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Attività di controllo EnC – analisi delle principali criticità. ATTIVITA’ DI ANALISI. 2. SELEZIONE DEI SOGGETTI. ATTIVITA’ DI CONTROLLO ENTI NON COMMERCIALI. 3. ATTIVITA’ DI CONTROLLO. 4. ESITO ATTIVITA’ DI CONTROLLO. 1. ATTIVITA’ DI ANALISI. 1.1 Tipologia di Enti non commerciali.
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Attività di controllo EnC – analisi delle principali criticità
ATTIVITA’ • DI ANALISI 2. SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTIVITA’ DI CONTROLLO ENTI NON COMMERCIALI 3. ATTIVITA’ DI CONTROLLO 4. ESITO ATTIVITA’ DI CONTROLLO
1.1 Tipologia di Enti non commerciali • Il Terzo settore si caratterizza per la frammentarietà della normativa che regolamenta le varie tipologie di enti. • Ai fini fiscali la definizione di Enc è contenuta nell’art. 73 del TUIR, comma 1, lett. c). In tale categoria sono ricompresi: • Tra le diverse forme giuridiche assunte dagli enti non profit un ruolo preponderante hanno le associazioni non riconosciute. Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciali
1.2 Circolare n. 13/E del 2009 ABUSO DEI REGIMI AGEVOLATIVI È necessario effettuare un monitoraggio, a livello locale, “allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi, pianificando un numero di controlli idoneo a supportare l’effetto DETERRENZA”.
1.3 Circolare n. 20 del 2010 e n. 21 del 2011 • L’attività di controllo è volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate enti non commerciali. • Obiettivi strategici:
2.1 Strumenti di selezione • Registri • elenchi trasmessi dalla SIAE • dati in possesso dei Comuni • CONI (riconoscimento dello status di ASD) • ENPALS (certificato di agibilità per spettacoli) • Regione (APS, OdV e Coop. Sociali) • Ministero Interno e Ministero Lavoro (APS) • Ministero Affari Esteri (Ong) Ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 5, del DPR n. 600/1973 per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici […] la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
3.1 Finalità L’attività di controllo sostanziale è volta ad intercettare le circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere e proprie attività lucrative, non indirizzate al perseguimento di esclusive finalità di carattere sociale. • Attività Istruttorie: • Interne (questionario, invito al contraddittorio, indagini finanziarie, ecc…) • Esterne (accessi brevi, accessi mirati e verifiche)
3.2 Autorizzazione all’accesso • Dalla qualificazione dei locali discende il diverso regime autorizzatorio (art. 32 e 33 DPR n. 600/1973 e art. 52 del DPR n. 633/1972).
3.4 Previsioni statutarie (segue) • L’esame dell’atto costitutivo e dello statuto consentono di appurare: • la natura giuridica dell’organizzazione; • il rispetto dei presupposti per beneficiare delle disposizioni di favore. • Si precisa che le disposizioni di favore di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148 TUIR si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino a alle clausole indicate dal predetto articolo, al comma 8 del TUIR. • Ad esempio (cfr. circolare 21/E del 2003), nel caso di ASD è necessario che tali Enti, per beneficiare delle norme di favore (art. 148 TUIR e L. n. 398/1991), inseriscano nei propri statuti le prescrizioni dell’art. 148, comma 8, del TUIR e dell’art. 90, comma 17, della Legge n. 289/2002. Art. 148, comma 3, TUIR (soggetti destinatari): Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona Esclusione della commercialità Corrispettivi specifici Attività istituzionali
3.4.1 Democraticità della vita associativa Gli enti devono fornire la prova che la vita associativa è ispirata a principi di democraticità e che non è temporanea al fine di fruire occasionalmente di taluni servizi (Sent. CTP di Pisa n. 8/2011 secondo cui “la formale appartenenza all’associazione e la apparente regolarità statutaria non è di per sé sufficiente all’ammissione al regime fiscale agevolato.) • Disciplina uniforme del rapporto associativo. • Esclusione espressa della temporaneità della partecipazione. • Diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ESITO DEL CONTROLLO: svolgimento esclusivo di un’attività di natura commerciale mancata iscrizione nel registro del CONI mancata democraticità nella partecipazione alla vita associativa Strumento di indagine utilizzato: questionario A conclusione di controllo svolto nei confronti di una ASD del riminese è emerso che le attività realizzate erano riconducibili alla gestione di unapalestra organizzata in una struttura di circa 800 mq su due piani di un edificio commerciale, con dotazione di una superficie adibita a parcheggio di circa 321 mq. I controlli hanno evidenziato inoltre la mancata iscrizione al registro del CONI e la mancata democraticità nella partecipazione alla vita associativa dell’Ente. In particolare è stata riscontrata la mancata convocazione alle assemblee nonché, dal libro soci, la partecipazione temporanea all’associazione al solo fine di usufruire dei servizi erogati per il periodo di iscrizione. Democraticità della vita associativa (caso 1)
