180 likes | 287 Views
Regolamento. Prima parte : misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali; Seconda parte : procedure di tutela del diritto d’autore online (capo III) e sui servizi di media (capo IV). Alcune precisazioni terminologiche:. Direzione : Direzione servizi media dell’Autorità.
E N D
Regolamento Prima parte: misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali; Seconda parte: procedure di tutela del diritto d’autore online (capo III) e sui servizi di media (capo IV)
Alcune precisazioni terminologiche: • Direzione: Direzione servizi media dell’Autorità. • Commissione (o organo collegiale): Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità.
Articolo 5 IMPORTANTE: «L’ Autorità interviene su istanza di parte», «fermo restando le procedure autoregolamentate di notice and take down».
Articolo 6 • «un soggetto legittimato può presentare un’istanza all’Autorità, chiedendone la rimozione»; • l’istanza è trasmessa utilizzando e compilando il modello, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell’Autorità; • alternatività con procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria;
Archiviazione in via amministrativa di istanze che sono: • irricevibili per mancata compilazione del modello; • improcedibili perché pendenti di fronte ad autorità giudiziaria; • inammissibili; • manifestatamente infondate; • ritirate prima delle decisioni dell’organo collegiale di cui all’art. 8; La Direzione dispone l’archiviazione o avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze.
Articolo 7: avvio del procedimento • La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l’esatta individuazione delle opere digitali che si presumono diffuse in violazione della legge sul diritto d’autore, le disposizioni violate, una esposizione dei fatti e dell’esito degli accertamenti svolti, l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale presentare eventuali controdeduzioni.
Titolare del diritto d’autore Invia segnalazioni direttamente a AGCOM Qualora ravvisi i presupposti per l’avvio del procedimento, ne comunicherà l’avvio a Uploader Archiviazione Provider di servizi Adeguarsi Gestore della pagina e del sito internet Non adeguarsi Continuazione dell’iter
Continuazione iter: • Controdeduzioni: da presentare alla Direzione, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; • Eventuale proroga: «in presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso»
Salvo il caso di adeguamento spontaneo la Direzione trasmette gli atti all’organo collegiale formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti. La trasmissione degli atti non può avere luogo prima della scadenza del termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procediemento. DIREZIONE COMMISSIONE *Salva la possibilità che il soggetto istante adisca l’Autorità giudiziaria. ACCERTAMENTO ARCHIVIAZIONE CONTINUAZIONE ITER
Articolo 8:Provvedimenti a tutela del diritto d’autore • L’organo collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro tre giorni dalla notifica. Rimozione selettiva Disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali Disabilitazione dell’accesso al sito
Provvedimenti : Comma 3 • «Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l’organo collegiale ordina ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime. In presenza di violazioni di carattere massivo, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere alla disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali.
Provvedimenti: comma 4 • «Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito».
Provvedimenti: comma 5 • «Qualora adotti le misure previste ai commi 3, secondo periodo, e 4, l’organo collegiale ordina ai prestatori di servizi di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall’Autorità le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi».
Tempistiche: • I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati dall’organo collegiale entro 35 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui all’art. 6 comma 1. • In caso di inottemperanza, l’Autorità applica le sanzioni (sanzione amministrativa pecuniaria) dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria.
Articolo 9 : procedimento abbreviato • «Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza la Direzione ritenga che i fatti stessi configurino un’ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero una violazione di carattere massivo, i termini di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono modificati come segue:
Tempistiche del rito abbreviato: • l’archiviazione in via amministrativa ovvero l’avvio del procedimento: entro 3 giorni dalla ricezione dell’istanza; (entro 7 in ordinario) • la trasmissione delle controdeduzioni: entro 3 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; (entro 5 in ordinario) • la trasmissione degli atti all’organo collegiale : entro 3 giorni; (entro 5 in ordinario)
4. i provvedimenti sono adottati dall’organo collegiale entro 12 giorni dalla ricezione dell’istanza del titolare; ( entro 35 in ordinario) 5. termine di ottemperanza dei provvedimenti nei confronti dei prestatori di servizio (o provider): entro 2 giorni; (entro 3 in ordinario)