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I MODELLI C17 MODALITA' DI DEPOSITO DEI BILANCI DELLE COOPERATIVE; LA MUTUALITA' PREVALENTE: REQUISITI E DEROGHE

I MODELLI C17 MODALITA' DI DEPOSITO DEI BILANCI DELLE COOPERATIVE; LA MUTUALITA' PREVALENTE: REQUISITI E DEROGHE. A cura del dott. Fabrizio Gentilini. I MODELLI “C17” PER LA COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PREVALENZA MUTUALISTICA. Giovedì, 7 aprile 2011 .

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I MODELLI C17 MODALITA' DI DEPOSITO DEI BILANCI DELLE COOPERATIVE; LA MUTUALITA' PREVALENTE: REQUISITI E DEROGHE

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  1. I MODELLI C17 MODALITA' DI DEPOSITO DEI BILANCI DELLE COOPERATIVE; LA MUTUALITA' PREVALENTE: REQUISITI E DEROGHE A cura del dott. Fabrizio Gentilini I MODELLI “C17” PER LA COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PREVALENZA MUTUALISTICA Giovedì, 7 aprile 2011

  2. PERCORSO DELL’INCONTRO

  3. Cooperative e scambio mutualistico

  4. hanno soci utenti; offrono un bene o un servizio ai soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato; i servizi resi dalla cooperativa devono essere remunerati dal socio utente (e rappresentano i ricavi della coop. ed un costo per il socio); il servizio offerto dalla cooperativa è a sostegno dell’attività del socio (che rimane quindi separata da quella sociale) o a soddisfazione di un suo bisogno; la cooperativa deve svolgere la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci; requisito soci: sono ammessi indifferentemente persone fisiche e persone giuridiche (salve le norme particolari per le coop. edilizie) purché “capaci” di ricevere il bene o servizio; sono "di servizio": le Casse rurali; le Famiglie cooperative; le coop. edilizie di abitazione, ecc. Cooperative di “servizio”(ovvero cooperative di utenti)

  5. hanno soci lavoratori; offrono un lavoro ai soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato; la cooperativa deve remunerare il lavoro dei soci (che rappresentano un costo per la coop.); l’attività della cooperativa è rivolta verso i terzi ed ha lo scopo di occupare i soci (che rinunciano a svolgere attività in concorrenza a quelle della coop.); l’attività della cooperativa può riguardare qualsiasi settore economico; requisito soci: sono ammesse esclusivamente persone fisiche capaci di lavorare ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondenti all’attività sociale; il rapporto di lavoro fra socio e coop. può assumere una qualsiasi delle forme di lavoro ammesse dalla legge (regolamento) e può essere diverso per ciascun socio e variabile nel tempo. Coop di “produzione e lavoro”(ovvero cooperative di lavoratori)

  6. Cooperative di “conferimento”(ovvero cooperative di conferitori) • hanno soci conferitori; • trasformano e commercializzano il prodotto conferito dai soci per ottenere le condizioni più favorevoli di quelle di mercato; • la cooperativa vende sul mercato i prodotti conferiti dai soci e, con il ricavato, remunera i conferimenti dei soci; • i costi sostenuti dalla cooperativa – per conto dei soci - devono essere riversati sui soci; • le spese della coop. (per la commercializzazione) sono addebitate al socio e compensate con il controvalore dei beni conferiti; • nelle coop di “servizio” il socio paga la cooperativa, in quelle di conferimento la cooperativa carica il costo sul socio compensando il suo debito con il ricavato dalla vedita dei prodotti conferiti; • il servizio offerto dalla cooperativa è a sostegno dell’attività del socio (che rimane quindi separata da quella sociale) o a soddisfazione di un suo bisogno; • la cooperativa deve “approvvigionarsi” prevalentemente dai soci conferitori; • requisito soci: sono ammessi indifferentemente persone fisiche e persone giuridiche; • spesso, lo scopo mutualistico si immedesima nello scopo consortile; • sono "di servizio": le Cantine sociali, i Caseifici sociali, l magazzini frutta ecc.