ESITO DEL CONTROLLO mancata partecipazione alla vita associativa Da una verifica svolta nei confronti di un’associazione è emersa una pressoché inesistente partecipazione alle assemblee. Le assemblee degli associati sono convocate unicamente per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. Non esiste un libro dei verbali delle assemblee. I verbali rinvenuti sono conservati in ordine sparso e in maniera disordinata. Inoltre, dall’analisi del numero dei partecipanti alle assemblee convocate nel corso degli anni, confrontato con il numero complessivo degli associati, è stato quantificato un loro rapporto non coerente in misura significativa (ovvero sono stati registrati dai n. 4 ai n. 10 partecipanti alle assemblee rispetto ai circa n. 480 associati complessivi). Ancor più bassa partecipazione alle assemblee per la nomina del consiglio direttivo nelle quali erano presenti solo i soci che sarebbero stati eletti. È emerso che l’ente non possiede e non ha mai posseduto un libro soci con l’annotazione storica del momento in cui il soggetto si è associato. Il libro soci è stato fatto coincidere con l’elenco dei tesserati inviato annualmente all’ente nazionale di promozione sociale. Al riguardo, si sottolinea che tale elenco non può soddisfare le informazioni del libro soci. Dal libro soci, infatti, si deve desumere con chiarezza quando è avvenuta l’iscrizione o la data di cessazione. Del resto la correttezza del libro soci è fondamentale per comprendere il numero degli associati effettivi in un dato momento per stabilirela validità delle assemblee tenute in prima convocazione. Democraticità della vita associativa (caso 2)
3.4.2 Divieto di distribuzione degli utili • In fase di controllo occorre verificare che di fatto non vengano distribuiti utili in modo diretto e indiretto, eseguendo, se necessario, anche specifiche indagini finanziarie. • L’art. 148 del TUIR non fornisce indicazioni sulla nozione di “distribuzione indiretta” di utili o avanzi di gestione. • Con la circolare n. 124/E del 1998 è stato chiarito che ai fini dell’interpretazione di tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997. • Adempimento contabile: redazione e approvazione del rendiconto economico-finanziario. • Ulteriori precisazioni sono state fornite con: • Risoluzione n. 294/E del 2002 (disapplicazione ex art. 37 bis DPR 600/1973) • Risoluzione n. 9/E del 2007 (cumulo dei compensi)
3.4.2 Divieto di distribuzione degli utili (segue) • Indagini finanziarie • art. 32 del DPR n. 600/1973 e art. 51 del DPR n. 633/1972 • circolare n. 32/E del 2006 • Strumento incisivo di indagine della posizione del contribuente: • in presenza di indizi di evasione in capo all’associazione; • per il controllo della posizione dei rappresentanti legali e degli associati qualora sussista un significativo divario tra i redditi dichiarati e quanto attribuibile in base all’attività, alla potenziale capacità reddituale, alla consistenza del patrimonio.
3.4.3 Giurisprudenza – natura sostanziale dell’attività svolta • Cassazione Civile, Sez. Trib. 12/05/2010, Sent. n. 11456. Non è affatto sufficiente “ al fine della fruizione del trattamento tributario di favore in esame, né la mera appartenenza dell’ente alla categoria delle associazioni in questione, né la conformità dello statuto delle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica (con eventuale applicazione di diverse tributarie specifiche, quali, nella specie, quelle dettate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398)”. • CTP di Treviso, Sent. n. 70/2010 “ ai fini dell’inquadramento del soggetto nell’ambito degli obblighi di natura tributaria, l’Associazione che si presenti quale ente caratterizzato da finalità istituzionali come lo sport ed in realtà eserciti un’attività concretamente commerciale deve essere assoggettata alla disciplina relativa agli enti commerciali aventi scopo di lucro”. • CTP di Pisa, Sez. I, Sent. n. 8/2011 “per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente che le stesse appartengono alla categoria specifica di riferimento e che lo statuto sia redatto nel rispetto delle norme stabilite per il riconoscimento di detta qualifica. È necessario che quanto sopra non sia soltanto una mera formalità ma che sia effettivamente rispettato. L’attività deve essere svolta nel rispetto dello statuto e gli organi ivi previsti devono esistere e funzionare effettivamente. In caso di disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate le conduzioni di fruibilità devono essere accertate dal giudice di merito e sulla base delle prove fornite dall’associazione”.
