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NORME DISCIPLINARI. DOVERI PROCEDIMENTO – SANZIONI PROVVEDIMENTI CAUTELARI. DOVERI. PRINCIPI GENERALI: IMPEGNO – RESPONSABILITA’ BUON ANDAMENTO IMPARZIALITA’ PRIORITA’ INTERESSE PUBBLICO Comportamento in favore dell’utenza rapporto fiducia e collaborazione con il cittadino.
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NORME DISCIPLINARI DOVERI PROCEDIMENTO – SANZIONI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
DOVERI • PRINCIPI GENERALI: • IMPEGNO – RESPONSABILITA’ • BUON ANDAMENTO • IMPARZIALITA’ • PRIORITA’ INTERESSE PUBBLICO • Comportamento in favore dell’utenza rapporto fiducia e collaborazione con il cittadino
Doveri specifici • Diligenza e collaborazione nell’osservanza disposizioni per esecuzione lavoro (obbedienza) • Segretezza ex lege 241/90 • Utilizzazione informazioni ad uso esclusivo amministrazione • Informare cittadino e semplificare rapporti con utenza secondo leggi 241/90 e 15/68 • Rispetto orario lavoro formalità rilevazione divieto assenza arbitraria
Doveri specifici • Comportamento interpersonale corretto e non lesivo dignità persone • Comportamento osservante esclusività rapporto e riposo psico fisico • Obbedienza nei limiti dell’illecito penale: • Rimostranza ed ordine scritto • Vigilanza personale dipendente • Cura dei beni strumentali e loro utilizzazione per attività di servizio • Regalie modico valore non collegabili ad attività di servizio
Doveri specifici • Osservanza norme accesso locali con divieto di consentire ingresso a non autorizzati • Comunicazione residenza e dimora temporanea • Tempestiva comunicazione assenza per malattia • Astensione nelle decisioni che riguardano interessi propri o della famiglia
PROCEDIMENTO • ART.55 D.L.gs 165/2001: • Ufficio competente per i procedimenti disciplinari secondo ordinamento di ciascuna amministrazione; • Compiti dell’U.P.D. sono: • Contestazione addebito su segnalazione capo struttura in cui opera il dipendente, • Istruizione del procedimento disciplinare • Applicazione della sanzione superiore a censura • Garanzie dipendente: • Tempestiva contestazione scritta dell’addebito; • Audizione a difesa con difesa tecnica o sindacale: • Gg.15 termine per la difesa con possibilità di applicare la sanzione nei successivi 15 gg. • Patteggiamento con rinuncia all’impugnazione
Statuto lavoratoriart.7 legge 300/70 • Co.1 – affissione delle norme disciplinari: infrazioni sanzioni procedure • Termine dilatorio tra contestazione e sanzione non inferiore a gg.5 • Cessazione effetti sanzioni dopo due anni dalla loro applicazione
Sequenza procedimentale • Segnalazione capo strutturaentro 10 gg. • Istruzione: ufficio procedimenti disciplinari • Contestazione: forma scritta entro 20gg dalla segnalazione contenuto: fatto, infrazione alle norme disciplinari specificamente citate • Acquisizione documenti e prove testimoniali • Audizione del dipendente con assistenza tecnico legale o sindacale • Comunicazione del non luogo a procedere • Sanzione nei 15 gg. Successivi all’audizione o alla scadenza del termine di convocazione • Patteggiamento con rinuncia impugnazione • Conciliazione con sospensione del provvedimento • Impugnazione con sospensione del provvedimento
Termini • 120 gg estinzione del procedimento dalla contestazione • 10 gg segnalazione capo struttura at ufficio per il procedimento disciplinare • 20gg. Per contestazione decorre dalla conoscenza del fatto da parte U.P.D. • 5 gg tra contestazione e audizione • 15 gg. dalla convocazione senza difesa per escludere l’obbligo dell’audizione • 15 gg per applicare sanzione a decorrere da audizione o da termine di cui sopra
Fattispecie sanzionatorie Rimprovero verbale Rimprovero scritto Multa importo non superiore a 4 ore di retribuzione Sospensione = no lavoro – no retribuzione – max 10gg Sospensione = no lavoro – no retribuzione – da 11gg a mesi 6 Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso
