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REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI. LE NOVITA’ RELATIVE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (ATTESTAZIONE SOA) INTRODOTTE DAL D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO. D.P.R. N. 207 del 5 Ottobre 2010

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REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI

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  1. REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI LE NOVITA’ RELATIVE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (ATTESTAZIONE SOA) INTRODOTTE DAL D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012

  2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO D.P.R. N. 207 del 5 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2005/17/Ce e 2004/18/Ce.” In vigore dal 08 giugno 2011 Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 06 agosto 2011)

  3. NOVITA’ MANUALE AVCP • INTERPRETAZIONI DELLA NORMA • Art. 76 c. 10 – Estensione obbligo perizia giurata anche ad affitti d’azienda o di ramo; • Esecuzione lavori – Richiesta ‘certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es OG12 e OS14)’ • ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI PER LE VERIFICHE • Atti di nomina dei direttori tecnici; • Registri I.V.A. acquisti da cui riscontrare l’annotazione delle fatture presentate per la verifica del requisito dell’attrezzatura tecnica (noli a freddo, leasing, acquisto di beni di valore unitario < 516 €)

  4. NOVITA’ MANUALE AVCP • VERIFICHE E CONTROLLI RICHIESTI ALLE SOA • Documenti che devono essere inviati a riscontro dei soggetti emittenti: • Certificati di esecuzione lavori committenti pubblici; • Certificati esecuzioni lavori committenti privati; • Tutta la documentazione prevista a dimostrazione dei lavori privati (contratti, fatture, atti autorizzativi, eventuale documentazione tecnico-contabile quale S.A.L., C.R.E. ecc.). • Referenze bancarie (qualora non trasmesse direttamente dalla banca alla SOA); • Titoli di studio ed eventuali iscrizioni agli Albi Professionali dei Direttori Tecnici e dei membri dello staff tecnico (consultazioni on-line su siti istituti e ordini)

  5. NOVITA’ CATEGORIE Le categorie “variate” OG10 nella declaratoria è stata prevista la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. OG11 modificata la modalità di attribuzione della categoria; il nuovo metodo di valutazione è descritto all’art. 79 c.16 (vedi di seguito). OS 02 la categoria e stata scorporata in due: OS 02-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO OS 02-B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARI OS 07 nella declaratoria è stata prevista la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco (ex OS 08). OS 08 nella declaratoria è rimasta solo la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

  6. NOVITA’ CATEGORIE Le categorie “variate” e la nuova OS35 OS 12 la categoria e stata scorporata in due: OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI OS 18 la categoria e stata scorporata in due: OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE OS 20 la categoria e stata scorporata in due: OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI (ex OS 20) OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE (ex OS 21) OS 21 nella declaratoria è stata tolta l'esecuzione di indagini geognostiche (ora OS 20-B) OS 35 INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti nonché l’utilizzo di tecnologie di videoispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

  7. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • Le attestazioni rilasciate ai sensi del DPR 34/00 hanno validità sino alla scadenza naturale. Sono escluse le attestazioni: • per la categoria OG11, che cessa di aver validità a decorrere dal 4/12/2012 (comma 12); • per le categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21, che cessano di aver validità a decorrere dal 4/12/2012, per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei CEL (comma 14bis) l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal DPR 207/10 (comma 12);

  8. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • Fino al 04/12/2012, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 e OS21 (le Stazioni Appaltanti applicano il DPR 34/00) la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del DPR 34/2000, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del DPR 207/10 anche per effetto della disposizione di cui al comma 13 (Le attestazioni ottenute ai sensi del DPR 34/00 nelle categorie OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 e OS21 con scadenza tra il 10/12/2010 e l'8/06/2011, sono prorogate all'8/06/2011) (comma 16);

  9. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • Le attestazioni rilasciate ai sensi del DPR 34/00 relative alle categorie OS2, OS12, OS18, OS20, OS21, OS7 e OS8 possono essere utilizzate fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse ai fini della partecipazione alle gare indette dal 5/12/12 (fino al 4/12/12 le Stazioni Appaltanti applicano il DPR 34/00) per le quali sia richiesta la qualificazione rispettivamente per le categorie OS2-A, OS12-A, OS18-A, OS20A, OS21, OS7 di cui all’allegato A del DPR 207/10 (comma 12bis e 12ter)

  10. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • Le attestazioni di qualificazione rilasciate in vigenza del DPR 207/2010 nelle categorie OG10, OG11, OS2-A, OS2-B, OS7, OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21 e OS35, possono essere utilizzate dal giorno 05/12/2012 (comma 17)