3.5 Adempimenti fiscali/contabili • presentazione della dichiarazione modello Unico Enc • presentazione del modello EAS • presentazione del mod. 770 semplificato • tenuta della contabilità secondo le disposizioni del DPR n. 600/1973 • tenuta di una contabilità separata in caso di attività “mista” (sia istituzionale che commerciale) • liquidazione e versamento dell’IVA • redazione ed approvazione del rendiconto economico-finanziario • redazione del rendiconto e relazione illustrativa per le raccolte pubbliche
ESITO DEL CONTROLLO comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali – Modello EAS irregolare tenuta della contabilità L’associazione di promozione sociale verificata ha inviato telematicamente il mod. EAS in data XXX. Il modello trasmesso è stato redatto in modo parziale in quanto sono stati compilati solamente n. 5 campi sui n. 38 richiesti. Non è stata, infatti, data risposta ai quesiti sulla natura dell’ente associativo, come ad esempio le informazioni relative alla vendita di beni/prestazioni di servizi eventualmente svolte, agli organi amministrativi e quelle relative alla vita associativa dell’ente. Nel corso delle operazioni di controllo è stato appurato che la maggior parte dei proventi derivanti da prestazioni di servizi (pari al 90%) realizzati nei confronti di n. 2 società a responsabilità limita, per l’organizzazione di eventi di intrattenimento (discoteca e musica con strumenti meccanici), sono stati incassati con modalità non tracciate. Tale circostanza, sintomatica di una scarsa trasparenza nella gestione finanziaria dell’associazione, ha fatto presumere una distribuzione indiretta degli utili in quanto non è stato possibile individuare il reale soggetto che ha incassato le somme. Dalla documentazione contabile ed extra contabile, inoltre, non è stato possibile verificare come sono stati impiegati gli avanzi di gestione. Sono state riscontrate incongruenze tra la documentazione contabile consegnata e la situazione finanziaria. In particolare, è stato constatato che non è stata tenuta alcuna annotazione sui movimenti in contanti in modo da consentire il controllo dei flussi finanziari né alcun documento riepilogativo degli eventuali rimborsi spese nei confronti del personale. Il rendiconto economico finanziario è risultato inoltre incompleto e carente delle informazioni attinenti alla gestione finanziaria dell’ente (conto cassa). Infine, non è stata tenuta una precisa contabilità separata per rappresentare in maniera chiara e trasparente le voci di bilancio afferenti all’attività istituzionale, commerciale e i costi promiscui. Adempimenti contabili fiscali (caso 3)
3.5.1 Contabilità separata • L’Agenzia delle Entrate non ha fornito un’indicazione univoca su come tenere la contabilità separata. • Con la risoluzione n. 86/E del 2002 è stato precisato che la tenuta di un unico impianto contabile e un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all’attività istituzionale e quelle destinate all’attività commerciale, non è di ostacolo alla eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti. Coefficiente di deducibilità costi promiscui (P) = Ric. Comm.li ÷ Tot Ric
3.5.2 Il regime di cui alla Legge n. 398/1991– requisito soggettivo e oggettivo • REQUISITO OGGETTIVO • Rispetto di limiti dimensionali • È necessario che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 250.000,00. • D.M. 18 maggio 1995, punto1, comma 3 dell’Allegato E “Criterio di cassa e di fatturazione”. • Nella determinazione del limite di € 250.000,00 si deve tener conto: • in presenza di fattura, dei proventi fatturati, anche se non riscossi; • in mancanza di fattura, dei proventi incassati • REQUISITO SOGGETTIVO • Soggetti ammessi: • associazioni senza fine di lucro e pro loco • società e ASD • associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fine di lucro • Opzione Circ. n. 21/E del 2003 • DecadenzaCirc. n. 43/E del 2000 • Ente di nuova costituzioneRisoluzione n. 63/E del 2006
3.6 Esecuzione dei pagamenti e dei versamenti • Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 133/1999, i • pagamenti a favore di enti, associazioni e • società sportive dilettantistiche ed i versamenti • da queste effettuati devono essere eseguiti, se di importo superiore ad euro 516,46, tramite conti correnti bancari o postali ad esse intestati, ovvero secondo modalità tracciate. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991.
ESITO DEL CONTROLLO mancata/irregolare predisposizione del rendiconto economico-finanziario indebita detrazione dei costi per rimborsi a sportivi dilettanti A seguito di un controllo svolto nei confronti di un’associazione in regime L. 398/1991 è stato appurato che il rendiconto economico-finaziario non è stato redatto in maniera conforme alle prescrizioni indicate nel DPR 600/1973. In particolare i verificatori hanno riscontrato che tale documento non è stato predisposto in maniera chiara e trasparente e sono state riscontrate numerose cancellazioni e abrasioni. Inoltre, l’Associazione non ha redatto il rendiconto richiesto in occasione di una raccolta fondi, né è stata allegata a quest’ultimo la relazione illustrativa. Dai controlli effettuati è emerso, infine, che l’Associazione ha corrisposto € 70.000 a titolo di compensi erogati nei limiti di € 7.500 (quindi non soggetti a ritenuta) nei confronti di n. 10 sportivi dilettanti. Gli atleti in questione, a seguito di invio di questionario, hanno dichiarato di non aver mai ricevuto tali compensi. Tali costi sono stati recuperati a tassazione in quanto fittizi. È stata, infine, riscontrata la mancata tracciabilità di numerose operazioni di incasso e versamento superiori alla soglia di € 516,00. Ciò ha comportato la decadenza dal regime ex L. n. 398/1991. Irregolarità contabili e imputazione di costi fittizi (caso 4)
3.7 Esame dell’attività svolta dall’EnC • ATTIVITÀOGGETTIVAMENTE COMMERCIALI • ex art. 148, comma 4, TUIR e art. 4, comma 5, DPR n. 633/1972 • Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita. • Erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia • elettrica e vapore. • Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale. • Gestione di spacci aziendali e di mense e somministrazione di pasti. • Prestazioni di trasporto e di deposito merci. • Trasporto di persone. • Organizzazione di viaggi e di soggiorni turistici. • Prestazioni alberghiere e di alloggio. • Pubblicità commerciale. • Telecomunicazioni e radiodiffusioni. • Lo scopo di questa fase del controllo è verificare che la “reale” attività svolta dall’Ente non sia di natura commerciale ai sensi degli artt. 73 e 55 del TUIR.
