati all’azienda e allo sportello (Mod. 6) e i tempi si riducono a 3 gg. Il RTLS non può trattenere copia della documentazione e al termine della visita assieme al titolare/rappresentante legale redige il verbale di visita (Mod. 7).

  11. Aziende che non conferiscono mandato ad uno sportello • Comunicano al RTLS la richiesta di procedere alla consultazione della documentazione (Mod. 8). Entro 10 gg. il RTLS deve prendere visione della documentazione presso la sede dell’impresa; • Il RTLS che intende accedere a un’azienda di propria iniziativa o su richiesta della stessa, deve darne comunicazione almeno 10 gg. lavorativi prima della data ipotizzata per la visita, all’azienda (Mod. 9), segnalando all’impresa la possibilità di essere assistita dall’Associazione Artigiana e di conferire mandato ad uno degli sportelli attivati; • Se sussistono fondati motivi di urgenza, questi vanno segnalati all’azienda (Mod. 10) e i tempi si riducono a 3 gg. Il RTLS non può trattenere copia della documentazione e al termine della visita assieme al titolare/rappresentante legale redige il verbale di visita (Mod. 7). In caso di negazione dell’accesso il RTLS segnalerà il fatto alla commissione provinciale (Mod. 14)

  12. Aziende che non adottano l’accordo interconfederale regionale 31-10-2003 • Il RTLS che intende accedere a un’azienda che non adotta l’accordo deve darne comunicazione alla stessa almeno 10 gg. lavorativi prima della data ipotizzata per la visita, (Mod. 12), segnalando all’impresa la possibilità di essere assistita dall’Associazione Artigiana, • Se sussistono fondati motivi di urgenza, questi vanno segnalati all’azienda (Mod. 13) e i tempi si riducono a 3 gg. In entrambi i casi copia della richiesta di accesso dovrà essere inoltrata dal RTLS alla sede della commissione provinciale. Il RTLS non può trattenere copia della documentazione e al termine della visita assieme al titolare/rappresentante legale redige il verbale di visita (Mod. 7). In caso di negazione dell’accesso il RTLS segnalerà il fatto alla commissione provinciale (Mod. 14)

More Related