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LA MANOVRA ESTIVA. Il potenziamento dell'accertamento. Il potenziamento dei controlli. Le modifiche del D.L. n. 78 del 2010. Limitazione all'uso contante. Coinvolgimento dei comuni. Comunicazioni all'Agenzia e incrocio dati INPS.
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Il potenziamento dei controlli Le modifiche del D.L. n. 78 del 2010 Limitazione all'uso contante Coinvolgimento dei comuni Comunicazioni all'Agenzia e incrocio dati INPS Nuova soglia per l'utilizzo del contante o degli assegni bancari e postali Scambio di informazioni prima dell'emanazione di un accertamento fondato sul redditometro. Retribuzione del 33% sul recuperato Obbligo comunicazione all'Agenzia per le operazioni pari o superiori a 3.000,00 euro. Incrocio dati INPS per controllare i redditi non dichiarati
Art. 23 del D.L. n. 78 del 2010 • L'amministrazione finanziaria deve dedicare parte della propria attività di verifica sul campo a tale fenomeno, prendendo in considerazione le ipotesi di apertura e chiusura effettuate entro il periodo di un anno. • Non vi sono rischi diretti connessi a tale atteggiamento. L'evento “apri e chiudi”, infatti, sarà solo un elemento di selezione; il periodo considerato è di un anno dall'avvio dell'attività. Dunque non è effettuato un riferimento ai periodi d'imposta, ma al decorso di 365 giorni dal momento di apertura; la norma sembra fare riferimento solo a coloro che svolgono attività d'impresa, non applicandosi pertanto ai professionisti.
I controlli incrociati • Gli uffici dovranno analizzare le motivazioni sottostanti la cessazione dell'attività e riscontrarne l'attendibilità nonché la correttezza degli adempimenti contabili e fiscali. • Laddove dovesse risultare evidente che lo scopo è stato fraudolento, saranno innescate tutte le conseguenze del caso, soprattutto sul fronte dei controlli rivolti a coloro che hanno avuto contatti con tali aziende. • Le aziende "apri e chiudi" infatti sono solitamente congeniate in maniera tale da essere “vuote” e riferite a soggetti non aggredibili con gli ordinari poteri della riscossione. • Inoltre, per le società sia di capitali che di persone, vi è l'ulteriore conseguenza della cancellazione dal registro imprese, che in forza della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 4062 del 2010 sancisce l'estinzione del soggetto giuridico.
Le fatture fittizie • I controlli incrociati possono portare a contestazioni avverso i soggetti terzi che hanno utilizzato le fatture delle imprese "apri e chiudi". • Sentenza della Cassazione n. 19823 del 2009, favorevole al fisco, in presenza di un accertamento fondato sul mancato rinvenimento, in verifica, di documenti comprovanti l'avvenuta realizzazione delle opere descritte e dei servizi descritti nelle fatture, la mancanza delle capacità umane e di struttura per realizzare i servizi resi, i pagamenti di prestazioni per cassa, anche di ingenti importi, nonché la vaga descrizione delle operazioni contenute nelle causali.
Le fatture fittizie Sentenza n. 17572 del 2009, favorevole al contribuente, in presenza di un accertamento derivante da un controllo incrociato ed avente quale fondamento le dichiarazioni dell'amministratore della società fornitrice X, il quale avrebbe ammesso l'emissione di fatture false. La difesa vincente ha dimostrato di contro che: la merce acquistata dalla società X è stata utilizzata per la fabbricazione di impianti per diverse ditte, comprovando tutto con il dettaglio del materiale impiegato; i pagamenti sono avvenuti tramite banca ed a varie scadenze; nella contabilità della società X è stata rinvenuta una fattura mai ricevuta e non contabilizzata dalla società accertata, procedura strana se si intendono utilizzare fatture false.
Art. 24 del D.L. n. 78 del 2010 • La programmazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza deve assicurare una vigilanza sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale in più periodi d'imposta. • Per i soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione degli studi di settore o non sono soggetti al tutoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'attività di controllo dovrà riguardare almeno il 20% delle imprese in perdita sistemica.
