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Scadenze dei fabbricati fantasma e relative sanzioni 28/1/2013

Scadenze dei fabbricati fantasma e relative sanzioni 28/1/2013. Data di pubblicazione sulla G.U. degli elenchi: 15/12/2009

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Scadenze dei fabbricati fantasma e relative sanzioni 28/1/2013

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Presentation Transcript


  1. Scadenze dei fabbricati fantasma e relative sanzioni 28/1/2013

  2. Data di pubblicazione sulla G.U. degli elenchi: 15/12/2009 Data di adempimento previsto dalla legge senza sanzioni: 30/4/2011. Dalla data suddetta (30/04/2011) gli accatastamenti sono tutti in sanzione, salvo che non si dimostri che sono stati ultimati dopo tale data. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  3. Dalla data suddetta gli accatastamenti sono tutti in sanzione, salvo che non si dimostri la data di ultimazione. A seguito dell’attribuzione della rendita presunta sono stati emessi avvisi di accertamento on-line sugli albi pretori dei comuni, con effetti dal 1/1/2007. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  4. Sono state effettuate due pubblicazioni di attribuzione di rendita presunta : la prima dal 3/5/2012 al 2/7/2012. la seconda dal 30/11/2012 tuttora in corso e fino al 29/1/2013. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  5. Per gli avvisi di accertamento, PUBBLICATI ON LINE, dalla data di ultimazione delle pubblicazioni ci sono 60 giorni per pagare gli stessi in misura ridotta. Decorsi i 60 gg., la sanzione contenuta negli avvisi dovrà essere pagata per intero. (si precisa che i mod. F23 allegati all’avviso contengono l’importo della sanzione già in misura ridotta.). RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  6. Dalla data di pubblicazione DEGLI AVVISI ON LINE sugli Albi Pretori dei rispettivi Comuni, (03/05/2012 prima pubblicazione o 30/11/2012 seconda pubblicazione), per le particelle in esse contenute occorre comunque procedere all’accatastamento entro 120 gg. per non incorrere in un’altra sanzione. Decorsi i 120 gg (per le p.lle pubblicate il 3/5/2012 sono già trascorsi) si può accatastare e pagare la sanzione avvalendosi del Ravvedimento operoso – contestuale al pagamento dei tributi del Docfa. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  7. Ravvedimento operoso (l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) . Il presente istituto trova applicazione allorquando il soggetto, che sia incorso in una violazione della norma catastale, provvede spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dall’articolo in esame, beneficiando, in tal modo, della riduzione dell’importo delle sanzione come di seguito (art. 1 comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010): - riduzione ad un decimo del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma per i singoli adempimenti; - riduzione ad un ottavo del minimo edittale, se la su indicata regolarizzazione avviene oltre novanta giorni ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  8. Al riguardo, giova ribadire che l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 rende applicabile l’istituto del ravvedimento solo se il pagamento della sanzione ridotta viene eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori sul tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  9. PRIMA PUBBLICAZIONE (3/5/2012) L’informazione se trattasi della prima o seconda pubblicazione si trova sulla visura. P.lle pubblicate il 3/5/2012: Per gli accatastamenti dal 1/12/2012 e fino al 31/8/2013 è possibile avvalersi del ravvedimento operoso pagando 1/8 del minimo edittale pari a € 129.00 RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  10. SECONDA PUBBLICAZIONE ( 30/11/2012.) P.lle pubblicate il 30/11/2012: Per gli accatastamenti entro il 30/3/2013 non si paga alcuna sanzione; Per gli accatastamenti che verranno effettuati dal 31/3/2013 al 28/6/2013 è possibile avvalersi del ravvedimento operoso pagando 1/10 pari a €103.20; dal 29/6/2013 al 29/3/2014 è possibile avvalersi del ravvedimento operoso pagando 1/8 del minimo edittale pari a €129.00 RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  11. Dalla data suddetta gli accatastamenti sono tutti in sanzione, salvo che non si dimostri la data di ultimazione. A seguito dell’attribuzione della rendita presunta sono stati emessi avvisi di accertamento on-line sugli albi pretori dei comuni, con effetti dal 1/1/2007. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  12. La sanzione sopra indicata è relativa ad ogni unità immobiliare accatastata. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  13. ATTENZIONE: Oltre l’anno non ci si può più avvalere del ravvedimento operoso: e cioè dal 1/9/2013 per le p.lle oggetto della prima pubblicazione, dal 29/03/2014 per le p.lle oggetto della seconda pubblicazione, l’ufficio emetterà la relativa sanzione con emanazione dell’atto di contestazione per violazione di norme castali. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  14. ATTENZIONE: Oltre l’anno non ci si può più avvalere del ravvedimento operoso: e DOPO L’ANNO LE SANZIONI, PER ACCATASTAMENTO OLTRE LE DATE PREVISTE, VARIERANNO TRA UN MINIMO E UN MASSIMO EDITTALE E CIOE’ DA € 1.032,00 A € 8.264,00. IN TAL CASO SE SI PAGA ENTRO 60GG DALLA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO, LA SANZIONE CHE SARA’ DETERMINATA DALL’UFFICIO, SECONDO CRITERI STABILITI DALLA LEGGE, VERRA’ RIDOTTA AD 1/3. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  15. (Es.: qualora venga stabilita una sanzione pari ad € 1032, 00 se si paga entro 60 giorni, l’importo da versare sarà pari a € 344 per unità immobiliare; qualora venga stabilita una sanzione pari a € 4.000,00 se si paga entro 60 giorni, l’importo da versare sarà pari a € 1.333,33 per unità immobiliare;). RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  16. Nel caso in cui su una p.lla di terreno si sia proceduto d’ufficio ad accatastare più unità con rendita presunta di quelle in realtà esistenti, occorre accatastare l’immobile, dichiarando le uiu effettivamente presenti e subito dopo procedere alla richiesta di riemissione del provvedimento di attribuzione (già pubblicato on line) in autotutela, indicando gli estremi del docfa. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  17. Esempio: sono state attribuite, con rendita presunta, due unità immobiliari. In effetti esiste unica unità immobiliare. Si procede con dichiarazione Doc.Fa, causale art. 19…………, sopprimendo entrambe le uu.ii.uu. attribuite d’Ufficio e costituendo quella effettivamente presente. La parte produrrà istanza per la rimodulazione delle sanzioni rispetto ad una unità. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  18. NON OCCORRE PROCEDERE AD ALCUN ACCATASTAMENTO NEL CASO TRATTASI DI UNITA’ COLLABENTE, DIRUTA, ECC. (vedi stralcio DM 28/98 sottoriportato). E’ CHIARO CHE, IN TAL CASO, NON OCCORRE NEANCHE PROCEDERE AL PAGAMENTO DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ON LINE. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  19. Stralcio DM 28/98: 3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  20. UIU PRESUNTA ACCERTATA E POI DEMOLITA DALLA PARTE. Se si è proceduto a demolire il fabbricato accertato occorre comportarsi come segue: presentare un docfa che riporta nel quadro B l’ndicazione di “unità in soppressione” (con data di variazione successiva a quella di effettuazione del sopralluogo) e nelle note si deve far riferimento al fatto che l’immobile demolito era stato oggetto di attribuzione di rendita presunta. Occorre inoltre presentare una istanza in bollo con cui richiedere la cancellazione dei segni grafici, che sono stati introdotti in mappa con l’attribuzione della rendita presunta e l’apposizione di una opportuna annotazione nel data base censuario del C.T. per evidenziare la demolizione del manufatto ed il ripristino dello stadio precedente. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  21. Modalità operative (vedi nota DCCC 4260/2601/2012): per la cancellazione del simbolo “<>” è necessaria un’apposita istanza della parte in bollo, in cui è specificata la data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa all’avvenuta demolizione, resa ai sensi dell’art. 47 della legge 28/12/2000 n. 445, o altro idoneo atto. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  22. La dichiarazione di variazione con procedura DOCFA, resa dalla parte con la causale “variazione planimetrica e demolizione totale”, precisa nella relazione tecnica del modello D l’avvenuta demolizione dell’immobile oggetto di rendita presunta, la data di redazione dell’istanza in bollo presentata. Con la variazione in commento non è possibile la costituzione di area urbana ad eccezione del caso in cui la p.lla interessata abbia avuto tale qualificazione precedentemente alla registrazione della PAC. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  23. L’Ufficio a seguito dell’istanza di cancellazione del simbolo testuale “<>” al catasto terreni per demolizione, procede ad aggiornare la mappa con le procedure “Wegis” disponibili ed il data base censuario con le cosiddette “funzioni d’ausilio”, utilizzando la causale “verifica d’ufficio”, indicando nel campo “Riferimenti” la dizione “Demolizione immobile oggetto di rendita presunta – Istanza n. xxxxx/aaaa” e sostituendo nel nuovo stadio, l’annotazione in precedenza apposta con la seguente: “particella interessata da immobile urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del gg mm aaa, acquisita al prot. n. xxxxx”. Relativamente alla nota di variazione d’ufficio, ordinariamente, nel campo “Data validità” è da indicare la data di demolizione. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  24. Nell’ipotesi in cui la particella sia stata censita in precedenza con la qualità “FUA”, rimane a carico del soggetto dichiarante la presentazione della dichiarazione di variazione colturale, mediante mod. 26 o Docte. In tale fattispecie la richiesta potrà essere avanzata, in alternativa, anche nella domanda in bollo di cui al punto 1, se la coltura effettivamente praticata non è variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all’apposizione della qualità “FUA”. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  25. UIU accatastata dai soggetti (per regolarizzare una rendita presunta) non usando il numero di particella prenotato a mod. 50. Modalità operative: Occorre modificare l’identificativo di ciascuna p.lla negli atti di C.T. (censuari e cartografici) sostituendolo con quello già utilizzato al CEU per l’attribuzione della rendita presunta. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  26. UIU accatastata dai soggetti (per regolarizzare una rendita presunta) non usando il numero di particella prenotato a mod. 50. Modalità operative: Occorre modificare l’identificativo di ciascuna p.lla negli atti di C.T. (censuari e cartografici) sostituendolo con quello già utilizzato al CEU per l’attribuzione della rendita presunta. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  27. Accatastamento di più fabbricati oggetto di attribuzione di rendita presunta su una stessa p.lla: Occorre presentare un tipo mappale confermando la p.lla già presente al CEU e attribuendo nuove p.lle per quanti sono i fabbricati ulteriori; Occorre presentare tanti DOCFA quante sono le p.lle sopprimendo il subalterno RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  28. UIU accatastata dai soggetti (per regolarizzare una rendita presunta) non usando il numero di particella prenotato a mod. 50. Modalità operative: Occorre modificare l’identificativo di ciascuna p.lla negli atti di C.T. (censuari e cartografici) sostituendolo con quello già utilizzato al CEU per l’attribuzione della rendita presunta. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

  29. UIU accatastata dai soggetti (per regolarizzare una rendita presunta) non usando il numero di particella prenotato a mod. 50. Modalità operative: Occorre modificare l’identificativo di ciascuna p.lla negli atti di C.T. (censuari e cartografici) sostituendolo con quello già utilizzato al CEU per l’attribuzione della rendita presunta. RIEPILOGO SCADENZE FABBRICATI FANTASMA E RELATIVE SANZIONI

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