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Indice La Normativa prima del Regolamento REACH Il Regolamento REACH La REGISTRAZIONE

Indice La Normativa prima del Regolamento REACH Il Regolamento REACH La REGISTRAZIONE VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE RESTRIZIONI Classificazione ed etichettatura Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle. Che cosa è il Regolamento CLP?.

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Presentation Transcript


  1. Indice La Normativa prima del Regolamento REACH Il Regolamento REACH La REGISTRAZIONE VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE RESTRIZIONI Classificazione ed etichettatura Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle

  2. Che cosa è il Regolamento CLP? Regolamento EC 1272/2008 per la classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e miscele: Classification Labelling and Packaging of substances and mixtures •Sistema armonizzato di criteri di e di principi di applicazione, entrato in vigore il 20 Gennaio 2009 •Sostitusce/sostituirà − Direttiva 67/548/CEE (Sostanze Pericolose) − Direttiva 1999/45/CE (Preparati Pericolosi) •Nel periodo di transizione 2010 – 2015 saranno in uso entrambi i sistemi

  3. Titolo 1. Art.1 Campo di applicazione • Si applica alla produzione e all’uso di sostanze chimiche e miscele, senza limiti di quantità prodotte per anno. • non riguarda le norme di trasporto, ma assicura la consistenza con esse Esclusioni − sostanze e miscele radioattive, sostanze e miscele in transito, intermedi non isolati, sostanze e miscele per R&S non immesse sul mercato e rifiuti. − farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici allo stato finale.

  4. • SOSTANZE: Elementi chimici e loro composti compresi gli additivi necessari per la loro stabilità e le impurezze da processo • MISCELE: sono costituite da due o più sostanze

  5. PERICOLO ¹ RISCHIO PERICOLO Proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o situazione fisica esistente tale da provocare danni all’uomo e/o all’ambiente RISCHIO probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche Rischio = EFFETTI X ESPOSIZIONE

  6. Titolo 1. Art.3 «Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo» per l'ambiente tipo di pericolo fisico per la salute 16 classi pericolo fisico 9 classi per la salute 2 classi per l’ambiente natura del pericolo Le classi di pericolo sono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo e sono definite nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I

  7. Classi di Pericolo di tipo fisico 2.1 Esplosivi (Esplosivi instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1,6 ) 2.2 Gas infiammabili (Categorie 1 e 2) 2.3 Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2) 2.4 Gas comburenti (categoria1) 2.5 Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti) 2.6 Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3) 2.7 Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2) 2.8 Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F, e G) (Tipi A e B) 2.9 Liquidi piroforici (Categoria 1) 2.10 Solidi piroforici (Categoria 1) 2.11 Sostanze autoriscaldanti (Categoria 1 e 2) 2.12 Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili (Categoria 1, 2 e 3) 2.13 Liquidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3) 2.14 Solidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3) 2.15 Perossidi organici(Tipo A, B, C, D, E, F e G) (Tipi da A a F) 2.16 Corrosivi per i metalli (Categoria 1)

  8. Classi/categorie di pericolo per effetti sulla salute • Tossicità acuta, (Categorie 1, 2, 3 e 4) • Corrosione/irritatione pelle, (Categorie 1A, 1B, 1C e 2) • Gravi danni agli occhi/irritatione occhi, (Categorie 1 e 2) • Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Categoria 1) • Mutagenesi, (Category 1A, 1B and 2) • Cancerogenesi, (Category 1A, 1B and 2) Tossicità riproduttiva (Category 1A, 1B e 2) più 1categoria addizionale per effetti sull’allattamento • Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola((Categorie 1, 2) e Categoria 3 solo per effetti narcotici e irritazione respiratoria) • Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta((Categorie 1, 2) • Pericolo di aspirazione (Categoria 1)

  9. Classi/categorie di pericolo per effetti sull’ambiente Pericolo per l’ambiente acquatico − Tossicità acuta Categoria 1 − Tossicità cronica Categorie 1, 2, 3, e 4 Pericoloso per lo strato di ozono

  10. Sistemi diversi

  11. Processo di Armonizzazione dei principi di classificazione • Paragone fra i sistemi di classificazione più rilevanti : • Raccomandazioni ONU sul trasporto • Direttive Europee su sostanze e preparati • Normative USA e Canadese sui luoghi di lavoro e relative ai consumatori e ai prodotti biocidi e fitosanitari • Eliminazione delle differenze con la definizione di un sistema da utilizzare come denominatore comune per gli altri sistemi o Paesi: • Global Harmonization System of Classification and Labelling of • Chemicals (GHS) pubblicato nel 2003 e sviluppato presso le • Nazioni Unite a partire dal 1992

