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Le motivazioni della riforma Fischler. Allargamento e accordi euromediterranei allargamento: + 75 milioni di abitanti + 3,5 milioni di agricoltori difficoltà dei Peco ad inglobare l’attuale Pac Nuova direttrice di bilancio prospettive finanziarie fino al 2013
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Le motivazioni della riforma Fischler • Allargamento e accordi euromediterranei • allargamento: • + 75 milioni di abitanti • + 3,5 milioni di agricoltori • difficoltà dei Peco ad inglobare l’attuale Pac • Nuova direttrice di bilancio • prospettive finanziarie fino al 2013 • Globalizzazione e negoziato WTO • difficoltà a difendere la scatola gialla e scatola blu • difficoltà a giustificare le restituzioni all’esportazione • tutela delle denominazioni d’origine • Rilegittimare la PAC nei confronti della società • L’equilibrio tra opinione pubblica e Pac si è rotto • Nuove esigenze dell’Ue (politica di difesa, immigrazione, ricerca, ecc.)
Gli obiettivi della riforma • Definire chiare prospettive di politica agricola dopo l’allargamento e la nuova direttrice di bilancio • Migliorare la competitività dell’agricoltura europea • garantire una rete di sicurezza per proteggere gli agricoltori dalle fluttuazioni di mercato • orientare la produzione agricola al mercato • ridurre le forme di sostegno distorsive degli scambi e ridurre le esportazioni sovvenzionate • Accrescere la posizione negoziale dell’Ue in sede WTO • Promuovere un’agricoltura sostenibile • subordinata al rispetto di norme ambientali, in materia di benessere degli animali e di sicurezza alimentare • Garantire un sistema più equilibrato di aiuti e rafforzare il secondo pilastro della Pac • tramite la modulazione • tramite l’ampliamento degli strumenti a favore dello sviluppo rurale.
PREVISIONI FINANZIARIE 2004-2006 DELL'UE A 25(milioni di euro) 43%
Un obiettivo della nuova Pac.Sostenere il reddito e giustificare la spesa agricola Sostenere il reddito degli agricoltori Giustificare meglio la spesa destinata al settore agricolo Ottenere dagli agricoltori come contropartita: - qualità degli alimenti; - tutela dell’ambiente e del benessere degli animali; - salvaguardia dei paesaggi e del patrimonio culturale.
DATI DESCRIZIONE Importo di riferimento. Equivale alla media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, relativamente ai regimi di sostegno disaccoppiati. Numero di ettari = numero di titoli. Pari al numero medio triennale di ettari che hanno dato origine all’importo di riferimento più tutta la superficie foraggiera. Numero e valore dei titoli. Il numero dei titoli è uguale al numero di ettari; il valore dei titoli per ettaro è calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero di ettari. Il pagamento unico per azienda
La gestione del pagamento unico per azienda il calcolo del pagamento unico per azienda
Tipologie di titoli all’aiuto • Titoli storici • Standard o ordinari • Da ritiro (set aside) • Speciali (senza terra) • Titoli storici vincolati • art. 33, par. 2, Reg. Ce 1782/2003 (titoli storici con i vincoli di titoli da riserva). • Provenienti dalla riserva • art. 42, Reg. Ce 1782/2003
Titoli ordinari I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono caratterizzati da un “importo di riferimento” ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato VI del citato regolamento (seminativi, riso, zootecnia, foraggi essiccati); tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari (“superficie di riferimento”) ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie foraggera ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione.
Titoli di ritiro I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell’articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell’art. 54, par. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell’utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
Titoli speciali I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell’art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell’art. 47 (pagamenti premi zootecnici) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).
Titoli da riserva • I titoli da riserva possono essere utilizzati con gli stessi criteri dei titoli storici, con la sola eccezione che essi sono sottoposti a due vincoli: • non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni; • i titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio confluiscono immediatamente nella riserva nazionale. • I titoli da riserva sono gratuiti. • La riserva non assegna titoli di ritiro.
Titoli storici vincolati • I titoli storici vincolati sono quelli calcolati con media ponderata diversa dalla media triennale. Essi interessano gli agricoltori che hanno iniziato l’attività durante il periodo di riferimento: per esempio che hanno iniziato l’attività agricola nel 2001 o nel 2002 ed hanno chiesto che l’importo di riferimento si calcoli sulla media biennale o annuale. • A questi agricoltori verranno assegnati titoli storici, ma essi sono sottoposti ai vincoli dei titoli da riservaovvero: • non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni; • i titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio confluiscono immediatamente nella riserva nazionale.