  7. Cooperative soggette a discipline speciali Vi sono leggi speciali che disciplinano alcune tipologie di cooperative: • COOPERATIVE SOCIALI • CONFIDI • BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO • BANCHE POPOLARI • CONSORZI AGRARI • Altre ipotesi

  8. Cooperative “sociali”(cooperative a “mutualità esterna”) Hanno per legge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso. Devono svolgere le seguenti attività: • lett. a) la gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi; • lett. b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; • lett. c) i consorzi di cooperative sociali (attività di sostegno alle società aderenti). Nella nostra Regione non è possibile, alla stessa cooperativa, svolgere contemporaneamente attività ex lett. a) e lett. b). Le cooperative sociale hanno la doppia iscrizione: alla categoria cooperative sociali e ad una delle categorie tradizionali.

  9. Tipologie di soci

  10. La mutualità prevalente • LE CONDIZIONI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE SONO 2: 1° - 4 LIMITI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLO STATUTO SOCIALE (VEDI ART. 2514 C.C.); si verificano leggendo lo statuto sociale; 2° - REALIZZARE LA MAGGIOR PARTE ( + 50%) DEGLI SCAMBI MUTUALISTICI CON I SOCI si verificano sulla base del bilancio d’esercizio

  11. 1° - LE CONDIZIONI per la mutualità prevalente

  12. 2° - LE CONDIZIONI per la mutualità prevalente

  13. 3° - LE CONDIZIONI per la mutualità prevalente Abitualmente, una cooperativa ha uno scopo unico e, pertanto, un unico tipo di scambio. Vanno considerati ai fini della prevalenza, i rapporti inerenti lo scambio mutualistico. Nel caso la cooperativa svolga contemporaneamente più scambi mutualistici, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle singole tipologie di scambi.

  14. LEDEROGHE AL CALCOLO DELLA REVALENZA (1) DECRETO MINISTRO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 30 DICEMBRE 2005 “Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile” Si riporta una sintesi: • Cooperative di lavoro. • Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa, …, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge …, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa. Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana. • Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica. • … non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti. • Cooperative agricole di allevamento e di conduzione. • … condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso. • Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa. • Enti di formazione. • … non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 del codice civile, i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi. • %segue%

  15. LEDEROGHE AL CALCOLO DELLA PREVALENZA (2) • Cooperative per il commercio equo e solidale. • Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale. • Società finanziarie. • .. sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile. • Cooperative giornalistiche. • .. non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale. • Cooperative di consumo operanti nei territori montani. • Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente. • Calamità naturali. • Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, .., il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi. • Soci di enti giuridici. • Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1, lettera a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa. …..(continua). • (non sono citate le cooperative edilizie di abitazione che seguono le regole ordinarie)

  16. LE COOPERATIVE MUTUALISTICHE“EX LEGE” (SOCIALI, B.C.C., ecc..) Per alcuni tipi di cooperative, il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente non segue le regole generali (e relative deroghe) ma è fissato da leggi speciali: • COOPERATIVE SOCIALI • CASSE RURALI – Banche di credito cooperativo • CONFIDI • CONSORZI AGRARI • BANCHE POPOLARI

  17. Il Registro provinciale degli enti cooperativi (Albo nazionale degli enti cooperativi) L’iscrizione al Registro provinciale è obbligatoria per tutte le cooperative aventi sede in provincia. L’iscrizione al Registro tiene luogo dell’iscrizione all’Albo nazionale. Il Registro provinciale è la parte “trentina” dell’Albo nazionale degli enti cooperativi. L’Albo nazionale è consultabile come dato iscritto nel Registro imprese (visura camerale) Con l’iscrizione, viene assegnato un numero di iscrizione, A123456, comunicato alla cooperativa dall’ufficio provinciale e verificabile sulla visura camerale (è indipendente dalla posizione e invariabile) È stato abrogato l’obbligo di riportare il numero di iscrizione sui documenti sociali (con la legge 99/2009) CCIAA Registro imprese Coop (o consulente) C17 PAT Servizio commercio e cooperazione (decisioni)

