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Il regolamento di condominio

Il regolamento di condominio. ART. 1138 C.C .

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Il regolamento di condominio

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Presentation Transcript


  1. Il regolamento di condominio ART. 1138 C.C. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione

  2. Il regolamento di condominio è dunque il complesso delle norme che disciplinano la vita del condominio, contiene le disposizioni che regolano i rapporti fra condomini, serve a dare stabilità e certezza a tutte quelle situazioni che non sono espressamente previste e regolate dal codice civile

  3. ciascun condomino puo’ prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente • Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 comma secondo del c.c. 8 maggioranza “ speciale” e che deve sussistere anche in prima convocazione” • Regolamento: A) FACOLTATIVO B) OBBLIGATORIO

  4. L’autorità giudiziaria si puo’ sostituire in caso di inerzia dell’assemblea, nella formazione del Regolamento di condominio? • La dottrina è divisa tra chi sostiene che la magistratura non puo’ sostituirsi all’assemblea, altri sostengono invece che è un atto necessario per l’amministrazione del condominio. Tuttavia il condomino che voglia prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento, deve prima sottoporre la proposta all’assemblea e poi potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.

  5. Non vi sono differenze tra il regolamento obbligatorio e quello facoltativo, tranne per il fatto che: • nell’ipotesi di regolamento obbligatorio, il singolo puo’ adire il giudice e il regolamento ottiene efficacia vincolante • nell’ipotesi di regolamento facoltativo, non è possibile ricorrere al Giudice • REGOLAMENTO DI FATTO. Ricorre nell’ipotesi in cui l’assemblea di condominio abbia liberamente deciso regole d’uso e di comportamento, senza adottare alcun regolamento

  6. Per la validità del regolamento è necessaria la forma scritta a pena di nullità. A questa conclusione si è giunti sulla base del disposto dell’art. 1136 comma settimo, il quale prevede che di tutte le deliberazioni assembleari si deve redigere processo verbale. • La forma scritta è necessaria anche per le modifiche alle clausole del regolamento non essendo sufficiente un comportamento concludente.

  7. Questa posizione è stata assunta di recente dalla Cassazione ( sentenza 31.12.1999 numero 943), la quale ha risolto un contrasto che si era creato in merito al fatto che, nel nostro ordinamento vige il principio della libertà delle forme e che per tanto sarebbe sufficiente un comportamento mantenuto nel tempo per far ritenere validamente modificato un regolamento di condominio.

  8. Il regolamento di condominio puo’ essere impugnato ex art. 1107 c.c. davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato • deve essere trascritto • e ai sensi del 4°comma dell’art. 1138 c.c. le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciscun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1119,1120,1129,1131,1132,1136 e 1137

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