L'origine della norma: l'antieconomicità Sentenze della Corte di Cassazione Legittima l'applicazione di una diversa percentuale di ricarico, anche in presenza di una contabilità regolare, a condizione che le differenze riscontrate non raggiungano livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare di attendibilità la contabilità (sentenza n. 24434 del 2008). Un'impresa che per più anni di seguito dichiara perdite rilevanti presenta una condotta commerciale anomala, sufficiente a giustificare l'accertamento induttivo, soprattutto se “insiste” nell'esercizio dell'attività (sentenza n. 24436 del 2008). ATTENZIONE: NOTA DELL'AGENZIA N. 55440/2008
L'origine della norma: l'antieconomicità In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento induttivo (sentenza n. 1821 del 2000). Il comportamento assolutamente antieconomico dell'imprenditore legittima l'accertamento induttivo (sentenza n. 11645 del 2001). Inoltre, sentenze n. 417, 418 e 1915 del 2008 Ancora, sentenza n. 22695 del 9/9/2008
La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 14375 del 2009 È legittimo il ricorso all'accertamento induttivo quando l'azienda presenta una sproporzione tra gli acquisti di merce e le relative quantità vendute.
La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 4170 del 2009 La significativa riduzione della redditività rispetto agli anni precedenti, benché in presenza di un aumento del volume d'affari e di un radicale rinnovamento tecnologico, legittima la rettifica del reddito in quanto elementi gravi, precisi e concordanti.
La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 24531 del 2007 Nel caso di notevole aumento di capitale da parte di soci sostanzialmente nullatenenti, è legittima la presunzione dell'occultamento di redditi societari tramutati in aumento di capitale.
La giurisprudenza Sentenze della Corte di Cassazione n. 4554 e n. 12247 del 2010 Rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.
La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 11154 del 2010 L'accertamento induttivo emanato dall‘amministrazione finanziaria è valido in quanto l'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, consente lo stesso pur in presenza di scritture formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile. Inattendibilità che può sussistere quando non si rispettano regole fondamentali di ragionevolezza, a causa, ad esempio, di un comportamento manifestamente e inspiegabilmente antieconomico.
Le caratteristiche della norma • Come per le imprese "apri e chiudi" non dovrebbe applicarsi al mondo professionale • Rappresenta solo un criterio di costruzione di una lista selettiva, ma non implica un accertamento automatico, tanto meno la contestazione di antieconomicità. • Non ha rilevanza la perdita civilistica, ben potendosi registrare casi in cui l'impresa sia in perdita ma in funzione delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione si determina un reddito d'impresa. • Non è chiaro se gli esercizi in perdita fiscale debbano essere consecutivi o meno ai fini dell'individuazione dei soggetti a rischio.
Le conseguenze in termini di accertamento Doppio accertamento Periodo di osservazione Irrogazione della sanzione Limitato alle annualità accertabili in forza dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. In primo luogo la contestazione della perdita. In secondo luogo la contestazione delle maggiori imposte relativamente alle annualità di utilizzo indebito della perdita non più esistente. La sanzione per infedele dichiarazione non potrà che essere comminata negli esercizi successivi in cui le perdite sono state utilizzate a riduzione degli imponibili fiscali.
Le deroghe Perdita determinata dai compensi spettanti ai soci e amministratori Esclusione solo dalla lista selettiva, non dall'accertamento • Problema di coordinamento con: • ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702 del 2010, secondo cui sono indeducibili i compensi erogati agli amministratori delle società di capitali; • sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione n. 21933 del 29 agosto 2008, secondo cui affinché si possa configurare la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori è necessaria la delibera di determinazione del compenso.