  12. Trasposizione dal GHS al CLP Principio “building block approach”: permette di escludere alcune classi o categorie di pericolo “meno grave” e di conservarne altre non presenti nel GHS. Il CLP riprende tutte le classi di pericolo del GHS UN, ma esclude alcune categorie non presenti nella norma UE attuale: • Liquidi infiammabili , categoria 4 • Tossicità acuta, categoria 5 • Corrosione/irritazione categoria 3 • Pericolo di aspirazione categoria 2 • Tossicità acquatica acuta categorie 2 e 3

  13. Titolo 1: principi generali Scopo • Il Regolamento CLP mantiene il livello di protezione del sistema precedente per la Salute umana e l’Ambiente •Assicura la coerenza con le norme per il Trasporto delle merci pericolose •prescrive l'obbligo per: i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; iii) i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di classificare le sostanze soggette a Reach non immesse sul mercato; •Elenco delle classificazioni armonizzate •Inventario C&L

  14. Struttura Regolamento CLP Il “corpo” del Regolamento sulle regole generali e i principi è costituito da sette titoli e sette allegati tecnici.

  15. Struttura Regolamento CLP Allegati tecnici

  16. Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) • 1° ATP Regolamento 790/2009/CE in vigore dal 25 settembre 2009 si applica dal 1° dicembre 2010 • 2° ATP: Regolamento 286/2011/CE in vigore dal 19 Aprile 2011 si applica dal 1 dicembre 2012 alle sostanze dal 1 giugno 2015 alle miscele. • 3° ATP Bozza di Regolamento votato il 23 Febbraio 2012 si applica dal 1° Giugno 2013

  17. Titolo 1. Art.2 Definizioni Definizioni basate sul Reach •articolo: un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica; •fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità; •importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione; •utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 è considerato un utilizzatore a valle; •distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;

  18. Classificazione Le sostanze si classificano •in base alle Classificazioni Armonizzate riportate in allegato VI del Regolamento CLP, oppure •per Autoclassificazione applicando i criteri stabiliti dal Regolamento CLP se non presenti in All VI o per le proprietà diverse da quelle armonizzate in All VI Le miscele si classificano sempre •per Autoclassificazione, applicando i criteri stabiliti dal Regolamento CLP

  19. Art.4: Quali sono gli obblighi per le imprese ? • Classificare,imballare ed etichettare secondo CLP per l’immissione in commercio • Classificare per registrare o notificare secondo REACH • Notificare C&L a ECHA per l’Inventario • Aggiornare C&L in caso di nuove informazioni tecniche e scientifiche • Presentare una proposta di aggiornamento di C&L armonizzate, in caso di nuove informazioni, alle Autorità Competenti degli Stati Membri (MSCA) • Mantenere disponibili tutte le info utilizzate per C&L per almeno 10 anni

  20. Titolo II: Articolo 5 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze • dati epidemiologici • casi e esperienze sull’uomo • ogni altra informazione scientifica adeguata, attendibile e scientificamente valida

  21. Titolo II: Articolo 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele • Risultati dei test per le proprietà chimico-fisiche • (se mancanti, si effettuano i saggi) • b) Risultati dei saggi di proprietà tossicologiche ed • ecotossicologiche se disponibili (fatta eccezione per • proprietà CMR e biodegradabilità), oppure • − per analogia (principi ponte) con una miscela di • composizione simile per la quale si hanno dati • dei saggi, oppure • − in base alle proprietà dei componenti (che • devono essere noti) mediante calcolo

  22. Titolo II Art. 7: Sperimentazione su animali e sull'uomo •nuove prove su animali, se necessarie, ai sensi della direttiva 86/609/CEE, sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati. •sono vietate le prove su primati non umani •non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento.

  23. Titolo II Art 8(5): Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele • Le nuove prove relative ai pericoli fisici eventualmente effettuate ai fini del presente regolamento, si conformano a un pertinente sistema di qualità riconosciuto o da parte di laboratori che si conformano a un pertinente modello di riferimento riconosciuto • Le nuove prove e analisi ecotossicologiche o tossicologiche, devono essere conformi all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che ne prevede l’effettuazione in regime di Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

  24. Applicazione CLP: tempistica

  25. Harmonized classification : Methanol

  26. Classificazione di pericolo in base a Proprietà chimico fisiche: Infiammabilità, esplosività, comburenza (desumibili da prove di laboratorio ) Effetti tossici su uomo e animali tossicità acuta, irritazione, corrosività, sensibilizzazione, tossicità a dosi ripetute, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione (desumibili da studi epidemiologici o da saggi su animali da laboratorio) Effetti tossici sull’ambiente (desumibili da proprietà chimico fisiche e da saggi su indicatori ambientali)