  11. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • Ai fine della qualificazione nelle categorie “variate/nuove” di cui al DPR 207/10 e con riferimento ai Certificati Esecuzione Lavori (nel seguito CEL) già emessi dalle stazioni Appaltanti secondo le categorie ex DPR 34/00 o riemessi in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10: • per le categorie OS2-A, OS12-A, OS18-A, OS21, OS7sono utilizzabili i CEL relativi rispettivamente alle categorie OS2, OS12, OS18, OS21, OS7 e OS8 ex DPR 34/00 (comma 14bis); resta ferma la validità dei certificati riemessi dalle Stazioni Appaltanti alla data del 30/7/12 in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10 secondo le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate (comma 3bis L. n. 119 del 23/07/2012);

  12. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • Per la categoria OS20-A, sono utilizzabili i CEL relativi alla categoria OS20 ex DPR 34/00 (comma 12bis); • per le categorie OS2-B, OS12-B, OS18-B, OS20-B, sono utilizzabili i CEL riemessi dalle Stazioni Appaltanti in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10 (su richiesta dell’impresa e precedentemente relativi rispettivamente alle categorie OS2, OS12, OS18, OS21 ex DPR 34/00) secondo la quota in essi indicata corrispondente alle citate nuove categorie (comma 14bis);

  13. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • per la categoria OS8, sono utilizzabili i CEL riemessi dalle Stazioni Appaltanti in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10 (su richiesta dell’impresa e precedentemente relativi alle categorie OS7 e OS8 ex DPR 34/00) secondo la quota in essi indicata corrispondente alla citata categoria variata (comma 14bis); • per la categoria OG10, sono utilizzabili i CEL riemessi dalle Stazioni Appaltanti in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10 (su richiesta dell’impresa o della SOA attestante e precedentemente relativi alla categoria OG3 ex DPR 34/00), laddove relativi a lavorazioni ricomprese nella citata categoria variata, secondo la corrispondente quota in essi indicata (comma 14);

  14. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • per la categoria OS35, sono utilizzabili i CEL riemessi dalle Stazioni Appaltanti in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10 (su richiesta dell’impresa o della SOA attestante e precedentemente relativi alle categorie OG3, OG6, OS21 ex DPR 34/00), laddove relativi a lavorazioni ricomprese nella citata nuova categoria, secondo la corrispondente quota in essi indicata (comma 14) • Per tutte le categorie, la presentazione di nuovi lavori rientranti nel decennio antecedente la data di richiesta alla SOA. • Nulla dispone il regolamento in merito ai certificati di esecuzione per committenti privati: si ritiene che, in coerenza con le disposizioni generali, la valutazione sia demandata alle SOA

  15. IL REGIME TRANSITORIO • REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 • per la categoria OG11 sono utilizzabili i CEL relativi alla categoria OG11 ex DPR 34/00 attribuendo convenzionalmente il 20% alla categoria OS3, il 40% alle categorie OS28 e OS30 (comma 14bis); resta ferma la validità dei certificati riemessi dalle Stazioni Appaltanti alla data del 30/7/12 in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10 secondo le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate (comma 3bis L. n. 119 del 23/07/2012); ai fini della determinazione della classifica, restano ferme le disposizioni di cui al comma 16 art. 79 del DPR 207/10 (40, 70, 70)

  16. CONCLUSIONE REGIME TRANSITORIO • Le precedenti difficoltà di ottenimento dei CEL per mancata riemissione causa: • Certificati estremamente datati; • Stazioni appaltanti non più esistenti; • Difficoltà compilazione allegato B1; • Dichiarata indisponibilità alle riemissione. • Sono superate dall’automatismo introdotto dalla nuova disposizione normativa che ha recepito le proposte di UNIONSOA ad AVCP, in particolare l’attribuzione automatica delle lavorazioni ex OS2, OS8 e OS12, ecc.. dpr 34/2000 alle categorie OS2a, OS7 e OS12a ecc….dpr 207/2010

  17. OG11 REQUISITI DI ATTESTAZIONE • Il D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 conferma l’Art. 79 c. 16: • La nuova declaratoria della OG11 prevede anche l’attività di gestione oltre a quella di fornitura, installazione e manutenzione. • L’impresa deve possedere requisiti speciali, relativamente alla classifica richiesta, in misura del: • 40% relativamente alla categoria OS3; • 70% relativamente alla categoria OS28; • 70% relativamente alla categoria OS30.

  18. OG11 REQUISITI DI ATTESTAZIONE Il D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni con L. n. 119 del 23/07/2012 conferma l’Art. 79 c. 16: I certificati lavori da cui si ottiene la categoria OG11 sono utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria. NOTA: nel pacchetto semplificazioni in discussione è prevista una norma (articolo 18) che abbassa le percentuali richieste per la qualificazione nelle tre categorie specialistiche che fanno capo all'OG11 sino a ricondurle al 100 per cento dell'importo richiesto (OS3 20%, OS28 e OS30 40%).