L'ordinanza n. 18702 del 2010 • La deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali non è mai stata negata in passato né dall'amministrazione finanziaria né dalla dottrina e dalla giurisprudenza. • La pronuncia in esame si riferisce alla normativa vigente ante riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003. • Art. 95, comma 5, del Tuir • I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 [società di capitali ed enti commerciali] sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
La norma previgente • Fino all'entrata di vigore della riforma fiscale, ossia al periodo d'imposta in corso al 31.12.2003, le norme che disciplinavano il trattamento fiscale dei compensi spettanti all'imprenditore nonché agli amministratori di società erano contenute negli artt. 62, commi 2 e 3, e 95, del Tuir. • Art. 62, commi 2 e 3, del Tuir • 2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa … . • 3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.
La norma previgente Nelle società di capitali la deducibilità dei compensi degli amministratori non era sancita esplicitamente ma si desumeva dal rinvio, operato dall'art. 95, del Tuir, alle disposizioni previste per le società di persone dal citato art. 62. • Art. 95 del Tuir • 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo. • 2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma primo. La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.
L'ordinanza n. 18702 del 2010 • "l'art. 62 del T.U.I.R. … non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali: la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione". "appare irrilevante la circostanza che, nella sentenza citata [13.11.2006, n. 24188], si trattasse del compenso all'amministratore unico e non (come nella specie) ai componenti del consiglio di amministrazione, identica essendo nei due casi la problematica di fondo".
L'ordinanza n. 18702 del 2010 • Il richiamo alla sentenza n. 24188 del 2006 non appare appropriato. Infatti, tale pronuncia non ha introdotto un principio generale di indeducibilità, bensì si riferiva alla diversa fattispecie dell'amministratore unico, per il quale è stata affermata l'incompatibilità con la posizione di lavoratore dipendente della medesima società. L‘amministrazione finanziaria non ha mai messo in discussione la deducibilità, nel periodo d'imposta di pagamento (principio di cassa), dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali, come si evince anche dalle istruzioni al modello Unico dei periodi ante-riforma. • Sul piano accertativo, è difficile un'applicazione concreta, considerato che per i periodi d'imposta fino al 2003 i termini per l'accertamento risultano già scaduti (tranne nel caso di reati tributari), mentre dal 2004 la normativa fiscale contenuta nell'art. 95 del Tuir risulta chiara e sancisce esplicitamente la deducibilità dei compensi in esame.
Osservazioni sulle perdite sistemiche • Se dalla perdita in dichiarazione si scomputano i compensi erogati agli amministratori giungendo ad un reddito la norma non trova applicazione e dunque le imprese considerate non rientrano nella lista selettiva. • Deve essere chiarito se sarà fatto riferimento ai soli compensi lordi (tesi preferibile vista la relazione di accompagnamento) oppure si prenderanno in considerazione anche gli oneri connessi, come i contributi previdenziali. • I compensi rilevanti sono quelli erogati nel periodo d'imposta e non quelli di competenza, atteso il disposto dell'art.95, comma 3, del Tuir. • I compensi esclusi sono solo quelli destinati agli amministratori e ai soci, ritenendosi necessario per i primi anche la presenza del secondo requisito, ossia l'essere socio. È da valutare, inoltre, la posizione degli associati in partecipazione.
Le deroghe Delibera di uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso interamente liberati per l'importo delle perdite fiscali Esclusione solo dalla lista selettiva, non dall'accertamento In termini pratici, a fronte di una perdita emersa nel modello Unico 2010 per l'anno 2009, entro lo stesso 2010 dovrebbe provvedersi al ripianamento. Il legislatore intende “premiare” i soggetti che pur in presenza di scarsi risultati reddituali continuano a “credere” nell'iniziativa imprenditoriale, dando indirettamente una garanzia di serietà dell'attività svolta e di assenza di intenti evasivi.
