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DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE. Regione Emilia-Romagna Servizio Territorio Rurale. Quadro normativo. Legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche (L.R. 16/2007) Direttive regionali . Legge 157/92 – art. 26.
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DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE Regione Emilia-Romagna Servizio Territorio Rurale
Quadro normativo • Legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 • Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche (L.R. 16/2007) • Direttive regionali
Legge 157/92 – art. 26 • Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’art. 23.
Legge 157/92 – art. 26 • Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
L.R. 8/1994 – art. 17 Individua le seguenti competenze: Provincia: • Danni arrecati da specie protette su tutto il territorio, dal piccione di città o da specie non prelevabili per pubblico interesse • Danni arrecati da specie cacciabili negli ambiti di protezione, nei parchi e riserve naturali ATC, AV ( Aziende venatorie ), C.P.( Centri privati ) : • Danni arrecati da specie cacciabili all’interno dei rispettivi ambiti o strutture.
Fondo regionale di prevenzione Parametri: sup. agro-silvo-pastorale sup. ambiti protetti attività agricole Fondo regionale per indennizzi Rapporto tra danni accertati e risorse disponibili L.R. 8/1994 – art 18
Direttive Regionali • Definiscono le regole limitatamente all’ambito di competenza delle Province. • Danno disposizioni alle Province per uniformare i comportamenti a livello regionale.
Direttive Regionali In particolare stabiliscono : - oneri di competenza (ad integrazione dell’art.17 della L.R.8/94) - beneficiari - colture e attività agricole ammesse/non ammesse al contributo - criteri per assegnazione risorse indennizzo - modalità di accertamento e quantificazione del danno - criteri per assegnazione fondo prevenzione - attuazione interventi preventivi - procedure amministrative
Oneri Di Competenza • specie cacciabili all’interno delle zone di protezione ; • sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui sopra. • specie protette in tutto il territorio regionale; • nutrie e piccioni di città; • specie cacciabili, compresi gli ungulati in prelievo selettivo, per le quali il prelievo venatorio è temporaneamente vietato per ragioni di pubblico interesse o non consentito dalle Province per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
Beneficiari • Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per l’indennizzo dei danni alle colture o attività agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile , muniti di partita IVA.
COLTURE ED ATTIVITA’ AGRICOLE AMMESSE AL CONTRIBUTO • Possono essere oggetto di contributo esclusivamente le produzioni agricole e le opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo. • Sono considerate produzioni agricole sia le produzioni vegetali che le produzioni animali, compresi gli allevamenti ittici.
Procedura per l’assegnazione delle risorse a titolo di indennizzo • 31 ottobre • Chiusura accertamento danni • 15 novembre • Rendicontazione danni alla Regione e invio dati di dettaglio • 31 dicembre • Determinazione della percentuale di indennizzo sulla base del fabbisogno espresso e delle risorse disponibili • Trasferimento fondi da Regione a Province
Accertamento e quantificazione del danno esclusi gli allevamenti ittici Stabilisce criteri in merito a : • Tecnico accertatore • Rispetto dei tempi – Preavviso • Regolarità e completezza della domanda • Franchigia ( euro 77,47 )
Accertamento e quantificazione del danno agli allevamenti ittici • Stabilisce criteri in merito a : • censimenti • produzione unitaria programmata • produzione finale • modalità di conduzione dell’allevamento • circostanze naturali negative
Criteri per Assegnazione Fondo Prevenzione • 25% superficie agro-silvo-pastorale provinciale; • 35% superficie degli ambiti protetti del territorio provinciale; • 15% superficie provinciale dei seminativi; • 25% superficie provinciale dei frutteti;