3.7.1 Esempi di controlli eseguibili • OdV • Iscrizione nel registro. • Rispetto delle prescrizioni statutarie. • Rispetto degli adempimenti contabili/fiscali. • Verifica della gratuità delle prestazioni rese dagli aderenti. • Sussistenza di rimborsi spesa forfettari di importi eccessivi e non riconducibili a spese sostenute e anticipate. • Individuazione delle risorse economiche e finanziarie impiegate per l’attività. • Esistenza di convenzioni con enti pubblici. • Tipologia di attività svolta e modalità di erogazione. • Progetti realizzati. • Svolgimento di attività commerciali e produttive marginali. • Onlus • Rispetto delle prescrizioni statutarie. • Rispetto degli adempimenti contabili/fiscali. • Riscontro della sede effettiva. • Verifica dell’ascrivibilità dell’attività svolta nell’ambito dei settori ex art. 10 D.Lgs. n. 460/97. • Individuazione dei destinatari dell’attività • Esistenza e quantificazione degli apporti economici ricevuti da Amministrazioni e enti pubblici. • Progetti realizzati. • Modalità di raccolta dei fondi e fonti di finanziamento. • Carattere occasionale delle raccolte pubbliche e obbligo di rendicontazione autonoma. • Verifica della prevalenza dell’attività istituzionale rispetto alle eventuali attività connesse. • Ammontare dei proventi derivanti delle attività connesse (rispetto del limite). • Enti Associativi • Rispetto delle prescrizioni statutarie. • Rispetto degli adempimenti contabili/fiscali. • Individuazione dei soggetti destinatari dell’attività. • Modalità di accesso ai locali da parte dell’utenza. • Orari e periodo di apertura. • Forme pubblicitarie adottate. • Esistenza di offerte promozionali, tariffe, sconti. • Riscontro del n. di persone presenti all’interno dei locali e distinzione tra associati e terzi. • Rilevazione dei corrispettivi conseguiti per attività collaterali, quali bar, ristoranti, vendita articoli vari, esistenza di contratti di sponsorizzazione e di pubblicità. • Organizzazione di spettacoli.
3.7.2 Sponsorizzazioni e pubblicità Contratto di sponsorizzazione • La sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale un soggetto (sponsorizzato) riceve da un’impresa (sponsor) una somma di denaro o di altri beni per il finanziamento di una manifestazione durante la quale il soggetto sponsorizzato si impegna a pubblicizzare il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o i prodotti dell’impresa sponsor. • La pubblicità consiste in un messaggio che diffonde la conoscenza di un determinato prodotto/servizio e, nello stesso tempo, rivolge un invito, esplicito o implicito, ad acquistare quel prodotto o ad avvalersi di quel servizio. Sponsee (EnC) Sponsor Si obbliga a corrispondere una somma di denaro o altri beni per il finanziamento per l’attività dello sponsee Si obbliga, durante una manifestazione, a pubblicizzare il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o i prodotti dello sponsor
3.7.3 Sponsorizzazioni o pubblicità Regime agevolato L. 398/1991 • Imposte dirette: • In base all’art. 25 L. 133/1999, per le associazioni aderenti al regime di cui alla L. 398/1991, tali proventi non concorrono alla formazione del reddito quando sussistono le seguenti condizioni: • attività commerciale svolta in modo occasionale e saltuario; • numero degli eventi non superiore a due per anno; • limite annuo complessivo di euro 51.645,69; • attività commerciale connessa allo scopo dell’associazione. • OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE Iva: Diversa determinazione forfettaria dell’imposta a seconda che si tratti di corrispettivi derivanti da sponsorizzazioni ovvero da pubblicità. SPONSORIZZAZIONE Detrazione forfetaria del 10% PUBBLICITA’ Detrazione forfetaria del 50%
3.7.4 Sponsorizzazioni o pubblicità Regime agevolato L. 398/1991 (segue) • Ai fini Iva, in caso di regime ex L. 398/1991, assume importanza la distinzione tra somme percepite per pubblicità e somme percepite per sponsorizzazione. • La sponsorizzazione, pur potendo essere ricondotta al concetto ampio di pubblicità, se ne distingue. • In relazione ad un evento sportivo si ha infatti mera pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento stesso, in rapporto di semplice occasionalità; si ha invece sponsorizzazione se tra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento sportivo viene istituito uno specifico abbinamento (cfr. Corte Cassazione sentenza n. 428 del 19/01/1996). • SPONSORIZZAZIONE • “ABBINAMENTO” => CONNESSIONE • TRA LA PROMOZIONE DI UN NOME E L’EVENTO SPORTIVO • indicazione dello sponsor quale organizzatore dell’evento. • PUBBLICITA’ • RAPPORTO DI OCCASIONALITÀ • CON L’EVENTO SPORTIVO • cartellonistica affissa all’interno dell’impianto; • • manifesti e striscioni; • • pubblicazioni promozionali dell’evento sportivo.