Le criticità Il richiamo alla “perdita fiscale” anche quale parametro di riferimento per il ripianamento della perdita potrebbe condurre a disallineamenti tra la situazione civilistica e quella fiscale. Infatti, in presenza di una perdita in bilancio pari a 1.000 che in dichiarazione, in forza delle variazioni in aumento, diventa di 800, stante al tenore letterale della disposizione sarebbe sufficiente un ripianamento pari a 800 per evitare la selezione. Laddove i soci dovessero ripianare la perdita di 1.000, è da comprendere il “destino” dei 200 in più ripianati, ossia se possano diventare o meno una sorta di “bonus” da utilizzare in caso di future perdite fiscali per ritenere implicitamente effettuato il ripianamento richiesto dalla norma.
Le criticità Sempre in base alla lettera dell'art. 24, l'aumento di capitale dovrebbe avvenire nello stesso periodo d'imposta in cui è dichiarata la perdita fiscale. È da comprendere se un eventuale ripianamento complessivo per le perdite di più periodi precedenti (si pensi ad un ripianamento del 2012 che riguarda le perdite dal 2009 al 2011) possa condurre, sostanzialmente, al medesimo risultato, atteso che comunque si sarebbe in presenza di una manifestazione chiara di volontà nella continuazione dell'attività.
Le criticità L'aumento di capitale non solo deve essere deliberato, ma anche sottoscritto. È da comprendere se è necessario il materiale versamento degli importi, sulla falsariga di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione del bonus capitalizzazione con la circolare n. 53 del 2009. Peraltro, sempre considerando la citata circolare n. 53 del 2009, potrebbero essere considerati “utili alla causa” anche altre forme di incremento del patrimonio netto, quali versamenti soci a fondo perduto o per futuri aumenti di capitale o ancora la rinunzia ai finanziamenti, rimanendo invece esclusi gli aumenti gratuiti, cioè quelli effettuati utilizzando riserve già esistenti.
L'accertamento esecutivo • I futuri avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi a decorrere dal 1° luglio 2011 e relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, o in ipotesi di tempestivo ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'accertamento esecutivo In termini pratici, gli atti diventeranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica. Inoltre, tali atti dovranno contenere l'avvertimento che trascorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, sarà affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata (con procedura che sarà individuata da un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di concerto con il ragioniere generale dello Stato).
Cosa cambia Esecuzione forzata Esecutività Periodi interessati Avviso esecutivo decorso il termine per effettuare ricorso. Deve tenersi conto dell'istanza di accertamento con adesione e dell'interruzione estiva. Esperibile dall'agente della riscossione decorsi 30 giorni dal termine di presentazione del ricorso. • Accertamenti emanati dal 1° luglio 2011 e riferiti a: • anno 2007 (anno solare); • periodo in corso al 31 dicembre 2007 (periodo c.d. a cavallo); • periodi successivi.
Atti che contengono l'intimazione ad adempiere Atti la cui notifica può avvenire anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento e il cui pagamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica Iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente e del garante nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate previste in caso di accertamento con adesione. Pagamenti dei tributi in pendenza del processo (articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Esecuzione delle sanzioni nell'evenienza di ricorso in commissione tributarie (art. 19 del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Il fondato pericolo per la riscossione • Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti (almeno in tal senso si esprime la relazione di accompagnamento), può avvenire l'affidamento all'agente della riscossione per l'esecuzione forzata a tutela integrale delle somme dovute, ossia l'ammontare massimo delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi. • Si ritiene che le condizioni di “fondato pericolo della riscossione” dovranno essere adeguatamente motivate, al fine di consentire al contribuente non solo la comprensione ma anche l'eventuale azione difensiva. • Probabilmente, le motivazioni del predetto “fondato pericolo per la riscossione” saranno analoghe a quelle illustrate nella circolare n. 4 del 2010, ossia il comprovato fumus boni juris dell'operato dell'Ufficio e l'esistenza di comportamenti o di situazioni contabili (quali lo stato di insolvenza o di indebitamento) che rappresentano chiari esempi di periculum in mora.
