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Leo De Rosa leo.derosa@rdrba.it Russo De Rosa Bolletta & Associati Studio legale tributario

Come l’Amministrazione finanziaria analizza il tenore di vita dei “ricchi” per valutarne la capacità contributiva ai fini fiscali. Leo De Rosa leo.derosa@rdrba.it Russo De Rosa Bolletta & Associati Studio legale tributario www.rdrba.it.

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Presentation Transcript


  1. Come l’Amministrazione finanziaria analizza il tenore di vita dei “ricchi” per valutarne la capacità contributiva ai fini fiscali Leo De Rosa leo.derosa@rdrba.it Russo De Rosa Bolletta & Associati Studio legale tributario www.rdrba.it

  2. Possibilità per l’Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti attraverso l’accertamento di tipo sintetico • Conseguente utilizzazione di elementisintomatici e indicativi di ricchezza che, se non coerenti con la posizione fiscale dichiarata dal contribuente, possono condurre ad una diversa misurazione e quantificazione dei redditi.

  3. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO ACCERTAMENTO SINTETICO Comma 4, art. 38, D.p.r. n. 600/1973 Comma 5, art. 38, D.p.r. n. 600/1973 “Spesometro” “Redditometro” Introduzione di una nuova “species” di accertamento sintetico Aggiornamento della vecchia disciplina (Dm attuativo atteso per luglio 2011)

  4. NORMA PREVIGENTE Determinazione sintetica del reddito del contribuente: “in base ad elementi e circostanze di fatto” NORMA ATTUALE Determinazione sintetica del reddito del contribuente sulla base delle “spese di qualsiasi genere” sostenute nel corso del periodo d’imposta” IL NUOVO “SPESOMETRO” Il nuovo comma 4 dell’art. 38 D.p.r. 600/1973 Fissata la presunzione (relativa) che tutto quanto si è speso nel periodo di imposta sia stato finanziato con redditi tassabili conseguiti nel medesimo periodo di imposta

  5. IL NUOVO “SPESOMETRO” • Oltre alle informazioni desumibili dalle dichiarazioni dei redditi sono ricomprese tutte le tipologie di spesa ricavabili dai dati di cui l’Amministrazione finanziaria è a conoscenza attraverso: • l’effettuazione dei controlli sul territorio; • l’utilizzo di banche dati; • il ricorso alle informazioni dell’Anagrafe tributaria e dell’Archivio dei rapporti; • l’elenco clienti / fornitori.

  6. IL NUOVO “SPESOMETRO” Controlli sul territorio L’attività di controllo si concentra in particolare: • sul riscontro dei soggetti utilizzatori di imbarcazioni e natanti da diporto, aereomobili, ecc; • sull’osservazione degli immobili di lusso (ville, attici) ovvero caratterizzati da pertinenze visibilmente appariscenti (piscine, terreni, parchi, ecc.); • sul rilevamento delle autovetture e moto di lusso e dei dati identificativi del soggetto sottoposto a controllo; • sulla valorizzazione di ogni circostanza acquisita nel corso di qualsiasi genere di attività ispettiva.

  7. IL NUOVO “SPESOMETRO” Banche dati Nell’ambito della lotta all’evasione si assiste ad una sempre maggiore utilizzazione delle banche dati informatiche quali, fra le ultime: • PERSEO: database che permette, attraverso il confronto fra reddito dichiarato e tenore di vita, di individuare i contribuenti “non congrui” che manifestano una capacità economico - patrimoniale non in linea con i propri redditi; • SERPICO: database che incrociando le informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, consente attraverso il semplice inserimento del codice fiscale di accedere a tutti i dati anagrafici e fiscali del contribuente e di verificare i beni posseduti e le spese sostenute.

  8. AGENZIA DELLE ENTRATE Dati dichiarativi Versamenti Scambi comunitari Dati catastali Atti del registro AGENZIA DEL TERRITORIO Partite catastali immobili Localizzazione Variazioni di classe Categoria Consistenza BANCHE INTERMEDIARI FINANZIARI Movimenti di capitali >10.000€ Archivio rapporti finanziari Trasferimenti capitali da / per estero UTILITIES Forniture Gas/Elettriche Utenze telefoniche Dati catastali immobili COMUNI Ristrutturazioni edilizie Licenze edilizie DIA Notizie su committenti opere ANAGRAFE TRIBUTARIA PRA Dati sulla cessione dei veicoli esistenti Dati immatricolazione nuovi veicoli CAMERE DI COMMERCIO Registro imprese Atti societari ENTI PREVIDENZIALI Dati aziende Dati lavoro autonomo Dati artigiani e commercianti Dati collaboratori ASSICURAZIONE Contratti di assicurazione Premi assicurativi Somme pagate ai danneggiati IL NUOVO “SPESOMETRO” Anagrafe tributaria

  9. IL NUOVO “SPESOMETRO” Comunicazione elenco clienti / fornitori L’introduzione dell’obbligo di comunicazione relativo all’elenco clienti / fornitori (cfr. infra), “mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti (…) anche in ambito di imposizione sul reddito. Gli stessi dati consentiranno (…) l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico” (cfr. relazione illustrativa al D.L. 78/2010).

