310 likes | 407 Views
LA MANOVRA D’ESTATE 2009. Ernesto Gatto. TREMONTI - TER. PER LE IMPRESE E’ ESCLUSO DALLA TASSAZIONE AI FINI IRES/IRPEF (MA NON IRAP). IL 50% DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED ATTREZZATURE NUOVI. I BENI DEVONO ESSERE COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO 2007.
E N D
LA MANOVRA D’ESTATE 2009 Ernesto Gatto
TREMONTI - TER PER LE IMPRESE E’ ESCLUSO DALLA TASSAZIONE AI FINI IRES/IRPEF (MA NON IRAP) IL 50% DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED ATTREZZATURE NUOVI I BENI DEVONO ESSERE COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO 2007 L’AGEVOLAZIONE POTRA’ ESSERE FRUITA ANCHE A MEZZO CONTRATTO DI LEASING L’INVESTIMENTO DEVE ESSERE PERFEZIONATO NEL PERIODO: 01/07/2009 – 30/06/2010
TREMONTI - TER RESTANO ESCLUSI DALLA AGEVOLAZIONE I SEGUENTI SOGGETTI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI AGRICOLTORI CON SOLI REDDITI FONDIARI ENTI NON COMMERCIALI DOVREBBERO INVECE ESSERE AMMESSI I CONTRIBUENTI MINIMI 3
TREMONTI - TER IL MOMENTO IN CUI IL RISPARMIO FISCALE SARA’ EFFETTIVAMENTE PERCEPITO NON SI POTRA’ MAI TENER CONTO DELL’AGEVOLAZIONE IN SEDE DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI PER CHI INVESTE NEL 2^ SEMESTRE 2009 PER CHI INVESTE NEL 1^ SEMESTRE 2010 A GIUGNO 2010 IN SEDE DI VERSAMENTO A SALDO 2009 A GIUGNO 2011 IN SEDE DI VERSAMENTO A SALDO 2010
TREMONTI - TER RESTANO ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE I SEGUENTI BENI IMMOBILI AUTOVEICOLI COMPUTER 5
TREMONTI - TER COSTITUISCE CAUSA DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE LA CESSIONE, O DESTINAZIONE A FINALITA’ DIVERSE, DEI BENI PRIMA DEL 2^ PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO (2011 PER GLI ACQUISTI 2009 – 2012 PER GLI ACQUISTI 2010) CON RIPRESA A TASSAZIONE NELL’ESERCIZIO DI ACQUISTO DEL BENE 6
TREMONTI - TER NON COSTITUISCONO CAUSE DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE FURTO DEL BENE ROTTAMAZIONE DEL BENE SALE & LEASE BACK OPERAZIONI STRAORDINARIE 7
TREMONTI - TER SI ATTENDE UN CHIARIMENTO DALLE ENTRATE SULLA CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE AD ESEMPIO CON IL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO, BONUS INVESTIMENTI, LEGGE SABATINI, CONTRIBUTI ARTIGIANCASSA, ETC…. MENTRE E’ CHIARO CHE IL COSTO DEL BENE VA’ ASSUNTO AL NETTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI 8
TREMONTI - TER E’ INVECE CONSENTITO IL CUMULO DELLA TREMONTI-TER CON IL BONUS RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALL’INVESTIMENTO IN MACCHINARI O ATTREZZATURE CHE PUO’ PORTARE SINO ALLA DETASSAZIONE DEL 65% DELL’INVESTIMENTO (50% + 15%) 9
TREMONTI - TER L’INVESTIMENTO SI RITIENE REALIZZATO: BENI MOBILI: AL MOMENTO DELLA CONSEGNA O SPEDIZIONE BENI IMMOBILI: AL MOMENTO DELLA STIPULA DELL’ATTO BENI COMPLESSI: AL MOMENTO DELLA ACCETTAZIONE S.A.L. 10
TREMONTI - TER IL REQUISITO DELLA NOVITA’ SUSSISTE ANCHE SE IL BENE NON E’ COMPRATO DAL PRODUTTORE PURCHE’ IL VENDITORE ATTESTI CHE IL BENE NON E’ STATO MAI UTILIZZATO E CHE NON SONO STATE MAI DEDOTTE QUOTE DI AMMORTAMENTO 11
TREMONTI - TER A DIFFERENZA CHE NEL PASSATO NON BISOGNERA’ TENER CONTO DI: • DISINVESTIMENTI DI BENI NELLO STESSO PERIODO • MEDIA INVESTIMENTI DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE 12
TREMONTI - TER PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE IL MACCHINARIO DEVE RIENTRARE NELLA TABELLA 28 ATECO 2007 INDIPENDENTEMENTE DALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA SVOLTA DAL CONTRIBUENTE RICHIEDENTE 13
