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I diritti locali tra Comuni e monarchie

I diritti locali tra Comuni e monarchie. Italia comunale: gli statuti. Straordinaria fioritura, espressione dell’autonomia conquistata nel corso del XII secolo Baluardo della libertà comunale, protetto da rigorosi canoni interpretativi Rinvio ai paragrafi sull’argomento di Comuni e Impero.

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I diritti locali tra Comuni e monarchie

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Presentation Transcript


  1. I diritti locali tra Comuni e monarchie

  2. Italia comunale: gli statuti • Straordinaria fioritura, espressione dell’autonomia conquistata nel corso del XII secolo • Baluardo della libertà comunale, protetto da rigorosi canoni interpretativi • Rinvio ai paragrafi sull’argomento di Comuni e Impero

  3. Gli statuti • Alberto da Gandino: Quaestiones statutorum • A verbis statuti non est recedendum • Difesa rigorosa del dettato statutario contro le interpretazioni ‘manipolatrici’ dei giuristi, che sostengono, dal loro canto, • L’interpretazione passiva della norma statutaria alla luce dei principi del diritto comune

  4. Il Regno di Sicilia e le consuetudini • 1130: nascita del Regno dopo la conquista normanna nel secolo precedente • Fioritura di consuetudini • Consuetudini di Bari redatte dai giudici Andrea e Sparano • Tavola di Amalfi: raccolta alluvionale di consuetudini riunite alluvionalmente tra il sec. XII ed il XIX, in uso fino al Seicento

  5. Il Regno di Sicilia e le consuetudini • Statuti di Benevento ( approvato nel 1207 e definitivamente pubblicato nel 1230) con una graduazione delle fonti del seguente tenore: «primum capitulum est ut secundum consuetudines approbatas, et legem longobardam, et eis deficientibus secundum legem romanam iudicetur» • Consuetudines neapolitanae, poste in vigore dal 1306 • Consuetudini di Messina • Il fenomeno consuetudinario, dapprima sviluppato secondo maggiori margini di autonomia, è sottoposto dai Normanni e dagli Svevi a controllo

  6. Il Regno di Sicilia e la legislazione regia • 1140: Assise di Ariano di Ruggero II • Liber Constitutionum (Liber Augustalis) di Federico II di Svevia: 1231 • Il più grande monumento legislativo laico dell’età bassomedievale, ordinato in tre libri dedicati al diritto pubblico, al diritto penale, al processo e al diritto privato • Esempio precoce di un’attività legislativa regia ordinata, tendenzialmente sistematica e ricca

  7. Il Regno di Sicilia e la legislazione regia • Graduazione delle fonti • 1. Liber Constitutionum • 2. Consuetudini locali • 3. Il diritto longobardo come diritto territoriale • 4. Il diritto comune romano • L’opera, in vigore sino al Settecento, è accompagnata dall’ apparato di glosse di Marino da Caramanico e dai commentari di Andrea da Isernia e di altri giuristi

  8. Il Regno di Germania • La frammentazione politica si riflette sul versante legislativo: • Landrechtee Stadtrechte • Landrechte: • Sachsenspiegel (1215-1235) (Specchio sassone), composto dal giurista Eike von Repgow: testo, dapprima in latino, poi trasposto nel tedesco della Sassonia, capace di forte influenza sui testi successivi consuetudinari dell’area tedesca. Combinazione di due modelli processuali: il sistema probatorio prevede il duello, la testimonianza e il giuramento

  9. Il Regno di Germania • Landrechte (diritti territoriali): • Scwabenspiegel (1275-1276) (Specchio svevo), derivato dallo Sachsenspiegel: vede la luce ad Augsburg in Baviera. Combinazione di norme consuetudinarie bavaresi, capitolari franchi, norme imperiali, testi romanistici e canonistici. • Stadtrechte (Diritti delle città),analoghi ai nostri statuti, con sfera però circoscritta alle mura cittadine (a differenza dei nostri statuti spesso estesi al contado)

  10. Il Regno di Francia • Distinzione del territorio in due grandi aree • Pays de droit écrit nella Francia Meridionale, dove è radicata la tradizione romanistica, alimentata dalla diffusione del Breviario Alariciano e del Corpus iuris civilis , rinnovato dalla scienza del diritto di impronta bolognese. Convivono consuetudini locali, messe per iscritto, accanto al diritto romano come diritto sussidiario • Il fenomeno delle renunciationesallenorme romane (es. rinuncia ai benefici del s.c. velleiano)

