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IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE NELL’UNIONE EUROPEA. La normativa. Il riconoscimento delle qualifiche è regolamentato dalla Direttiva 2005/36/CE entrata in vigore il 20 ottobre del 2007, che ha armonizzato tutte le direttive preesistenti in materia.
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La normativa Il riconoscimento delle qualifiche è regolamentato dalla Direttiva 2005/36/CE entrata in vigore il 20 ottobre del 2007, che ha armonizzato tutte le direttive preesistenti in materia
Nel primo caso si vuole garantire il diritto ad ogni cittadino europeo di prestare temporaneamente ed occasionalmente i propri servizi in uno Stato diverso dallo Stato membro di residenza Nel secondo caso invece si tratta di garantire libertà effettiva di stabilimento in altro Stato membro allo scopo di svolgere un’attività professionale LA DIRETTIVA FA UNA DISTINZIONE TRA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E LIBERTA’ DI INSEDIAMENTO
Il lavoratore ha il diritto di prestare servizio temporaneamente ed occasionalmente in un altro Stato membro senza l’obbligo di ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche Nel caso la sua professione non sia regolamentata può spostarsi liberamente in un altro Stato membro se ha esercitato la professione nello Stato di stabilimento per almeno 2 anni Libera prestazione dei servizi (1)
Libera prestazione dei servizi (2) • Il lavoratore è dispensato dai requisiti imposti ai professionisti dello Stato ospitante, quali iscrizione ad albo o ad un ente di previdenza sociale. Tale iscrizione può essere fatta temporaneamente, purché non ritardi o complichi la prestazione del servizio
Libera prestazione dei servizi (3) • il lavoratore che si sposta da uno Stato all’altro per la prestazione di servizi deve inviare allo Stato ospitante una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla propria professione e se necessario anche: - certificato di nazionalità, - attestato di abilitazione alla professione, - prova dei titoli, - prove dell’esercizio effettivo della professione
Libera prestazione dei servizi (4) • lo Stato ospitante può chiedere, qualora ritenga che ci siano sostanziali differenze tra le qualifiche professionali, una prova attitudinale a carico del lavoratore
Libera prestazione dei servizi (5) • In caso di mancata reazione e/o comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato ospitante, decorsi 30 giorni, la prestazione di servizi può essere effettuata • Il lavoratore può utilizzare il titolo professionale dello Stato ospitante qualora siano verificati tutti i requisiti
Nel caso in cui un cittadino decida di stabilirsi in un altro Stato membro e di esercitare la propria professione, la Direttiva prevede 3 regimi di riconoscimento delle qualifiche
1. REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DIFORMAZIONE Si applica a tutti coloro che svolgono professioni non previste direttamente nella Direttiva e il cui esercizio nello Stato membro ospitante sia regolato da accesso
Regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione – Categorie (1) Il richiedente deve provare il possesso delle qualifiche rilasciate dallo Stato membro di provenienza e 2 anni di esperienza professionale. Le qualifiche professionali sono ripartite in 5 categorie: - attestato di competenza, che attesti la formazione elementare o secondaria, o qualsiasi altro titolo derivante da un’esperienza professionale di almeno 3 anni;
Regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione – Categorie (2) - un certificato di compimento di studi secondari generale, tecnico o professionale; - un diploma di insegnamento post-secondario della durata minima di 1 anno; - un diploma di insegnamento post-secondario della durata minima di 3 anni e massima di 4, presso un istituto superiore o universitario; - un diploma di insegnamento post-secondario della durata minima di 4 anni rilasciato da un istituto di insegnamento superiore o universitario.
Regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione (2) I titoli dello Stato membro di provenienza, per essere riconosciuti dallo Stato ospitante, devono essere stati rilasciati da un’autorità competente dello Stato membro e devono attestare la preparazione del titolare all’esercizio della professione
Regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione (3) In determinati casi lo Stato ospitante, se necessario, può esigere che il richiedente svolga, a sua scelta, un tirocinio di non oltre 3 anni o superi una prova attitudinale. In particolare: - se la formazione del richiedente è di 1 anno inferiore a quella richiesta; - se la formazione del richiedente ha per oggetto materie sostanzialmente differenti da quelle oggetto della professione nello Stato ospite; - se la professione nello Stato membro ospitante corrisponde a una o più attività professionali o non esiste nello Stato di origine del richiedente.
Regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione (4) Lo Stato ospitante, se l’esercizio della professione lo prevede, può chiedere anche la conoscenza del diritto nazionale da parte del richiedente
2. RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE (1) Lo Stato ospitante dovrà riconoscere come prova sufficiente l’aver svolto la professione in un qualsiasi altro Stato membro se nello Stato membro ospitante l’accesso a una professione è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali
Riconoscimento dell’esperienza professionale (2) In questi casi, per il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata in un altro Stato membro, sono presi in considerazione due criteri: la durata e la forma dell’esperienza. La Direttiva prevede al riguardo 3 lunghi elenchi di professioni il cui riconoscimento è regolamentato (es. settore edile, tessile, industriale, di taluni servizi ecc ecc)
3. RICONOSCIMENTO IN BASE AL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE Tutti gli Stati membri riconoscono automaticamente i titoli di formazione dell’area medica (medico di base, specialista, infermiere generico, dentista, veterinario, ostetrica), di farmacista e di architetto. I titoli che danno accesso a queste attività professionali e al loro esercizio, hanno gli stessi effetti su tutto il territorio dell’Unione europea
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI STABILIMENTO (1) I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro. Il riconoscimento della conoscenza della lingua avviene in un momento successivo
Disposizioni comuni in materia di stabilimento (2) Ogni Stato membro designa le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e a decidere dell’eventuale riconoscimento delle qualifiche
Disposizioni comuni in materia di stabilimento (3) Ogni Stato membro designa un ufficio ad hoc utile a fornire informazioni e assistenza ai cittadini per il riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali
La Direttiva 2005/36/CE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 206/2007 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07206dl.htm
Per approfondimenti • Scadplus:http://europa.eu/scadplus/leg/it/cha/c11065.htm • DG Mercato interno:http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm • CIMEA Centro per la mobilità e il riconoscimento dei titoli:http://www.cimea.it/