  10. NORMA PREVIGENTE “Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. NORMA ATTUALE E’ stata eliminata la previsione relativa alle cd. spese per incrementi patrimoniali LE SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI NEL NUOVO “SPESOMETRO” Il nuovo comma 4 dell’art. 38 D.p.r. 600/1973 Anche tali spese dovranno essere ricomprese nel concetto di “spesa di qualsiasi genere” Spese per incrementi patrimoniali: immobili, auto, partecipazioni…

  11. IL NUOVO REDDITOMETRO Il D.L. n. 78/2010 ha provveduto a modificare la disciplina del cd. “redditometro” attraverso: • l’aggiornamento degli indici di capacità contributiva ormai obsoleti (previsto per luglio 2011); • una maggiore “personalizzazione” dello strumento sulla base delle caratteristiche del contribuente tramite l’utilizzo di variabili connesse alla: • situazione soggettiva (stato civile / nucleo familiare del contribuente); • situazione territoriale (localizzazione geografica nel territorio).

  12. IL NUOVO REDDITOMETRO Indicatori di capacità contributiva contenuti nel D.m. 10 settembre 1992 (in via di superamento)

  13. IL NUOVO REDDITOMETRO Come si articolerà il nuovo redditometro?

  14. IL PRESUPPOSTO APPLICATIVO DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO La ricostruzione sintetica del reddito in forza dello “Spesometro” o del “Redditometro” “è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. Lo scostamento del 20% dovrebbe calcolarsi partendo dal reddito accertabile (nota SECIT del 31 ottobre 1993). Rispetto alla precedente normativa: • abbassamento della soglia di scostamento rilevante fra reddito accertato e quello dichiarato dal 25% al 20%); • non è più necessario che lo scostamento tra i due redditi si manifesti per almeno due anni.

  15. L’articolo 38, commi 4 e 5, del D.p.r. 600/1973 introduce una presunzione relativa: Contribuente deve dimostrare che “ (…) la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”. LA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE Prova contraria a carico del contribuente

  16. LA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE Il contribuente può dimostrare che le spese effettuate possono essere state finanziate da risorse economiche derivanti da: • Redditi esenti; • Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; • Redditi forfetari (es. redditi di attività agricola). • Somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali da cui possono conseguire ingenti e rilevanti monetizzazioni; • Utilizzo di finanziamenti derivanti da indebitamento; • Utilizzo di somme derivanti da eredità, donazioni o vincite; • Risarcimento del danno; • Somme derivanti da scudi fiscali.

  17. Risvolti sanzionatori dell’accertamento sintetico Applicazione delle sanzioni sul maggior reddito accertato “sinteticamente” Attenzione al raddoppio delle sanzioni nel caso di applicazione presunzione D.L. 78/2009 su attività detenute in paesi Black list Omessa dichiarazione Sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute Infedele dichiarazione Sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta Accertamento con adesione Possibilità di riduzione della sanzione amministrativa (1/3)

  18. (Eventuali) risvolti penali dell’accertamento sintetico Al superamento delle soglie quantitative di rilevanza l’Ufficio accertatore comunica la notizia di reato alla magistratura Omessa dichiarazione Imposta evasa > 77.468,53 Euro • Infedele dichiarazione • imposta evasa > 103.291,38 Euro; • reddito sottratto ad imposizione: • > 10% di quello indicato in dichiarazione • > 2.065.827,60 euro Ai fini della integrazione di eventuali reati penali tributari si renderanno comunque necessarie ulteriori prove da acquisire attraverso lo strumento delle indagini preliminari

  19. LE ALTRE NOVITA’ APPORTATE DAL D.L. 78/2010 Rafforzati gli strumenti di raccolta di informazioni da utilizzare in sede di controlli attraverso: • il coinvolgimento dei Comuni (art. 18, D.L. n. 78/2010); • la limitazione all’uso del contante (art. 20, D.L. n. 78/2010); • la reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori (art. 21, D.L. n. 78/2010).

  20. LA NUOVA PROCEDURA DI RISCOSSIONE Principali effetti della nuova disciplina Tempi brevi per la riscossione Difficoltà nella procedura relativa alla sospensione dell’esecutività dell’atto Le nuove norme consentono sulla base del solo avviso di accertamento all’agente di riscossione di procedere all’esecuzione forzata decorsi soli 90 giorni dalla notifica Nel caso in cui si voglia contestare l’avviso ritenendolo infondato, il contribuente si troverà nella condizione di scegliere fra:- pagare il 50% delle maggiori imposte accertate (cfr. art. 5, D.p.r. 602/1973); - esperire la non facile procedura richiesta di sospensione urgente dell’esecutività dell’atto (cfr. art. 47 del Dlgs. 546/1992).

  21. LA POSSIBILITA’ DI OPPOSIZIONE DELLO SCUDO FISCALE Il rapporto fra accertamento sintetico e scudo fiscale L’Amministrazione finanziaria ha affermato che “l'effetto preclusivo dell'accertamento, tenuto conto delle finalità generali del provvedimento (cfr. articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001) può altresì essere opposto anche nei confronti di accertamenti di tipo "sintetico", come nell'ipotesi di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attivita' oggetto di emersione (cfr. Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 § 10).

  22. Disclaimer

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