3.7.4 Disciplina fiscale per il soggetto erogante – Sponsor (segue) Ai sensi dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, entro il limite dei 200.000,00 euro annui, il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche, rappresenta spesa di pubblicità deducibile dal reddito d’impresa (cfr. Circ. 21/2003). Corrispettivi ≤ 200.000 € Sponsorizzazione = Pubblicità In tale ipotesi, il soggetto che eroga le somme agli enti sportivi dilettantistici può beneficiare dell’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme erogate nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (art. 108, co. 2, primo periodo, TUIR). In caso di corrispettivi di ammontare superiore a € 200.000, l’eccedenza sarà deducibile dal reddito d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. In caso contrario spese di rappresentanza
I controlli hanno interessato una ASD che organizza corsi di calcio e relative manifestazioni. Dai riscontri effettuati è emerso che l’Ente (quadro VO dich. Iva 2003 e comunicazione alla SIAE) ha esercitato regolarmente l’opzione. Dall’esame della documentazione contabile è emerso che, nel 2006, l’Associazione ha contabilizzato proventi per prestazioni di “pubblicità” e ha liquidato l’IVA applicando forfettariamente la detrazione del 50%. Dall’esame delle fatture emesse e degli “accordi per la cartellonistica pubblicitaria” è stato riscontrato che l’Associazione si è obbligata a collocare all’interno degli impianti sportivi striscioni e/o cartelloni consegnati dagli inserzionisti per periodi di tempo variabili da 9 mesi a 3 anni. Inoltre: l’ASD ha stipulato accordi (sia scritti che verbali) con i quali si è obbligata ad associare alla propria attività il nome, i segni distintivi ovvero l’attività produttiva dei soggetti committenti, a fronte della corresponsione di un corrispettivo; l’ASD si è impegnata ad apporre i segni distintivi del committente sulle locandine realizzate per reclamizzare le proprie partite di campionato, sugli abbonamenti, ovvero su striscioni e cartelloni collocati all’interno degli impianti sportivi; l’attività promozionale è stata svolta in stretta correlazione con gli eventi sportivi organizzati dall’Associazione, in modo tale da istituire tra questi (veicolo del messaggio) ed il nome degli “inserzionisti” un abbinamento stabile nel tempo. Si è ritenuto, pertanto, che le prestazioni sopra descritte sono riconducibili a veri e propri accordi di sponsorizzazione e non di pubblicità. Ai fini della liquidazione dell’IVA doveva quindi essere applicata la percentuale di detrazione forfettaria del 10% piuttosto che quella del 50% erroneamente utilizzata dall’Ente. Recupero dell’Iva su sponsorizzazioni (caso 5)
3.7.5 Raccolta dei fondi • I fondi raccolti dalle associazioni, ai sensi dell’art. 143, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il redditodelle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte, a condizione che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia: • occasionale; • pubblico; • concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni. • Tali fondi sono esclusi dal campo di applicazione IVA. • Obbligo contabile: predisposizione del rendiconto • Per le associazioni aderenti al regime di cui alla L. 398/1991 sono inoltre necessarie le seguenti condizioni indicate dall’art. 25 ex L. 133/1999: • numero degli eventi non superiore a due per anno; • limite annuo complessivo di euro 51.645,69. • Inoltre, tali proventi, nel limite annuo di euro 51.645,69 non concorrono alla formazione del plafond di € 250.000,00 (DM 26/11/1999, n. 473, art. 1, comma 5).
3.7.6 La somministrazione di alimenti e bevande • L’art. 148 comma 5 del TUIR dispone che “per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché che le predette attività siano strettamente COMPLEMENTARI a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”. • circoli affiliati associati ad APS riconosciute dal Ministero degli Interni: • denuncia di inizio attività al Comune • circoli non affiliati associati ad APS riconosciute dal Ministero degli Interni: • richiesta di autorizzazione Spaccio annesso ai circoli – attività marginale ed accessoria
4.1 Principali rilievi Mancata democraticità nella vita associativa Mancata iscrizione al CONI Pratiche commerciali diffuse Recupero a tassazione di operazioni ricondotte alla sfera della COMMERCIALITÀ Mancata Tracciabilità dei pagamenti Superamento del plafond per proventi attività commerciale superiori a € 250.000 • Altri rilievi • Mancato versamento dell’IVA; • Mancata presentazione del mod. 770/S; • recupero dell’Iva relativa a sponsorizzazioni contabilizzate erroneamente come proventi per pubblicità .