Interventi preventivi Gestionali • protezione meccanica; • protezione chimicacon sostanze repellenti; • protezione elettrica; • protezione acustica; Piani di controllo
Protezione Meccanica • Recinzioni perimetrali in rete metallica; • Recinzioni individuali in rete metallica; • "shelter" in materiale plastico; • Reti antiuccello;
Protezione Elettrica • Filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità
Protezione Acustica e Visiva • Strumenti ad emissione di onde sonore; • Apparecchi radio; • Apparecchi ad emissione di grida registrate ( allarme o stress ) • Palloni e nastri riflettenti
Procedure Amministrative Legge 350/2003 • Solo acquisti che si configurino come arricchimento del patrimonio provinciale • No repellenti • No contributi diretti per l’acquisto • No contributi per la messa in opera Autodichiarazione
Controllo Della Fauna Selvatica Legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 art.19 Finalità: • Tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche Realizzazione : • Utilizzo di metodi ecologici • Ruolo dell’INFS ( verifica inefficacia ) • piani di abbattimento
Legge 157/92, art. 19 Guardie venatorie provinciali Guardie forestali Guardie comunali munite di licenza di caccia Proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia L.R. 8/1994, art. 16 Oltre ai soggetti individuati dalla legge 157 prevede anche i coadiutori abilitati Personale Abilitato
Corsi Di Preparazione Alla Gestione Faunistica ( Delib. 1104/2005 ) 1° Lezioni e materie per coadiutori rivolti a: - Volpe - Uccelli ittiofagi - Corvidi - Passeri e Storni - Nutrie - Altre specie ( Piccione di città ) 2° Lezioni e materie per coadiutori rivolti a: - Cinghiale
Primo Corso • Parte generale di almeno 3 lezioni con frequenza obbligatoria • Parte specifica: Volpe 2 lezioni Uccelli ittiofagi 2 lezioni Corvidi 1 lezione Passeri e Storni 1 lezione Nutria 1 lezione Altre 1 o 2 lezioni • Ammissione all’esame
Secondo Corso( Cinghiale ) • Il corso si articola su quattro lezioni a frequenza obbligatoria e verte sulle seguenti materie: • - BIOLOGIA • - GESTIONE • - TECNICHE DI PRELIEVO E CONTROLLO • - VALUTAZIONI BIOMETRICHE DEI CAPI ABBATTUTI
Esami di idoneità • Commissione istituita dalla Provincia e composta da almeno 3 membri di cui uno abbia svolto funzione di docente • Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni davanti
Piano di controllo per la Nutria • Indicazioni tecniche : • Individuazione delle aree a rischio • Prevenzione ( reti per la protezione delle arginature ) • Trappolaggio e abbattimento diretto con arma da fuoco • Soppressione del catturato • Gestione delle trappole di cattura • Preparazione degli operatori • Smaltimento delle carcasse
DEROGHE Norme di riferimento: • Direttiva CEE 409/79 • Legge 3 ottobre 2002, n. 221 • L.R. 6 marzo 2007, n. 3 “ Disciplina dell’esercizio delle deroghe “ • Delibera G.R. n. 1278 /2007 “ Autorizzazione per la stagione venatoria 2007/2008 “
Direttiva CEE 409/79 Art. 9, comma 1,lett.a) • “ sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti è possibile derogare al divieto di caccia nei confronti di specie protette al fine di prevenire i gravi e ricorrenti danni arrecati alle produzioni agricole “
Legge 3 ottobre 2002, n. 221 • Demanda alle Regioni la disciplina dell’esercizio delle deroghe.
L.R. n. 3/2007 Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, basate sulla richiesta motivata delle Province. Individuano : • Le specie oggetto di prelievo • I mezzi consentiti • I tempi ed i luoghi • Il carniere giornaliero e stagionale • I soggetti abilitati al prelievo
Delibera G.R. n. 1278/2007 Es. Provincia di Ravenna -Specie richieste: storno, passeri, tortora, cormorano -Specie consentite dopo istruttoria : tutte Periodi : -Passeri: dall’1/09 al 10/10 100 mt dalle colture -Tortora: dall’1/09 al 31/10 “ -Cormorano: dall’1/12 al 31/01 100 mt.dagli allevamenti di pesce -Storno:dall’1/09 al 15/11 nel territorio individuato dalla Provincia dal 16/11 al 15/12 100 mt. dalle colture Carniere Soggetti abilitati