  27. Classificazione per pericoli fisici ▼ Tests secondo i metodi del regolamento 440/2008 oppure secondo il Manuale dei Tests e Criteri usato per il settore del trasporto: www.unece.org/trans/ danger/publi/manual_e. html ▼ In caso fossero disponibili dati da tests diversi sono utilizzabili previo giudizio di un esperto che ne attesti la qualità e l’adeguatezza per il tipo di pericolo in oggetto ▼ In alcuni casi l’esperienza può dimostrare proprietà diverse da quelle evidenziate dai test, che devono quindi essere considerate per classificare (es:nitrato di ammonio esplosivo, ma negativo al test oppure sostanze volatili in miscela con idrocarburi alogenati con test negativo) I liquidi infiammabili possono essere classificati per calcolo (Allegato 1 2.6.4.2 e 2.6.4.3)

  28. Classificazione per pericoli per la salute umana Tests secondo i metodi del regolamento 440/2008 oppure secondo le linee guida OCSE Come si valuta la tossicità di una sostanza? Valutazione qualitativa: l’azione tossica dipende dalla interazione della struttura molecolare della sostanza con i meccanismi biologici del recettore Valutazione quantitativa: l’azione tossica si manifesta SOLO superata una certa dose (nell’ambiente o in alcuni organi) in modo proporzionale alla dose Relazione Dose-Risposta: misura di quanti individui all’interno di un gruppo relativamente numeroso mostrano di risentire di effetti tossici in corrispondenza di una determinata dose (es. concentrazione per unita di peso) di sostanza.

  29. Parametri tossicologici • Tossicità acuta • DL50/CL50 = Dose Letale Mediana - dose • singola, o concentrazione che provoca la morte • del 50% degli animali trattati • Tossicità ripetuta • NOEL = NO EFFECT LEVEL , concentrazione • o dose a cui può essere esposto un individuo • per tutto l’arco della vita senza effetti dannosi • per la salute

  30. LD50 Acute (mg/kg/peso) per alcune sostanze •Alcool etilico 10.000 • Cloruro di sodio 4.000 • Solfato ferroso 1.500 • Morfina solfato 900 • DDT 100 • Stricnina solfato 2 • Nicotina 1 • Tetrodotossina 0,1 • Diossina 0,001 • Tossina Botulino 0,00001

  31. Altri effetti Le sostanze chimiche assorbite possono agire sia come tossici di tipo sistemico per l’intero organismo, oppure possono attaccare organi specifici: Corrosione/Irritazione Sensibilizzazione Pericolo di aspirazione Tossicità specifica su organi bersaglio acuta e ripetuta Cancerogenicità Mutagenicità Tossicità per la riproduzione

  32. Effetti sulla salute criteri di classificazione Tossicità acuta orale Molto Tossico DL50 < 25 mg/Kg Molto Tossico 25 < DL50 < 200mg/Kg Nocivo 200 < DL50 < 2000mg/Kg UE 200-300 Categoria 1 DL50/ATE<5 mg/Kg Categoria 2 5 < DL50/ATE >50 mg/Kg Categoria 3 50 < DL50/ATE >300 mg/Kg Categoria 4 300 < DL50/ATE >2000 mg/Kg CLP Quando la tossicità per via inalatoria è dovuta alla corrosività si aggiunge EU H701:”corrosivo per il tratto respiratorio” e si può aggiungere il pittogramma della corrosione

  33. Tossicità acuta: classificazione delle miscele a partire dai componenti (formula di additività) Se la concentrazione totale dei componenti di tossicità acuta sconosciuta e £ 10% Se la concentrazione totale dei componenti di tossicità acuta sconosciuta e > 10%, I componenti privi di informazioni non sono considerati rilevanti se < 1% anche ai fini della applicazione della seconda formula

  34. Tossicità acuta • Valore sperimentale di DL50 o CL50 • Oppure • Valore convertito (stima) della tossicità acuta (Tabella 3.1.2 in Allegato ) relativa a un risultato di saggio come intervallo o a una categoria di classificazione ATE: Acute Toxicity Estimate

  35. ATE (Acute Toxicity Estimate) Tabella 3.1.2 di conversione in ATE delle categorie di classificazione oppure degli intervalli di tossicità acuta ottenuti sperimentalmente

  36. Esempio di classificazione di una miscela per tossicità acuta Risultato: ATE miscela = 847.5 mg/kg. In base ai dati sui componenti la miscela si classifica come categoria 4 per la tossicità acuta orale.