4.2 Sanzioni tributarie • il destinatario delle sanzioni amministrativo-tributarie, nel caso di enti non dotati di personalità giuridica, è la persona che ha commesso o concorso a commettere la violazione, ossia, salvo prova contraria, colui che ha sottoscritto o compiuto materialmente gli atti illegittimi, anche qualora abbia agito in nome e per conto di terzi, purché, nel momento in cui commette il fatto, abbia capacità di intendere e volere e commetta violazioni (azioni od omissioni) coscienti e volontarie con dolo o colpa (artt. 4, 5 e 11 D.Lgs. 472/1997). • le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società eenti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica (art. 7, comma 1, D.L. 269/2003) • Responsabili della sanzione amministrativa: obbligazione solidale (art. 11 D.Lgs 472/1997) • Riferibilità esclusiva alla persona giuridica • delle sanzioni amministrative tributarie
4.3 Disconoscimento della natura non commerciale dell’ente - art. 149 TUIR • Le quote associative: • IRES : sono componenti positivi di reddito • IVA: • sono non imponibili se le somme pagate configurano, ai sensi dell’art. 148, comma 1, del TUIR, quote o contributi associativi in quanto, ai sensi art. 2, terzo comma, lett. a) D.P.R. n. 633/72, non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; • sono imponibili se le somme pagate configurano, ai sensi dell’art. 4, DPR n. 633/1972, corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi verso gli associati o partecipanti, ovvero contributi e quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto
4.4 Giurisprudenza • Corte di Cassazione, sent. 20 ottobre 2008, n. 2546 • Il circolo che distribuisce bevande dietro pagamento di un corrispettivo e che rilascia immediatamente le tessere a chi si presenta all’ingresso è di fatto aperto al pubblico e, pertanto, ai fini fiscali, esercita un’attività commerciale. • Corte di Cassazione, sent. 26 ottobre 2007, n. 22533 • La gestione di un esercizio bar, con somministrazione di bevande all’interno dei locali di un circolo culturale ricreativo effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici ai soli associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali di un club sportivo ricreativo e deve, quindi, ritenersi attività di natura commerciale. • Corte di Cassazione, sentt. 19 giugno 2007, n. 14223 e 30 marzo 2007, n. 7953 • La gestione di esercizi di bar caffè, per la mescita di bevande ai propri associati, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali di un club sportivo culturale, ricreativo e, quindi, si deve ritenere attività di natura commerciale, i cui proventi sono soggetti a imposizione fiscale.
4.4 Giurisprudenza (segue) • Corte di Cassazione, sent. 13 gennaio 2006, n. 612 • Nel caso di un Circolo con la porta di accesso sulla pubblica via, che presenti affissi alla stessa depliants pubblicitari di gelati, bibite ed altro, considerato che le "cessioni di beni" e le "prestazioni di servizi“ presuppongono che vengano effettuate soltanto nei confronti dei soci e degli associati, se c'è la possibilità che la somministrazione venga effettuata nei confronti di terzi si è al di fuori dalla previsione della normativa agevolativa, per cui non c'è alcuna valida ragione per escludere la natura commerciale ad una attività rivolta indiscriminatamente a tutti (id., Cass., sent. n. 15321/2002). • 2. A fronte dell'accertato accesso diretto dei locali sulla pubblica via, incombe sul Circolo fornire la prova della esistenza di meccanismi che consentano l'accesso solo ai soci e che escludano i terzi, proprio perché la pretesa natura non commerciale dell'attività (in quanto diretta solo ai soci) costituisce una deroga rispetto alla regola generale derivante dal fatto che non sussiste alcun ostacolo all'ingresso da parte di terzi (cfr., Cass., sent. n. 16035/2005).
4.4 Giurisprudenza (segue) • Corte di Cassazione, sent. 13 gennaio 2006, n. 612 • 3. Qualora un Circolo eserciti l’attività di bar aperto al pubblico, deve ritenersi che solo le prestazioni ed i servizi che realizzino le finalità istituzionali senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione non vanno considerate effettuate nell'esercizio di attività commerciale e, quindi, non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo (cfr., Cass., sent. n. 19840/2005, che ha richiamato sul punto le sentt. n. 3850/2001 e n. 6340/2002). • 4. Ai fini della determinazione se un bar rientra nel concetto di "spaccio" o meno, occorre considerare che il termine "spaccio" va inquadrato sul piano sistematico in un contesto più ampio nel quale il legislatore dell'Iva e delle imposte sui redditi ha unitariamente ribadito la natura commerciale per una serie di attività che coprono sicuramente il settore della ristorazione e della ricettività alberghiera. Pertanto, anche i servizi che vengono forniti in un bar si collocano nell'ambito della vendita di prodotti che si trovano in uno spaccio aziendale (si pensi alle bevande) e nell'ambito di un concetto di ristorazione in senso ampio.