  18. Struttura del Registro (Albo)2 SEZIONI 12 CATEGORIE

  19. Acquisto e perdita della prevalenza PERDITA DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE (2545 OCTIES DEL C.C.) 1° per modifica dello statuto (clausole del 2514) • assemblea dei soci, con presenza di notaio, che elimini una delle clausole del 2514 cc; • decorre dalla data assemblea dei soci che delibera la modifica statutaria; 2° per mancato raggiungimento del + 50% degli scambi mutualistici con i soci rispetto a quelli con i terzi non soci, per due esercizi consecutivi • decorre dalla chiusura dell’esercizio sociale (ed è accertato con l’approvazione del bilancio d’esercizio); • sono necessari due esercizi consecutivi senza prevalenza per perderla.

  20. Acquisto e perdita della prevalenza ACQUISTO/RIACQUISTO DELLA PREVALENZA (2545 OCTIES DEL C.C., modificato dall’articolo 10 della L. 99/2009) 1° alla nascita, si è iscritti fra le “coop. prevalenti” 2° basta un esercizio con + 50% degli scambi con i soci per riacquistare la prevalenza • decorrenza sicura con il primo esercizio successivo a quello che accerta la prevalenza degli scambi con i soci (articolo 10 L. 99/2009) : • l’iscrizione alla sezione “coop. a mut. prev.” deve essere chiesta (per alcuni è obbligatoria) • problema aperto in merito alla decorrenza degli effetti fiscali del regime favorevole proprio delle cooperative prevalenti; • necessità di un’autodichiarazione annuale da parte della cooperativa medesima in merito al rispetto o meno della prevalenza.

  21. IL CAMBIO DI SEZIONE E/0 DI CATEGORIA nel Registro

  22. Il 3% degli utili annuali Calcolo base imponibile La legge 59/92 e il codice civile – 2545 quater - prevedono l’obbligo per tutte le cooperative di versare il 3% degli utili annuali a favore del Fondo mutualistico. (circolare n. 83/1993 del Ministero del Lavoro, ribadita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E) • Il contributo deve essere calcolato sull’intero ammontare dell’utile d’esercizio, incluse le somme destinate alle riserve ordinarie, straordinarie e alle riserve indivisibili Non rientrano nella base di calcolo del 3% degli utili: • le somme destinate ai ristorni, in quanto considerate componenti negativi del reddito • l'utile destinato alla copertura di perdite pregresse • gli accantonamenti sono consentiti (a riduzione della base imponibile) a condizione che l'evento si sia effettivamente manifestato, che la perdita sia certa o estremamente probabile

  23. 3% - Schema di calcolo

  24. 3% = Modalità dei pagamenti Termini per il versamento delle cooperative non aderenti ad alcuna Associazione: • entro il 30 ottobre dell’anno in cui è stato approvato il bilancio di esercizio. • 90 (novanta) giorni dall’approvazione del bilancio per le coop. con bilancio di esercizio non coincide con l’anno solare. Da noi, non è possibile usare il modello F24 per il pagamento del 3% utili. versano versano

  25. I modelli C17 – flusso dei dati PAT Servizio Commercio e cooperazione COOP. TRENTINE Visualizzazione dei dati CCIAA Registro imprese Coop. (consulente) C17 Coop con sede legale in altre regione MSE Reg. FVG Reg. VdA

  26. I due modelli C17: funzionalità C17 Iscrizione al registro/Albo • si usa per chiedere l’iscrizione al Registro/Albo • in PAT, è possibile ancora usare alternativamente il modello cartaceo (L.99/2009 introduce l’iscrizione automatica, ma non è ancora stata recepita da noi) C17 Bilanci/modifica iscrizione • si usa per comunicare la sussistenza delle condizioni di prevalenza • si usa per comunicare il venir meno/riacquisto della prevalenza • si usa per chiedere i cambi di sezione/categoria di iscrizione al Registro • si usa per comunicare altri dati relativi alla situazione della coop. • ha una funzione di controllo (autodichiarazione)