Le decisioni del Governo italiano sulle opzioni della PAC (1)
Le decisioni del Governo italiano sulle opzioni della PAC (2)
BENEFICIARI NOTE 1) agricoltori che hanno fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento I regimi di sostegno che rientrano nel nuovo regime di pagamento unico sono: seminativi, patate da fecola, leguminose da granella (lenticchie, ceci, vecce), riso, sementi (*), foraggi essiccati, carni bovine, carni ovi-caprine, latte (**) 2) agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria Nel caso in cui l’agricoltore che concede l’eredità abbia fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento 3) agricoltori che hanno ricevuto un titolo dalla riserva nazionale Per ricevere un titolo dalla riserva nazionale occorre rientrare nei criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Beneficiari
La gestione dei nuovi titoli utilizzazione dei titoli
I titoli all’aiuto inutilizzati rientrano nella riserva nazionale, quando: titoli non utilizzati per un periodo di 3 anni (Art 45 Paragrafo 1) titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio dalla loro attribuzione da parte della riserva nazionale (non sono trasferibili per 5 anni) (Art 42 Paragrafo 8) titoli all’aiuto inutilizzati
I titoli speciali (art. 47-49, Reg. Ce 1782/2003) • I titoli speciali si attivano quando: • gli agricoltori che hanno percepito pagamenti zootecnici (zootecnia bovina, ovi-caprina e latte) non possiedono ettari durante il periodo di riferimento; • oppure il titolo per ettaro supera 5.000 euro/ha. • Calcolo dei titoli speciali: • importo di riferimento: media triennale dei pagamenti ricevuti dall’agricoltore (ricalcolata secondo l’Allegato VII del reg. Ce 1782/2003); • numero dei titoli: per ogni 5.000 euro dell’importo di riferimento; • valore dei titoli: 5.000 euro o frazione.
Uno Stato membro può decidere che i titoli possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione (art. 46, par. 1, Reg. Ce 1782/2003). Lo Stato membro definisce la regione entro l’11 ottobre di ogni anno (art. 26, par. 2, Reg. Ce 795/2004). Gli agricoltori non possono trasferire o utilizzare i propri titoli fuori di tale regione. Il Mipaf non ha introdotto limitazioni geografiche all’utilizzazione dei titoli. Il battesimo dei titoli potrà avvenire solo nell’anno in cui sono state individuate le restrizioni all’utilizzazione. Limitazioni geografiche all’utilizzazione
Condizionalità (art. 3-9, Reg. Ce 1782/2003): i contenuti generali Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti debbano rispettare: • alcuni “criteri di gestione obbligatori” (CGO), definiti a livello comune, di cui all’Allegato III, Reg. Ce 1782/2003; • “mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA), di cui all’Allegato III, Reg. Ce 1782/2003. Si applica a partire dalle domande di pagamento presentate in relazione all’anno civile 2005 (indipendentemente dall’avvio del disaccoppiamento).
Criteri di Gestione Obbligatori(CGO) I criteri di gestione obbligatori” sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi: • -sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; • -ambiente; • -benessere degli animali. Entreranno in vigore gradualmente: • 8 nel 2005, • 7 nel 2006, • 3 nel 2007.
CGO: controlli e sanzioni L’inosservanza delle norme imposte – sia per un’azione contraria, che per un’omissione dell’agricoltore beneficiario – comporta la perdita del titolo al pagamento pieno dell’aiuto spettante. Le penalizzazioni possono essere adottate solo se l’inottemperanza riguarda una delle attività agricole presenti in azienda o una qualsiasi superficie aziendale. L’applicazione della condizionalità investe l’intera attività e struttura aziendale. Ciò è testimoniato anche dall’inclusione tra l’elenco delle 18 norme dell’Allegato III di disposizioni relative al comparto suinicolo, in relazione al quale non sussistono pagamenti diretti. La riduzione dell’aiuto, fino al suo completo annullamento, tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell’infrazione commessa (art. 7). In sostanza, la riduzione varia: • entro il 5% per le negligenze (maggiorata fino al 15% in caso recidiva); • dal 20% al 100% per le infrazioni dolose. Il regolamento applicativo indica come regola generale una riduzione del 3%. In caso di recidiva (ripetizione della medesima infrazione nell’arco di tre anni consecutivi) la riduzione stabilita dovrà essere moltiplicata per tre, fino al massimo del 15%. Inoltre, un’infrazione commessa oltre i tre anni viene ritenuta dolosa.