Il comportamento dell'agente della riscossione • Sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, sarà possibile procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. • Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo “risultante dal ruolo entro cinque giorni”. • L'esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Gli importi dovuti • A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la proposizione del ricorso, le somme richieste con i titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. • Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. • All'agente della riscossione spettano inoltre: • l'aggio intero a carico del debitore; • il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
Le tutele È concedibile la dilazione di pagamento al contribuente da parte dell'agente della riscossione ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale dilazione può essere accordata solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione. In caso di presentazione del ricorso da parte del contribuente, la riscossione non è sospesa ma comunque l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato e notificato sia all'agente che al contribuente. Tale provvedimento può comunque essere revocato al sopraggiungere di un fondato pericolo per la riscossione (art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973). Il contribuente può sempre richiedere la sospensione giudiziale ex art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
L'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010 • A decorrere dal prossimo 1° gennaio è vietata la compensazione dei crediti erariali mediante il modello F24, fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500,00 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di versamento. • Nello specifico, la sanzione è irrogata in misura pari a: • - massimo il 50% dell'importo iscritto a ruolo a titolo definitivo e scaduto; • - in ogni caso entro il limite superiore del 50% dell'importo compensato.
Esempio di applicazione Iscrizione a ruolo a titolo definitivo e scaduto per IRPEF non pagata pari a 8.000,00 euro Primo parametro da considerare: 50% di tale importo, ossia 4.000,00 euro. La sanzione, dunque, può essere irrogata al massimo per tale valore ma comunque fino a concorrenza del 50% dell'importo compensato. Ipotesi A: Credito IVA pari a 18.000,00 euro. Compensazione di IRAP per 6.000,00 euro. In tal caso, la sanzione dovrà fermarsi a 3.000,00 euro (inferiore a 4.000,00 euro), ossia il 50% dell'importo indebitamente compensato.
Esempio di applicazione Iscrizione a ruolo a titolo definitivo e scaduto per IRPEF non pagata pari a 8.000,00 euro Primo parametro da considerare: 50% di tale importo, ossia 4.000,00 euro. La sanzione, dunque, può essere irrogata al massimo per tale valore ma comunque fino a concorrenza del 50% dell'importo compensato. Ipotesi B: Credito IVA pari a 18.000,00 euro. Compensazione di IRAP per 10.000,00 euro. In tal caso, la sanzione sarà pari a 4.000,00 euro, essendo tale importo inferiore alla metà dell'importo indebitamente compensato.
Osservazioni • Non sono “bloccati” i crediti diversi da quelli erariali, come ad esempio i crediti previdenziali. • L'esistenza del visto di conformità per i crediti IVA non impedisce l'applicazione della disposizione. • La limitazione dovrebbe operare soltanto sulle compensazioni c.d. “orizzontali” e non su quelle “verticali”. • Non sorgono impedimenti alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo ma non definitivi e scaduti.
Osservazioni • Se sull'iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o amministrativa la sanzione non può essere irrogata. • È ammesso il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante un apposito decreto. • Da definire: • Il monitoraggio dei crediti definitivi e scaduti; • se è possibile compensare “entro la soglia” di 1.500,00 euro; • se per la compensazione dei crediti definitivi e scaduti sono utilizzabili solo i crediti erariali.
Altre disposizioni È previsto che l'art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, disciplinante la compensazione volontaria dei crediti d'imposta, troverà applicazione dal prossimo 1° gennaio 2011 solo per i ruoli d'importo inferiore o pari a 1.500,00 euro.
Altre disposizioni • È aggiunto il nuovo art. 28-quater all'interno del D.P.R. n. 602 del 1973, in base al quale sempre a partire dal prossimo 1° gennaio i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione di forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. • In particolare, il creditore dovrà acquisire, in forza di un futuro decreto attuativo, la certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 2008, riferita alla cessione pro-soluto a banche e intermediari finanziari dei crediti vantati verso la p.a..
La ritenuta del 10% sui bonifici bancari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
La ritenuta del 10% • A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane, in occasione dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai destinatari dei bonifici.