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Le società in generale

Le società in generale. Il termine società è utilizzato in 2 significati : Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto ) Istituzione (ovvero le regole che ne governano l’ esistenza e il suo scioglimento ). Funzione delle società.

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Le società in generale

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Presentation Transcript


  1. Le società in generale Il termine società è utilizzato in 2 significati: • Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto) • Istituzione (ovvero le regole che ne governano l’esistenza e il suo scioglimento)

  2. Funzione delle società • Favorire l’attività produttiva, attraverso la collaborazione tra più soggetti e la distribuzionedel rischio tra tutti gli associati

  3. Società e impresa • La società si presenta come ente unificatore di più soggetti che esercitano collettivamente la stessa impresa

  4. Il Contratto di società • L’art.2247 c.c. definisce il contratto di società come il contratto con il quale due o più persone conferisconobeni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

  5. Natura del contratto di società • Contratto consensuale: si perfeziona con il semplice consenso • Contratto nonformale: le forme disposte dalla legge per alcuni tipi di società sono previste non per la validità del contratto, né a fini probatori, ma solo ai fini della pubblicazione sul Registro delle Imprese • Contratto di collaborazione: lo scopo che anima i contraenti è comune a tutti

  6. Società unipersonali • Il D.Lgs. N.88/1993 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire società unipersonali a responsabilità limitata • Secondo la teoria contrattualistica la società unipersonale rappresenta “un’eccezione nel vasto programma della società di origine contrattuale” (FERRARA) • Secondo la teoriaanticontrattualistica il D.Lgs. N.88/1993 sancisce il declino della teoria contrattualistica, avendo incrinato il principio secondo il quale la società non può avere origine da un atto unilaterale

  7. Requisiti del contratto costitutivo • Il contratto di società è valido a condizione che contenga i requisiti: • Necessari stabiliti dalla legge per tutti i contratti in genere: • Accordo espresso (dei soci fondatori) • Causa • Oggetto • Forma • Specificiche caratterizzano la società e senza i quali il contratto non può essere qualificato come societario

  8. Soci fondatori • L’art.2247 c.c. implicitamente afferma che socio è colui che apporta beni (o servizi) per esercitare in comune con altri una attività economica al fine di partecipare agli utili prodotti • In tutti i casi, per diventare soci fondatori è necessario prestare il consenso ad associarsi. Questo deve essere prestato consapevolmente, validamente e legittimamente in forme diverse (verbalmente, per iscritto o anche attraverso un comportamento c.d. concludente: art.1650 c.c.. Per le società di capitali attraverso le deliberazioni)

  9. Capacità di essere soci • Soci possono essere: • Persone fisiche • Enti collettivi, quali le società di persone e di capitali

  10. Capacità delle persone fisiche • In via generale le persone fisiche possono essere soci fondatori, senza distinzione di sesso, razza, religione • Cittadini di Stato membro della Comunità europea • Cittadini di Stati extra-Comunità europea, ai quali si applica il principio di reciprocità • Coniugi a prescindere dal loro regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni), possono divenire soci di una società

  11. Regime fiscale • Il regime fiscale di tassazione che grava sulle persone fisiche, quando costituiscono una società, riguarda essenzialmente i conferimenti e la loro natura • Per quanto concerne gli utili derivanti dall’attività esercitata dalla società, la tassazione dipende innanzitutto dalla scelta iniziale di costituire una società di persone o di capitali

  12. Divieti Non possono partecipare alla costituzione di società personali commerciali: • I dipendenti pubblici • Per un certo periodo i falliti • Gli incapaci d’agire (eccezione per il minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale)

  13. Causa • La causa è la ragione pratica del contratto costitutivo, cioè l’interesse che il contratto è diretto a soddisfare • La costituzione della società rappresenta la ragione per la quale il contratto è stato concluso • La causa non va confusa con i motivi che sono giuridicamente irrilevanti • È nullo il contratto sociale qualora sia esclusivamente concluso per motivi illeciti comuni a tutti i soci fondatori • Se la causa è illecita il contratto sociale è nullo (il contratto è illecito se in frode alla legge, cioè diretto a eludere l’applicazione di una norma imperativa)

  14. Oggetto • Riguarda il contenuto complessivo degli accordi dei soci fondatori (art.1346.c.c.), vale a dire: • la forma societaria • la natura e la quantità dei conferimenti • l’amministrazione e la rappresentanza • la fase della liquidazione • L’oggetto deve essere • Possibile • Lecito • Determinato o determinabile

  15. Forma: principio della libertà di forma • La forma costituisce il mezzo attraverso il quale il contratto viene manifestato e quindi concluso • Essa può essere verbale o scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata e non) o addirittura per fatti concludenti

  16. La forma nelle società di persone • Per le società personali in via generale il contratto è valido qualunque sia la forma utilizzata (verbale, scritta) • Tuttavia altre ragioni impongono la forma scritta: • Per la società semplice, la natura del bene conferito (Es: se viene conferita la proprietà è obbligatoria la forma scritta) • Per la società in nome collettivo, l’esigenza dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296 c.c.) • Per la società in accomandita semplice, oltre all’iscrizione, l’esigenza che l’atto costitutivo contenga l’indicazione dei soci accomandanti e accomandatari (art.2316 c.c.)