  27. Il dichiarante(uguale per entrambi i modelli) • REGOLA DELLA CCIAA: deve esserci coincidenza fra “dichiarante” e “firmatario digitale” del modello, altrimenti viene chiesto di rifare il modello. • è un obbligo del legale rappresentante • può essere delegato un libero professionista, come indicano le istruzioni Camerali 2011 che si riportano: • ….per gli” iscritti nella sez. A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La distinta può essere sottoscritta dal solo commercialista (di cui all’art. 31, comma 2 quater e quinquies, della legge 340/2000 e art. 78 D.Lgs. 139/2005). Nel caso il professionista non sia dotato di un dispositivo di firma che contiene il certificato di ruolo, è necessario che nel Modulo NOTE ci sia la seguente dichiarazione “Pratica telematica presentata dal sottoscritto (nome e cognome) dott./rag. Commercialista, iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di <provincia> n. <nr.iscrizione>, non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato dal legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 31, commi 2-quater e quinquies, della legge 340/2000”. In alternativa, nella distinta nel campo “in qualità di” dovrà essere riportata la seguente frase: “Dott./Rag. Commercialista di <provincia> n. <nr.iscrizione> ex art. 31, commi 2-quater e quinquies, della legge 340/2000”. • Nel caso il professionista sia dotato di un dispositivo di firma che contiene il certificato di ruolo sarà sufficiente indicare nella distinta nel campo “in qualità di” la seguente frase: “Dott./Rag. Commercialista incaricato ex art. 31, commi 2-quater e quinquies, della legge 340/2000 ”.

  28. C17 – iscrizione al Registro/Albo Indicare una sezione • Cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 C.C.; • Cooperative a mutualità prevalente di diritto 111 septies, 111 undecies, 223 tercedies disp att. C.C. (COOPERATIVE SOCIALI) • Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente; • Cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente Art. 5 L. 366/2001 (BANCHE POPOLARI, CONSORZI AGRARI, CASSE RURALI BCC) Indicare una categoria • INDICARE UNA DELLE 12 CATEGORIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARTICOLARITÀ PER LE COOPERATIVE SOCIALI: SEZIONE: COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI DIRITTO CATEGORIA: COOPERATIVE SOCIALI SOTTOCATEGORIA: IN UNA DELLE 3, LETT A), LETT. b) o lett. c) SECONDA CATEGORIA UNA DELLE CATEGORIE ORDINARIE (coop altre o coop di produzione e lavoro) PARTICOLARITÀ PER LE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE: In Regione T.A.A. non c’è l’Albo per le coop. edilizie di abitazione. Vanno trattate come le altre categorie di cooperative.

  29. C17 – bilanci FINALITÀ • MOTIVARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE; • COMUNICARE LA PERDITA/RIACQUISTO • MODIFICARE LA SEZIONE/CATEGORIA MODALITÀ SI DEVONO DICHIARARE I DATI RIPORTANDOLI DALLA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO, RILEVANTI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE PARTICOLARITÀ LE COOP. ISCRITTE ALLA SEZIONE “COOP A MUTUALITÀ DI DIRITTO” – le cooperative sociali, le Casse rurali - NON DEVONO DICHIARARE ALCUN DATO DI BILANCIO PER DOCUMENTARE LA MUTUALITÀ PREVALENTE.

  30. C17 – bilanci Esame singole voci del modello C17. Il modello è scaricabile gratuitamente dal sito :http://webtelemaco.infocamere.it/ Software Dowload “Modulistica Albo cooperative”. Nel medesimo sito sono scaricabili le istruzioni di compilazioni ministeriali.

  31. I MODELLI C17 MODALITA' DI DEPOSITO DEI BILANCI DELLE COOPERATIVE; LA MUTUALITA' PREVALENTE: REQUISITI E DEROGHE GRAZIE PER L’ATTENZIONE INDIRIZZI: SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE UFFICIO VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI Via Brennero, 136 tel. 0461 494760 serv.commcoop@provincia.tn.it Dott. FABRIZIO GENTILINI tel. 0461 494766 fabrizio.gentilini@provincia.tn.it

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