4.4 Giurisprudenza (segue) • Corte Costituzionale, sent. n. 467 del 19 novembre 1992 • La concessione dei benefici fiscali va effettuata in relazione alla reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata. • Non può ritenersi, “in conformità al principio già enunciato dalla Cassazione per altri tipi di enti non commerciali, che una associazione sia arbitra della propria tassabilità”. • Affinché la cessione di beni o la prestazione di servizi non sia assoggettata ad imposta: - deve avvenire esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati; - deve essere inoltre effettuata in conformità alle finalità istituzionali
ESITO DEL CONTROLLO attività commerciale “Collaborazione dei comuni all’attività di accertamento” L’Ufficio commercio di un Comune del bolognese, in occasione degli ordinari controlli amministrativi, ha riscontrato la presenza di una Associazione Sportiva Dilettantistica che svolgeva - senza le necessarie autorizzazioni - attività ristorative/agrituristiche ed organizzava ricevimenti per cerimonie. All’ASD veniva associato unicamente il cliente che richiedeva il servizio. A fronte dello svolgimento di tali attività - peraltro debitamente pubblicizzate tramite un sito web - né l’ASD, né le persone che la gestivano avevano mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Svolgimento esclusivo di attività commerciale (caso 6)
Indebito utilizzo dei benefici fiscali previsti dalla L. n. 398/1991 (caso 7) • ESITO DEL CONTROLLO • - Emissione di fatture per operazioni inesistenti • - Mancato svolgimento di attività di natura istituzionale • Mancata iscrizione nel registro del CONI • Attivate indagini finanziarie • Attivate procedure cautelari per la tutela del credito erariale (azione revocatoria ordinaria) • I controlli in oggetto hanno interessato un’ASD che non svolgeva alcuna attività sportiva, né era dotata di alcuna organizzazione. Da successivi e paralleli riscontri è stata individuata un’organizzazione composta da nove ASD (associazioni “figlie”), tutte aventi sede presso i medesimi indirizzi e di fatto orbitanti nella sfera di un’associazione “madre” la quale era l’unica a gestire una squadra sportiva. • Tutte le associazioni “figlie” hanno optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/91 ed hanno dichiarato ricavi commerciali nei limiti di € 250.000,00. Tali associazioni si sono di fatto interposte tra gli sponsor e la ADS “madre” per l’emissione delle relative fatture. • Le nove associazioni, inoltre, non erano iscritte al CONI, non avevano una propria sede legale e tutta la documentazione era custodita presso il medesimo tenutario. • Dalla verifiche a carico delle nove associazioni è emerso, in maniera incontrovertibile, che le prestazioni pubblicitarie sono state materialmente eseguite dalla sola ASD “madre”. • Tali associazioni, infatti, sono risultate non operative ma costituite al solo scopo di sostituirsi alla ASD “madre” nella stipula dei contratti di pubblicità e/o sponsorizzazione e nella fase successiva di emissione delle fatture ai clienti (per operazioni soggettivamente inesistenti).
Onlus - Attività non destinata a soggetti svantaggiati (caso 8) • ESITO DEL CONTROLLO: • Mancato svolgimento di attività istituzionali; • Attività attratta nel reddito d’impresa; • I costi sostenuti sono recuperati come non inerenti e non documentati (art. 109 TUIR). • Irrogazione della sanzione per responsabilità dei rappresentati legali e amministratori ex art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 460/1997. • Il controllo ha interessato un’Associazione iscritta dal 2000 all’Anagrafe delle Onlus nel settore 1 – assistenza sociale e socio sanitaria. • Per gli anni d’imposta 2005-2007 è emerso che l’Ente ha realizzato un progetto per un’attività formativa svoltasi prevalentemente all’estero nei confronti di personale medico e infermieri del posto. Dalla documentazione extracontabile acquisita in sede di accesso è stato appurato che le note spese si riferiscono in gran parte al rimborso di spese di viaggi e delle spese sostenute dal responsabile del progetto per recarsi in tali paesi ed al rimborso delle spese di ospitalità/di viaggio per i medici stranieri al fine di fruire dei suddetti corsi. Tale progetto rivolgendosi alla formazione di personale medico/infermieristico estero, ossia soggetti che non si trovano in posizione di svantaggio, né personale interno all’organizzazione, viola i requisiti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 in quanto non può rientrare né tra le attività istituzionali né tra quelle connesse di tipo accessorio. Tra l’altro, le spese sostenute sono risultate sproporzionate rispetto ai contributi percepiti . • Sono state constatate irregolarità sulle modalità associative. In particolare, il rendiconto del 2006 è stato approvato in ritardo e nel 2007 non è stato mai approvato. Nel 2006 è stato redatto un unico verbale del CDA.