TREMONTI - TER EFFETTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIATO DA TERZI SULLA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DILAZIONI DA FORNITORI DILAZIONI DA BANCHE NON OPERA IL LIMITE POSTO AL 30% DEL ROL RETTIFICATO ATTENZIONE (SPA - SRL) AL LIMITE POSTO AL 30% DEL ROL RETTIFICATO 14
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL 2010 LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO ANNUALE/TRIM. PER IMPORTI COMPLESSIVI ANNUI OLTRE € 10.000 PUO’ ESSERE EFFETTUATA DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O ISTANZA PER QUESTO MOTIVO LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PUO’ ESSERE TRASMESSA IN FORMA AUTONOMA 15
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA CIO’ SIGNIFICA CHE DAL 01/02/2010 SI POTRA’ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 2009 E CHE DAL 16/03/2010 IL CONTRIBUENTE POTRA’ COMPENSARE IL CREDITO CHE DOVESSE SUPERARE € 10.000 IN QUESTO CASO IL CONTRIBUENTE E’ ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA 16
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA IN PRESENZA DI CREDITO IVA RICHIESTO IN COMPENSAZIONE CON ISTANZA INFRANNUALE LA COMPENSAZIONE DI DETTO CREDITO POTRA’ ESSERE EFFETTUATA SOLO DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE QUALUNQUE SIA L’IMPORTO DEL CREDITO 17
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA ATTENZIONE I CONTRIBUENTI CHE INTENDANO EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA > € 10.000 DEVONO UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE O DELLA ISTANZA INFRANNUALE PER LA TRASMISSIONE DEL MOD. F24 (VIETATA LA PRESENTAZIONE CARTACEA IN BANCA) 18
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA SE IL CONTRIBUENTE INTENDE UTILIZZARE ANNUALMENTE IN COMPENSAZIONE > € 15.000 LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DOVRA CONTENERE IL VISTO DI CONFORMITA’ O LA FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE CIO’ NON E’ RICHIESTO OVE L’IMPORTO VENGA RICHIESTO A RIMBORSO E NON IN COMPENSAZIONE LE FALSE ATTESTAZIONI SARANNO PUNITE CON LA SANZIONE DA € 258 A € 2.582 E, NEI CASI PIU’ GRAVI O RIPETUTI, CON LA SEGNALAZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA 19
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA DOPO LA STRETTA OPERATA DAL D.L. 185/2008 CHE HA INASPRITO LE SANZIONI (DAL 100% AL 200% DELL’IMPORTO INDEBITAMENTE COMPENSATO) DA LUGLIO 2009 VIENE ABROGATA LA FACOLTA’ DI RIDURRE LA SUDDETTA SANZIONE AD ¼ DEL MINIMO IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE DELL’ATTO 20
BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE PER GLI AUMENTI DI CAPITALE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE SINO AD € 500.000 EFFETTUATI DA SOCI PERSONE FISICHE NEL PERIODO: 05/08 – 05/02/2010 MEDIANTE CONFERIMENTI EX ARTT. 2342 (S.P.A.) E 2464 C.C. (S.R.L.) SI PRESUME UN RENDIMENTO DEL 3% ANNUO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE PER L’ANNO DI PERFEZIONAMENTO E PER I 4 SUCCESSIVI 21
BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE SONO ESCLUSI GLI AUMENTI DI CAPITALE CHE NON COMPORTANO UN INCREMENTO PATRIMONIALE OVVERO TALUNI ALTRI VERSAMENTI : AUMENTI TRAMITE UTILIZZO RISERVE UTILI AUMENTI TRAMITE UTILIZZO RISERVE DA RIVALUTAZIONE VERSAMENTI IN C/CAPITALE O IN C/AUMENTO CAP. SOCIALE AUMENTI TRAMITE UTILIZZO RISERVE DA CONDONO 22
BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE ATTENDONO CONFERMA ALCUNE QUESTIONI ANCORA APERTE IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE LA DETASSAZIONE OPERA SOLO AI FINI IRES/IRPEF O ANCHE AI FINI IRAP INDIRETTAMENTE GODONO DEL BENEFICIO ANCHE I SOCI NON PERSONE FISICHE SI PUO’ GODERE DEL BENEFICIO GIA’ IN SEDE DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IN PRESENZA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IL BENEFICIO VA’ ANCHE ALLE SOCIETA’ IN PERDITA POSSIBILITA’ DI DISTRIBUIRE RISERVE DI UTILI PER POI PROCEDERE ALL’AUMENTO 23
ABROGAZIONE DEL “VALORE NORMALE” NEGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI LEGGE COMUNITARIA 2008 (LEGGE 07/07/2009 N. 88) NON SONO PIU’ VALIDI GLI ACCERTAMENTI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI BASATI SOLO SULLE RISULTANZE DEI VALORI OMI CHE DA ADESSO COSTITUISCONO SOLO PRESUNZIONE SEMPLICE 24
ABROGAZIONE DEL “VALORE NORMALE” NEGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI L’ABROGAZIONE DI TALE NORMA DI CARATTERE RESTRITTIVO (INTRODOTTA DAL D.L. 223/2006) MENTRE AI FINI IVA ERA INELUDIBILE PER L’EVIDENTE CONTRASTO CON LE DIRETTIVE UE AI FINI DELLE II. DD. E’ STATA UNA SCELTA DI OPPORTUNITA’ ESERCITATA DAL FISCO 25
ABROGAZIONE DEL “VALORE NORMALE” NEGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI LA MODIFICA HA VALORE SIA AI FINI DELL’IVA CHE DELLE IMPOSTE DIRETTE IN COERENZA CON L’INTRODUZIONE DELLA NORMA NEL 2006 LA STESSA DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA NORMA DI CARATTERE PROCEDIMENTALE QUINDI DI PORTATA RETROATTIVA ED APPLICABILE AI CONTENZIOSI IN CORSO 26
ACCORDO COMUNE PER LA MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI IL 3 AGOSTO 2009 E’ STATO FIRMATO DA A.B.I. E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SOTTO L’ALTO PATROCINIO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE L’AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE P.M.I. CHE PREVEDE QUANTO SEGUE: SOSPENSIONE PER 12 MESI DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI MUTUO SOSPENSIONE PER 12 MESI DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE NEI CONTRATTI LEASING ALLUNGAMENTO DI 9 MESI DELLE SCADENZE DI DEBITO A BREVE TERMINE ED ANTICIPAZIONE 27
ACCORDO COMUNE PER LA MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI IMPRESE AMMISSIBILI PMI: IMPRESE CON < 250 DIPENDENTI, FATTURATO < € 50 MLN., ATTIVO BILANCIO < € 43 MLN (ART.2 D.M. 18/04/2005 IMPRESE CHE AL 30/09/2008 AVEVANO ESCLUSIVAMENTE POSIZIONI “IN BONIS” IMPRESE CHE ALLA DATA DELL’ISTANZA NON AVEVANO IN CORSO PROCEDURE ESECUTIVE, RISTRUTTURATE O IN SOFFERENZA IMPRESE CHE PRESENTINO APPOSITA ISTANZA ENTRO IL 30 GIUGNO 2010 28
ACCORDO COMUNE PER LA MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RIGUARDA LA QUOTA CAPITALE DELLE RATE NON ANCORA SCADUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA SCADUTE < 180 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA LA QUOTA DI INTERESSI DOVRA’ ESSERE REGOLARMENTE PAGATA SONO ESCLUSI I FINANZIAMENTI DOTATI DI AGEVOLAZIONE PUBBLICA 29
ACCORDO COMUNE PER LA MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI LA CONCESSIONE DEI BENEFICI NON E’ AUTOMATICA MA PASSA ATTRAVERSO UNA BREVE FASE ISTRUTTORIA DIVIENE AUTOMATICA IN ASSENZA DI RITARDATI PAGAMENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA IL DEBITO SOSPESO NON POTRA’ COMPORTARE UN AUMENTO DEL TASSO ALLA RIPRESA DEI PAGAMENTI 30