  11. Il Regno di Francia • Livre de Jostice et de Plet: consuetudini di Orléans • Etablissements de Saint Louis (1270): consuetudini dell’Anjou e di Tours • Coutumes de Beauvaisis scritte da Philippe de Beaumanoir(ca. 1280) della contea di Clermont

  12. Il Regno di Francia • Pays de droit coutumier nel Nord della Francia: influsso della legge salica combinato con elementi diversi di formazione consuetudinaria • Testi scritti: Coutumier di Normandia (fine sec. XII) • Grand coutumier de Normandie (ca. 1270) integrato da norme romane • Très Ancienne Coutume de Bretagne (1312-1341) • Grand coutumier de France (XIV secolo): consuetudini di Parigi destinate ad una grandissima influenza su tutto il territorio francese

  13. Il Regno di Francia • Ordonnance di Filippo il Bello(1312) volta a disciplinare l’insegnamento del diritto civile e canonico nell’università di Orléans: la Francia è un paese a diritto consuetudinario; il diritto romano è ammesso a titolo di consuetudinelocale approvata dal re e non in quanto diritto imperiale • Nell’insegnamento del diritto e nella prassi il diritto romano è da considerarsi ratio scripta (raison écrite), espressione dei principi razionali di giustizia • Dal 1454, con l’ordonnance di Montil-lez Tours di Carlo VII, si avvia il processo di redazione scritta delle coutumes

  14. La Penisola iberica • Dal sec. IX al XIII diritti locali fonte prevalente del diritto in Spagna • Cartas pueblas (carte di popolazione) • Fueros municipali «brevi» • Fueros municipali più estesi (verso lafine del sec. XII) con largo utilizzo di sentenze giudiziali

  15. La Penisola iberica • 4 famiglie di Fueros • Fuero de Jaca e de Tudela: area aragonese e navarra • Fuero de Salamanca :area dell’Estremadura leonese • Fuero de Cuenca (1233) :area dell’Estremadura castigliana • Costums de Lérida (1228) e Tortosa (1279) :area catalana

  16. La Penisola iberica • A partire dal secolo XIII si manifesta tendenza alla costruzione di testi uniformi, unificati per aree territoriali • Fuero general (1234-1253) in Navarra • Fueros de Aragon (1247) in Aragona (senza prevalenza sui diritti locali) • Usatges di Barcellona (Usatici) (ca. 1160) con ampia circolazione al di fuori della Catalogna • Fuero Juzgo (I metà XIII sec.) promosso da Ferdinando III in Castiglia: traduzione in castigliano del Liber iudiciorum • Fuero Real voluto da Alfonso X (1255) per la Castiglia: testo unificante sulla base del Liber iudiciorum anche con disposizioni tratte dal Liber Extra, estesoa molte città castigliane

  17. La Penisola iberica • Las Siete Partidas (1256-1265)(Pandectas castillanas),operapromossa da Alfonso X di Castiglia, composta da giuristi dotti tra cui Fernando Martinez de Zamora (allievo di Azzone): monumento legislativo destinato a grande influenza • 7 libri tratti quasi interamente dalle fonti romano-canoniche medievali normative e dottrinali (vi sono alcune norme castigliane) • Non entrano immediatamente in vigore • Ordinamiento de Alcalà(1348) di Alfonso XI le mette in vigore come diritto sussidiario dopo il diritto regio e i Fueros locali

  18. Scandinavia • Dal Duecento sono messe per iscritto le consuetudini locali delle province dei tre regni di Danimarca Svezia e Norvegia • Es. : Lex Iutiae (1241) in Danimarca • Consuetudini del Västergötland in Svezia • Norvegia: • Magnus Lagaböter promuove testo legislativo esteso all’intero territorio norvegese (1270)

  19. Scandinavia • Svezia: • Magnus Eriksson promuove un testo legislativo (Landslag) esteso all’intero territorio svedese extraurbano (ca. 1350) ed un altro (stadtlag) per quello urbano (1352), in vigore fino al 1734 • Edsöre : patti giurati tra i sudditi ed il re per la conservazione della pace pubblica, sanzionati dai giudici del re in caso di violazione : strumento di potenziamento dei poteri monarchici

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