  19. OG11 INTERPRETAZIONI • L’AVCP sembra essere orientata a considerare utili ai fini dell’attestazione solo i certificati relativi a lavori che prevedono un’esecuzione congiunta di impianti. • I certificati lavori da cui si ottiene la categoria OG11 sono utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria (resta da definire se le singole componenti impiantistiche possono essere utilizzate suddivise tra la categoria OG11 e la specialistica). • In mancanza di disposizioni specifiche da parte dell’AVCP Unionsoa ha ipotizzato di poter utilizzare per la qualificazione nella OG11: • Certificati lavori pubblici banditi in OG11 e riemessi dalle SA con allegato B1 (indipendentemente dal numero di specialistiche presenti); • Certificati privati ante 8/6/2011 contenenti lavorazioni relativi a entrambi i sottosistemi, «elettrico» e «termofluidico» (OS30 + OS3+ OS28 oppure OS30 + OS28 oppure OS30 + OS3). • Certificati privati post 8/6/2011 contenenti lavorazioni nelle tre specialistiche per importi pari o superiori a 10%, 25%, 25% (OS3, OS28, OS30).

  20. OG11 REQUISITI DI ATTESTAZIONE • ESEMPIO: • Categoria OG 11 alla III classifica (pari a € 1.033.000) • Occorre dimostrare di aver eseguito, nel periodo di riferimento, lavori di importo pari o superiore a: • € 371.880 (40% del 90% di € 1.033.000) nella categoria OS 3; • € 650.790 nella categoria OS 28; • € 650.790 nella categoria OS 30. • Per ognuna delle tre categorie inoltre dovranno sussistere i lavori di punta, ad esempio per la categoria OS 3: • n. 1 lavoro ≥ a € 165.280 (40% del 40% di € 1.033.000); • o in alternativa: • la somma di n. 2 lavori ≥ a € 227.260 (55% del 40% di € 1.033.000); • o in alternativa: • la somma di n. 3 lavori ≥ a € 268.580 (65% del 40% di € 1.033.000).

  21. OG11 FASE DI GARA • In fase di bando, potrà essere richiesta la categoria OG11 solo quando: • Le lavorazioni siano riferibili contemporaneamente alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30; • L’importo di ciascuna delle lavorazioni riferibili alle categorie specialistiche sia: • almeno il 10% nella OS3; • almeno il 25% nella OS28; • almeno il 25% nella OS30. • L’impresa attestata in OG11 potrà eseguire lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

  22. NOVITA’ LAVORI – CATEGORIA PREVALENTE Art. 85 comma 1 lettera b) punto 1: • L’impresa affidataria può utilizzare i lavori della categoria prevalente, subappaltatI nel limite massimo del trenta per cento per l’intero importo. • Possono essere utilizzati per la qualificazione nella categoria prevalente anche i lavori delle categorie scorporabili previste nel bando. Qualora però i lavori riferiti alle suddette categorie scorporabili siano stati subappaltati per importi superiori al 30 o 40% può essere attribuito l’importo decurtato dell’eccedenza del subappalto. Art. 24 comma 1 lettera DPR 34/2000: • L’impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavorise l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell’importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni a qualificazione obbligatoria; in caso contrario l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.

  23. NOVITA’ LAVORI – CATEGORIA PREVALENTE ESEMPIO: CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI NELLA CATEGORIA PREVALENTE Importo complessivo dei lavori eseguiti: € 1.000 Categoria prevalente: OG1 € 700, nessun subappalto. Categoria scorporabile OS6 € 300 di cui € 290 subappaltati. Calcolo importi utili per la qualificazione: IERI - DPR 34/2000: il subappalto rispetto all’importo totale eseguito è < 30%, l’intero importo di € 1.000 può essere utilizzato per la qualificazione nella categoria prevalente; OGGI - DPR 207/2010: l’intero importo eseguito nella categoria prevalente € 700 + l’importo dei lavori di cui alla scorporabile decurtato dell’eccedenza subappalto così calcolato = lavori € 300, quota max subappaltabile € 90 (30%), subappaltato € 290, eccedenza subappalto € 200. L’importo utile in prevalente è quindi di € 800 (totale eseguito – eccedenza subappalto).

  24. NOVITA’ LAVORI – CATEGORIE SCORPORABILI • Art. 85 c. 1 lettera b punti 2 e 3– CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI • L’importo dei lavori utilizzabile dall’appaltatore nella categoria scorporabile, qualora i subappalti siano superiori ai limiti previsti, è pari a quanto eseguito direttamente più il 10% dell’importo ottenuto decurtando dal totale dei subappalti la quota eccedente di lavorazioni effettuate dai subappaltatori. Esempio: Categoria prevalente: OG1 Lavorazioni eseguite dall’appaltatore nella categoria scorporabile OS30: € 100.000; Massimo subappaltabile al per utilizzo intero importo: 40.000 (40%) Importo eseguito in OS30 dai subappaltatori: € 50.000 Eccedenza subappalto: € 10.000; Importo attribuibile all’appaltatore: • Fino al 7/6/2011: € 100.000 – 10.000= € 90.000; • Dal 8/6/2011: € 100.000 – 50.000 + 40.000 X 10%= 54.000;

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