  37. Effetti sulla salute criteri di classificazione Corrosione/irritazione della pelle Corrosivo Corrosivo Irritante «Provoca gravi ustioni» R35 «Provoca ustioni» R34 «Irritante per la pelle» R38 UE 67/548 Esposizione (corrosione) osservazione Cambiano gli scoresda >2 a 2.3÷ 4 su 2/3 animali trattati CLP H314 «Provoca gravi ustioni e danni agli occhi» Categoria 1 Categoria 2 «Provoca irritazione della pelle» H315 Categoria 1 A Categoria 1B Categoria 1C

  38. Corrosione/irritazione cutanea • Usare dati esistenti su uomo o animali • Evitare il più possibile la sperimentazione in vivo per la corrosione/irritazione • Usare, se possibile, alternative in vitro • Considerare i valori estremi di pH (≤2 and ≥ 11,5) per la corrosione (tenere in conto la capacità tampone)

  39. Sostanze: effetti su pelle; valori di pH estremo pH ≤ 2 o ≥ 11.5 positivo positivo sì no negativo negativo no sì

  40. Esempio per Irritante per la pelle Irritante pelle Cat 2 perche il valore medio dell’eritema e >2.3 in 2 su tre animali come media delle 24,48 e 72 ore

  41. Effetti sulla salute criteri di classificazione Sensibilizzazione respiratoria e cutanea Nocivo Irritante Può provocare sensibilizzazione per inalazione R42 Può provocare sensibilizzazione per contatto cutaneo R43 UE 67/548 Sensibilizzazione per contatto cutaneo in un numero significativo di persone o risultati positivi in test adeguati su animali Effetti CLP Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H334 Categoria 1 Può provocare una reazione allergica cutanea H317 Categoria 1 C’è una buona corrispondenza con Xi R42 e Xn R43

  42. Sensibilizzazione respiratoria • Dati da esperienza sull’uomo (*) • Studi epidemiologici • Casi riportati • La sensibilizzazione respiratoria può essere indotta • sia per inalazione sia per contatto cutaneo • Non sono disponibili test su animali validati per la sensibilizzazione respiratoria • la misura dell’immunoglobulina E (IgE) e di altri parametri immunologici specifici nei topi; e risposte polmonari specifiche nelle cavie possono indicare un potenziale sensibilizzante (*) Quando si esaminano i dati relativi all’uomo, per decidere in merito alla classificazione occorre anche tenere conto: della dimensione della popolazione esposta e dell’ampiezza dell’esposizione.

  43. Regolamento286/2011 (2°ATP) del 10 marzo 2011 NEW • Aggiornamento dei criteri per i sensibilizzanti cutanei e respiratori: due sottocategorie 1A e 1B per distinguere tra potenti e deboli quando i dati lo permettono (frequenza più o meno elevata di risposte positive negli studi su animali o di casi nell’uomo) • Indicazioni per proteggere individui già sensibilizzati che possono mostrare una risposta allergica a basse dosi.

  44. Risultati dei test su animali per distinguere tra le due sottocategorie

  45. Esempio sensibilizzazione cutanea 75% positivi giustificano la classificazione 1A

  46. Miscele: Sensibilizzazione cutanea/respiratoria NEW Nota1: notazione in etichetta e SDS obbligatorie Criteri 1272/2008 in blu/ nuovi criteri aggiunti con II ATP in viola

  47. Effetti sulla salute :criteri di classificazione Cancerogenicità/Mutagenicità/ Tossicità riproduttiva (CMR) UE 67/548 Categoria 3 R40/R68/R62-63 Categoria 1 R45 (R49)/ R46/R60-61 Categoria 2 R45 (R49)/ R46/R60-61 Sostanze riconosciuti come C/M/R noti per l’uomo Sostanze da considerare C/M/R per l’uomo Preoccupazione dovuta a possibili effetti C/M/R Categoria 1 H350/H340/H360 Categoria 2 H351/H341/H361 Categoria 1A Categoria 1B CLP

  48. Miscele: Mutageni e Cancerogeni (non additivi) Nota: I limiti di concentrazione nella tabella si applicano ai solidi e ai liquidi (p/p) e ai gas (v/v) Nota 1: Se una sostanza M/C di categoria 2 e presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza. La trasposizione della vecchia classificazione nella nuova è praticamente diretta

  49. Miscele: Tossici per la Riproduzione (non additivi) (³ 0.5% secondo 67/548) (³ 5% secondo 67/548) Nota: I limiti di concentrazione nella tabella si applicano ai solidi e ai liquidi (p/p) e ai gas (v/v) Nota 1: Se una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 o di categoria 2 o una sostanza classificata ai fini degli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento e presente come componente nella miscela in concentrazione superiore allo 0,1 %, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.

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