Associazione di volontariato che svolge attività di natura commerciale (caso 9) • ESITO DEL CONTROLLO: • Abuso della denominazione ONLUS (art 27, D.Lgs n. 460/1997); • Violazione degli obblighi di fatturazione (artt. 22 e 24 DPR n. 633/1972); • Ricavi non contabilizzati (art. 85 TUIR) • L’attività concretamente esercitata dall’OdV era relativa alla cosiddetta stimolazione “neurale”, tecnica bionaturale complementare alla medicina tradizionale, che attraverso l’imposizione delle mani persegue l’obiettivo di apportare benessere al beneficiario. • La sede legale dell’associazione risultava eletta presso l’abitazione privata di un “affiancatore dei referenti di zona” che ha negato l’esistenza di qualunque tipo di attività. Secondo quanto dichiarato dalla parte ai beneficiari dei “trattamenti” sarebbe stato chiesto solo un “contributo volontario”. L’associazione non ha mai tenuto alcun libro soci. • Nel corso del controllo sono emerse numerose discordanze in merito agli associati militanti, ai referenti di zona, tali da rendere difficoltosa la reale conoscenza del fenomeno, chi ne era coinvolto, organizzava i corsi, raccoglieva il denaro, ecc… • L’esito del controllo ha evidenziato lo svolgimento di attività commerciali (massaggi, organizzazione di corsi e viaggi organizzati). • Inoltre sono emerse delle gravi irregolarità in merito alla tracciabilità delle movimentazioni finanziare in quanto è stato constatato che una parte dei versamenti ricevuti dalla predetta associazione è effettuata in contanti e che non sono rilasciate le relative ricevute fiscali. • Ai fini istruttori è stato utilizzato lo strumento delle indagini finanziarie. • I verificatori hanno provveduto a ricostruire i ricavi di natura commerciale pari a € 194.000 per il 2007 e € 115.000 nel 2008.
Associazione di volontariato (caso 10) • ESITO DEL CONTROLLO: • Mancata redazione del rendiconto economico-finanziario (art. 10 D.Lgs n. 460/1997; • Mancata redazione del rendiconto per raccolta fondi (art. 20 DPR n. 600/1973); • Mancata convocazione dell’assemblea (art. 20 c.c.); • Mancata vita associativa (art. 10, comma 11, D.Lgs. n. 460/1997); • Attività resa a titolo oneroso (art. 2, comma 2 e 3, L. n. 266/1991) • Mancata stipula di polizze assicurative nei confronti dei prestatori di servizio di volontariato (art. 4, L. n. 266/1991) • Il controllo ha interessato un’associazione di volontariato avente per attività il trasporto di persone, con difficoltà di deambulazione, presso istituti sanitari o per visite ambulatoriali. L’associazione trova il proprio sostentamento quasi esclusivo nella raccolta di liberalità da parte degli utenti in ragione di un “corrispettivo specifico” di € 10 a tratta. • È emerso, inoltre, che diversamente da quanto disciplinato dalla legge sul volontariato ai volontari veniva corrisposto una somma compresa tra i 3 € e i 5 € l’ora. • In considerazione di quanto sopra rappresentato sono stati disconosciuti i benefici in materia di enti non commerciali e si è provveduto a recuperare a tassazione ordinaria i risultati economici conseguiti.
APS – svolgimento di attività di natura commerciale (Caso 11) • ESITO DEL CONTROLLO: • determinazione di ricavi di natura commerciali pari a € 370.000 (anno d’imposta 2008) ex art. 85 del TUIR. • Il circolo è stato selezionato a seguito di un’attività di collaborazione con il comune di Reggio Emilia e la SIAE. Da informazioni pervenute da questi enti si è potuto appurare, prima dell’accesso, che l’attività svolta dal circolo è quella tipica di una sala da ballo. Infatti, anche se in teoria lo scopo del circolo è quello di contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, nella realtà si tratta di una discoteca il cui accesso (formalmente riservato ai soci) è possibile dietro il pagamento di un titolo di ingresso, che varia a seconda delle serate organizzate. • La verifica si è conclusa con il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e la rideterminazione del reddito utilizzando il metodo induttivo partendo dagli acquisti (in larga parte alcolici) ed applicando a questi una percentuale di ricarico in base ai prezzi praticati al pubblico. • In particolare per l’anno d’imposta verificato sono accertati n. 2.500 tesserati circa, una media di 800 consumazioni a serata, un totale di 25mila ingressi con un prezzo di accesso di importo variabile in funzione del singolo evento. • Del resto come hanno appurato i funzionari, l’attività del circolo era ampiamente pubblicizzata attraverso un sito web, opuscoli, locandine in cui non vi era traccia di “attività culturale”.