Da rimprovero verbale a multaart, 24 co.4 • Condotta non corretta verso superiori altri dipendenti - utenti – pubblico • Inosservanza disposizioni di servizio anche per assenze e orario di lavoro • Negligenza sia nell’esecuzione della prestazione, sia nella cura dei beni strumentali • Inosservanza obblighi prevenzione infortuni sicurezza lavoro senza danno o disservizio • Rifiuto visite personali di controllo per tutela patrimonio con salvaguardia dignità e riservatezza • Insufficiente rendimento nell’assolvimento compiti assegnati e carichi lavoro • Violazione doveri di comportamento diversi da precedenti ipotesi
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione max 10 gg art 24 co.5 • Recidiva illeciti di cui al comma 4 punite con max pena • Particolare gravità nelle fattispecie del comma 4 • Assenza ingiustificata fino a 10 gg. E arbitrario abbandono posto di lavoro. La sanzione è graduata in relazione alla durata assenza, dalla gravità del disservizio, dai danni causati • Ritardo non superiore gg.10 nel trasferimento di sede senza giustificazione • Attività che ritardino il recupero psico fisico in stato di malattia o infortunio
Segue art. 24 comma 5 • Testimonianza falsa o reticente o rifiuto in procedimento disciplinare • Comportamenti minacciosi ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti dipendenti – utenti e terzi • Liti con vie di fatto nell’ambiente di lavoro • Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione • Comportamenti lesivi dignità persona e molestie sessuali • Violazione doveri comportamento diversi da precedenti ipotesi che abbiano causato grave danno all’amm.ne, agli utenti, a terzi
Licenziamento con preavvisoart. 24 comma 6 • Recidiva in violazione comma5: • Plurima tre volte nell’anno • Biennale con sanzione max 10gg sospensione • Omessa denuncia di custode, controllore o addetto vigilanza per uso illecito manomissione distrazione o sottrazione somme o beni dell’amm.ne • Rifiuto trasferimento d’ufficio • Assenza arbitraria per più di 10 gg. consecutivi lavorativi • Persistente insufficiente rendimento e grave incapacità professionale • Condanna per delitto di specifica gravità rispetto prosecuzione rapporto di lavoro anche se non commesso in servizio • Violazione doveri diversi da precedenti ipotesi tale da non consentire rapporto lavoro
Licenziamento senza preavvisoart. 24 comma 7 • Recidiva in episodi con vie di fatto nei luoghi di lavoro • Impiego di mezzi fraudolenti e falsi per accesso nel posto di lavoro • condanna per delitti gravi - leggi 55/90 e 16/92 art 15 co.1- lett. a)b)c)d) e) ed f) • Condanna per delitti con interdizione perpetua pubblici uffici • Violazione intenzionale doveri incompatibile con rapporto di lavoro
Sospensione cautelare dal servizio In pendenza del procedimento penale In pendenza di procedimento disciplinare
In pendenza di procedimento penale • A1 nei casi di restrizione della libertà personale: • Sospensione dal servizio senza diritto alla retribuzione • Durata periodo di restrizione della libertà • A2 rinvio a giudizio per fatti riguardanti rapporto di lavoro che comportano licenziamento • Durata sentenza definitiva di condanna o provvedimento favorevole all’imputato • Durata massima : 5 anni revoca automatica del cautelare con riammissione in servizio • Trattamento economico 50% della retribuzione fissa mensile + ass. familiari. Conguaglio o ricostruzione se assolto
Sospensione in proc. disciplinare • Presupposto: esigenza cautelare in accertamento riguardante almeno fatti punibili con sospensione dal servizio e dalla retribuzione • Allontanamento dal lavoro per un periodo non superiore a 30gg. Conservazione della retribuzione • L’allontanamento cautelare è computato nella sanzione e per la parte eccedente rileva nel computo dell’anzianità di servizio
Connessione con procedimento penale • Sospensione in attesa di esito penale • Avvio del procedimento • Contestazione addebito • Sospensione • Riattivazione entro 180 gg. Da conoscenza sentenza definitiva • Conoscenza illecito a seguito di condanna penale: • Avvio procedimento • Contestazione addebito entro 20 gg da conoscenza sentenza condanna