  17. La forma verbale • In concreto solo la società semplice e la società di fatto consentono la forma verbale o, addirittura, di essere costituite in base al comportamento concludente dei soci • Es: è costituita una società di fatto tra Tizio e Caio, se concretamente esercitano in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

  18. La forma nelle società di capitali • A differenza delle società personali, per le società di capitali la legge richiede espressamente l’atto pubblico a pena di nullità (per garantire che non siano costituite e non operino in regime di responsabilità limitata società prive delle condizioni richieste dalla legge)

  19. Elementi essenziali della società • Conferimento di beni e servizi • Esercizio in comune dell’attività economica • Scopo di dividere gli utili

  20. Conferimento di beni o servizi Nozione: • Il conferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società Tipi: • Conferimento di beni in proprietà • Conferimento di beni in godimento • Conferimento di crediti • Conferimento di propria opera Effetti: • Costituzione del patrimonio sociale • Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società • Acquisto dello status di socio

  21. Attività sociale • L’attività sociale costituisce lo strumento mediante il quale la società persegue l’oggetto sociale • Inoltre l’attività (e quindi l’oggetto) delimita i confini della stessa capacità operativa della società • Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il genere di attività che la società si propone di esercitare, per esempio costruzione e vendita di immobili, prestazioni di servizio ecc. • L’oggetto sociale va indicato nell’atto costitutivo e deve riguardare un’attività economica commerciale o anche non commerciale (agricola; obbligatoriamentenon commerciale per la società semplice)

  22. Esercizio in comune dell’attività economica Esercizio in comune: Secondo la dottrina dominante deve intendersi come potere di gestione comune; la gestione è comune quando si può ricondurre alla volontà di tutti i soci e più persone assumono il rischio dell’impresa (pertanto non è società l’associazione in partecipazione) Attività economica: Oltre ad essere gestita in comune, l’attività deve essere economica, vale a dire rivolta a uno scopo produttivo e a creare un fine di lucro. È l’attività produttiva di nuova ricchezza (Non sono società le associazioni culturali, ricreative ecc.)

  23. Scopo di dividere gli utili • Scopo dell’attività sociale è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale: un utileè qualsiasi incremento patrimoniale o risparmio di spesa che si può produrre direttamente nel patrimonio del socio, anche senza passare attraverso il patrimonio sociale (come avviene nelle cooperative)

  24. Tipi di società Società di persone • Società semplice • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice Società di capitali • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società a responsabilità limitata • Società cooperativa a responsabilità limitata • Società cooperativa a responsabilità illimitata • Società di mutua assicurazione Scopo di lucro Scopo mutualistico

  25. La scelta della società • La scelta del tipo di società, secondo i diversi tipi previsti dal codice civile, è libera, fatte salve alcune limitazioni: • Divieto di ricorrere alla società semplice per l’esercizio di un’attività commerciale • Scelta obbligata per determinati tipi di società in ragione di particolari attività (Es: S.p.A per le imprese che esercitano il credito e per le assicurazioni)

  26. Società e associazione in partecipazione • L’associazione in partecipazione realizza una collaborazione tra due o più soggetti non legati da altri vincoli contrattuali • A differenza della società l’associazione è priva: • Di un fondo comune (l’associante resta unico proprietario dei propri beni, mentre l’apporto dell’associato comporta il trasferimento del bene nella sfera patrimoniale dell’associante che per esso diviene debitore dell’associato) • Della gestione in comune di un’attività. Infatti è solo l’associante, persona fisica o società, che gestisce l’attività e che si obbliga a corrispondere all’associato (persona fisica o società) la quota di utili spettante

  27. L’associazione in partecipazione: natura • L’associazione in partecipazione è considerata come un contratto di scambio, consensuale, oneroso e bilaterale (escluso quindi dalla tipologia contrattuale societaria strictu sensu, anche dal genere dei contratti di naturaassociativa)

  28. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica • SOCIETA’ di PERSONE Il legislatore ha riconosciuto alle società di persone una autonomia patrimoniale imperfetta, rendendo il patrimonio sociale solo parzialmente insensibile alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci e viceversa • SOCIETA’ di CAPITALI Sono dotate di una perfetta autonomia patrimoniale; sono altresì dotate di personalità giuridica: le vicende patrimoniali dei singoli soci non intaccano il patrimonio sociale, e viceversa

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