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Servizio Tirocini. Aggiornamento di maggio 2014. contenuti. Legge Regionale n°7 del 2013 Deroghe 1471/2013 e 1472/2013 alla LR n°7 Deroga 2024/2013 Deroga 379/2014. Novità introdotte. Esistono tre tipi di tirocinio
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Servizio Tirocini Aggiornamento di maggio 2014
contenuti • Legge Regionale n°7 del 2013 • Deroghe 1471/2013 e 1472/2013 alla LR n°7 • Deroga 2024/2013 • Deroga 379/2014
Novità introdotte • Esistono tre tipi di tirocinio • I tirocini hanno una durata massima che va dai 6 ai 24 mesi a seconda della tipologia di tirocinio. • Il tirocinio NON è replicabile, tranne per i soggetti con disabilità e con svantaggio (Organismo Tecnico di Valutazione) • È prevista un’indennità per i tirocinanti
1. Le tipologie di tirocinio - 1 • TIPO A – formativi e di orientamento: per persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi. • TIPO B – inserimento e reinserimento: per disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.
1. Le tipologie di tirocinio - 2 • TIPOC - di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento lavorativo e/o sociale in favore di persone con disabilità (ai sensi della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (ai sensi della legge n. 381/91) nonché richiedentiasilo e titolaridiprotezioneinternazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezionesociale (ai sensi della art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
2. Durata del tirocinio - 1 • La durata massima dei Tirocini di tipo C è di 12 mesi (24 per i disabili), rinnovabile una volta attraverso il parere dell’Organismo Tecnico di Valutazione (due volte per i disabili psichici o con disabilità > al 79%, la prima senza parere dell’Organismo Tecnico di Valutazione). • Nel caso di soggetti con disabilità la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi, e sono inoltre previste condizioni di maggior favore per la durata e la ripetibilità del periodo per soggetti con disabilità, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale
2. Durata del tirocinio - 2 • Il tirocinante ha diritto ad un sospensione in caso di malattia, maternità, infortunio che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. La sospensione non concorre al calcolo della duratacomplessiva del tirocinio
4. Indennità di partecipazione • È commisurata all’effettivapartecipazione al tirocinio • Per i tirocini tipo C varia a seconda del monte ore settimanale: • Fino a 10 ore: indennità pari a 0 • Da 11 a 20 ore: indennità pari a 200€ • Da 21 a 40 ore: indennità pari a 450€ • Al tirocinante possono spettare rimborsi per pasti e trasporti pubblici
Organismo Tecnico di Valutazione • Ha competenza territoriale • Interviene su ripetibilità e indennità Per i soggetti svantaggiati può decidere per un rinnovo
Chi può promuovere i tirocini • Enti di formazione, Istituzioni scolastiche statali e paritarie • Università statali e non, Istituti di alta formazione • Centri per l’Impiego • Soggetti provati accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l’impiego • Associazioni e Enti autorizzati dalla Regione • Soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di all’intermediazione (Agenzie per il Lavoro o Agenzie Interinali) I tirocini per persone che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale possono essere attivati anche da: • cooperative sociali • comunità terapeutiche • ASP • Comuni • ASL
Finanziamento pubblico • Regione, Province, Comuni, Pubbliche Amministrazioni possono finanziare (o contribuire a finanziare) tirocini di tipo C per favorire l’inclusione sociale, a seguito di positiva valutazione dell’Organismo Tecnico di Valutazione
Chi può ospitare tirocini - 1 • Datori di lavoro pubblici o privati che: • Non abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi, eccetto quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo • Non abbiano fruito di ammortizzatorisociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio • Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio per il medesimo tirocinante A meno di diversa decisione dell’Organismo Tecnico di Valutazione per i tirocini C
Chi può ospitare tirocini - 2 • I soggetti ospitanti devono: • Essere in regola con la normativa su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro • Essere in regola con gli obblighi della L.68/99 • Non devono fruire di CIGper attività equivalenti a quella del tirocinio
Tutor Organizzativo Doveri: • Monitorare l’andamento del tirocinio • Redigerel’attestazionefinale, sulla base di elementi forniti dal SO
Mancato rispetto degli obblighi • Divieto di attivare ulteriori tirocini, sia per il SP che per il SO, per i successivi 12 mesi • Immediata interruzione di eventuali altri tirocini attivati da entrambi i soggetti
Sanzioni pecuniarie • Fino a 1.250 € per mancata comunicazione al SARE • Fino a 6.000 € per mancata indennità • Trasformazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato per eventuali altre non conformità alla LR e alla legislazione nazionale
Deroga 1471/2013 • L’indennità del tirocinio è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione al tirocinio
Deroga 1472/2013 • Sono esclusi dai limiti (art.26bis, comma 4), i tirocini a favore di disabili, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale • Per le persone svantaggiate il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con un progetto formativo identico o simile, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo Tecnico di Valutazione • Stabilisce, per i tirocini di tipo C, il variare dell’indennità mensile a seconda del monte ore settimanale • Per i tirocini di tipo C l’indennità può essere sostituita da contribuiti e/o finanziamenti da Regioni, Province, Comuni, PA in forma singola o associata
Deroga 2024/2013 • Anche i soggetti privati possono riconoscere contributi (per l’indennità mensile) a beneficio dei tirocinanti di tipo C
Deroga 379/2014 Per fasce di utenza dei Servizi Sociali e Sociosanitari e delle Amministrazioni dei Servizi per l’Impiego caratterizzate da vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro: • Possibilità per PA (Servizi Sociali, Sociosanitari, Servizi per l’Impiego), soggetti pubblici e privati di riconoscere contributi per l’erogazione dell’indennità di partecipazione
Deroga 379/2014 • Fragilità: • Situazione dinamica • Multifattoriale (variabili sociali e individuali) • Può essere ridotta o estinta con politiche attive di partecipazione al lavoro • Viene valutata dall’Organismo Tecnico di Valutazione